Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Corso di Diritto Privato
Parte terza - Situazioni giuridiche
Rapporto obbligatorio (Oggetto)
Obbligazioni naturali
Prof. Daniela Valentino
208- 214
Oggetto del rapporto obbligatorio
La lettera dell'art. 1174 c.c. stabilisce che la prestazione è l'oggetto
dell'obbligazione. Tuttavia si contrappongono due orientamenti.
1) Teorie patrimoniali: Oggetto dell’obbligazione non è la
prestazione (comportamento del debitore), in quanto incoercibile,
bensì il bene dovuto (artt. 2930, 2910 c.c.). (Si muove dalla diffusa
sfiducia nei confronti della cooperazione del debitore, concentrano
l'attenzione sul patrimonio del debitore; v. art. 2740 c.c.).
2) Teoria personalistica: è la stessa prestazione a costituire il
bene idoneo ad attuare l’interesse del creditore.
(Ciò nel tentativo di rivalutare il ruolo della prestazione nel rapporto
obbligatorio)
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Oggetto del rapporto obbligatorio
Critica
Altro è l'identificazione del "bene" che, nel
concreto rapporto, attua l'interesse del creditore,
altro è l'identificazione dello strumento messo a
disposizione del creditore per conseguirlo.
Il primo aspetto attiene al profilo teleologico, il
secondo a quello della struttura del potere.
Con riguardo alla struttura del potere, il creditore ha il
potere di esigere la prestazione (comportamento) dal
debitore. La prestazione, quindi, costituisce l'oggetto
del rapporto obbligatorio, rapporto normalmente
caratterizzato dall'intermediazione dell'altrui prestazione.
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Complessità delle situazioni creditorie e debitorie
Nella prospettiva
tradizionale:
a) la situazione creditoria
è qualificata attiva ed è costituita
esclusivamente da poteri, pretese,
aspettative, ecc.
a) la situazione debitoria
è qualificata passiva ed è costituita
esclusivamente da doveri, obblighi,
oneri, soggezioni.
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Complessità delle situazioni creditorie e
debitorie
Critica alla prospettiva tradizionale:
Le situazioni soggettive sono caratterizzate da una notevole complessità, la quale rende
inconfigurabile una situazione esclusivamente attiva o passiva.
ES. Le clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) quali
espressione del principio di solidarietà (art. 2 cost.) determinano nell'ambito del
concreto rapporto, la nascita di particolari doveri e obblighi di comportamento tanto
sulla posizione debitoria quanto su quella creditoria.
Rientrano nei doveri di correttezza e buona fede:
a) obblighi di avviso
i quali impongono alle parti il dovere reciproco di
informazione tempestiva;
b) doveri di protezione
i quali tendono a preservare la sfera giuridica delle parti
(intese in senso lato) da fatti lesivi potenzialmente connessi all'esecuzione della
prestazione.
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Obbligazioni naturali
Definizione
Tradizionalmente le obbligazioni naturali si definiscono quali rapporti
(obbligatori) fondati esclusivamente su doveri morali e sociali per i
quali, di conseguenza, è esclusa la coercibilità, in contrapposizione ai
rapporti obbligatori civili.
Il titolare della situazione naturale creditoria non può esigere
l'esecuzione della prestazione dal titolare della situazione naturale
debitoria e, per l'ipotesi di inadempimento, non è assistito da azioni
giudiziarie.
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Obbligazioni naturali
Disciplina
(art. 2034 c.c.)
Non è ammessa la ripetizione, attraverso la proposizione
dell'azione di indebito, di quanto è stato spontaneamente
prestato dal debitore naturale in esecuzione di doveri morali o
sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace
(c.d. soluti retentio).
Il sistema giuridico è interessato ad una concreta attuazione dei doveri morali e sociali
sì che essi ricevono una valutazione positiva da parte dell'ordinamento (rilevanza
giuridica)
La considerazione normativa di tali doveri determina la loro idoneità a fungere da
valida ragione giustificativa dello spostamento patrimoniale.
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Obbligazioni naturali
Presupposti
per
l'irripetibilità
a) Spontaneità dell'adempimento: il debitore deve avere adempiuto senza
costrizione. Risulta ripetibile la prestazione frutto di violenza morale o dolo.
b) Capacità del solvens (debitore naturale): nel debitore che adempie bisogna
ravvisare la capacità naturale (art. 428, comma 1, c.c.) piuttosto che quella di
agire. La necessità di questo presupposto ai fini dell'irripetibilità sembra trovare
una giustificazione nella natura negoziale dell'atto di adempimento di
un'obbligazione naturale
L'adempimento dell'obbligazione naturale va distinto dagli atti di liberalità:
- l'adempimento dell'obbligazione naturale è atto giuridicamente libero, ma
moralmente e socialmente dovuto (c.d. animus solvendi);
- gli atti di liberalità sono caratterizzati dallo spirito di liberalità (c.d. animus donandi,
cfr. art. 769 c.c.), sono espressione di libertà negoziale.
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208 - 214 Oggetto del rapporto obbligatorio