Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Corso di Diritto Privato Parte terza - Situazioni giuridiche Rapporto obbligatorio Specie tipiche di obbligazioni Prof. Daniela Valentino 222-225 Obbligazioni solidali (artt. 1292-1313 c.c.) Solidarietà passiva: è un vincolo che lega più debitori all'esecuzione di una medesima prestazione dove ciascuno di essi può essere "costretto" all'adempimento dell'intera prestazione. L'adempimento di uno libera gli altri (art. 1292 c.c.). Il creditore può pretendere l'adempimento da uno qualsiasi dei coobbligati in solido, anche se l'obbligazione è stata assunta nell'interesse esclusivo di uno di essi. 222 Obbligazioni solidali (artt. 1292-1313 c.c.) Solidarietà attiva: si ha quando ciascuno dei creditori può pretendere l'esecuzione dell'intera prestazione dal debitore. L'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso gli altri creditori (art. 1292c.c.). La solidarietà attiva non si presume (arg. ex art. 1294 c.c.). Il debitore può indifferentemente adempiere nei confronti di uno qualsiasi dei creditori, salvo che non sia stato prevenuto da uno solo di essi con domanda giudiziale (art. 1296 c.c.). 223 Obbligazioni solidali • La solidarietà passiva si presume. • Presupposti sono l’unicità della fonte e del titolo, nonché identità e unicità di prestazione, ma sia la legge sia la volontà delle parti possono escluderla. • La solidarietà passiva è esclusa dalla previsione legale o convenzionale del beneficium excussionis, ipotesi nella quale il creditore deve preventivamente escutere il patrimonio di uno dei coobbligati. Nei rapporti esterni gli effetti favorevoli si estendono agli altri debitori, quelli sfavorevoli hanno un ambito limitato al rapporto tra creditore ed il singolo debitore. Nei rapporti interni l'obbligazione si divide tra i diversi debitori salvo che sia stata assunta nell'interesse esclusivo di uno di essi (art. 1298 c.c.). Il debitore che ha eseguito l'intera prestazione ha azione di regresso verso gli altri (art. 1299 c.c.). La solidarietà sembra esclusa anche con il c.d. beneficium ordinis, ipotesi nella quale il creditore deve preventivamente chiedere l'adempimento ad uno dei coobbligati. 224 Obbligazioni divisibili e indivisibili Indivisibili Si definiscono indivisibili le obbligazioni nelle quali la cosa o il fatto oggetto della prestazione, in considerazione della loro utilità oggettiva e della funzione economico-sociale o nella considerazione delle parti, è insuscettibile di divisione (art. 1316 c.c.). Si applica la disciplina prevista per le obbligazioni solidali in quanto compatibile (art. 1317 c.c.). L'indivisibilità, a differenza della solidarietà, opera anche nei confronti degli eredi del debitore o del creditore. Divisibili Presuppone una pluralità di creditori o di debitori (art. 1314 c.c.). Se l'obbligazione è divisibile (vedi supra) e non vi è solidarietà, pretesa creditoria e obbligo debitorio si ripartiscono tra i vari soggetti. 225