Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Corso di Diritto Privato Parte terza - Situazioni giuridiche Rapporto obbligatorio Adempimento Prof. Daniela Valentino 226- 232 Adempimento • Nozione L'adempimento è l'esatta esecuzione della prestazione, "indirizzata" finalisticamente alla piena soddisfazione di tutti gli interessi sottesi al vincolo. L'adempimento non si identifica necessariamente con la reale piena soddisfazione di tutti gli interessi, ma è quel comportamento esecutivo, semplicemente indirizzato, in concreto, alla soddisfazione dell'interesse creditorio. Benché il codice civile utilizzi indifferentemente i termini "adempimento" e "pagamento", quest’ultimo si deve riferire esclusivamente all'adempimento di una obbligazione pecuniaria. 226 Adempimento Il nostro ordinamento ha accolto la clausola generale di esatto adempimento (art 1218 c.c.). L'esattezza dell'adempimento consiste nella piena conformità del comportamento esecutivo del debitore al contenuto dell'obbligo e si commisura con lo sforzo richiesto a quest'ultimo (art. 1175 e 1176 c.c.). La clausola generale di buona fede, quale criterio di determinazione della prestazione (contenuto dell'obbligo), consente di individuare i limiti del comportamento esigibile in concreto dal creditore. Discusso è se il debitore sia anche obbligato, nell'esecuzione della prestazione, alla salvaguardia dei beni e della vita del creditore (c.d. obbligo di protezione). 227 Adempimento In certi casi è la stessa legge che impone al debitore di tenere determinati comportamenti, al fine di consentire al creditore di veder realizzato il suo interesse (art. 1177 c.c., sull'obbligo di custodire fino alla consegna, e art. 1178 c.c., sull'obbligo di prestare cose di media qualità, nelle obbligazioni generiche). Il debitore, per adempiere esattamente, è altresì tenuto all'esecuzione integrale della prestazione anche se questa è divisibile, il creditore può sempre rifiutare un adempimento parziale (art. 1181 c.c.). Qualora, però, vi consenta, l'esecuzione parziale libera il debitore per la parte eseguita, per la quale valgono pur sempre le regole sull'esattezza. La diligenza, viceversa, è criterio oggettivo di responsabilità, il quale consente di valutare il comportamento esecutivo del debitore (normalmente si richiede la diligenza del buon padre di famiglia). 228 Adempimento • Natura è un atto dovuto non negoziale qualificato dalla causa solvendi. Non assume rilevanza l'animus solvendi, cioè l'intenzione del debitore di adempiere un debito proprio. È irrilevante l'incapacità del solvens (art. 1191 c.c.): l'adempimento, quale oggettiva congruenza tra quanto prestato e quanto dovuto, non può recare pregiudizio all'agente. 229 Adempimento Effetti è fattispecie estintiva del rapporto obbligatorio. Produce contestualmente la c.d. realizzazione del diritto di credito (effetto estintivo) e la liberazione dell'obbligo di prestazione (effetto solutorio). Non si ha adempimento in senso tecnico in quelle ipotesi nelle quali si realizza, alternativamente, soltanto il primo od il secondo effetto. L'effetto solutorio, e quello estintivo conseguono per legge all'oggettiva congruenza tra prestazione eseguita e oggetto dell'obbligo. 230 Adempimento del terzo • Requisiti soggettivi legittimato passivo, normalmente, è il debitore La legge (art. 1180 c.c.) consente di adempiere a qualsiasi terzo, anche contro la volontà del creditore (adempimento del terzo). Il creditore può rifiutarsi di ricevere la prestazione del terzo, esclusivamente in due ipotesi: -se ha interesse all'esecuzione personale del debitore (come accade nei rapporti c.dd. intuitu personae) - nell'ipotesi in cui quest'ultimo gli ha manifestato la sua opposizione. A differenza dell'adempimento del debitore, quello del terzo ha natura negoziale qualificata dall'animus solvendi, e si perfeziona con l'effettiva esecuzione della prestazione (fattispecie reale). 231 Adempimento • Requisiti soggettivi Legittimato attivo (a ricevere) è il creditore. Valido ed efficace l'adempimento fatto al soggetto autorizzato dal creditore a ricevere la prestazione (rappresentante, indicatario, adeictus solutionis causa) (art. 1181, comma 1, c.c.). L'adempimento è inefficace se effettuato a creditore incapace: in questo caso, l'unico legittimato a ricevere è il tutore o il curatore. Qualora il debitore esegua la prestazione a favore di colui il quale, in base a circostanze univoche, appare legittimato a ricevere (c.d. creditore apparente), questi è liberato (effetto solutorio), purchè provi la sua buona fede (art. 1189 c.c.) (concessa è l'azione di ripetizione dell'indebito). 232