LE FONTI
NON CONTRATTUALI
DELLE OBBLIGAZIONI
1
MARIO, IN VISTA DEL FUTURO MATRIMONIO CON
ANNA, ESEGUE A SUE SPESE LAVORI DI
MIGLIORAMENTO DELLA CASA DI PROPRIETA’
DEI FUTURI SUOCERI E NELLA QUALE MARIO ED
ANNA ANDRANNO AD ABITARE.
ROTTO IL FIDANZAMENTO, MARIO POTRA’
PRETENDERE DI RIPETERE LE SOMME SPESE
PER LE MANUTENZIONI?
FONTE DELL’ OBBLIGAZIONE
CAUSA
2
L’ obbligazione è uno specifico dovere giuridico in forza del
quale un soggetto detto debitore è tenuto ad una determinata
prestazione patrimoniale per soddisfare l’interesse di un altro
soggetto detto creditore.
OBBLIGAZIONE DESIGNA:
La posizione debitoria
Il rapporto che intercorre
tra debitore e creditore
LA SOSTANZA DELL’ OBBLIGAZIONE E’ QUELLA DI CREARE
UN VINCOLO-UN DOVERE GIURIDICO DI DARE, FARE,
PRESTARE A FAVORE DI UN ALTRO SOGGETTO.
3
FONTI DELL’ OBBLIGAZIONE:
(SONO IN GENERALE LE FATTISPECIE IDONEE A
PRODURRE RAPPORTI OBBLIGATORI)
ART. 1173: - CONTRATTO – L’ ATTO ILLECITO –
OGNI ALTRO ATTO O FATTO IDONEE A
PRODURLE SECONDO L’ORDINAMENTO
GIURIDICO.
4
FONTI DELL’ OBBLIGAZIONE
-FONTI NEGOZIALI
-FONTI LEGALI
-FONTI NEGOZIALI
COTRATTI E TUTTI GLI ATTI DI AUTONOMIA PRIVATA
-FONTI LEGALI
COSTITUISCONO IL RAPPORTO OBBLIGATORIO IN VIRTU’ DI
LEGGE.
SONO ATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO, CIOE’
COMPORTAMENTI UMANI COME SEMPLICI PRESUPPOSTI DI
COMPORTAMENTI GIURIDICI.
CHE POSSONO ESSERE:
LECITI
ILLECITI (lesione di un interesse
5
giuridicamente protetto)
1) PROMESSE UNILATERALI
1987 C.C.
PROMESSA DI PAGAMENTO E
RICOGNIZIONE DI DEBITO
1988 C.C.
PROMESSA AL PUBBLICO
1989 C.C.
2) GESTIONE DI AFFARI
2028 C.C.
3) PAGAMENTO DELL’INDEBITO
2033 C.C.
4) ARRICHIMENTO SENZA GIUSTA
CAUSA
2041 C.C.
6
RAPPORTI CHE NELLA PREVISIONE LEGALE SONO DI ORIGINE CONTRATTUALE
MA IN CONCRETO VENGONO COSTITUITI SENZA UNA BASE NEGOZIALE E TALVOLTA
GRAZIE AL
CONTATTO SOCIALE
(Cass. 22.1.1999 n.589)
RAPPORTO CONTRATTUALE DI FATTO
VINCULUM IURIS______________DISSOCIAZIONE TRA fonte individuata ex art. 1173 c.c.
E OBBLIGAZIONE CHE NE SCATURISCE.
7
PROMESSE UNILATERALI
Principio: la promessa unilaterale di una prestazione non
produce effetti obbligatori fuori dai casi ammessi dalla legge.
FONTI TIPICHE, cioè non esiste una libertà di invenzione dei
soggetti.
(diversamente dai contratti)
sono regolate nel TITOLO IV del libro 4° del
CC
TIPI:
PROMESSA DI PAGAMENTO (a)
RICOGNIZIONE DI DEBITO
(a)
PROMESSA AL PUBBLICO
(a) Dichiarazione di scienza=il vincolo obbligatorio già esiste.
8
PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DI DEBITO
ART. 1988
-SONO DICHIARAZIONI UNILATERALI
-NON FANNO NASCERE L’OBBLIGAZIONE CHE GIA’ ESISTE
- L’EFFETTO E’ QUELLO DI DISPENSARE IL SOGGETTO AL QUALE
E’ FATTA IL TITOLO (RAPPORTO FONDAMENTALE) DEL CREDITO.
-“IL SOTTOSCRITTO MARIO ROSSI RICONOSCE DI DOVERE 1000 EURO AL
SIGNOR GIORGIO VERDI”
-Immediato effetto pratico: art. 633 cpc – 634 cpc:
-633: Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro o di
una determinata quantita’ di cose fungibili…….il giudice competente
pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
-1) se del diritto fatto valere si da prova scritta……
634. Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell’articolo
precedente….e le promesse unilaterali per scrittura privata, i telegrammi
9
anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile
PROMESSA AL PUBBLICO
1989 CC.
-E’ UNA DICHIARAZINE UNILATERALE RIVOLTA AL PUBBLICO
CON CUI UNA PERSONA PROMETTE UNA PRESTAZIONE.
-E’ VINCOLANTE APPENA E’ RESA PUBBLICA.
