LA COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Articolo 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana.
CONSENSO INFORMATO:
l’esercizio del
diritto del paziente
all’autodeterminazione rispetto alle scelte
diagnostico / terapeutiche proposte.
Il processo che porta la persona assistita
ad accettare un atto sanitario si articola in
tre momenti fondamentali, in successione
logica e cronologica: la comunicazione al
paziente di informazioni di rilevanza
diagnostica e terapeutica, l’assicurazione
che egli abbia capito il significato della
suddetta comunicazione, la sua decisione
definitiva in merito.
Il consenso deve essere:
•
•
•
•
•
•
•
informato
consapevole
personale
manifesto
specifico
preventivo e attuale
revocabile
1) INFORMATO
Per soddisfare questo requisito è
necessario rispettare le caratteristiche
della corretta informazione, la quale
deve essere:
–
–
–
–
–
–
Personalizzata
Comprensibile
Veritiera
Obiettiva
Esaustiva
Non imposta
2) CONSAPEVOLE
Espresso da soggetto che, ricevuta
correttamente
e
completamente
l’informazione con le modalità descritte in
precedenza, sia capace di intendere e di
volere. La capacità di intendere non E’
valutabile separatamente dalla capacità
di volere.
3) PERSONALE
Ha titolo ad esprimere il consenso
esclusivamente il paziente; l’informazione
a terzi (per terzi si intendono compresi
anche i familiari), è ammessa soltanto con
il consenso esplicitamente espresso del
paziente. Il consenso espresso dai
familiari è giuridicamente irrilevante.
4) MANIFESTO
Il paziente deve acconsentire o dissentire
alla esecuzione delle prestazioni proposte,
soprattutto per le attività che esulano dalla
routine. La manifestazione di volontà deve
essere esplicita ed espressa in modo
inequivocabile, preferibilmente in forma
scritta.
PRINCIPALI PRESTAZIONI SANITARIE CHE
PREVEDONO
ESPRESSAMENTE
IL
CONSENSO SCRITTO:
• trasfusione di sangue;
• accertamento diagnostico HIV;
• donazione di tessuti e di organi tra persone
viventi;
• prelievo e innesto di cornea;
• procreazione medicalmente assistita;
• interruzione volontaria della gravidanza;
• sperimentazione clinica;
• terapia elettroconvulsionante.
5) SPECIFICO
Il consenso deve essere riferito allo
specifico atto sanitario proposto. Inoltre, il
consenso prestato per un determinato
trattamento non può legittimare il medico
ad eseguirne uno diverso, per natura od
effetti, dal percorso di cura intrapreso,
salvo sopraggiunga una situazione di
necessità
ed
urgenza
non
preventivamente prospettabile – che
determini un pericolo grave per la salute o
la vita del paziente.
6) PREVENTIVO E ATTUALE
Il consenso deve essere prestato prima
dell’atto proposto. L’intervallo di tempo tra
la manifestazione del consenso e
l’attuazione dell’atto sanitario non deve
essere tale da far sorgere dubbi sulla
persistenza della volontà del paziente; nel
caso lo sia, è opportuno ottenere
conferma del consenso in prossimità della
realizzazione dell’atto.
7) REVOCABILE
Il paziente può revocare il consenso in
qualsiasi
momento,
anche
nell’immediatezza
della
procedura
sanitaria che si sta ponendo in essere.
Le modalità di partecipazione al processo
informativo deve essere adattata nelle
seguenti situazioni:
• paziente minorenne;
• paziente interdetto o sottoposto ad una
amministrazione di sostegno riferita ad atti
sanitari;
• paziente in condizione di incapacità
naturale perché privo in tutto o in parte di
autonomia decisionale o
temporaneamente incapace di esprimere
la propria volontà.
Le Sezioni unite – sentenza 577/2008 –
hanno affermato che ‹‹la responsabilità
della struttura sanitaria va inquadrata nella
responsabilità contrattuale›› e ‹‹a sua
volta anche l’obbligazione del medico
dipendente, ancorché non fondata sul
contratto, ma sul “contatto sociale”, ha
natura contrattuale››.
La sentenza 3520/2008 ha stabilito che in presenza di intervento di routine - il
paziente sarà tenuto solo ad allegare la
prova del rapporto con il professionista e
le conseguenze peggiorative patite, la
prova dell’assenza di colpa medica
graverà invece sul professionista.
Secondo la sentenza 8826/2007 se
all’attività medica non consegue il risultato
‹‹normalmente ottenibile››, tocca al medico
provare che si è verificato un evento
imprevedibile e non superabile con
adeguata diligenza.
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