INSEGNAMENTO DI DIRITTO CIVILE LEZIONE II “LE OBBLIGAZIONI” PROF. PIETRO GHINASSI Diritto Civile Lezione II Indice 1 Definizione ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1. Requisiti delle obbligazioni ------------------------------------------------------------------------ 4 2 Obbligazioni naturali ------------------------------------------------------------------------------------ 7 3 Le fonti del rapproto giuridico obbligatorio -------------------------------------------------------- 9 3.1 Il contratto quale la fonte principale dell’obbligazione -------------------------------------------- 9 3.2 Il fatto illecito quale fonte dell’obbligazione: ------------------------------------------------------- 9 3.3 Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico --------- 14 3.4 La responsabilita’ da fatto lecito -------------------------------------------------------------------- 20 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 2 di 2 Diritto Civile Lezione II 1 Definizione La definizione dell’obbligazione giuridica affonda le proprie origini nel diritto Romano, di essa avevano, infatti fornito un esatto significato i giureconsulti classici si pensi per tutti a Gaio. Come è noto il nel Corpus Iuris Civilis di Giustiniano offre la seguente definizione: "Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura" (l'obbligazione è un vincolo giuridico, in virtù del quale siamo costretti a dare una cosa ad un altro, secondo il diritto della nostra gente) (1). Sostanzialmente detta definizione è valida ancor oggi, quindi, possiamo definire l’Obbligazione come un vincolo giuridico, ovvero, il rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (debitore) è tenuto ad effettuare una prestazione economicamente valutabile per soddisfare un interesse, anche non patrimoniale, di un altro soggetto (creditore). Questa definizione è stata accolta anche dal vigente codice sostanziale, nel quale (Codice civile italiano del 1942) la disciplina delle obbligazioni è collocata in un libro a sè, il Libro IV. (artt.1173-1320 CC). Per meglio poter comprendere il significato giuridico delle obbligazione a parere del sottoscritto docente si rende opportuno indicare quali siano le differenze tra diritti reali e diritti di obbligazione, la comprensione di dette differenze dovrebbe aiutare lo studente a meglio comprendere l’esatto significato di quanto sopra rappresentato: • diritti reali: attengono ai diritti dell’uomo sulla cosa tramite il quale al soggetto è consentito godere della cosa stessa. Tutti i diritti reali hanno la natura di assolutezza in quanto la loro efficacia è rivolta a tutti i soggetti (erga omnes) e perdurano nel tempo. • diritti di obbligazione: attengono ai diritti che un soggetto (creditore) ha nei confronti di un altro soggetto (debitore) e presuppongono la cooperazione del debitore (adempimento). Essi sono diritti relativi cioè possono essere fatti valere dal creditore solo nei confronti del debitore e hanno una natura temporale (ad personam). Adesso, forse, apparirà più chiara l’affermazione secondo la quale l’obbligazione è un vincolo giuridico in virtù del quale il debitore è tenuto verso il creditore ad una prestazione. Il creditore ed il debitore sono quindi legati da un vincolo (giuridico) un legame di comportamenti che sfocia in una prestazione. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 3 di 3 Diritto Civile 1.1. Lezione II Requisiti delle obbligazioni Per quanto attiene alle obbligazioni è possibile sicuramente affermare che un rapporto obbligatorio è composto dalla figura del debitore, da quella del creditore e che il suo oggetto è costituito da una prestazione che il debitore è tenuto ad adempiere in favore del creditore. Nel rapporto obbligatorio si possono, quindi, individuare i seguenti elementi: a) i soggetti, ossia il debitore e il creditore; b) il contenuto, rappresentato dal diritto (un diritto relativo) del creditore nei confronti del debitore (credito) e dal correlativo obbligo del debitore nei confronti del creditore (debito); c) l'oggetto, ossia la prestazione, un comportamento di contenuto positivo (dare o fare) o negativo (non fare). COERCIBILITA’ Ciò premesso, a questo punto, dobbiamo meglio chiarire alcuni concetti di base. Per poter parlare di obbligazioni in senso giuridico che si distinguono come meglio in seguito da altri tipi di c.d. obbligazioni (es. obbligazioni naturali) è necessario che l’obbligazione sia munita dal requisito della coercibilità, non potrà parlarsi quindi di obbligazione giuridica là dove la stessa non sia coercibile : - coercibilità: cioè, nel caso in cui il debitore fosse inadempiente, il creditore può tutelare in sede giudiziaria il proprio diritto ottenendo una sentenza che sanzioni il comportamento del debitore. Una obbligazione priva del requisito della coercibilità, quindi priva della possibilità di essere attuata coattivamente mediante il ricorso all’autorità giudiziaria, non è una obbligazione in senso giuridico, in quanto il comportamento del debitore inadempiente non è sanzionabile e quindi l’adempimento dipende solo da una sua spontanea collaborazione. Quello sopra descritto costituisce il C.d. rapporto obbligatorio del quale, come spesso accade (si pensi alla definizione del diritto di proprietà) non esiste nell’ordinamento una sua definizione, così come non esiste un elenco delle prestazioni che possono formare l’oggetto del rapporto obbligatorio. L’articolo 1174 ci dice solo quali sono le caratteristiche che deve avere la prestazione che forma l’oggetto dell’obbligazione. