PRINCIPIO DI AUTONOMIA
Tale principio è fondato sul “riconoscimento del diritto a
sostenere delle opinioni, a fare delle scelte e a compiere delle
azioni sulla base di valori e convinzioni personali”.
 In campo biomedico “il rispetto dell’autonomia obbliga i
professionisti a comunicare le informazioni, ad accertare la
comprensione e la volontarietà e a favorire un’adegua
formazione delle decisioni.
Il medico che rispetta l’autonomia dei pazienti opera per “dotarli
dei mezzi necessari perché superino la loro sensazione di
dipendenza ed acquistino il controllo della situazione nella
maggiore misura possibile o in quelli che essi desiderano”.

PRINCIPIO DI AUTONOMIA e
CONSENSO AL TRATTAMENTO
SANITARIO
PREMESSE GIURIDICHE
TRATTAMENTO SANITARIO
… tutti quegli atti che un esercente una professione sanitaria compie su
una persona o nei confronti di gruppi, con finalità indirizzate ad una
utilità personale e sociale.
Queste azioni, che siano di natura preventiva, di cura, di riabilitazione e
di medicina legale rimangono sempre comprese nella definizione di
trattamenti sanitari.
Trattamenti sanitari VOLONTARI e OBBLIGATORI
CONSENSO
“Manifestazione di volontà con la quale si
conferisce ad altri la facoltà di agire in
rapporto ad un diritto (bene salute) del
quale il consenziente ha la disponibilità”
Cazzaniga, 1995
Il consenso deve provenire dal titolare di
un diritto disponibile che sia capace di
estrinsecare la sua volontà coscientemente
e liberamente affinchè esso sia valido
Riferimenti
normativi
artt. 13-32 Costituzione
art. 5 Codice Civile
artt. 50-54 Codice Penale
art. 33 Legge 833/1978
Riferimenti
deontologici
 Codice Deontologico
Art. 13 COSTITUZIONE
“ La Libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna
di detenzione, di ispezione o di perquisizione personale, né qualsiasi altra
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’Autorità
Giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.
Art. 32 COSTITUZIONE
“ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo
e interesse della collettività e garantisce cure agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana”.
COSTITUZIONE
Art. 13. La libertà personale è inviolabile...
....
Art. 32. ...Nessuno può essere obbligato ad un
determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge ...
TSO
(artt. 33-34-35 L. 833/78)
CONSENSO
Legge 23/12/1978 n.833
Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale
Art. 33 contempla i requisiti del trattamento sanitario obbligatorio
Art. 34 le specifiche condizioni che permettono il TSO
CODICE CIVILE
Art. 5. Atti di disposizione del proprio corpo.
“Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati
quando cagionano una diminuzione permanente
dell'integrità fisica o quando siano altrimenti contrari
alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume”.
CODICE PENALE
Art. 50. Consenso dell'avente diritto
Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col
consenso della persona che può validamente disporne.
CODICE PENALE
Art. 54. Stato di necessità.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di salvare se od altri dal pericolo
attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non
volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il
fatto sia proporzionato al pericolo.
STATO DI NECESSITÀ
a) attualità del pericolo di danno alla persona (osservazione documentata)
b) indifferibilità dell'intervento atto a scongiurarlo (valutazione clinica)
ECCEZIONE CHE GIUSTIFICA L’ATTO MEDICO ANCHE
NELL'INCAPACITÀ’ DEL PAZIENTE DI FORNIRE IL
CONSENSO
La costituzione tramite gli art. 13 e 32 riconosce l’inviolabilità della libertà
personale e che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento
sanitario se non per disposizioni di legge.
L’art. 32 della costituzione trova attuazione nella legge 833 del 1978.
L’art.50 del c.p. dispone che non sia punibile chi lede o pone in pericolo un
diritto con il consenso della persona che può validamente disporne.
I limiti imposti all’art.50 del c.p. si ritrovano nell’art. 5 del c.c. che dispone
che gli atti di disposizione del proprio corpo siano vietati ”quando cagionino
una diminuzione permanente dell’attività fisica…”
Nella situazione in cui sia necessario per la tutela della salute causare una
diminuzione dell’integrità fisica in virtù dell’art.32 della costituzione si
potranno superare i limiti imposti dall’art. 5c.c.
Trattamento senza il consenso del paziente
si possono individuare 5 fattispecie in base alle quali una persona può essere sottoposta a
trattamento medico senza la manifestazione del preliminare valido consenso:
- in
caso di rischio immediato per la vita della persona
- malattie mentali
- vaccinazioni obbligatorie
- malattie sessualmente trasmissibili, tubercolosi e lebbra
MINORI
Non esiste una norma che definisce l’età che rende capaci di fornire un
consenso ai trattamenti sanitari (18 anni - maggiore età)
Titolari del consenso i genitori congiuntamente (potestà sui figli)
Se > 10 anni necessaria informazione
Grande attenzione sulla capacità autonoma del minore di età superiore ai
sedici anni di disporre sulla sua salute, proporzionatamente alla portata
della scelta diagnostico-terapeutica ed alla capacità naturale
Giudice tutelare nei casi di ingiustificato dissenso tra minore/genitori e
genitore/genitore, al fine della tutela della salute e salvaguardia della vita
PAZIENTI CON INCAPACITA’ A CONSENTIRE
 incapacità di intendere e volere
INABILITATO = non è in grado di compiere atti di straordinaria
CURATORE
amministrazione
INTERDETTO = né ordinaria né straordinaria



TUTORE
Incapace giudiziale
Incapace naturale
temporaneo
 permanente
Incapacità temporanea e non urgenza
attesa la risoluzione del quadro psicopatologico
La CONVENZIONE DI OVIEDO
Il Consiglio d’Europa ha approvato la Convenzione per la protezione dei
diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo le applicazioni
della biologia e della medicina - Convenzione su i diritti dell’uomo e la
biomedicina il 4 aprile 1997 ad Oviedo.
