12
Università degli Studi della Calabria
Corso di Diritto Privato
Rapporto obbligatorio
Specie tipiche di obbligazioni
12
Obbligazioni pecuniarie
Nozione
Disciplina
obbligazioni nelle quali costituisce oggetto
della prestazione una somma di danaro.
L'adempimento delle obbligazioni
pecuniarie viene indicato col termine
pagamento. L’esecuzione delle
prestazioni pecuniarie è governata dal
principio nominalistico (1277 c.c.): il
debito pecuniario si estingue con moneta
avente corso legale nello Stato al tempo
del pagamento e per il suo valore
nominale.
12
Obbligazioni pecuniarie
Tipi di obbligazione pecuniaria
Debito di valore: debito che ha
ad oggetto una somma pecuniaria
(indeterminata) la quale rileva non
in se, per il suo valore nominale,
bensì in quanto rappresentativa di
un valore economico da trasferire
al creditore.
Debito di valuta: debito
che ha ad oggetto una
somma pecuniaria già
determinata. Non incide ai
fini della determinazione
della somma dovuta
l'eventuale svalutazione
del danaro intercorsa tra la
nascita dell'obbligazione e
la scadenza .
12
Obbligazioni pecuniarie
 Correttivi
al principio nominalistico
Clausole di rivalutazione monetaria
(clausola Istat, debito espresso in valuta
straniera, clausola oro, merci) dove il
valore nominale della somma dovuta, e
quindi già determinata, viene agganciato
ad un criterio di aggiornamento
automatico.
Interessi corrispettivi: i crediti pecuniari
purchè liquidi ed esigibili producono
interessi di pieno diritto, salvo che
diversamente risulti dalla legge o dal
titolo, i quali costituiscono il corrispettivo
del godimento della somma dovuta.
12
Obbligazioni pecuniarie
Interessi
La corresponsione degli interessi è oggetto di una
obbligazione accessoria: tale carattere attiene però al
momento genetico.
Una volta maturato, il credito degli interessi costituisce
obbligazione pecuniaria autonoma rispetto a quella principale.
Tuttavia gli interessi scaduti producono a loro volta interessi
soltanto dal giorno della domanda giudiziale o per accordo
successivo alla scadenza e sempre che riguardino un periodo
superiore ai sei mesi (anatocismo, 1283 c.c.).
12
Obbligazioni pecuniarie

Gli interessi possono, altresì, essere:
Legali: fissati nella misura del 2.5% annuo (1284
c.c.).
Convenzionali: stabiliti dalle parti con patto scritto
avente forma ad substantiam, in misura maggiore
rispetto agli interessi legali.
Moratori: interessi dovuti per ritardato pagamento,
qualificato dalla costituzione in mora del debitore.
Usurari: interessi fissati dalle parti in misura non solo
maggiore rispetto al tasso di interesse legale, ma
sproporzionata rispetto al mercato. In questo caso il
patto è nullo e non sono dovuti interessi neppure
nella misura legale (sanzione, 1815 c.c.).
12
Obbligazione alternative
Nozione:
Disciplina:
obbligazioni aventi ad oggetto due o più
prestazioni; il debitore è obbligato in
alternativa ad eseguire una delle prestazioni
dedotte in obbligazione.
La facoltà di scelta spetta, di regola al
debitore, ma può essere convenzionalmente
attribuita al creditore o ad un terzo (1286, I
comma, c.c.). Con la notificazione della
dichiarazione di scelta o con l'esecuzione di
una delle prestazioni, la scelta diviene
irrevocabile.
La scelta attua la c.d. concentrazione
dell'obbligazione, la quale da questo
momento si considera semplice.
12
Obbligazioni alternative
Impossibilità di
adempimento
di una o più
prestazione
Se l’impossibilità si verifica prima della
scelta l’obbligazione si considera
semplice ed è preclusa la facoltà
di scelta (art. 1288 c.c.).
Se l’impossibilità si verifica dopo la
scelta l’obbligazione si estingue
secondo le regole generali poiché,
in seguito alla concentrazione,
l’obbligazione era divenuta
semplice.