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 4 di 4 Diritto Civile Lezione II PATRIMONIALITA’ Possiamo anche affermare che il cod.civ. (art. 1174) statuisce che la prestazione deve avere un contenuto patrimoniale e deve rispondere a un interesse anche non patrimoniale del creditore. Sotto il profilo della patrimonialità possiamo quindi affermare che tutte le prestazioni devono avere un contenuto economico. Il comportamento che il debitore è tenuto ad eseguire in favore del creditore deve essere, cioè, suscettibile di valutazione economica, deve avere valore economico (ciò apparirà ancor più chiaro quando affronteremo le c.d. tecniche di risarcimento del danno, si pensi al c.d. risarcimento per equivalente). Qualora la prestazione sia a titolo gratuito, non prevede il pagamento di un corrispettivo (ad esempio, la donazione) ci troveremo di fronte ad atti di liberalità, ovvero come nel caso delle c.d. donazioni remuneratorie non coercibili. La patrimonialità, ovvero, “valutazione economica” si ha avendo riguardo all’incremento patrimoniale del creditore. Questo vuol dire che se ad esempio regalo un orologio, la valutazione economica è data dall’Aumento del patrimonio del creditore valutato in relazione all’oggetto regalato. La prestazione eseguita ( art.1174 c.c.) deve corrispondere a in interesse del creditore. Ma questo interesse può anche essere non patrimoniale. L’interesse che il creditore vuole raggiungere mediante l’ottenimento della prestazione, può non corrispondere all’incremento del suo patrimonio. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, infatti, la patrimonialità va intesa in senso soggettivo: anche una prestazione oggettivamente non patrimoniale può diventare tale se le parti hanno dimostrato di volerla intendere in quel modo. L’interesse può anche essere a scopo scientifico, ricreativo, sociale. Quindi, la prestazione deve avere valore economico, mentre l’interesse del creditore può non avere un valore economico, può essere diverso da quello economico. Come abbiamo già visto il nostro ordinamento prevede anche delle obbligazioni non coercibili, le così dette obbligazioni naturali. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 5 di 5 Diritto Civile Lezione II Possibilità, liceità, determinatezza e determinabilità. La prestazione deve essere possibile l’attività del debitore, cioè, deve potersi realizzare sia materialmente sia giuridicamente. La prestazione deve essere lecita, non contraria, cioè, a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume (es. costruzione di un immobile senza concessione edilizia). La prestazione deve essere determinata (quando è definitivamente individuata al momento della costituzione del rapporto) o determinabile (quando vi siano criteri sufficienti per la determinazione successiva, senza necessità di un nuovo accordo delle parti). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 6 di 6 Diritto Civile Lezione II 2 Obbligazioni naturali Le obbligazioni naturali, di tipica derivazione romanistica, sono caratterizzate dal fatto che il creditore è sfornito di azione diretta ad ottenere quanto dovuto (incoercibilità). Secondo la maggior parte della dottrina l’obbligazione naturale non è un’obbligazione civile: si tratta, in altri termini, di un obbligo morale che assume rilevanza giuridica solo nel momento dell’adempimento. Le obbligazioni naturali si caratterizzano, infatti, dal fatto che il creditore non può azionare il proprio diritto in sede giudiziaria (non sono coercibili). Nelle obbligazioni naturali infatti l’esecuzione della prestazione è rimessa alla pura facoltà del debitore. Se però il debitore non vuole esercitare tale facoltà, il suo comportamento non potrà essere sanzionato dall’ordinamento giudiziario. Le obbligazioni naturali producono comunque effetti giuridici infatti una volta che il debitore ha spontaneamente adempiuto alla obbligazione naturale non può più chiedere in restituzione ciò che ha spontaneamente pagato. Le 4 ipotesi più importanti di obbligazioni naturali del nostro ordinamento sono quelle: a) - del credito derivante dalla esecuzione di una prestazione contraria al buon costume; b)- del pagamento del debito