CONSENSO AL
TRATTAMENTO
SANITARIO
TRATTAMENTO SANITARIO
… tutti quegli atti che un esercente una professione sanitaria compie su
una persona o nei confronti di gruppi, con finalità indirizzate ad una
utilità personale e sociale.
Queste azioni, che siano di natura preventiva, di cura, di riabilitazione e
di medicina legale rimangono sempre comprese nella definizione di
trattamenti sanitari.
Trattamenti sanitari VOLONTARI e OBBLIGATORI
CONSENSO
“Manifestazione di volontà con la quale si
conferisce ad altri la facoltà di agire in
rapporto ad un diritto (bene salute) del
quale il consenziente ha la disponibilità”
Cazzaniga, 1995
Il consenso deve provenire dal titolare di
un diritto disponibile che sia capace di
estrinsecare la sua volontà coscientemente
e liberamente affinchè esso sia valido
Riferimenti
normativi
artt. 13-32 Costituzione
art. 5 Codice Civile
artt. 50-54 Codice Penale
art. 33 Legge 833/1978
Riferimenti
deontologici
 CAPO II art. 23
Codice Deontologico
Art. 13 COSTITUZIONE
“ La Libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di
detenzione, di ispezione o di perquisizione personale, né qualsiasi altra
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’Autorità
Giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.
Art. 32 COSTITUZIONE
“ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo
e interesse della collettività e garantisce cure agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana”.
COSTITUZIONE
Art. 13. La libertà personale è inviolabile...
....
Art. 32. ...Nessuno può essere obbligato ad un
determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge ...
TSO
(artt. 33-34-35 L. 833/78)
CONSENSO
Legge 23/12/1978 n.833
Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale
Art. 33 contempla i requisiti del trattamento sanitario obbligatorio
Art. 34 le specifiche condizioni che permettono il TSO
Art.33 Norme per gli accertamenti e i trattamenti sanitari volontari e
obbligatori.
(I) Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
(II) Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da
leggi dello Stato possono essere disposti dall’autorità sanitaria accertamenti e
trattamenti sanitari obbligatori, secondo l’art.’32 della Costituzione, nel
rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per
quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e il luogo di cura.
(III) gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con
provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta
motivata di un medico…..
CODICE CIVILE
Art. 5. Atti di disposizione del proprio corpo.
“Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati
quando cagionano una diminuzione permanente
dell'integrità fisica o quando siano altrimenti contrari
alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume”.
CODICE PENALE
Art. 50. Consenso dell'avente diritto
Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col
consenso della persona che può validamente disporne.
CODICE PENALE
Art. 54. Stato di necessità.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di salvare se od altri dal pericolo
attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non
volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il
fatto sia proporzionato al pericolo.
STATO DI NECESSITÀ
a) attualità del pericolo di danno alla persona (osservazione documentata)
b) indifferibilità dell'intervento atto a scongiurarlo (valutazione clinica)
ECCEZIONE CHE GIUSTIFICA L’ATTO MEDICO ANCHE
NELL'INCAPACITÀ’ DEL PAZIENTE DI FORNIRE IL
CONSENSO
La costituzione tramite gli art. 13 e 32 riconosce l’inviolabilità della libertà
personale e che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento
sanitario se non per disposizioni di legge.
L’art. 32 della costituzione trova attuazione nella legge 833 del 1978.
L’art.50 del c.p. dispone che non sia punibile chi lede o pone in pericolo un
diritto con il consenso della persona che può validamente disporne.
I limiti imposti all’art.50 del c.p. si ritrovano nell’art. 5 del c.c. che dispone
che gli atti di disposizione del proprio corpo siano vietati ”quando cagionino
una diminuzione permanente dell’attività fisica…”
Nella situazione in cui sia necessario per la tutela della salute causare una
diminuzione dell’integrità fisica in virtù dell’art.32 della costituzione si
potranno superare i limiti imposti dall’art. 5c.c.
