CONSENSO INFORMATO Partecipazione attiva del soggetto durante l’esecuzione di analisi tendenti ad accertare l’infezione da HIV LABORATORIO UNICO PROVINCIALE Unità Operativa di Medicina di Laboratorio Responsabile Dott.ssa Enrica Montanari TSLB Dott. Luca Boccafogli PRESTAZIONI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICHE CHE RICHIEDONO IL CONSENSO INFORMATO SCRITTO Le prestazioni che necessitano di richiesta di consenso informato scritto sono prelievo ematico per HIV trasfusione di sangue e/o derivati test allergici chemioterapie procedure endoscopiche procedure chirurgiche procedure anestesiologiche procedure diagnostiche con mezzo di contrasto procedure diagnostiche di natura invasiva sperimentazioni cliniche OBBLIGO NORMATIVO DI CHIEDERE IL CONSENSO • Legge n. 135/90: “Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse (Art. 5.3)” L’utente che ha espresso il consenso è libero di rifiutare la prestazione in qualsiasi momento N.B. Da non confondere con privacy e consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003) Privacy (D.Lgs 196/2003) Progetto SOLE (Sanità On LinE) rete informatica che collega i circa 3.800 medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta con tutte le strutture e i medici specialisti delle aziende sanitarie della Regione Emilia Romagna HIV ALTRE PRESTAZIONI Non si può accettare delega per ritiro risultati Può ritirare i risultati solo l’interessato DEFINIZIONE CONSENSO INFORMATO Previa esaustiva e chiara informazione da parte del medico: Accettazione volontaria da parte di un paziente del trattamento che gli viene proposto dal curante con la specificazione, in termini per Lui comprensibili, delle varie fasi e di tutte le possibili implicazioni del trattamento stesso SCOPO Garantire che nella pratica clinica l’utente sia realmente ed esaustivamente informato sulla diagnosi, sulla prognosi, sul trattamento proposto e sulle sue possibili conseguenze, al fine di rendere manifesto il proprio assenso alle cure. CONSENSO INFORMATO ESPLICITO (inequivocabile in forma scritta o verbale) PERSONALE (casi particolari) SPECIFICO (atto terapeutico e/o diagnostico e/o riabilitativo) CONSAPEVOLE LIBERO (da ogni forma, di coercizione o di inganno) PREVENTIVO Requisiti: Età Condizioni psicofisiche Presupposti: • Informazione • Forma INFORMAZIONE VERITIERA COMPLETA COMPRESA FORME DEL CONSENSO INFORMATO • Obbligo della forma scritta nei casi previsti dalla legge per il donatore di sangue per l’ipotesi di assunzione di farmaci ancora sperimentali accertamenti relativi all’infezione da HIV FORME DEL CONSENSO INFORMATO • Opportunità della forma scritta nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica • Il consenso è integrativo e non sostitutivo del processo informativo (Art. 35 del Codice di Deontologia) • Consenso verbale : al di fuori delle ipotesi di obbligo legislativo della forma scritta del consenso, lo stesso può essere espresso verbalmente (Profili probatori) DEGENTI: Cartella clinica integrata con spazio per consenso o modulo da allegare HIV scopo diagnostico (sospetto clinico) Art 5.1 Art.5. Accertamento dell'infezione. 1.Gli operatori sanitari che, nell'esercizio della loro professione, vengano a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, sono tenuti a prestare la necessaria assistenza adottando tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita. Gli operatori sanitari sono tenuti a prestare la necessaria assistenza adottando tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita HIV scopo cautelativo operatore (infortunio) Procedura Aziendale sul Consenso (2006) Difficoltà a reperire il consenso in caso di paziente incosciente (imp. per rispetto dei tempi per eventuale terapia profilattica) Operatore Firma Consenso per esecuzione test Ritira il risultato personalmente (d.l. 135/90 Art 5.4) Paziente fonte Firma Consenso per esecuzione test Firma per rilascio risposta (d.l. 135/90 Art 5.4) Da 4 a 2 moduli CASI PARTICOLARI 1. Qualora il soggetto che deve prestare il consenso sia minore o incapace di intendere e volere, il consenso stesso è validamente prestato da chi esercita la genitoriale potestà o la tutela. In particolare: Dalla nascita alla maggiore età, tranne i casi di emancipazione, gli atti relativi al minore per i quali è necessaria la capacità di agire vengono compiuti dai genitori in quanto titolari della potestà genitoriale (art. 316 c.c.), in comune accordo o dal tutore se uno dei genitori non può esercitare la potestà a causa di incapacità o di altro impedimento (opportunamente documentati a comprova), la potestà è esercitata in modo esclusivo dall’altro genitore (art. 317 c.c.) se i genitori sono separati o divorziati l’esercizio della potestà spetta al genitore al quale il figlio è affidato; in caso di incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il genitore presente può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili se è stato