prescritto: infatti con il decorso del tempo, dieci anni per il diritto di credito, si può determinare l’estinzione del diritto di riscuotere un credito. Ma se il debitore corrisponde ugualmente la somma richiesta in adempimento del debito prescritto non potrà più chiedere la restituzione di quanto pagato. c) - i crediti derivanti da giochi o scommesse non autorizzati dallo stato: se a un soggetto deriva un credito perché ha vinto una scommessa e quindi una somma in qualcosa non autorizzato dallo stato, questo credito che lui esige NON è una obbligazione giuridica, ma naturale. Per cui non può costringere l’altro, tramite l’intervento dell’autorità giudiziaria, a pagarlo così come il creditore non può chiedere la restituzione di quanto spontaneamente corrisposto. In ogni caso, quindi, il pagamento deve essere spontaneo. d) spontanea esecuzione di una disposizione fiduciaria (art. 627 c.c.): si tratta dell’ipotesi in cui il testatore indichi come destinatario di una disposizione a titolo di erede o legato una persona Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 7 di 7 Diritto Civile Lezione II che si è con lui preventivamente intesa per trasmettere quanto ricevuto ad altra persona nominata. Al vero destinatario non è data azione per ottenere dal destinatario apparente il trasferimento di quanto dovuto. Ma se il destinatario apparente ha eseguito spontaneamente la disposizione fiduciaria, non può agire per la ripetizione. Le obbligazioni naturali si differenziano anche dalle obbligazioni a titolo gratuito le quali si differenziano a loro volta dai così detti “rapporti di cortesia” che possono sorgere per motivi di amicizia, politici, religiosi ecc. Un indice normativo in tale senso si trae dalle disposizione dettate in tema di trasporto, laddove si differenzia il trasporto a titolo gratuito, disciplinato dall’art. 1627 3° co c.c., dal trasporto di cortesia, regolato dagli artt. 414 e 949 codice navigazione, ossia il trasporto amichevole che, in caso di danni, legittima ad ottenere il risarcimento soltanto se sussiste il dolo o la colpa grave del vettore. Più in generale i rapporti di cortesia non danno luogo ad alcun vincolo giuridico e si pongono al di fuori di qualunque coazione normativa. Il soggetto avvantaggiato non è, quindi, titolare di nessun diritto di credito nei confronti della controparte e al tutela per gli eventuali danni, sorti in fase di attuazione del rapporto, rientra esclusivamente nella sfera extracontrattuale. Segnare la differenza fra i diversi casi di obbligazione spesso rappresenta cosa ardua così che la dottrina ha individuato vari elementi e criteri per stabilire la giuridicità o meno del vincolo. Vi è il criterio della natura oggettiva del rapporto instaurato dalle parti, infatti in alcuni casi la giuridicità del rapporto è diretta e necessaria conseguenza dell’attività professionale. Il professionista che si impegna anche a titolo gratuito nell’esecuzione della propria professione è comunque tenuto ad eseguire la prestazione secondo le regole della deontologia professionale, si tratterà quindi di un contratto gratuito di prestazione d’opera es. avvocato che assume la difesa di un amico. Altro criterio interpretativo è quello della volontà delle parti, ma anche valido è il criterio che indaga su la corrispettività tra le prestazioni, la previsione di una clausola penale. In definitiva la giurisprudenza non ha mai individuato un criterio univoco e determinante, ma occorrerà sempre indagare sulle circostanze tutte che hanno accompagnato il sorgere del rapporto stesso. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 8 di 8 Diritto Civile Lezione II 3 Le fonti del rapproto giuridico obbligatorio Le fonti delle obbligazioni sono quegli atti o fatti idonei, secondo l'ordinamento, a costituire il rapporto giuridico obbligatorio. Sono enumerate dall'art. 1173 del Codice Civile, secondo il quale le obbligazioni derivano: A) da contratto; B) da fatto illecito; C) da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. Le fonti sono autonome ed indipendenti tra loro. 3.1 Il contratto quale la fonte principale dell’obbligazione Fra le fonti delle obbligazioni la più importante, in pratica, è senza dubbio il contratto, che, può definirsi (ai sensi dell’articolo 1321) come l'accordo fra due o più parti per creare, modificare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. È chiaro, pertanto, che non tutti gli accordi fra due o più parti sono contratti, ma solo quelli che hanno un contenuto patrimoniale; un accordo che miri a regolare rapporti non patrimoniali non è un contratto, come, infatti, non sono contratti il matrimonio e l'adozione È fonte di obbligazione in quanto obbliga le parti ad adempiere alle prestazioni oggetto del contratto stesso. Qui il contratto è la principale fonte di obbligazione; 3.2 Il fatto illecito quale fonte dell’obbligazione: I fatti illeciti costituiscono fonte delle obbligazioni. Poiché il pregiudizio che un soggetto riceve dal comportamento di un altro si considera un danno, allora la legge prevede che debba essere risarcito. Nel nostro ordinamento, la norma fondamentale in tema di responsabilità aquiliana è contenuta nell’art. 2043 del codice civile, secondo il quale “chi cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato a risarcirlo”. Il fatto illecito può dunque essere definito come qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto. Il fatto illecito è fonte della obbligazione risarcitoria. Ciò non di meno occorre evidenziare che affinché abbia luogo il diritto al risarcimento il danno deve essere ingiusto. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 9 di 9 Diritto Civile Lezione II L’illecito civile è il fatto lesivo di interessi giuridicamente tutelati nella vita di relazione (Bianca) ed è fonte della obbligazione risarcitoria. L’art. 2043 c.c. identifica quindi il risarcimento del danno quale sanzione della responsabilità extracontrattuale e individua tre elementi costitutive: a) danno ingiusto b) il dolo o la colpa; c) il fatto Il concetto di danno ingiusto e la sua atipicità. Questo significa che il legislatore non ha predisposto ed elencato tutte le ipotesi in cui un danno può definirsi ingiusto, e determinare dunque la nascita dell’obbligazione del risarcimento. Bisognerà valutare volta per volta tra l’interesse del danneggiante a svolgere l’attività che ha provocato un pregiudizio e l’interesse del danneggiato a ricevere una riparazione per il pregiudizio subito. Va detto che esistono alcune ipotesi in cui è facilmente individuabile l’elemento dell’ingiustizia: nel caso in cui il danneggiante abbia compiuto atti vietati o penalmente sanzionati che arrecano pregiudizio a terzi. La colpa ed il dolo. L’art. 2043 cc chiarisce poi che l’evento dannoso, per essere risarcibile, dev’essere stato provocato con colpa. Dunque, si dice evento colposo quello che non è stato causato intenzionalmente, ma a causa di negligenza o imprudenza (il che significa che se l’evento è stato causato per eventi non prevedibili non comporta alcun obbligo in capo al soggetto. Ovviamente, per logica conseguenza, sarà risarcibile l’evento doloso, quello che cioè è stato previsto e programmato dall’autore del fatto. Addirittura ci sono dei casi in cui la responsabilità è prevista solo nel caso di dolo, si pensi ad esempio agli atti emulativi. Il fatto Il fatto illecito si caratterizza altresì dal suo essere illecito. L’illicietà corrisponde alla contrarietà del fatto ad una norma giuridica così che illiceità corrisponde a contrarietà di un fatto ad una norma giuridica. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 10 di 10 Diritto Civile Lezione II Quindi la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. scaturisce dalla violazione di norme di condotta che regolano la vita sociale e che impongono doveri di rispetto degli interessi altrui in quanto ledono un diritto (adesso anche un interesse legittimo) appartenente ad altra persona. Il nesso di causalità Il danno deve essere stato cagionato dal soggetto dal quale si pretende di essere risarciti, cioè la sua condotta deve essere stata la causa dell’evento pregiudizievole. Dunque, il nesso di causalità sussiste quando la condotta del soggetto ha contribuito a determinare, da sola o unitamente ad altri eventi, il verificarsi dell’evento stesso. Ovviamente si ha interruzione del nesso di causalità quando l’evento risulta altresì provocato da una causa di carattere eccezionale, che non può essere addossata all’agente. Si pensi allo esempio della persona che viene investita e che, mentre la trasportano al pronto soccorso, viene coinvolta in un incendio. In questo caso il responsabile dell’investimento non risponderà delle conseguenze dell’incendio, ma solamente di quelle dell’incidente stesse. Se il comportamento del danneggiato ha contribuito al verificarsi dell’evento dannoso allora il risarcimento viene equamente diminuito dal giudice. Le cause di giustificazione Si definiscono cause di giustificazione quelle circostanze in presenza delle quali un comportamento pregiudizievole, che altrimenti sarebbe fonte di responsabilità per il soggetto, diventa giustificato, e dunque non ingenerano l’obbligo di risarcire il danno. L’ordinamento ne prevede in tre ipotesi: l’esercizio di un diritto (chi agisce esercitando legittimamente un suo diritto non risponde del pregiudizio eventualmente intercorso nei confronti del danneggiato; la legittima difesa (la legittima difesa esclude l’antigiuridicità del comportamento dannoso, se è posta in essere per proteggere sé stesso o altri dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta. Peraltro, se l’offesa provocata per difendersi è sproporzionata rispetto al rischio, si può essere chiamati a rispondere di eccesso colposo); infine, lo stato di necessità (chi agisce in condizioni di necessità non risponde del danno causato, ma è tenuto solamente ad un indennizzo). