Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Corso di Diritto Privato
Parte terza - Situazioni giuridiche
Rapporto obbligatorio
Adempimento
Prof. Daniela Valentino
233-239
Adempimento
• Imputazione
nelle ipotesi in cui il debitore ha più debiti della medesima specie
verso uno stesso creditore, il primo ha la facoltà di dichiarare,
contestualmente all’adempimento, quale debito intende soddisfare,
eliminando, così, ogni incertezza sulla direzione dell’effetto estintivo.
La mancata dichiarazione del debitore, contestuale all’esecuzione della
prestazione, rende operativi i criteri legali di imputazione (sui quali,
art. 1193 c.c.).
233
Adempimento
Quietanza
L'avvenuta esecuzione della prestazione deve essere attestata dal
creditore mediante il rilascio di una c.d. quietanza.
La quietanza è un atto dovuto, unilaterale e recettizio,
ricognitivo di un fatto storico, ed assolve la funzione di
predisporre, per l'adempiente, una prova liberatoria.
Il debitore adempiente vanta, verso il creditore, un vero e proprio
diritto alla quietanza (anche se, difficilmente, è configurabile
un suo concreto, operativo, strumento di tutela).
234
Adempimento
• Prestazione in luogo dell'adempimento
L'esecuzione di una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di
valore uguale o maggiore, non produce effetto liberatorio, tranne che
nelle ipotesi nelle quali vi sia accordo tra creditore e debitore
(prestazione in luogo dell'adempimento, art. 1197 c.c.).
L'accordo ha natura negoziale, e richiede, da un lato, il consenso del
creditore, dall'altro, l'iniziativa del debitore la quale si manifesta con un
comportamento concludente
L'effetto estintivo, quindi, non segue al mero impegno a prestare, ma si
produce con l'effettiva esecuzione della diversa prestazione (ciò
distingue la prestazione in luogo dell'adempimento - datio in solutum
- dalla novazione).
235
Adempimento
Prestazione in luogo dell'adempimento
Nelle ipotesi in cui la diversa prestazione consista nel trasferimento
della proprietà o di altro diritto (ad. es., diritto di credito), il
riferito contratto con funzione solutoria (qualificato dalla
causa solvendi), tra creditore e debitore, si perfeziona col
consenso delle parti (contratto c.d. consensuale)
Il debitore, in questa ipotesi, è tenuto a prestare garanzia per
l'evizione e per i vizi della cosa (in virtù dell'applicabilità della
disciplina sulla vendita, di cui agli artt. 1470 ss., c.c.).
Nell'ipotesi di cessione del credito, l'obbligazione si estinguerà
con l'effettiva riscossione da parte del creditore (cessio pro
solvendo); tuttavia il creditore ed il debitore possono convenire
che l'estinzione si verifichi in virtù del mero consenso (cessio
pro soluto).
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Adempimento
• Luogo
Il luogo nel quale si deve eseguire la prestazione è normalmente
determinato nel negozio-fonte del rapporto obbligatorio (crf., art. 1173
c.c.).
In assenza, però, di una espressa previsione ad opera delle parti, si
individuerà il luogo dell'adempimento sulla base dei c.dd. usi negoziali.
In subordine, hanno rilevanza gli usi normativi (art. 8 disp. prel. c.c.), la
natura della prestazione ed altre circostanze obiettive (art. 1182
c.c.).
Per quanto attiene alle obbligazioni pecuniarie, queste devono essere
adempiute al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
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Adempimento
• Tempo
Il termine di adempimento, essenziale alla configurabilità stessa
dell’obbligo giuridico, indica la scadenza cronologica
dell’obbligazione, ed è semplice modalità esecutiva di un vincolo
obbligatorio già validamente sorto.
Questo può essere iniziale o finale.
Il termine indica, rispettivamente, il momento dal quale o fino al
quale, il debitore deve o può adempiere.
Il termine di adempimento differisce dal termine di efficacia, il
quale attiene al negozio giuridico, e indica il momento nel quale
(iniziale) o fino al quale (finale) si produce l’effetto giuridico.
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Tempo
Adempimento
L’art. 1183 c.c richiama, per la individuazione del termine, i criteri
indicati per la determinazione del luogo dell’adempimento.
Se
non è fissato alcun termine,
immediatamente la prestazione.
il
creditore
può
esigere
Il termine (può essere stabilito a favore sia del creditore che del debitore)
si presume sempre a favore del debitore (cfr., art. 1185 c.c,. per
l’individuazione delle conseguenze).
Il termine è essenziale qualora costituisca requisito causale del vincolo;
la sua mancata fissazione determina la nullità del vincolo stesso.
Il termine può essere fissato dalle parti quale presupposto per
l’inadempimento, in questo caso il ritardo nell’esecuzione della
prestazione equivale ad inadempimento.
239
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