nominato un tutore il medico farà riferimento ad esso quale rappresentante del minore 2. Qualora il Consenso Informato debba essere prestato in situazion emergenza (quando l’utente sia incosciente, incapace o comunque v in uno stato di pericolo imminente di vita o corra il rischio di gravi dan si prescinde dall’acquisizione dello stesso ed il medico deve compiere gli atti possibili non procrastinabili e necessari. • Nell’ipotesi di paziente non cosciente il consenso dei prossimi congiunti non ha alcun valore (Diritto personale) LA TITOLARITA’ AL CONSENSO Il consenso è personale e non delegabile a famigliari o ad altri Aspetti particolari può presentare il consenso informato in pediatria Consenso valido a 18 anni Consenso mai valido sotto i 14 anni Consenso tra i 14 e i 18 anni: occorre valutare la rilevanza dell’atto medico, in relazione al grado di maturità del soggetto PAZIENTI ESTERNI Donne in gravidanza (fa parte del protocollo di controllo) Pazienti che lo richiedono esplicitamente al medico Pazienti in anonimato La Regione Emilia Romagna consente: Test Gratuito Garantito in anonimato (qualora l’utente ne faccia specifica richiesta) Consegnata direttamente al paziente mediante il referto in caso di positività Prospettive Introduzione modulo Un caso.. Una sentenza La Corte di cassazione interviene ancora una volta a tutela nella privacy dei pazienti e sancisce il divieto di sottoporre al test AIDS chi non abbia prestato il suo specifico consenso. È necessario, spiega la Corte (sentenza 2468/2009), rispettare la privacy di chi è affetto da questa malattia giacché diversamente si dovrà risarcire il danno subito. La terza sezione della Corte ha così accolto il ricorso di un omosessuale che, ricoverato per un forte attacco febbrile con diagnosi di leucopenia, era stato sottoposto al test anti-Hiv senza il suo preventivo consenso. La vicenda peraltro "era stata custodita senza alcuna riservatezza così che le notizie relative alla salute di [...] e alla sua omosessualità si erano diffuse all'interno e all'esterno dell'ospedale". A seguito di tale diffusione di notizie l'uomo era stato costretto a chiudere la sua attività di commerciante ed il caso finiva in tribunale con una richiesta di risarcimento di € 500.000. La Corte di Appello di Perugia nella sua sentenza aveva affermato che i medici non avrebbero violato la privacy del paziente ma ha agito nel suo esclusivo interesse. La Cassazione però ribaltando il verdetto ha accolto il ricorso del commerciante affermando che nel caso in esame vi è stata una doppia lesione nella privacy sia perché "è stata indicata in piena evidenza nella cartella clinica la sua omosessualità e la cartella non è stata custodita con la diligenza necessaria ad evitare che di essa potessero prendere visione anche persone estranee al personale sanitario, sia perché il test anti-Hiv gli è stato fatto senza chiedere il preventivo consenso". Nell'impianto motivazionale la Corte richiama la legge 135 del '90 e ricorda che "nessuno può essere sottoposto al test anti-Hiv, se non per motivi di necessita' clinica". Peraltro, anche nei nei casi di necessità "il paziente deve essere informato del trattamento a cui lo si vuole sottoporre e ha il diritto di dare o di negare il suo consenso, in tutti i casi in cui sia in grado di decidere liberamente e consapevolmente". In sostanza non si può prescindere dal consenso informato se non “nei casi di obiettiva e indifferibile urgenza del trattamento sanitario, o per specifiche esigenze di interesse pubblico (rischi di contagio per terzi), circostanze che il giudice deve indicare". Ora il caso dovrà essere riesaminato dalla Corte di Appello di Roma A questo punto sarà compito della Corte d'Appello di Roma a riesaminare la vicenda sulla base delle indicazioni della Suprema Corte e decidere anche in merito al risarcimento del danno. CORTE DI CASSAZIONE, sentenza 2468/2009 …accolto il ricorso dell’interessato affermando che nel caso in esame vi è stata una doppia lesione nella privacy sia perché "è stata indicata in piena evidenza nella cartella clinica la sua omosessualità e la cartella non è stata custodita con la diligenza necessaria ad evitare che di essa potessero prendere visione anche persone estranee al personale sanitario, sia perché il test anti-Hiv gli è stato fatto senza chiedere il preventivo consenso". La Corte richiama la legge 135 del '90 e ricorda che "nessuno può essere sottoposto al test anti-Hiv, se non per motivi di necessita' clinica". Peraltro, anche nei nei casi di necessità "il paziente deve essere informato del trattamento a cui lo si vuole sottoporre e ha il diritto di dare o di negare il suo consenso, in tutti i casi in cui sia in grado di decidere liberamente e consapevolmente". Centro monitoraggio terapia anticoagulante (Delta e Argenta) Colloquio preliminare con il paziente Raccolta anamnestica Chiarimento rischi e benefici Compilazione modulisitica Firma