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 11 di 11 Diritto Civile Lezione II Distinzioni tra illecito contrattuale ed estracontrattuale Questa definizione di fatto illecito si pone in contrasto con la responsabilità contrattuale, scaturente da contratto, che sanziona l’inadempimento dell’obbligazione in quanto dovere specifico verso un determinato soggetto creditore. Possiamo quindi parlare nel primo caso di responsabilità extracontrattuale e nel secondo caso di responsabilità contrattuale. In entrambe le ipotesi è prevista una sanzione per la violazione di un dovere giuridico, obbligo generico nei confronti dei consociati (extracontrattuale) o obbligo specifico nei confronti del creditore (contrattuale). La disciplina giuridica delle due responsabilità è normata da principi diversi e varie differenze sono presenti nelle diverse discipline. Infatti la responsabilità contrattuale non presuppone la capacità di intendere e di volere del debitore, che è invece presupposto della responsabilità extracontrattuale (art. 2047 c.c.). Se l’inadempimento non è dovuto a dolo, il debole è tenuto a risarcire solo i danni prevedibili (art. 1225 c.c.) mentre l’autore del fatto illecito è tenuto a risarcire tutti i danni arrecati. Il creditore non ha l’onere di provare la colpa del debitore, mentre di massima il danneggiato ha l’onere di provare la colpa dell’autore del fatto illecito. Accanto al rimedio del risarcimento del danno, che è comune alle due forme di responsabilità, vi sono rimedi specifici dell’inadempimento (eccezione d’inadempimento, risoluzione del contratto ecc.). Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento si prescrive nell’ordinario termine decennale, mentre li diritto al risarcimento del danno da illecito civile si prescrive di regola in cinque anni. Le due responsabilità possono comunque concorrere nella medesima fattispecie. La possibilità del concorso deve ammettersi, precisamente, quando la mancata o inesatta esecuzione del rapporto obbligatorio comporti al tempo stesso la lesione dell’interesse creditorio e la lesione di interessi protetti nella vita di relazione. Es. un elettrodomestico è viziato e tale vizio provoca un incendio che danneggia i mobili del compratore. L’esercizio di una delle due azione, contrattuale o extracontrattuale, non comporta la rinunzia all’altra, con tutte le conseguenze anche in ordine alla prescrizione. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 12 di 12 Diritto Civile Lezione II Alla luce delle considerazioni svolte, è possibile distinguere tra le due principali forme di responsabilità. Quella che riguarda l’inadempimento di una obbligazione si chiama responsabilità contrattuale, e determina principalmente l’obbligo di risarcimento dei danni in capo al responsabile. Viceversa, la responsabilità extracontrattuale riguarda le obbligazioni per fatto illecito. Le principali differenze sono tre: anzitutto, l’onere della prova. Nella responsabilità Contrattuale l’attore deve provare l’esistenza del credito e la scadenza dell’obbligazione. Sarà il debitore che, se vuole scagionarsi, deve dimostrare di non aver adempiuto per causa a lui non imputabile. Invece, nella resp. Extracontrattuale l’attore deve provare sia il fatto che la condotta del convenuto gli ha causato un danno, sia che quel comportamento è stato colposo o doloso. La seconda differenza riguarda gli effetti giuridici. Entrambe le responsabilità originano l’obbligo di risarcire il danno. Tuttavia, nel caso della resp. contrattuale i danno sono limitati a quelli prevedibili al tempo in cui sorgeva l’obbligazione (esclusa l’ipotesi del dolo). Invece, nella resp. extracontrattuale, non vale questa regola. La terza differenza riguarda la prescrizione. La prescrizione per l’azione di risarcimento da danno contrattale è solitamente quella ordinaria, mentre nel caso di resp. extracontrattuale diventa abbreviata, estinguendosi in 5 anni. Nel caso di circolazione di veicoli il termine è addirittura ridotto a due anni. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 13 di 13 Diritto Civile Lezione II 3.3 Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico Nel nostro ordinamento vi sono altresì altri fatti o atti idonei a far sorgere una obbligazione. - la promessa di pagamento (art.1988 CC); - la promessa al pubblico (art.1989 CC); - la ricognizione di debito (art.1988 CC); - la gestione d’affari (art.2028 CC); - i titoli di credito - il pagamento dell’indebito (art.2033 CC); - l’arricchimento senza causa (art.2041 CC). Infine, l’articolo 1173 stabilisce con una formulazione aperta le fonti atipiche, cioè non nominate. E sono quegli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni. Spetta all’interprete stabilire quali atti e fatti danno luogo ad obbligazione. L’indebito Ogni pagamento scaturisce da un “debito” così che ciò che è stato pagato senza essere dovuto deve essere restituito. Da ciò nasce il principio ed il diritto alla ripetizione dell’indebito, di ciò che è stato pagato senza che fosse dovuto. Ci sono due casi di indebito; ovvero, quanto l’accipiens non era creditore – indebito oggettivo, ovvero, quando il solvens non era debitore – indebito soggettivo, nel quale si distinguono due ulteriori e diversificate figure. a) L’indebito oggettivo è regolato dall’articolo 2033 c.c. e si verifica quando un soggetto ha eseguito una prestazione oggettivamente non dovuta in favore di un altro soggetto. Quindi in questo caso chi nulla deve paga a chi non ha alcun credito. Non è necessario che si verifichi un errore del solvens ma è necessaria l’assenza assoluta dell’animus donandi tipico della donazione. b) Di indebito soggettivo si usa parlare a proposito di due fattispecie distinte, a seconda che la prestazione sia indebita ex latere accipientis ovvero ex latere solventis. Tuttavia, all’indebito soggettivo ex latere accipientis (o indebito soggettivo ex persona creditoris), che costituisce una figura non espressamente disciplinata nel nostro ordinamento, si nega normalmente autonomia, perché si ritiene che la sua disciplina sia contenuta all’art. 2033 c.c. in uno con quella dell’indebito oggettivo; si tratta pur sempre, infatti, dell’esecuzione di «un Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 14 di 14 Diritto Civile Lezione II pagamento non dovuto». Altrimenti, si teme, la differenziazione tra indebito oggettivo ed indebito ex latere accipientis creerebbe confusione, frammentando un fenomeno che dal punto di vista giuridico e disciplinare ha carattere unitario. Detta unitarietà è confermata dal fatto che, anche in tal caso così come nell’indebito oggettivo, il pagamento e la mancanza di titolo sono unici presupposti del diritto alla restituzione, restando irrilevante l’errore del solvens. L’assimilazione di questa figura all’indebito oggettivo è stata spiegata con il criterio ispiratore di costruire il rapporto obbligatorio dal punto di vista del creditore: in entrambe le fattispecie, infatti, il creditore non ha alcun diritto di ricevere la prestazione, sicché si è in presenza “oggettivamente” di un indebito, e il fatto che il solvens fosse debitore di un altro soggetto non ha alcuna incidenza sulla ricostruzione della figura. La qualificazione dell’indebito è pertanto subordinata alla posizione che assume l’accipiens verso la prestazione: quando si esegue il pagamento indebito nei confronti di un accipiens che non è il vero creditore, il presupposto dell’errore del solvens non ha rilevanza; quando invece un soggetto che non è debitore, paga ad un accipiens che è il vero creditore, si ha la diversa figura del pagamento soggettivo ex latere solventis, caratterizzata, all’opposto, dalla necessarietà dell’errore dell’autore del pagamento. Vista la mancanza di autonomia della figura appena esaminata rispetto all’indebito oggettivo, l’indebito soggettivo ex latere solventis (o indebito soggettivo ex persona debitoris) è, per alcuni, il vero e proprio indebito soggettivo. Ferma, anche in tal caso, la ratio comune con l’indebito oggettivo, che è sempre quella desumibile dall’art. 2033 c.c., l’art. 2036 c.c. consacra una distinta fattispecie di indebito, caratterizzata da due presupposti precipui: l’esistenza del credito in capo all’accipiens e l’errore scusabile dell’adempiente di essere tenuto ad eseguire la prestazione. Fatto impeditivo della ripetizione è invece che il creditore si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito (art. 2036, comma primo, in fine, c.c.). Si ritiene inoltre che alla qualificazione di una fattispecie quale indebito soggettivo ex latere solventis acceda un ulteriore requisito: che l’obbligazione che (erroneamente) il solvens crede di adempiere, si identifichi sotto il profilo causale con un’obbligazione veramente esistente, nel senso che il debito che si intende adempiere debba coincidere con il credito di cui l’accipiens è realmente titolare (nei confronti di altro soggetto): “occorre … che l’obbligazione, realmente esistente, sia stata causata da quella fattispecie che individua, sotto il profilo causale, l’obbligazione che il Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 15 di 15 Diritto Civile Lezione II solvens si rappresenta e per adempiere la quale egli compie la prestazione: quel mutuo, quella compravendita, quel fatto illecito”. Gestione di affari altrui: (articolo 2028) L’istituto in parola ricorre quando un soggetto, senza essersi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, ossia compie degli atti giuridici nell’interesse di un altro soggetto. Colui che compie la gestione dell’affare altrui si chiama Gerente o Gestore; colui che usufruisce di questa attività si chiama Gestito o Interessato. Dalla gestione dell’affare altrui sorge un rapporto obbligatorio perché nascono delle obbligazioni per entrambe le parti in causa; cioè sia per il Gerente che per il Gestito. 