12 Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato Rapporto obbligatorio Specie tipiche di obbligazioni 12 Obbligazioni pecuniarie Nozione Disciplina obbligazioni nelle quali costituisce oggetto della prestazione una somma di danaro. L'adempimento delle obbligazioni pecuniarie viene indicato col termine pagamento. L’esecuzione delle prestazioni pecuniarie è governata dal principio nominalistico (1277 c.c.): il debito pecuniario si estingue con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. 12 Obbligazioni pecuniarie Tipi di obbligazione pecuniaria Debito di valore: debito che ha ad oggetto una somma pecuniaria (indeterminata) la quale rileva non in se, per il suo valore nominale, bensì in quanto rappresentativa di un valore economico da trasferire al creditore. Debito di valuta: debito che ha ad oggetto una somma pecuniaria già determinata. Non incide ai fini della determinazione della somma dovuta l'eventuale svalutazione del danaro intercorsa tra la nascita dell'obbligazione e la scadenza . 12 Obbligazioni pecuniarie Correttivi al principio nominalistico Clausole di rivalutazione monetaria (clausola Istat, debito espresso in valuta straniera, clausola oro, merci) dove il valore nominale della somma dovuta, e quindi già determinata, viene agganciato ad un criterio di aggiornamento automatico. Interessi corrispettivi: i crediti pecuniari purchè liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto, salvo che diversamente risulti dalla legge o dal titolo, i quali costituiscono il corrispettivo del godimento della somma dovuta. 12 Obbligazioni pecuniarie Interessi La corresponsione degli interessi è oggetto di una obbligazione accessoria: tale carattere attiene però al momento genetico. Una volta maturato, il credito degli interessi costituisce obbligazione pecuniaria autonoma rispetto a quella principale. Tuttavia gli interessi scaduti producono a loro volta interessi soltanto dal giorno della domanda giudiziale o per accordo successivo alla scadenza e sempre che riguardino un periodo superiore ai sei mesi (anatocismo, 1283 c.c.). 12 Obbligazioni pecuniarie Gli interessi possono, altresì, essere: Legali: fissati nella misura del 2.5% annuo (1284 c.c.). Convenzionali: stabiliti dalle parti con patto scritto avente forma ad substantiam, in misura maggiore rispetto agli interessi legali. Moratori: interessi dovuti per ritardato pagamento, qualificato dalla costituzione in mora del debitore. Usurari: interessi fissati dalle parti in misura non solo maggiore rispetto al tasso di interesse legale, ma sproporzionata rispetto al mercato. In questo caso il patto è nullo e non sono dovuti interessi neppure nella misura legale (sanzione, 1815 c.c.). 12 Obbligazione alternative Nozione: Disciplina: obbligazioni aventi ad oggetto due o più prestazioni; il debitore è obbligato in alternativa ad eseguire una delle prestazioni dedotte in obbligazione. La facoltà di scelta spetta, di regola al debitore, ma può essere convenzionalmente attribuita al creditore o ad un terzo (1286, I comma, c.c.). Con la notificazione della dichiarazione di scelta o con l'esecuzione di una delle prestazioni, la scelta diviene irrevocabile. La scelta attua la c.d. concentrazione dell'obbligazione, la quale da questo momento si considera semplice. 12 Obbligazioni alternative Impossibilità di adempimento di una o più prestazione Se l’impossibilità si verifica prima della scelta l’obbligazione si considera semplice ed è preclusa la facoltà di scelta (art. 1288 c.c.). Se l’impossibilità si verifica dopo la scelta l’obbligazione si estingue secondo le regole generali poiché, in seguito alla concentrazione, l’obbligazione era divenuta semplice. 12 Obbligazioni facoltative Nozione: Disciplina: hanno ad oggetto una sola prestazione, ma il debitore, per espressa previsione legislativa, o convenzionalmente, ha facoltà di liberarsi eseguendo una diversa prestazione. La disciplina è identica a quella prevista per le obbligazioni semplici, in quanto la prestazione dedotta nel rapporto è unica (a differenza dell’obbligazione alternativa che è un’obbligazione complessa). 12 Obbligazioni cumulative Nozione: hanno ad oggetto più prestazioni; il debitore si libera eseguendole cumulativamente. L'unicità del rapporto è determinata dall'unicità della prestazione dovuta, tenuto conto dell'unitarietà dell'interesse del creditore. Per alcuni, sarebbero ravvisabili più prestazioni da adempiere cumulativamente e , quindi una pluralità di rapporti (obbligazioni accessorie) collegati ad un rapporto fondamentale (obbligazione principale). 12 Obbligazioni solidali Solidarietà passiva: è un vincolo che lega più debitori all'esecuzione di una medesima prestazione dove ciascuno di essi può essere "costretto" all'adempimento dell'intera prestazione, ma l'adempimento di uno libera gli altri (1292 c.c.). Il creditore può pretendere l'adempimento da uno qualsiasi dei coobbligati in solido, anche se l'obbligazione è stata assunta nell'interesse esclusivo di uno di essi. Solidarietà attiva: si ha quando ciascuno dei creditori può pretendere l'esecuzione dell'intera prestazione dal debitore, e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso gli altri creditori (1292c.c.). •La solidarietà attiva non si presume (arg. ex 1294 c.c.). •Il debitore può indifferentemente adempiere nei confronti di uno qualsiasi dei creditori, salvo che non sia stato prevenuto da uno solo di essi con domanda giudiziale (1296 c.c.). 12 Obbligazioni solidali • La solidarietà passiva si presume. • Presupposti sono l’unicità della fonte e del titolo, nonché identità e unicità di prestazione, ma sia la legge sia la volontà delle parti possono escluderla. • La solidarietà passiva è esclusa dalla previsione legale o convenzionale del beneficium excussionis, ipotesi nella quale il creditore deve preventivamente escutere il patrimonio di uno dei coobbligati. Nei rapporti esterni gli effetti favorevoli si estendono agli altri debitori, quelli sfavorevoli hanno un ambito limitato al rapporto tra creditore ed il singolo debitore. Nei rapporti interni l'obbligazione si divide tra i diversi debitori salvo che sia stata assunta nell'interesse esclusivo di uno di essi (1298 c.c.). Il debitore che ha eseguito l'intera prestazione ha azione di regresso verso gli altri (1299 c.c.). Obbligazioni divisibili e indivisibili Indivisibili: 12 Quando la cosa o il fatto oggetto della prestazione, in considerazione della loro utilità oggettiva e della funzione economico-sociale o nella considerazione delle parti, è insuscettibile di divisione (1316 c.c.). La prospettiva è teleologica: è indivisibile l'obbligazione quando l'adempimento pro quota non è idoneo a soddisfare proporzionalmente l'interesse del creditore. Sotto questo profilo non si può distinguere la indivisibilità oggettiva da quella soggettiva. L'indivisibilità può avere anche fonte legale. Si applica la disciplina prevista per le obbligazioni solidali in quanto compatibile (1317 c.c.). L'indivisibilità, a differenza della solidarietà, opera anche nei confronti degli eredi del debitore o del creditore. 12 Divisibili: Presuppone una pluralità di creditori o di debitori (1314 c.c.). Se l'obbligazione è divisibile e non vi è solidarietà, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte (art. 1314 c.c.).