12
Obbligazioni facoltative
Nozione:
Disciplina:
hanno ad oggetto una sola prestazione,
ma il debitore, per espressa previsione
legislativa, o convenzionalmente, ha
facoltà di liberarsi eseguendo una diversa
prestazione.
La disciplina è identica a quella prevista per le
obbligazioni semplici, in quanto la prestazione
dedotta nel rapporto è unica (a differenza
dell’obbligazione alternativa che è
un’obbligazione complessa).
12
Obbligazioni cumulative
Nozione:
hanno ad oggetto più prestazioni; il debitore si
libera eseguendole cumulativamente. L'unicità
del rapporto è determinata dall'unicità della
prestazione dovuta, tenuto conto dell'unitarietà
dell'interesse del creditore.
Per alcuni, sarebbero ravvisabili più prestazioni
da adempiere cumulativamente e , quindi una
pluralità di rapporti (obbligazioni accessorie)
collegati ad un rapporto fondamentale
(obbligazione principale).
12
Obbligazioni solidali
Solidarietà passiva: è un
vincolo che lega più debitori
all'esecuzione di una medesima
prestazione dove ciascuno di
essi può essere "costretto"
all'adempimento dell'intera
prestazione, ma l'adempimento
di uno libera gli altri (1292 c.c.).
Il creditore può pretendere
l'adempimento da uno qualsiasi
dei coobbligati in solido, anche
se l'obbligazione è stata
assunta nell'interesse esclusivo
di uno di essi.
Solidarietà attiva: si ha quando
ciascuno dei creditori può
pretendere l'esecuzione
dell'intera prestazione dal
debitore, e l'adempimento
conseguito da uno di essi libera
il debitore verso gli altri creditori
(1292c.c.).
•La solidarietà attiva non si
presume (arg. ex 1294 c.c.).
•Il debitore può
indifferentemente adempiere
nei confronti di uno qualsiasi
dei creditori, salvo che non sia
stato prevenuto da uno solo di
essi con domanda giudiziale
(1296 c.c.).
12
Obbligazioni solidali
• La solidarietà passiva si presume.
• Presupposti sono l’unicità della
fonte e del titolo, nonché identità e
unicità di prestazione, ma sia la legge
sia la volontà delle parti possono
escluderla.
• La solidarietà passiva è esclusa
dalla previsione legale o
convenzionale del beneficium
excussionis, ipotesi nella quale il
creditore deve preventivamente
escutere il patrimonio di uno dei
coobbligati.
Nei rapporti esterni gli effetti
favorevoli si estendono agli altri
debitori, quelli sfavorevoli
hanno un ambito limitato al
rapporto tra creditore ed il
singolo debitore. Nei rapporti
interni l'obbligazione si divide
tra i diversi debitori salvo che
sia stata assunta nell'interesse
esclusivo di uno di essi (1298
c.c.). Il debitore che ha
eseguito l'intera prestazione ha
azione di regresso verso gli
altri (1299 c.c.).
Obbligazioni divisibili e indivisibili
Indivisibili:
12
Quando la cosa o il fatto oggetto della
prestazione, in considerazione della loro utilità
oggettiva e della funzione economico-sociale o
nella considerazione delle parti, è insuscettibile di
divisione (1316 c.c.). La prospettiva è teleologica: è
indivisibile l'obbligazione quando l'adempimento
pro quota non è idoneo a soddisfare
proporzionalmente l'interesse del creditore. Sotto
questo profilo non si può distinguere la indivisibilità
oggettiva da quella soggettiva. L'indivisibilità può
avere anche fonte legale.
Si applica la disciplina prevista per le obbligazioni
solidali in quanto compatibile (1317 c.c.).
L'indivisibilità, a differenza della solidarietà, opera
anche nei confronti degli eredi del debitore o del
creditore.
12
Divisibili:
Presuppone una pluralità di creditori o di debitori
(1314 c.c.). Se l'obbligazione è divisibile e non vi
è solidarietà, ciascuno dei creditori non può
domandare il soddisfacimento del credito che per
la sua parte e ciascuno dei debitori non è tenuto a
pagare il debito che per la sua parte (art. 1314
c.c.).
Scarica

Specie tipiche di obbligazioni