U.O. di Medicina Legale Direttore: Mauro Martini Coordinatore Programma di Gestione del Rischio Clinico Informazione COMUNICAZIONE Consenso Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnosticoterapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; il medico nell’informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Contenuto Modalità di comunicazione Codice Deontologia art. 30 Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza. Prognosi gravi e infauste La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione deve essere rispettata. Art. 23. L’infermiere riconosce il valore della informazione integrata multiprofessionale e si adopera affinché l’assistito disponga di tutte le informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita. Art. 24. L'infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura assistenziale in relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e adeguando la comunicazione alla sua capacità di comprendere. Art. 25. L’infermiere rispetta la consapevole ed esplicita volontà dell’assistito di non essere informato sul suo stato di salute, purché la mancata informazione non sia di pericolo per sé o per gli altri. L'informazione a terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 allorché sia in grave pericolo la salute o la vita di altri. In caso di paziente ricoverato il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili. Regola ed eccezione Art. 9: Il medico, in caso di catastrofe, di calamità o di epidemia, deve mettersi a disposizione della Autorità competente. Art. 26. L'infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati relativi all’assistito. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente all’assistenza. Art. 27. L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche contribuendo alla realizzazione di una rete di rapporti interprofessionali e di una efficace gestione degli strumenti informativi. Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del paziente. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 30. Forma NB ! Codice Deontologia art. 32 Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso. Grave rischio: documentazione per il consenso In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona, ove non ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 34. Allorché si tratti di minore, di interdetto o di inabilitato, il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale. In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria. Competenze del rappresentante legale e della Autorità Giudiziaria Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla persona. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso. Incapacità di espressione del consenso (v. art. 35) Codice Deontologia art. 34 Il medico ha l’obbligo di dare informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà, compatibilmente con l’età e con la capacità di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del legale rappresentante; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente. Il consenso del minore e dell’infermo di mente Art. 37. L’infermiere, quando l’assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lui chiaramente espresso in precedenza e documentato. Allorché sussistano condizioni di urgenza e in caso di pericolo per la vita di una persona, che non possa esprimere, al momento, volontà contraria, il medico deve prestare l'assistenza e le cure indispensabili. Incapacità per grave pericolo di vita (v. art. 34) consenso valido a 18 anni consenso mai valido sotto i 14 anni consenso tra i 14 e i 18 anni: valutare la rilevanza dell’atto medico, in relazione al grado di maturità del soggetto La salute è un diritto indisponibile ! L’atto medico non può mai essere contrario all’interesse della salute del paziente, ciò indipendentemente dal consenso di chi esercita la patria potestà o del tutore. Sia l’incapacità naturale, sia l’interdizione, precludono una valida manifestazione del consenso. Art. 54 Codice Penale: in caso di imminente pericolo di vita, oppure imminente danno grave alla salute si può agire anche in assenza di consenso, qualora il paziente non sia in grado di manifestarlo (turbe del sensorio, coma ecc.). comprensibile (in relazione al livello culturale del paziente) completa circa: a) gli effetti indesiderati / collaterali b) eventuali ipotesi alternative c) le possibili conseguenze del rifiuto partecipativa (aspetti psicologici del rapporto medico / paziente) CONSENSO NON VALIDO Cassazione, Sezione V Penale, sentenza 13 maggio 1992, n. 5639 (caso Massimo) omicidio preterintenzionale Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza 9 marzo – 12 luglio 2001 omicidio colposo Commette omicidio colposo e non preterintenzionale il chirurgo che, nel corso di un intervento programmato e consentito dal paziente, rilevata la presenza di una patologia grave ma che non presenta elementi di urgenza terapeutica, potendo essere affrontata in tempi diversi, la affronti immediatamente (senza il preventivo consenso del paziente), nell’erronea convinzione della sua idoneità, causando la morte del soggetto operato. < Ove il medico sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, e tale intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis, si sia concluso con esito fausto, nel senso che dall’intervento stesso è derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute, in riferimento, anche alle eventuali alternative ipotizzabili, e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte del paziente medesimo, tale condotta è priva di rilevanza penale, tanto sotto il profilo della fattispecie di cui all’art. 582 C.P., che sotto quello del reato di violenza privata, di cui all’art. 610 C.P. >. < La responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli agisce) per violazione dell'obbligo del consenso informato discende dalla tenuta della condotta omissiva di adempimento dell'obbligo di informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente venga sottoposto e dalla successiva verificazione, in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa, di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, mentre, ai fini della configurazione di siffatta responsabilità è del tutto indifferente se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno … >. Consenso Atto giuridico liceità PROCESSO DI COMUNICAZIONE Informazione COMUNICAZIONE Documentazione JCAHO … protezione degli interessi del paziente e dei medici che erogano le cure e dell’azienda ospedaliera … Società scientifiche di Risk Management … studio e ricerca per qualsiasi finalità, anche in tema di responsabilità professionale … Kraus G.P. Medical record is the physician’s best defense! Rolph J. Documentation is your shield against malpractice claims! Il medico deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o dei suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto. Disponibilità La cartella clinica delle strutture pubbliche e private deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, leggibilità cronologia completezza nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate. Codice Deontologia art. 26 La cartella clinica deve registrare i modi e i tempi delle informazioni nonché i termini del consenso del paziente, o di chi ne esercita la tutela, le proposte diagnostiche e terapeutiche; deve inoltre registrare il consenso del paziente al trattamento dei dati sensibili, con particolare riguardo ai casi di arruolamento in un protocollo sperimentale. custodia di materiale sanitario, diversamente organizzato rileva il contenuto e non il contenitore riferimento ad aspetti sanitari È il documento in cui si raccolgono: i dati anamnestici e obiettivi riguardanti il paziente i dati inerenti il decorso della malattia i risultati delle indagini cliniche (specialistiche, bio – umorali e strumentali) la diagnosi la terapia Finalità medico-legali è una finalità “storica” (testimonianza della organizzazione dei servizi terapeutici e assistenziali svolti per il paziente) Strumento di gestione finalità epidemiologiche e di prevenzione valutazione e controllo qualità delle cure contenimento della spesa sanitaria D.M. Sanità 14.2.1997 iconografia conservazione 10 anni documentazione conservazione illimitata Responsabilità nell’archivio della struttura Il Direttore del Presidio Ospedaliero o, comunque, il responsabile della struttura dove è allocato l’archivio. Responsabilità nell’Unità Operativa Il Direttore della U.O. (DPR n.128/1969 ) (corresponsabilità Coordinatore / Coordinatrice) DPR n.128/1969: accesso consentito a paziente / congiunti prossimi in caso di decesso medico di Medicina Generale curante enti previdenziali (INAIL, INPS ecc.) servizi sanitari pubblici ai fini dell’erogazione delle prestazioni di competenza Autorità di Pubblica Sicurezza Autorità Giudiziaria Circolare Ministero Sanità parere CSS 13.9.1995 è parte integrante e rilevante della cartella clinica, è un atto pubblico ed è obbligatorio requisiti sostanziali: veridicità, completezza, chiarezza ( modalità di correzione degli errori !) requisiti formali: data, ora di inizio e fine dell’atto operatorio, nomi degli operatori, diagnosi, procedura (descrizione chiara e particolareggiata), tipo di anestesia, firma del 1° operatore compilazione, custodia e conservazione = cartella clinica • E’ un atto pubblico di fede privilegiata, con valore probatorio contrastabile, ovvero a querela di parte. [ Cassazione Penale, 24 ottobre 1975 ] … [ Cassazione Penale, 23 marzo 2004 ] • E’ compilata da personale qualificato come pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio. • E’ un bene patrimoniale indisponibile ex art. 830 c.c. What Why When Who Medical record How art.479 c.p. [ falsità ideologica in atto pubblico ] luogo, data e ora nome e firma del compilatore fonte dell’anamnesi intelligibilità modalità di correzione art.476 c.p. [ falsità materiale in atto pubblico ] La cartella clinica integrata a) è uno strumento multidisciplinare che raccoglie tutte le informazioni legate alla cura e all'assistenza dell'utente; b) esprime l’esigenza di erogare risposte adeguate ai bisogni dell'utente mediante il coordinamento dei processi clinicoassistenziali e l'integrazione delle conoscenze e delle abilità di tutti gli operatori professionali. rilevanza organizzativa / professionale rilevanza medico-legale “In tema di responsabilità professionale del medico-chirurgo, la difettosa tenuta della cartella clinica naturalmente non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta dei medici in relazione alla patologia accertata e la morte, ove risulti provata l’idoneità di tale condotta a provocarla, ma consente anzi il ricorso alle presunzioni, come avviene in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, nel quadro dei principi in ordine alla distribuzione dell’onere della prova, ed al rilievo che assume a tal fine la vicinanza alla prova, e cioè l’effettiva possibilità per l’una o per l’altra di offrirla”. “L'inottemperanza del medico all'obbligo di controllare completezza ed esattezza del contenuto della cartella clinica configura difetto di diligenza nell'adempimento della prestazione lavorativa, da qualificarsi oggettivamente come di particolare gravità - avuto riguardo alla rilevante funzione che la cartella clinica assume, sotto il profilo sanitario, nei confronti del paziente e, indirettamente, nei confronti della struttura sanitaria a cui il paziente stesso si è affidato essendo, quindi, idonea a determinare l'irrimediabile lesione dell'elemento fiduciario e il conseguente recesso datoriale. Tuttavia, tali estreme conseguenze sono da escludersi laddove lo stesso comportamento della parte datoriale sia stato tale da avere ingenerato, nel medico lavoratore dipendente, l'affidamento sulla tolleranza, da parte del datore, della sua indebita condotta”. Check List Cartella Clinica Comunicazione Informazione Consenso Gestione della documentazione = Gestione del Rischio