Trattamento senza il consenso del paziente
si possono individuare 5 fattispecie in base alle quali una persona può essere sottoposta a
trattamento medico senza la manifestazione del preliminare valido consenso:
- in caso di rischio immediato per la vita della persona
- malattie mentali
- vaccinazioni obbligatorie
- malattie sessualmente trasmissibili, tubercolosi e lebbra
TRATTAMENTI SANITARI
VOLONTARI
Consenso implicito
Consenso esplicito
Consenso non necessario (casi urgenti)
LECITI
Cura delle venereopatie in fase contagiosa
Cure necessarie al tossicodipendente
Trattamento urgente delle malattie mentali
Vaccinazioni obbligatorie
Isolamento e contumacia dei malati infetti
Cure mediche e chirurgiche agli infortunati del lavoro e le malattie professionali
Prevenzione e cura dell’invalidità
ILLECITI
Ispezione corporale arbitraria
Interruzione illegale della gravidanza
Imposizione di trattamenti sanitari
Sperimentazione abusiva sull’uomo
Eutanasia
Trapianti non autorizzati
Prescrizione abusiva di sostanze stupefacenti o psicotrope
Trattamenti soppressivi della coscienza e della volontà
Trattamenti non autorizzati con radiazioni ionizzanti
Trattamenti inumani verso persone recluse
Trattamenti terapeutici che cagionano diminuzione permanente dell’integrità fisica
Trattamenti con farmaci di composizione segreta
Fecondazione artificiale
Trattamenti di chirurgia plastica a scopo fraudolento
Uso della psichiatria per condizionamento da motivi politici
Imenorrafia e circoncisione
“PATOLOGIA”  incapacità al consenso
MINORI
Non esiste una norma che definisce l’età che rende capaci di fornire un
consenso ai trattamenti sanitari (18 anni - maggiore età)
Titolari del consenso i genitori congiuntamente (potestà sui figli)
Se > 10 anni necessaria informazione
Grande attenzione sulla capacità autonoma del minore di età superiore ai
sedici anni di disporre sulla sua salute, proporzionatamente alla portata
della scelta diagnostico-terapeutica ed alla capacità naturale
Giudice tutelare nei casi di ingiustificato dissenso tra minore/genitori e
genitore/genitore, al fine della tutela della salute e salvaguardia della vita
La Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia è stata approvata dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York; la data coincide con un duplice anniversario: la
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1789 ) e la Dichiarazione dei Diritti del Bambino (1959).
La Convenzione è certamente il più importante tra gli strumenti per la tutela dei diritti dei bambini, anche
se non il primo. Precedentemente al 1989 la comunità internazionale si era occupata del problema già due
volte. Nel 1924 la Quinta Assemblea Generale della Lega delle Nazioni approvò la Dichiarazione dei
Diritti del Bambino (anche nota come Dichiarazione di Ginevra ), che consisteva di cinque principi: il
bambino ha diritto ad uno sviluppo fisico e mentale, ad essere nutrito, curato (in particolare in caso di
disastro ha il diritto ai primi soccorsi), riportato ad una vita normale se demoralizzato, accudito ed aiutato
se orfano.
Nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo si era già riconosciuta la necessità di concedere
una protezione speciale al bambino, infatti si statuiva che: "il fanciullo, a causa della sua mancanza di
maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolare, ivi compresa una
protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita." Altre Convenzioni su specifici diritti e
libertà del bambino sono state approvate in seguito dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma è
solo con la Convenzione del 1989 che si ottiene una protezione piena e completa dell'infanzia. La
Convenzione del 1989, infatti, non si limita ad una dichiarazione di principi generali, ma, se ratificata,
rappresenta un vero e proprio vincolo giuridico per gli Stati contraenti, che dovranno uniformare le
norme di diritto interno a quelle della Convenzione per far sì che i diritti e le libertà in essa proclamati
siano resi effettivi.
La Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia è stata a tutt'oggi ratificata da 190 paesi (tra i
quali l'Italia): mancano all'appello ormai solo gli Stati Uniti e la Somalia per raggiungere la totalità dei
paesi del mondo.
Molto è stato fatto per i bambini, ma molto resta ancora da fare: non basta la ratifica della
Convenzione per far sì che i soprusi ai danni dell'infanzia finiscano, ma occorre l'effettiva volontà di
farlo e, soprattutto, occorre manifestare questa volontà attraverso l'approvazione di atti normativi che
riconoscano il "bambino" come particolare soggetto di diritti.
I° comma dell’Art.12
Gli stati parti della presente convenzione devono assicurare al bambino/a
capace di formarsi una propria opinione, il diritto di esprimere liberamente
e in qualsiasi materia dovendosi dare alle opinioni del bambino il giusto
peso relativamente alla sua età e maturità
PAZIENTI CON INCAPACITA’ A CONSENTIRE
 incapacità di intendere e volere
INABILITATO = non è in grado di compiere atti di straordinaria
CURATORE
amministrazione
INTERDETTO = né ordinaria né straordinaria



TUTORE
Incapace giudiziale
Incapace naturale
temporaneo
 permanente
Incapacità temporanea e non urgenza
attesa la risoluzione del quadro psicopatologico
La CONVENZIONE DI OVIEDO
Il Consiglio d’Europa ha approvato la Convenzione per la protezione dei
diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo le applicazioni
della biologia e della medicina - Convenzione su i diritti dell’uomo e la
biomedicina il 4 aprile 1997 ad Oviedo.
