Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Corso di Diritto Privato
Parte terza - Situazioni giuridiche
Rapporto obbligatorio
Specie tipiche di obbligazioni
Prof. Daniela Valentino
222-225
Obbligazioni solidali (artt. 1292-1313 c.c.)
Solidarietà passiva: è un vincolo che lega più debitori
all'esecuzione di una medesima prestazione dove ciascuno
di essi può essere "costretto" all'adempimento dell'intera
prestazione.
L'adempimento di uno libera gli altri (art. 1292 c.c.).
Il creditore può pretendere l'adempimento da uno qualsiasi
dei coobbligati in solido, anche se l'obbligazione è stata
assunta nell'interesse esclusivo di uno di essi.
222
Obbligazioni solidali (artt. 1292-1313 c.c.)
Solidarietà attiva: si ha quando ciascuno dei creditori può
pretendere l'esecuzione dell'intera prestazione dal debitore.
L'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso gli
altri creditori (art. 1292c.c.).
La solidarietà attiva non si presume (arg. ex art. 1294 c.c.).
Il debitore può indifferentemente adempiere nei confronti di uno
qualsiasi dei creditori, salvo che non sia stato prevenuto da uno
solo di essi con domanda giudiziale (art. 1296 c.c.).
223
Obbligazioni solidali
• La solidarietà passiva si presume.
• Presupposti sono l’unicità della fonte e del titolo, nonché identità e unicità di
prestazione, ma sia la legge sia la volontà delle parti possono escluderla.
• La solidarietà passiva è esclusa dalla previsione legale o convenzionale del
beneficium excussionis, ipotesi nella quale il creditore deve preventivamente escutere il
patrimonio di uno dei coobbligati.
Nei rapporti esterni gli effetti favorevoli si estendono agli altri debitori, quelli
sfavorevoli hanno un ambito limitato al rapporto tra creditore ed il singolo debitore.
Nei rapporti interni l'obbligazione si divide tra i diversi debitori salvo che sia stata
assunta nell'interesse esclusivo di uno di essi (art. 1298 c.c.). Il debitore che ha
eseguito l'intera prestazione ha azione di regresso verso gli altri (art. 1299 c.c.).
La solidarietà sembra esclusa anche con il c.d. beneficium ordinis, ipotesi nella quale il
creditore deve preventivamente chiedere l'adempimento ad uno dei coobbligati.
224
Obbligazioni divisibili e indivisibili
Indivisibili
Si definiscono indivisibili le obbligazioni nelle quali la cosa o il fatto oggetto della
prestazione, in considerazione della loro utilità oggettiva e della funzione
economico-sociale o nella considerazione delle parti, è insuscettibile di divisione
(art. 1316 c.c.).
Si applica la disciplina prevista per le obbligazioni solidali in quanto compatibile
(art. 1317 c.c.). L'indivisibilità, a differenza della solidarietà, opera anche nei
confronti degli eredi del debitore o del creditore.
Divisibili
Presuppone una pluralità di creditori o di debitori (art. 1314 c.c.). Se
l'obbligazione è divisibile (vedi supra) e non vi è solidarietà, pretesa creditoria e
obbligo debitorio si ripartiscono tra i vari soggetti.
225
Scarica

222 - 225 Specie tipiche di obbligazioni(file PPT)