Adempimento e Inadempimento 13-14 marzo 2006 Prof. Pieremilio Sammarco L’adempimento è l’esatta esecuzione della prestazione dovuta. Cosa si intende per “esatta esecuzione” ? L’adempimento è regolato dall’art. 1176 cod. civ. che stabilisce il criterio della diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. Con l’adempimento l’obbligazione si estingue perché in questo modo l’interesse del creditore è realizzato. L’adempimento fatto da un debitore incapace di agire è un adempimento regolare ed efficace. Il debitore non può chiedere la cancellazione degli effetti, cioè la restituzione, invocando la propria incapacità. Questo perché l’adempimento non è un atto di autonomia, ma un comportamento obbligato. Adempimento Parziale: il creditore può rifiutarlo. Circa il luogo dell’adempimento: a) Accordo delle parti; b) Usi; c) Natura della prestazione. Infine, si fa ricorso a 3 regole suppletive: 1) Consegna di cosa determinata: nel luogo in cui è sorta l’obbligazione; 2) Pagamento di una somma di denaro: al domicilio del creditore; 3) Altre prestazioni: al domicilio del debitore. MODI DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO SATISFATTORI: -Compensazione; -Confusione. NON SATISFATTORI: -Novazione; -Remissione; -Impossibilità sopravvenuta. Compensazione: Si ha quando due soggetti sono obbligate reciprocamente l’uno verso l’altro, per cui ciascuno è al tempo stesso creditore e debitore dell’altro. La compensazione è legale quando i debiti presentano le seguenti caratteristiche: Avere per oggetto prestazioni fungibili ed omogenee tra loro ed essere entrambi liquidi ed esigibili. Confusione: L’obbligazione si estingue per confusione quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona. (ad esempio, una società che incorpora un’altra società) Novazione: È l’accordo fra creditore e debitore, per cui all’obbligazione originaria che si estingue, se ne sostituisce una nuova e diversa. La volontà di procedere all’estinzione dell’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco. NOVAZIONE OGGETTIVA e NOVAZIONE SOGGETTIVA Remissione: La remissione è l’atto con cui il creditore rinuncia al proprio credito. L’obbligazione dunque si estingue ed il debitore è liberato. Produce effetto quando è comunicata al debitore, il quale potrebbe anche rifiutare, comunicando al creditore di non volerne approfittare. Impossibilità sopravvenuta: L’obbligazione si estingue se la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore. Se l’impossibilità è solo parziale, il debitore si libera eseguendo la prestazione per la parte rimasta possibile. INADEMPIMENTO: Secondo l’art. 1218 cod. civ., il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno. La mancanza di prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, obbliga quest’ultimo al risarcimento del danno. (v. onere della prova) L’impossibilità deve essere oggettiva, cioè non deve dipendere dalla particolare situazione del debitore e deve essere assoluta, cioè tale da escludere anche la minima possibilità di eseguire la prestazione. Ed in caso di inadempimento, il debitore risponde dell’adempimento dell’obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri. (responsabilità patrimoniale) Se il debitore non collabora, il creditore può procedere all’esecuzione forzata. Garanzie del credito, cioè i mezzi di sicuro soddisfacimento del credito: (pegno, ipoteca, fideiussione) Diverso è il caso del ritardo del debitore. Si verifica quando il debitore non esegue la prestazione nel termine stabilito. Gli effetti della mora non si producono automaticamente ma solo se il creditore prende l’iniziativa: la costituzione in mora Essa consiste nell’intimazione o richiesta di adempimento, rivolta per iscritto al debitore dal creditore. Non è richiesta quando il debito deriva da fatto illecito, quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere, o quando è scaduto il termine. Gli effetti della mora sono che: a) il debitore è tenuto a risarcire i danni provocati dal ritardo; b) il debitore sopporta il rischio della impossibilità sopravvenuta anche per causa a lui non imputabile. Il risarcimento del danno: Art. 1323 cod. civ.: Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno DANNO EMERGENTE (perdita subita) LUCRO CESSANTE (mancato guadagno)