1. la principale obbligazione che incombe sul gestore è quello di proseguire il compimento degli atti giuridici da lui iniziati fino a che l’interessato non è in grado di provvedere autonomamente alla gestione dell’affare; 2. quello che pone a carico dell’interessato, il gestito sono: a) l’obbligo di indennizzare il gestore delle spese che questi ha sostenuto per la gestione degli affari altrui; b) obbligo di subentrare nelle obbligazioni che il gestore ha contratto per gestire l’affare dell’interessato; Ricapitolando possiamo affermare che l'elemento caratterizzante la gestione d'affari (art. 2028 c.c.) è costituito dal compimento di atti giuridici, spontaneamente ed utilmente compiuti dal gestore nell'altrui interesse in assenza di ogni rapporto contrattuale con l'interessato; pertanto la "negotiorium gestio" non è configurabile, qualora l'asserito gestore abbia adempiuto la prestazione in esecuzione di un contratto e sia decaduto dall'azione contrattuale proponibile per ottenere il rimborso delle somme pagate. Azione di arricchimento senza causa (2041, 2042): è l’ultima fonte atipica. Costituisce un ipotesi residuale, può cioè essere applicata solamente se la fattispecie non è regolata da altro istituto. Ricorre quando si verifica uno spostamento patrimoniale che determina l’arricchimento di un soggetto e il correlativo impoverimento di un altro soggetto, e senza che questo spostamento patrimoniale abbia una ragione giustificativa, senza che sia giustificata da causa o titolo. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 16 di 16 Diritto Civile Lezione II L'arricchimento consiste in qualsiasi vantaggio di natura patrimoniale, ed è determinato in base alla differenza tra la consistenza del patrimonio, quale si presenta in seguito al fatto produttivo dell'arricchimento, e la consistenza che esso avrebbe avuto, se tale fatto non si fosse verificato. Presupposti sostanziali dell'azione di ingiustificato arricchimento sono: l'arricchimento di un soggetto e il correlativo impoverimento di un'altro, l'insussistenza di altri rimedi idonei a rimuovere il pregiudizio subito. L'azione ex art. 2041 c. civ. può essere proposta solo quando manchi un'altra azione, con cui il danneggiato possa ottenere il pregiudizio subito. L'azione d'ingiustificato arricchimento è improponibile, quando il danneggiato abbia a disposizione una diversa azione contro un terzo obbligato per contratto o per legge, salvo che tale azione, per qualsiasi ragione, non possa dare alcun risultato utile. Tale azione è, infatti, solo una azione sussidiaria, ovvero, può essere pro-mossa solo quando non ci siano altre azioni a disposizione dell’impoverito. La giurisprudenza prevalente intende il concetto di sussidiarietà in astratto, nel senso che la mera esistenza di un'altra azione, astrattamente disponibile, preclude il ricorso all'azione di arricchimento. Dunque, non assume rilevanza il fatto che la diversa azione sia stata respinta nel merito, ovvero sarebbe verosimilmente respinta per intervenuta prescrizione o decadenza; l'azione di arricchimento sarà comunque respinta, come inammissibile, improponibile, ovvero preclusa. L'azione in esame presuppone che l'arricchimento di un soggetto a danno di un altro sia avvenuto senza giusta causa. Per questo, quando lo stesso arricchimento sia, invece, conseguenza di un contratto o di un altro rapporto, i quali conservino, rispetto alle parti e ai loro aventi causa, la propria efficacia obbligatoria, non può sostenersi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o l'altro rapporto conservino, rispetto alle parti e ai loro aventi causa, la propria efficacia obbligatoria. Nell’ipotesi che ci occupa, quindi, la legge impone al soggetto arricchito di indennizzare l’altra (impoverita- L'impoverimento ha contenuto prettamente economico, che può consistere tanto in una diminuzione patrimoniale, quanto nel mancato aumento di ricchezza-) parte nei limiti del proprio arricchimento. Un fatto giuridico , l’arricchimento senza causa, fa sorgere un rapporto obbligatorio. Un esempio tipico di arricchimento senza causa si verifica quando una porzione di terreno si stacca da un fondo e si congiunge ad un altro (avulsione). Nelle ipotesi in cui non sia possibile la restituzione in natura, l'arricchito è tenuto a pagare una somma di denaro, contenuta entro i limiti del proprio arricchimento, e di ciò di cui l'altra parte si è impoverita. