Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Corso di Diritto Privato Parte terza - Situazioni giuridiche Rapporto obbligatorio Adempimento Prof. Daniela Valentino 233-239 Adempimento • Imputazione nelle ipotesi in cui il debitore ha più debiti della medesima specie verso uno stesso creditore, il primo ha la facoltà di dichiarare, contestualmente all’adempimento, quale debito intende soddisfare, eliminando, così, ogni incertezza sulla direzione dell’effetto estintivo. La mancata dichiarazione del debitore, contestuale all’esecuzione della prestazione, rende operativi i criteri legali di imputazione (sui quali, art. 1193 c.c.). 233 Adempimento Quietanza L'avvenuta esecuzione della prestazione deve essere attestata dal creditore mediante il rilascio di una c.d. quietanza. La quietanza è un atto dovuto, unilaterale e recettizio, ricognitivo di un fatto storico, ed assolve la funzione di predisporre, per l'adempiente, una prova liberatoria. Il debitore adempiente vanta, verso il creditore, un vero e proprio diritto alla quietanza (anche se, difficilmente, è configurabile un suo concreto, operativo, strumento di tutela). 234 Adempimento • Prestazione in luogo dell'adempimento L'esecuzione di una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, non produce effetto liberatorio, tranne che nelle ipotesi nelle quali vi sia accordo tra creditore e debitore (prestazione in luogo dell'adempimento, art. 1197 c.c.). L'accordo ha natura negoziale, e richiede, da un lato, il consenso del creditore, dall'altro, l'iniziativa del debitore la quale si manifesta con un comportamento concludente L'effetto estintivo, quindi, non segue al mero impegno a prestare, ma si produce con l'effettiva esecuzione della diversa prestazione (ciò distingue la prestazione in luogo dell'adempimento - datio in solutum - dalla novazione). 235 Adempimento Prestazione in luogo dell'adempimento Nelle ipotesi in cui la diversa prestazione consista nel trasferimento della proprietà o di altro diritto (ad. es., diritto di credito), il riferito contratto con funzione solutoria (qualificato dalla causa solvendi), tra creditore e debitore, si perfeziona col consenso delle parti (contratto c.d. consensuale) Il debitore, in questa ipotesi, è tenuto a prestare garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa (in virtù dell'applicabilità della disciplina sulla vendita, di cui agli artt. 1470 ss., c.c.). Nell'ipotesi di cessione del credito, l'obbligazione si estinguerà con l'effettiva riscossione da parte del creditore (cessio pro solvendo); tuttavia il creditore ed il debitore possono convenire che l'estinzione si verifichi in virtù del mero consenso (cessio pro soluto). 236 Adempimento • Luogo Il luogo nel quale si deve eseguire la prestazione è normalmente determinato nel negozio-fonte del rapporto obbligatorio (crf., art. 1173 c.c.). In assenza, però, di una espressa previsione ad opera delle parti, si individuerà il luogo dell'adempimento sulla base dei c.dd. usi negoziali. In subordine, hanno rilevanza gli usi normativi (art. 8 disp. prel. c.c.), la natura della prestazione ed altre circostanze obiettive (art. 1182 c.c.). Per quanto attiene alle obbligazioni pecuniarie, queste devono essere adempiute al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. 237 Adempimento • Tempo Il termine di adempimento, essenziale alla configurabilità stessa dell’obbligo giuridico, indica la scadenza cronologica dell’obbligazione, ed è semplice modalità esecutiva di un vincolo obbligatorio già validamente sorto. Questo può essere iniziale o finale. Il termine indica, rispettivamente, il momento dal quale o fino al quale, il debitore deve o può adempiere. Il termine di adempimento differisce dal termine di efficacia, il quale attiene al negozio giuridico, e indica il momento nel quale (iniziale) o fino al quale (finale) si produce l’effetto giuridico. 238 Tempo Adempimento L’art. 1183 c.c richiama, per la individuazione del termine, i criteri indicati per la determinazione del luogo dell’adempimento. Se non è fissato alcun termine, immediatamente la prestazione. il creditore può esigere Il termine (può essere stabilito a favore sia del creditore che del debitore) si presume sempre a favore del debitore (cfr., art. 1185 c.c,. per l’individuazione delle conseguenze). Il termine è essenziale qualora costituisca requisito causale del vincolo; la sua mancata fissazione determina la nullità del vincolo stesso. Il termine può essere fissato dalle parti quale presupposto per l’inadempimento, in questo caso il ritardo nell’esecuzione della prestazione equivale ad inadempimento. 239