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Università degli Studi della Calabria
Corso di Diritto Privato
Rapporto obbligatorio
Struttura e caratteri dell'obbligazione
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Il rapporto obbligatorio
Definizione
Il rapporto obbligatorio è un vincolo giuridico
in virtù del quale il titolare della situazione c.d.
debitoria è tenuto ad eseguire una prestazione
(comportamento) economicamente
valutabile, al fine di soddisfare l'interesse,
anche non patrimoniale, del titolare della
situazione creditoria, il quale ha il potere di
pretendere l'esecuzione di tale prestazione e può
essere chiamato a cooperare con il debitore per
consentirgli di adempiere esattamente (artt. 1174
e 1175 c.c.).
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Diritti reali e obbligazioni
Criteri tradizionali di distinzione
Assolutezza intesa quale potere del titolare di
far valere la situazione nei confronti della
generalità dei consociati.
Diritti reali
Immediatezza intesa quale potere del titolare di
ricavare dalla cosa, oggetto del diritto, le utilità
desiderate, in base ad una relazione diretta ed
immediata con la stessa.
Inerenza intesa quale stretto legame o immanenza
della situazione soggettiva con il bene che ne
costituisce l'oggetto. Questo carattere si specifica
nel diritto di séguito, nell'opponibilità ai terzi e
nel diritto di preferenza.
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Situazioni reali di credito
Criteri tradizionali di distinzione
Relatività per la quale la situazione è esercitabile
soltanto nei confronti di una persona determinata,
il debitore.
Situazioni di credito
Mediatezza intesa quale impossibilità del titolare
del diritto di realizzare il suo interesse se non
attraverso l’intermediazione dell’altrui (del
debitore) prestazione.
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Critica ai criteri tradizionali di
distinzione
La validità di tale distinzione è stata posta in dubbio
da una parte della dottrina ( PERLINGIERI) la quale
evidenzia come vi siano nel nostro ordinamento delle
situazioni miste che, pur nascendo nell’ambito dei
diritti personali, assumono caratteri di realità: è il caso
dei c.d. diritti personali di godimento, quale, ad
esempio, il diritto al godimento della cosa altrui che la
locazione attribuisce al conduttore (art. 1571 c.c.).
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Rilevanza della critica alla
tradizionale suddivisione delle
situazioni patrimoniali in reali
e di credito
Il superamento della distinzione
tradizionale tra situazioni reali e creditorie
conduce all'individuazione di un diritto
comune delle situazioni patrimoniali,
sintesi della disciplina di tutti i rapporti
patrimoniali (sia reali sia di credito, nella
criticata prospettiva). In questo senso, ad
es., opererebbero relativamente a tutte le
situazioni patrimoniali, sia reali sia
creditorie, il divieto degli atti emulativi
(art. 833 c.c.) e le clausole generali di
correttezza (art. 1175 c.c.) e diligenza
(art. 1176 c.c.).
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FONTI
DELL’OBBLIGAZIONE
(1173 c.c.)
Contratto
(1321- 1218 c.c.)
Fatto illecito
(2043 c.c.)
Ogni altro atto o
fatto idoneo a
produrla secondo
l’ordinamento
giuridico
( es. arricchimento senza
causa, art. 2041 c.c.;
gestione di affari
altrui, art. 2028 c.c.)
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ELEMENTI
DELL’OBBLIGAZIONE
Il debito
Il credito
La prestazione
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Complessità delle situazioni creditorie e
debitorie
Nella prospettiva tradizionale
a) la situazione creditoria è qualificata
attiva ed è costituita esclusivamente
da poteri, poteri formativi, pretese,
aspettative, ecc.
b) la situazione debitoria è qualificata
passiva ed è costituita esclusivamente
da doveri, obblighi, oneri, soggezioni.
