Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Corso di Diritto Privato Parte terza - Situazioni giuridiche Rapporto obbligatorio Specie tipiche di obbligazioni Prof. Daniela Valentino 215-221 Obbligazioni pecuniarie (artt. 1277-1284 c.c.) • Nozione: sono quelle obbligazioni nelle quali costituisce oggetto della prestazione una somma di danaro. L'adempimento delle obbligazioni pecuniarie viene indicato col termine pagamento. L'esecuzione delle prestazioni pecuniarie è governata dal principio nominalistico (art. 1277 c.c.): il debito pecuniario si estingue con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. 215 Obbligazioni pecuniarie (artt. 1277-1284 c.c.) • Non incide ai fini della determinazione della somma dovuta l'eventuale svalutazione del danaro intercorsa tra la nascita dell'obbligazione e la scadenza (debito di valuta). • Costituisce, viceversa, debito di valore, quel debito che ha ad oggetto una somma pecuniaria (indeterminata) la quale rileva non in se, per il suo valore nominale, bensì in quanto rappresentativa di un valore economico da trasferire al creditore. Il valore economico della prestazione è determinato sia con riferimento ai prezzi di mercato sia muovendo dalle utilità soggettive che il singolo creditore è idoneo a trarne. 216 Obbligazioni pecuniarie • Correttivi al principio nominalistico Clausole di rivalutazione monetaria (clausola Istat, debito espresso in valuta straniera, clausola oro, merci) dove il valore nominale della somma dovuta, e quindi già determinata, viene agganciato ad un criterio di aggiornamento automatico. Interessi corrispettivi: i crediti pecuniari purchè liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto, salvo che diversamente risulti dalla legge o dal titolo, i quali costituiscono il corrispettivo del godimento della somma dovuta. 217 Obbligazioni pecuniarie INTERESSI • La corresponsione degli interessi è oggetto di una obbligazione accessoria: tale carattere attiene però al momento genetico. • Una volta maturato, il credito degli interessi costituisce obbligazione pecuniaria autonoma rispetto a quella principale. • Gli interessi scaduti producono a loro volta interessi soltanto dal giorno della domanda giudiziale o per accordo successivo alla scadenza e sempre che riguardino un periodo superiore ai sei mesi (anatocismo, art.1283 c.c.). 218 Obbligazioni pecuniarie • Gli interessi possono, altresì, essere Legali: fissati nella misura del 2.5% annuo (art. 1284 c.c.). Convenzionali: stabiliti dalle parti con patto scritto avente forma ad substantiam, in misura maggiore rispetto agli interessi legali. Moratori: interessi dovuti per ritardato pagamento, qualificato dalla costituzione in mora del debitore. Usurari: interessi fissati dalle parti in misura non solo maggiore rispetto al tasso di interesse legale, ma sproporzionata rispetto al mercato. In questo caso il patto è nullo e non sono dovuti interessi neppure nella misura legale (art. 1815 c.c.). 219 Obbligazioni alternative • Nozione: quando un unico rapporto può avere ad oggetto due o più prestazioni e il debitore è obbligato in alternativa ad eseguire una delle prestazioni dedotte in obbligazione. - La facoltà di scelta spetta, di regola al debitore, ma può essere convenzionalmente attribuita al creditore o ad un terzo (art. 1286, comma 1, c.c.). - Con la notificazione della dichiarazione di scelta o con l'esecuzione di una delle prestazioni, la scelta diviene irrevocabile. - La scelta attua la c.d. concentrazione dell'obbligazione, la quale da questo momento si considera semplice. (Per la disciplina dell'impossibilità sopravvenuta di una o entrambe le prestazioni, vedi gli artt. 1288, 1289 e 1290 c.c.). 220 Obbligazioni facoltative Nozione: hanno ad oggetto una sola prestazione, ma il debitore per espressa previsione legislativa, o convenzionalmente, ha facoltà di liberarsi eseguendo una diversa prestazione. Il creditore può esigere esclusivamente la prestazione principale, la quale, se diviene impossibile, estingue il rapporto obbligatorio. Obbligazioni cumulative Nozione: quando un unico rapporto obbligatorio ha ad oggetto più prestazioni, il debitore si libera eseguendole cumulativamente. L'unicità del rapporto è determinata dall'unicità della prestazione dovuta, tenuto conto dell'unitarietà dell'interesse del creditore. 221