Art.5 Regola generale. Qualsiasi intervento in campo sanitario non può
essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato il proprio
consenso libero e informato.
Questa persona riceve preventivamente un’informazione adeguata in merito
allo scopo dell’intervento nonché alle sue conseguenze e ai suoi rischi.
La persona interessata può preventivamente ritirare il proprio consenso in
qualsiasi momento….
La CONVENZIONE DI OVIEDO
Art.6 Tutela delle persone che non hanno la capacità di dare il consenso
….. Quando secondo la legge un minore non ha la capacità di dare il consenso
ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del
suo rappresentante, dell’autorità o di una persona o un tutore designato dalla
legge. Il parere del minore è preso in considerazione come fattore sempre più
determinante in rapporto all’età ed al suo grado di maturità.
Art. 8 Situazioni d’urgenza
Allorquando in ragione di una situazione d’urgenza, il
consenso appropriato non può essere ottenuto, si potrà
procedere immediatamente a qualsiasi intervento medico
indispensabile per il beneficio della salute della persona
interessata
Legislazione in ambito di consenso
Trasfusione
trapianti d’organo tra vivente
sperimentazione di farmaci (art 12 codice deontologico legge 94 del 98)
“ il consenso del donatore deve essere dato per iscritto dopo che la procedura è
stata spiegata in modo comprensibile per il donatore ponendo in condizioni di
fare domande ed eventualmente di rifiutare il consenso…”
L’INFORMAZIONE DEVE ESSERE SEMPLICE,
PERSONALIZZATA, ESAURIENTE, VERITIERA
L’informazione riguarda aspetti di natura biologica e non strettamente
biologica.
Di natura biologica: sulla malattia e sulla sua evoluzione e sugli esiti in atto, sulle diverse
alternative di trattamento con le relative potenzialità di successo, gli eventuali rischi ed i
possibili effetti indesiderati, sull’analisi dei bisogni di salute della persona , sugli obiettivi
dell’assistenza generale.
Di natura strettamente non biologica: aspetti socio sanitari o giuridici, quali i diritti
spettanti, come cittadino o come lavoratore, in funzione delle sue menomazioni o difficoltà
e gli interventi di carattere assistenziale e socio sanitario a cui può fare ricorso
• L’informazione è data solo e soltanto al diretto interessato o a persona da questi
esplicitamente indicata;
• l’informazione è fornita dal professionista competente alla cui attività, cioè l’informazione si
riferisce;
• l’informazione su diagnosi e terapia è di norma di pertinenza medica e tende a precedere gli
altri aspetti dell’informazione e deve riguardare in modo omogeneo, sia la malattia e la sua
prevedibile evoluzione naturale o gli esiti in atto, sia le alternative di trattamento con le relative
potenzialità di successo e gli eventuali rischi; l’informazione equilibrata e obiettiva non è
enfaticamente rivolta a sottolineare i rischi del trattamento;
• l’informazione connessa alle funzioni di pertinenza di altri professionisti della salute compete
rispettivamente a ciascuno di loro;
eventuali carenze informative, anche parziali rilevate da un professionista sono segnalate al
professionista che ha omesso l’informazione perché provveda a colmare la lacuna;
• l’informazione va fornita in forma completa;
• nel caso di malattie a prognosi infausta, l’informazione deve essere sorretta in ogni caso da
note di speranza, d’altro canto “è deontologicamente scorretto promettere la sicura guarigione o
il sicuro successo della prestazione che si ha in mente di attuare”;
• l’eventuale scelta di omettere notizie su alcuni aspetti deve essere concretamente motivata da
ben individuate esigenze di tutela della salute o della vita della persona;
• la volontà dell’assistito di non essere informato va rispettata, è da valutare che si tratti di
autentica volontà e occorre che egli indichi una persona che si prenda cura di lui, alla quale
fornire le informazioni del caso;
Preventiva e corretta INFORMAZIONE
(schema)
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Linguaggio semplice e comprensibile, adeguato alla formazione
culturale del paziente
Condizioni attuali del paziente
Evoluzione con /senza trattamento
Possibilità diagnostico-terapeutiche alternative
Risultati prevedibili
Effetti avversi/collaterali /dannosi e mutilazioni inevitabili
Rischi connessi
Il costo della prestazione
Nel Nostro Ordinamento giuridico non vi è norma
esplicita che imponga una forma particolare di
formulazione dell’informazione
Convenzione di Oviedo
Capitolo III: Vita privata e diritto all’informazione
Art. 10 Vita privata e diritto all’informazione
(1) Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata allorché si tratta
diinformazioni relative alla propria salute.
(2) Ogni persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla
propria salute. Tuttavia, la volontà di una persona di non essere informata deve
essere rispettata.
(3) A titolo eccezionale, la legge può prevedere, nell’interesse del paziente,
delle restrizioni all’esercizio dei diritti menzionati al paragrafo 2.
.. A seguito di adeguata informazione….
… Si formerà un CONSENSO personale,
informato, libero, espresso e immune da vizi
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