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Critica
La clausola generale (definita, clausola aperta) di correttezza e buona
fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) quale espressione del principio di
solidarietà (art. 2 cost.) determina nell'ambito del concreto rapporto, la
nascita di particolari doveri e obblighi di comportamento i quali
gravano o possono gravare sulla posizione debitoria e su quella creditoria,
arricchendone il contenuto ed integrandone il nucleo centrale
(costituito dal potere del creditore di esigere e dal dovere del debitore di
eseguire la prestazione). Le situazioni soggettive, pertanto, sono
caratterizzate da una notevole complessità la quale rende
inconfigurabile una situazione esclusivamente attiva o passiva. Sono
state elaborate, quali specificazioni concrete della correttezza e buona
fede, due categorie di obblighi:
a) obblighi di avviso i quali impongono alle parti il dovere reciproco
di informazione tempestiva circa l'esigenza di vicende e circostanze
idonee a pregiudicare il buon esito dell'operazione sottesa al
rapporto, o a rendere più onerosa la posizione di una di esse.
b) doveri di protezione i quali tendono a preservare la sfera giuridica
delle parti (intese in senso lato) da fatti lesivi potenzialmente
connessi all'esecuzione della prestazione.
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La prestazione
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Oggetto del rapporto
obbligatorio
La lettera dell'art. 1174 c.c.
appare chiara ed univoca
nello stabilire che la
prestazione
(comportamento al quale è
tenuto il debitore) è
l'oggetto dell'obbligazione.
Nonostante ciò si
contrappongono due
orientamenti.
Teorie patrimoniali le quali, a causa della diffusa
sfiducia nei confronti della cooperazione del debitore,
spostano l'attenzione sul patrimonio del debitore (2740
c.c.). Non la prestazione (comportamento del
debitore), in quanto incoercibile costituirebbe il
referente oggettivo del diritto del creditore, bensì il bene
dovuto (2930, 2910 c.c.).
Teoria personalistica la quale, nel tentativo di
rivalutare il ruolo della prestazione nel rapporto
obbligatorio, esaspera la contrapposizione con le teorie
patrimoniali e finisce per asserire che è la stessa
prestazione a costituire il bene idoneo ad attuare
l’interesse del creditore.
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Oggetto del rapporto
obbligatorio
Critica
Altro è l'identificazione del "bene" che, nel
concreto rapporto, attua l'interesse del creditore,
altro è l'identificazione dello strumento messo a
disposizione del creditore per conseguirlo. Il primo
aspetto attiene al profilo teleologico, il secondo a
quello della struttura del potere.
Interesse del creditore
Può essere non patrimoniale
L'attuazione del rapporto obbligatorio deve realizzare interessi
giuridicamente rilevanti, meritevoli di tutela, del creditore (artt.
1174, 1322, 1411 e 1379 c.c.). L'interesse del creditore è
indispensabile, quindi, per la stessa nascita del rapporto
obbligatorio. Nella situazione soggettiva creditoria si richiede, a
differenza di altre situazioni soggettive dove il titolare delle
stesse può realizzare da sé il suo interesse, l'intermediazione
dell'altrui prestazione, la cooperazione del debitore. Lo
stesso art. 1174 c.c. esige una necessaria corrispondenza fra
prestazione ed interesse del creditore.
Non bisogna confondere la necessaria patrimonialità della
prestazione (art. 1174 c.c.) con la eventuale natura non
patrimoniale dell'interesse che quella tende a realizzare. Vi
sono prestazioni patrimoniali che attuano interessi morali,
artistici, culturali.
Può richiedere, quando il creditore nella fase costitutiva del rapporto abbia tenuto in particolare
considerazione le qualità personali del debitore (rapporto c.d. intuitus personae), che la
prestazione sia eseguita personalmente dal debitore.
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Patrimonialità della
prestazione
Criteri per
l'individuazione
La prestazione deve avere sempre e
necessariamente natura patrimoniale (cioè
essere suscettibile di valutazione economica)
per essere idonea a costituire l'oggetto di un
rapporto obbligatorio; sì che, senza patrimonialità,
un rapporto non può qualificarsi obbligatorio (art.