Art.5 Regola generale. Qualsiasi intervento in campo sanitario non può
essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato il proprio
consenso libero e informato.
Questa persona riceve preventivamente un’informazione adeguata in merito
allo scopo dell’intervento nonché alle sue conseguenze e ai suoi rischi.
La persona interessata può preventivamente ritirare il proprio consenso in
qualsiasi momento….
La CONVENZIONE DI OVIEDO
Art.6 Tutela delle persone che non hanno la capacità di dare il consenso
….. Quando secondo la legge un minore non ha la capacità di dare il consenso
ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del
suo rappresentante, dell’autorità o di una persona o un tutore designato dalla
legge. Il parere del minore è preso in considerazione come fattore sempre più
determinante in rapporto all’età ed al suo grado di maturità.
Legislazione in ambito di consenso
Trasfusione
trapianti d’organo tra vivente
sperimentazione di farmaci (art 12 codice deontologico legge 94 del 98)
“ il consenso del donatore deve essere dato per iscritto dopo che la procedura è
stata spiegata in modo comprensibile per il donatore ponendo in condizioni di
fare domande ed eventualmente di rifiutare il consenso…”
L’INFORMAZIONE DEVE ESSERE SEMPLICE,
PERSONALIZZATA, ESAURIENTE, VERITIERA
L’informazione riguarda aspetti di natura biologica e non strettamente
biologica.
Di natura biologica: sulla malattia e sulla sua evoluzione e sugli esiti in atto, sulle diverse
alternative di trattamento con le relative potenzialità di successo, gli eventuali rischi ed i
possibili effetti indesiderati, sull’analisi dei bisogni di salute della persona , sugli obiettivi
dell’assistenza generale.
Di natura strettamente non biologica: aspetti socio sanitari o giuridici, quali i diritti
spettanti, come cittadino o come lavoratore, in funzione delle sue menomazioni o difficoltà
e gli interventi di carattere assistenziale e socio sanitario a cui può fare ricorso
• L’informazione è data solo e soltanto al diretto interessato o a persona da questi
esplicitamente indicata;
• l’informazione è fornita dal professionista competente alla cui attività, cioè l’informazione si
riferisce;
• l’informazione su diagnosi e terapia è di norma di pertinenza medica e tende a precedere gli
altri aspetti dell’informazione e deve riguardare in modo omogeneo, sia la malattia e la sua
prevedibile evoluzione naturale o gli esiti in atto, sia le alternative di trattamento con le relative
potenzialità di successo e gli eventuali rischi; l’informazione equilibrata e obiettiva non è
enfaticamente rivolta a sottolineare i rischi del trattamento;
• l’informazione connessa alle funzioni di pertinenza di altri professionisti della salute compete
rispettivamente a ciascuno di loro;
eventuali carenze informative, anche parziali rilevate da un professionista sono segnalate al
professionista che ha omesso l’informazione perché provveda a colmare la lacuna;
• l’informazione va fornita in forma completa;
• nel caso di malattie a prognosi infausta, l’informazione deve essere sorretta in ogni caso da
note di speranza, d’altro canto “è deontologicamente scorretto promettere la sicura guarigione o
il sicuro successo della prestazione che si ha in mente di attuare”;
• l’eventuale scelta di omettere notizie su alcuni aspetti deve essere concretamente motivata da
ben individuate esigenze di tutela della salute o della vita della persona;
• la volontà dell’assistito di non essere informato va rispettata, è da valutare che si tratti di
autentica volontà e occorre che egli indichi una persona che si prenda cura di lui, alla quale
fornire le informazioni del caso;
Preventiva e corretta INFORMAZIONE
(schema)








Linguaggio semplice e comprensibile, adeguato alla formazione
culturale del paziente
Condizioni attuali del paziente
Evoluzione con /senza trattamento
Possibilità diagnostico-terapeutiche alternative
Risultati prevedibili
Effetti avversi/collaterali /dannosi e mutilazioni inevitabili
Rischi connessi
Il costo della prestazione
Nel Nostro Ordinamento giuridico non vi è norma
esplicita che imponga una forma particolare di
formulazione dell’informazione
CODICE DEONTOLOGICO dei FISIOTERAPISTI
TITOLO III
RAPPORTI CON GLI UTENTI
CAPO I - OBBLIGHI DEL FT (TdR)
CAPO II - INFORMAZIONE DEL PAZIENTE
ART. 23 - L'assistito, o colui che esercita la legale rappresentanza sullo
stesso, deve essere debitamente informata su tutti gli aspetti riguardanti la
terapia consigliata prima di iniziare le cure. In questo modo egli avrà
l'opportunità di accettare o rifiutare la proposta terapeutica.