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 17 di 17 Diritto Civile Lezione II La promessa di pagamento e la ricognizione di debito (art.1988 CC) Entrambe sono promesse obbligatorie non titolate in quanto non sono promesse costitutive di un nuovo debito, ma le conferme di un precedente impegno. L’impegno precedente di cui si trattò troverà la sua fonte causale in un contratto o in altra fronte di obbligazione ma esse bastano a fondare una corrispondente pretesa del creditore. A tale proposti si parla di astutezza della causa, infatti tali negozi sono fatti valere senza bisogno di invocare il titolo che ne è alla base con inversione dell’onere della prova. La ricognizione di debito ha natura di negozio unilaterale recettizio ed ha effetto quando esce volontariamente dalla sfera del suo autore e la relativa dichiarazione negoziale è indirizzata alla persona del creditore. In ogni caso si deve osservare che la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale. La conseguenza processuale di detti istituti consiste nell'inversione dell'onere della prova, ossia nell'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito. Ne consegue che qualora il promissario, agendo per l'adempimento dell'obbligazione, dia la prova della promessa, incombe sul promittente l'onere di provare la inesistenza o la invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale. La promessa al pubblico (art.1989 CC). L'ipotesi è quella di chi, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione, a favore di chi si trovi in una certa situazione, o compia una determinata azione. Questi è vincolato dalla promessa, non appena essa è resa pubblica (art. 1989 1°c. cod. civ.). La fattispecie in esame costituisce la promessa di una prestazione unilaterale che si farà in una determinata circostanza, senza che sia necessaria la formazione di un contratto. Si differenzia dalla offerta al pubblico in quanto questa è la proposta persona incerta a concludere a concludere un Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 18 di 18 Diritto Civile Lezione II contratto. Alla promessa deve essere apposto un termine, in mancanza del quale il vincolo cessa, trascorso un anno senza che al promittente sia comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione prevista. (art. 1989 1° c.)., in ogni caso prima della scadenza non può essere revocata senza giusta causa. Fra i molti destinatari della promessa la legge non da la precedenza al primo, ne prevede una divisione del premio ma quando la prestazione è unica essa spetta al primo che ha dato al promittente la notizia dell’azione compiuta. Come già detto si ritiene che il vincolo nasca quando l'azione sia compiuta, o la situazione si sia determinata, a prescindere dalla conoscenza che il promittente abbia di questi avvenimenti, e, dunque, anche in mancanza di una sua comunicazione. Prima di tale momento, vi sarebbe solo un'irrevocabilità de jure della promessa (cfr. art. 1990, 2° c.). Secondo la Cass. SS.UU. 10 febbraio 1969, la promessa al pubblico è un negozio unilaterale, che vincola il promittente, non per effetto dell'incontro della sua volontà, con quella di un altro soggetto, che abbia manifestato di accettare la promessa, bensì per effetto della sua unilaterale determinazione. L'obbligo, perciò, sorge non appena la promessa è resa pubblica, di guisa che questa può essere revocata solo per giusta causa, e a condizione che la revoca sia resa pubblica, con le stesse forme usate per la promessa. Va precisata la differenza fra promessa e offerta al pubblico: la prima è vincolante, non appena è resa pubblica; la seconda, invece, vincola solo se accettata da uno dei destinatari, cui è indifferentemente rivolta. I titoli di credito La fonte dell’obbligazione è racchiusa nella cartolarità ed astrattezza di un documento. Per questo motivo ad esempio il libretto al portatore costituisce un titolo di credito che legittima il suo possessore a riscuotere, giacchè individua in quest'ultimo il soggetto nei cui confronti la banca può pagare con effetto liberatorio. Il suo trasferimento si perfeziona con la sola consegna e opera l'effetto di costituire, in capo all'accipiens, la suddetta legittimazione, indipendentemente dalla prova di una giusta causa traditionis. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 19 di 19 Diritto Civile 3.4 Lezione II La responsabilita’ da fatto lecito Questa responsabilità designa gli obblighi legali di indennizzo derivanti da fatti dannosi non vietati dall’ordinamento giuridico. Tipici esempi di responsabilità da fatto lecito che comporta l’obbligo di indennizzo è l’inadempimento alla promessa di matrimonio ex art. 81 c.c., imposizione di servitù prediali coattive o in materia contrattuale il recesso dal contratto di appalto ex art. 1671 c.c. È però improprio parlare di “responsabilità” ma in questi casi occorre specificare che l’obbligo di indennizzo trova fondamento nell’esigenza che in determinati casi chi esercita un diritto ne paghi le conseguenze economiche negative subite da altri. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 20 di 20