1174 c.c.).
a) valutazione soggettiva: la patrimonialità della
prestazione non può essere determinata da un
soggettivo apprezzamento operato dalle parti nel
momento costitutivo del rapporto (sia pattuendo un
corrispettivo in danaro sia apponendo una clausola
penale ex art. 1382 c.c.) sì che anche la
prestazione che non avesse in sé una propria
intrinseca patrimonialità potrebbe acquisirla.
b) valutazione oggettiva (preferibile): il concetto di
patrimonialità ha natura oggettiva e va determinato
nell'ambito di un contesto giuridico-sociale. Una
prestazione è patrimoniale quando la coscienza
comune di una data collettività, in un dato momento
storico e in un dato territorio, le riconosce tale
natura (cioè, quando è riscontrabile nella realtà
sociale il diffuso apprezzamento in termini
economici di quel comportamento).
Classificazione delle obbligazioni in
base alla prestazione
Obbligazioni di dare: la prestazione può consistere nel pagamento
somme di danaro o nella consegna di beni.
di
Obbligazioni di fare: il debitore è tenuto a svolgere una determinata attività.
- obbligazioni di mezzo: l’obbligo consiste nello svolgere un’attività,
indipendentemente dal risultato che da essa scaturisce.
- obbligazioni di risultato: l’obbligo comprende la realizzazione di un
determinato risultato, della cui mancata realizzazione è responsabile.
Obbligazioni di non fare (c.d. obbligazioni negative): il debitore è tenuto a
non tenere un determinato comportamento.
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Obbligazioni naturali
Definizione
Sono solitamente definite obbligazioni naturali quei
rapporti obbligatori fondati esclusivamente su
doveri morali e sociali per i quali, di conseguenza,
è esclusa la coercibilità, in contrapposizione ai
rapporti obbligatori civili. Il titolare della situazione
naturale creditoria non può esigere l'esecuzione
della prestazione dal titolare della situazione
naturale debitoria e, per l'ipotesi di inadempimento,
non è assistito da azioni giudiziarie.
Obbligazioni naturali
Disciplina
(art. 2034 c.c.)
Non è ammessa la ripetizione, attraverso la proposizione
dell'azione di indebito, di quanto è stato spontaneamente
prestato dal debitore naturale in esecuzione di doveri morali
o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un
incapace (c.d. soluti retentio). I doveri morali o sociali e
ogni altro (es., artt. 2940, 1933, 627 c.c., art. 64 l. fall.) per i
quali la legge non accorda azione ma esclude la
ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato non
producono altri effetti.
Il sistema giuridico è interessato ad una concreta attuazione dei doveri morali e
sociali sì che essi ricevono, ancor prima del loro adempimento, una valutazione
positiva da parte dell'ordinamento (rilevanza giuridica) operata esclusivamente
in funzione dell'eventuale, spontaneo adempimento e tale da non attribuire
loro la rilevanza di un'obbligazione civile (esigibile e coercibile). La
considerazione normativa di tali doveri determina la loro idoneità a fungere da
valida ragione giustificativa dello spostamento patrimoniale che con
l'adempimento spontaneo si attua.
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Presupposti
per
l'irripetibilità
a) Spontaneità dell'adempimento: il debitore deve avere
adempiuto senza costrizione. Risulta, quindi, ripetibile la
prestazione frutto di violenza morale o dolo. Viceversa
sembra esclusa la rilevanza dell'errore sulla coercibilità
dell'obbligo.
b) Capacità del solvens (debitore naturale): nel debitore
che adempie bisogna ravvisare la capacità naturale (art.
428, comma 1, c.c.) piuttosto che quella di agire. La
necessità di questo presupposto ai fini dell'irripetibilità
sembra trovare una giustificazione nella natura negoziale
dell'atto di adempimento di un'obbligazione naturale
(diversamente, per l'adempimento delle obbligazioni civili,
il quale, in quanto atto dovuto, di natura meramente
esecutiva, non richiede la capacità del solvens e non avrebbe
natura negoziale; art. 1191 c.c.)
L'adempimento dell'obbligazione naturale va distinto dagli atti di liberalità. Il
primo è atto giuridicamente libero, ma moralmente e socialmente dovuto (c.d.
animus solvendi), mentre i secondi, caratterizzati dallo spirito di liberalità (c.d. animus
donandi, cfr. art. 769 c.c.), sono espressione della massima libertà negoziale.
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