- LA REVOCA E’ POSSIBILE SOLO PER GIUSTA CAUSA.
ESISTENZA DI UN “VINCOLO” NON VUOL DIRE “ESISTENZA DI UN
DEBITO”
-Situazione di pubblico interesse – pubblici concorsi
-Promessa a chi ha già compiuto una determinata azione o ha
raggiunto un determinato risultato. (L’ O. non è negoziabile)
- Promessa a chi compierà una determinata azione. L’offerta deve
essere per un’ azione non negoziabile.
10
PROMESSA AL PUBBLICO
1989 CC.
a) Darò 1.000.000,00 a chi farà il progetto del ponte sullo stretto.
b) Darò 1.000.000,00 a chi risulterà vincitore della gara per il
progetto sullo stretto
11
LA GESTIONE D’AFFARI
2028 CC
SI PRESUPPONE UNA INGERENZA LEGITTIMA NEGLI AFFARI
ALTRUI
PRESUPPOSTI:
1) ASSENZA O IMPOSSIBILITA’ PER IL TITOLARE DI GESTIRE IL
SUO AFFARE.
2) UTILITA’ DELL’ INGERENZA PER IL TITOLARE
3) L’INGERENZA NON DEVE ESSERE AVVENUTA CONTRO IL
DIVIETO DEL TITOLARE.
FONTI DELL’OBBLIGAZIONE
Gestore: continuare la gestione, obbligazioni del mandato
Interessato: adempiere alle obbligazioni assunte, e tenere
indenne il gestore da quelle assunte in nome proprio.
12
• Requisiti:
• - spontaneità dell’ intervento del gestore nella
sfera giuridica altrui in assenza di qualsiasi vincolo
negoziale o legale;
• Cioè quando l’interessato è nella materiale
impossibilità di provvedere, ma anche quando non
rifiuti espressamente o tacitamente l’ingerenza.
•
alienità dell’ affare
• intenzione di amministrare uno o più affari altrui
• La gestione deve avere un’utilità per il dominus
13
PAGAMENTO DELL’INDEBITO
2033 CC
-Principio: “ogni spostamento di ricchezza deve avere una causa, cioè
deve essere giustificato”.
Pagamento dell’ indebito= prestazione non dovuta.
INDEBITO=NON DOVUTO
INDEBITO OGGETTIVO
È stato eseguito un pagamento
Non dovuto
INDEBITO SOGGETTIVO
E’ stato pagato un debito
altrui.
-il DEBITO NON C’E-
- Il DEBITO C’E’ ma è
pagato per errore ad un
altro soggetto
MA
- errore scusabile
- se non è scusabile
prevale la tutela dell’
14
affidamento
PAGAMENTO DELL’INDEBITO
INDEBITO
OGGETTIVO
CHI HA ESEGUITO
UN PAGAMENTO NON DOVUTO
SOGGETTIVO
CHI HA PAGATO UN DEB. ALTRUI
CREDENDOSI DEBITORE
CHI HA RICEVUTO IL PAGAMENTO
E’ UNA PERSONA CAPACE
BUONA FEDE
MALA FEDE
15
PAGAMENTO DELL’INDEBITO
INDEBITO
SOGGETTIVO
CHI HA PAGATO UN DEB. ALTRUI
CREDENDOSI DEBITORE
ERRORE SCUSABILE
IL CREDITORE NON SI
E’ PRIVATO IN BUONA FEDE
DEL TITOLO O DELLE GARANZIE
DEL CREDITO
ERRORE INESCUSABILE
IL CREDITORE SI
E’ PRIVATO IN BUONA FEDE
DEL TITOLO O DELLE GARANZIE
DEL CREDITO
VEDI INDEBITO OGGETTIVO
COLUI CHE HA PAGATO
SUBENTRA NEI DIRITTI
DEL CREDITORE
16
2034 OBBLIGAZIONI NATURALI
NON E’ AMMESSA LA RIPETIZIONE PER CIO’ CHE E’ STATO
SPONTANEAMENTE PRESTATO IN ESECUZIONE DI DOVERI
MORALI E SOCIALI.
LE RELAZIONI CHE FANNO NASCERE DOVERI
NON SONO IRRILEVANTI PER IL DIRITTO
I VINCOLI MORALI E SOCIALI:
-NON SI TRADUCONO IN OBBLIGHI GIURIDICI
- MA SONO CONSIDERATI IDONEI A GIUSTIFICARE SPOSTAMENTI
PATRIMONIALI
- QUANTO DATO NON E’ GIURIDICAMENTE DOVUTO
-MA NON E’ GIURIDICAMENTE PRIVO DI CAUSA- QUINDI NON E’
RIPETIBILE
17
ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
2041 CC
CHI SI ARRICHISCE A SPESE A SPESE DI UN’ ALTRA PERSONA
SENZA UNA CAUSA CHE LA GIUSTIFICHI E’ TENUTA AD
INDENNIZZARE CHI SI E’ IMPOVERITO.
CORRELAZIONE TRA:
ARRICHIMENTO E IMPOVERIMENTO
L’ AZIONE HA CARATTERE SUDDIARIO
18
19
Scarica

vnd.ms-powerpoint, it, 207 KB, 4/26/13