Consenso sociale e diritto penale (1) (Excursus) i rapporti tra consenso sociale e diritto penale (2) La relazione tra consenso e precisione della disposizione (domani faremo tassatività e determinatezza) (1) i rapporti tra consenso sociale e diritto penale: qualche chiave di lettura Tre chiavi di indagine. a) i modelli esplicativi del consenso b) Gli attori del consenso c) Una paradigmatica del consenso a) I modelli esplicativi del consenso in diritto penale 1. Modelli consensuali. La società si integra mediante coesione intorno ad alcuni valori che ne costituiscono la coscienza collettiva (Durkheim). Diritto penale come strumento di tutela degli interessi essenziali e condivisi. Es. omicidio art. 575 Portata alle sue estreme conseguenze il diritto penale diviene non più strumento di tutela dei beni giuridici, ma strumento di conferma delle aspettative sociali (Jakobs) 2. Modelli conflittuali • Il diritto penale come strumento di affermazione, di egemonia del gruppo al potere (Marx, Darhendorf, Baratta) • Es. art. 502 sciopero. Art. 633 invasione di terreni • I valori da tutelare penalmente sono quelli della classe e/o del gruppo sociale dominante, mediante canalizzazione del generale bisogno di sicurezza su determinati conflitti. Selezione delle istanze di sicurezza 3. Modelli evolutivi L’opzione criminale nasce come un conflitto e si trasforma in un consenso (Lenski, Carson). “la legislazione penale di una generazione potrebbe diventare la morale della generazione successiva” Esempi: violenza sessuale, ma anche cinture di sicurezza o casco in moto, divieto di fumare nei luoghi pubblici Non è valido in assoluto (pensiamo all’omosessualità, al concubinato, all’aborto, al maltrattamento degli animali). Ipotesi multifattoriale: i tre modelli convivono b) Gli attori del consenso Lo Stato Raccoglie, rielabora e produce consenso. Quindi: agisce in due direzioni In entrata: raccoglie il consenso sulle domande di pena. (registra legittimazione) In uscita induce consenso mediante le offerte di pena. (fomenta legittimazione sulle offerte di pena e quindi su se stesso). (segue) La comunità Agisce solo in entrata (sui bisogni, quindi sulle domande di tutela). Ma tutela da cosa? Tutela dal diritto penale o tutela con il diritto penale? Dicotomia fondamentale: Identità da vittima versus identità da autore Qualche esempio: i movimenti di sinistra negli anni ‘70 e negli anni ‘90/’00 (omosessuali, verdi, movimenti femministi). La lega Nord: offese del bravo cittadino (legittima difesa del tabaccaio), versus aggressioni al bravo cittadino (pacchetto sicurezza). I reati di opinione (vilipendio alla bandiera vs apologia di delitto; istigazione a delinquere). (segue) i gruppi esponenziali • Quando agiscono solo in uscita (sulle offerte di tutela) non interessa né l’effettività né la garanzia • Le lobbies economiche. Strategia “gattopardesca” (es. Sherman act del 1890) • Gli imprenditori di moralità. La tutela penale del valore del gruppo lo eleva a valore di tutti: interessa il simbolo. (es. proibizionismo, bioetica, aborto, fecondazione assistita, fine vita, sentimento per gli animali). Anche qui non interessa né l’effettività né la garanzia (non interessa la tutela), ma solo il consenso intorno al valore. c) Paradigmatica del consenso • Paradigmi consensuali puri: iperlegittimati (ergo: disposizioni meno precise) L’esempio dell’incesto (art. 564 c.p.) • Paradigmi conflittuali puri: ipolegittimati (ergo disposizioni più precise) L’esempio dei delitti contro il patrimonio (es. art. 624 e 640 c.p.) e dei reati societari 2. La relazione tra consenso e precisione della disposizione Ricostruzione: un grafico (alla lavagna) Consiglio di lettura C. E. Paliero, Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1992, p. 849 ss.