Il diritto di una persona a non essere informata
La CONVENZIONE DI OVIEDO
Art.10 Vita privata e diritto all’informazione.
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata quando si tratti di
informazioni relativa alla propria salute.
2. Ogni persona ha il diritto di conoscere tutte le informazioni relativa alla propria salute.
Tuttavia la volontà della persona di non essere informata deve essere
rispettata.
3. A titolo eccezionale la legge può prevedere, nell’interesse del paziente, limitazioni
all’esercizio dei diritti citati al paragrafo 2.
E’ necessario che della richiesta della persona vengano resi edotti tutti i professionisti che
potrebbero trovarsi, per quanto di loro pertinenza, a comunicarle notizie sulla salute che
sulla valutazione dei problemi connessi a tale richiesta partecipino tutti i professionisti
interessati.
Bisogna valutare se la volontà dell’assistito di non essere informato possa essere
condizionata dalla paura... In tal caso sarà necessario attivarsi per per “una autentica presa
in carico del paziente”.
E’ indispensabile farsi indicare una persona alla quale dare notizia dei problemi clinici
generali e conferire la necessaria informazione…...
E’ necessario che resti documentazione scritta sia della manifestazione di
volontà della persona sia delle procedure sopra riportate.
.. A seguito di adeguata informazione….
… Si formerà un CONSENSO personale,
informato, libero, espresso e immune da vizi
DOCUMENTAZIONE
 Non riferimenti normativi per forme particolari (scritta o
orale)
 Verbalizzazione dell’espressione del consenso (previa
informazione) in cartella clinica
 Intervento complesso/conseguenze invalidanti/condizioni
cliniche particolari
opportunità di verbalizzare il consenso in un atto sottoscritto dal
medico e dal paziente
 Evitate formule generiche “omnicomprensive”
L’informazione può essere documentata in forma scritta, secondo una
duplice metodologia:
• conforme annotazione nella documentazione sanitaria ( questa procedura utile in caso di
attività svolta nell’ambito del SSN assume scarso significato in caso di attività libero
professionale).
• Sottoscrizione da parte dell’assistito di modulistica appositamente studiata.
In entrambe queste eventualità occorre dare atto:
• di aver proceduto a idonea informazione preliminare nei confronti dell’assistito.
• Di aver rilevato la capacità dell’assistito di comprendere le proprie condizioni e di
prendere decisioni autonome e consapevoli.
Affinchè un modulo possa essere ritenuto completo e corretto dal punto di vista
formale deve riportare il riconoscimento da parte del paziente dello svolgimento
di una serie di avvenimenti:
- Il paziente con la sottoscrizione del modulo deve confermare di essere stato
informato in modo comprensibile ed esaustivo tramite colloqui con il medico
circa la natura della malattia, gli esami consigliati, la cura e le terapie alternative.
- Deve confermare di aver compreso quali possano essere i rischi connessi alle
procedure terapeutiche e/o diagnostiche e le conseguenze legate alla mancata
esecuzione del programma.
- Deve attestare la disponibilità dei medici ad ogni ulteriore chiarimento.
- Deve dare con la sottoscrizione del modulo il suo assenso/dissenso al
trattamento e/o diagnostico.
Perché un consenso sia immune da vizi occorrono i
seguenti requisiti:
- la maggiore età della persona assistita, o nel caso della minore
età il consenso dei genitori
- capacità psichica del paziente (una persona deve essere in
possesso di una normale capacità di intendere e di volere)
Sussiste vizio del consenso quando il procedimento attraverso il
quale la volontà della persona si è formata non si è svolto
correttamente
- il contratto terapeutico deve riguardare un bene disponibile
- vi deve essere la buona fede dei contraenti
- la persona assistita può revocare il contratto in qualsiasi momento
- non ci dev’essere una scorretta informazione da parte del medico
circa la diagnosi, la prognosi, il programma terapeutico
- vi deve essere rispetto del protocollo diagnostico e terapeutico
- non devono sussistere vizi sul modo in cui il consenso è stato
prestato (implicito o esplicito)
CONSEGUENZE DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO A
SEGUITO DI UN TRATTAMENTO ESEGUITO SENZA
CONSENSO
Art.610 c.p. Violenza privata. Chiunque con violenza o minaccia, costringe altri a fare,
tollerare o omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a……..
Art. 582 c.p. lesione personale dolosa Chiunque cagiona a qualcuno una lesione personale
dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione….
Art. 584 c.p. omicidio preterintenzionale. Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei
delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la
reclusione da dieci anni a diciotto anni.
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