Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Corso di Diritto Privato Parte terza - Situazioni giuridiche Rapporto obbligatorio (Oggetto) Obbligazioni naturali Prof. Daniela Valentino 208- 214 Oggetto del rapporto obbligatorio La lettera dell'art. 1174 c.c. stabilisce che la prestazione è l'oggetto dell'obbligazione. Tuttavia si contrappongono due orientamenti. 1) Teorie patrimoniali: Oggetto dell’obbligazione non è la prestazione (comportamento del debitore), in quanto incoercibile, bensì il bene dovuto (artt. 2930, 2910 c.c.). (Si muove dalla diffusa sfiducia nei confronti della cooperazione del debitore, concentrano l'attenzione sul patrimonio del debitore; v. art. 2740 c.c.). 2) Teoria personalistica: è la stessa prestazione a costituire il bene idoneo ad attuare l’interesse del creditore. (Ciò nel tentativo di rivalutare il ruolo della prestazione nel rapporto obbligatorio) 208 Oggetto del rapporto obbligatorio Critica Altro è l'identificazione del "bene" che, nel concreto rapporto, attua l'interesse del creditore, altro è l'identificazione dello strumento messo a disposizione del creditore per conseguirlo. Il primo aspetto attiene al profilo teleologico, il secondo a quello della struttura del potere. Con riguardo alla struttura del potere, il creditore ha il potere di esigere la prestazione (comportamento) dal debitore. La prestazione, quindi, costituisce l'oggetto del rapporto obbligatorio, rapporto normalmente caratterizzato dall'intermediazione dell'altrui prestazione. 209 Complessità delle situazioni creditorie e debitorie Nella prospettiva tradizionale: a) la situazione creditoria è qualificata attiva ed è costituita esclusivamente da poteri, pretese, aspettative, ecc. a) la situazione debitoria è qualificata passiva ed è costituita esclusivamente da doveri, obblighi, oneri, soggezioni. 210 Complessità delle situazioni creditorie e debitorie Critica alla prospettiva tradizionale: Le situazioni soggettive sono caratterizzate da una notevole complessità, la quale rende inconfigurabile una situazione esclusivamente attiva o passiva. ES. Le clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) quali espressione del principio di solidarietà (art. 2 cost.) determinano nell'ambito del concreto rapporto, la nascita di particolari doveri e obblighi di comportamento tanto sulla posizione debitoria quanto su quella creditoria. Rientrano nei doveri di correttezza e buona fede: a) obblighi di avviso i quali impongono alle parti il dovere reciproco di informazione tempestiva; b) doveri di protezione i quali tendono a preservare la sfera giuridica delle parti (intese in senso lato) da fatti lesivi potenzialmente connessi all'esecuzione della prestazione. 211 Obbligazioni naturali Definizione Tradizionalmente le obbligazioni naturali si definiscono quali rapporti (obbligatori) fondati esclusivamente su doveri morali e sociali per i quali, di conseguenza, è esclusa la coercibilità, in contrapposizione ai rapporti obbligatori civili. Il titolare della situazione naturale creditoria non può esigere l'esecuzione della prestazione dal titolare della situazione naturale debitoria e, per l'ipotesi di inadempimento, non è assistito da azioni giudiziarie. 212 Obbligazioni naturali Disciplina (art. 2034 c.c.) Non è ammessa la ripetizione, attraverso la proposizione dell'azione di indebito, di quanto è stato spontaneamente prestato dal debitore naturale in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace (c.d. soluti retentio). Il sistema giuridico è interessato ad una concreta attuazione dei doveri morali e sociali sì che essi ricevono una valutazione positiva da parte dell'ordinamento (rilevanza giuridica) La considerazione normativa di tali doveri determina la loro idoneità a fungere da valida ragione giustificativa dello spostamento patrimoniale. 213 Obbligazioni naturali Presupposti per l'irripetibilità a) Spontaneità dell'adempimento: il debitore deve avere adempiuto senza costrizione. Risulta ripetibile la prestazione frutto di violenza morale o dolo. b) Capacità del solvens (debitore naturale): nel debitore che adempie bisogna ravvisare la capacità naturale (art. 428, comma 1, c.c.) piuttosto che quella di agire. La necessità di questo presupposto ai fini dell'irripetibilità sembra trovare una giustificazione nella natura negoziale dell'atto di adempimento di un'obbligazione naturale L'adempimento dell'obbligazione naturale va distinto dagli atti di liberalità: - l'adempimento dell'obbligazione naturale è atto giuridicamente libero, ma moralmente e socialmente dovuto (c.d. animus solvendi); - gli atti di liberalità sono caratterizzati dallo spirito di liberalità (c.d. animus donandi, cfr. art. 769 c.c.), sono espressione di libertà negoziale. 214