DIRITTO PRIVATO
Prof. Raffaele Tuccillo
Anno accademico 2015/2016
I semestre
1
FONTI E DISCIPLINA GENERALE
DELLE OBBLIGAZIONI.
L'ADEMPIMENTO E GLI ALTRI
MODI DI ESTINZIONE
DELL'OBBLIGAZIONE
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Possono essere fatti valere solo nei confronti di un soggetto,
sul quale grava uno specifico dovere di comportamento
(relatività).
Il titolare può realizzare l’interesse protetto dalla norma solo
con la cooperazione di un altro soggetto (mediatezza).
Sono diritti relativi:
Diritti potestativi DIRITTI DI CREDITO
3
RAPPORTO GIURIDICO che si instaura tra due soggetti:
CREDITORE
(soggetto attivo)
titolare di una
pretesa
ad ottenere un
comportamento
che realizzi il
proprio interesse.
DEBITORE
(soggetto passivo)
in capo al quale
sussiste una situazione
passiva, l’obbligo,
che gli impone di tenere
un certo comportamento.
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Nel codice non c’è una definizione
L’OBBLIGAZIONE È UN VINCOLO GIURIDICO
IN VIRTÙ DEL QUALE IL DEBITORE E’ TENUTO
VERSO IL CREDITORE AD UNA PRESTAZIONE
5
Ben diversa, invece, è l’OBBLIGAZIONE NATURALE
prevista dal legislatore ai sensi dell’art. 2034 c.c.,
la quale:
nasce da DOVERI
MORALI O SOCIALI
il suo adempimento
rende IRRIPETIBILE
quanto sia stato
spontaneamente
pagato
(Es. debito di gioco).
6
Contratto
(art. 1321 c.c.)
Fatto illecito
(art. 2043
c.c.)
....
Pagamento
dell’indebito
Promesse
unilaterali
(art. 1987
c.c.)
Ogni altro atto o
fatto idoneo a
produrle in
conformità
dell’ordinamento
giuridico
Arricchimento
senza causa
(art. 2041 c.c.)
Gestione di
affari altrui
(art. 2028
c.c.)
Contatto
sociale
7
La prestazione deve
essere
suscettibile di
VALUTAZIONE
ECONOMICA
(patrimonialità)
LECITA
corrispondere ad un
INTERESSE anche non
patrimoniale DEL
CREDITORE
POSSIBILE
DETERMINATA O
DETERMINABILE
Può consistere in un:
Dare
Fare
Non fare
8
SEMPLICI: è dedotta una sola prestazione il cui adempimento
estingue l’obbligazione.
CUMULATIVE: sono dedotte una o più prestazioni ed il debitore è
liberato dall’obbligazione con l’adempimento di tutte le
prestazioni.
FACOLTATIVE : è dedotta una sola prestazione, ma è rimessa al
debitore la facoltà di estinguere l’obbligazione eseguendo una
prestazione diversa.
ALTERNATIVE: sono dedotte due o più prestazioni, ma il
debitore si libera dall’obbligazione adempiendo una sola di esse.
(v. disciplina).
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PARZIARIE : sono quelle in cui ci sono più creditori e di più
debitori ed in cui ogni creditore ha diritto di esigere solamente
la quota che gli spetta e ogni debitore è tenuto a pagare
solamente la propria quota di debito.
SOLIDALI (v. slide successive)
Discussa in dottrina e priva di un riscontro nel codice è la
distinzione che viene compiuta tra obbligazioni di MEZZI (ove
l’oggetto dell’obbligazione è tenere una determinata condotta) e
di RISULTATO (in cui oggetto dell’obbligazione è il
conseguimento di un determinato risultato).
10


SOLIDARIETÀ PASSIVA, cioè dal lato debitorio,
comporta che il creditore possa rivolgersi
indifferentemente a uno solo dei condebitori,
chiedendogli l’intero, salvo diritto di regresso di
quest’ultimo nei confronti degli altri per ottenere
il rimborso delle relative quote.
SOLIDARIETÀ ATTIVA, cioè dal lato creditorio,
comporta che ciascun creditore ha diritto di
chiedere l’adempimento per l’intero, salvo
l’obbligo di versare agli altri creditori la quota
loro spettante.
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Il debitore che ha pagato l’intero
debito può esperire l’azione di
regresso per ripetere dai condebitori
la quota di loro competenza.
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Hanno ad oggetto una SOMMA DI DANARO, si estinguono con moneta
avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo
valore nominale.
Sono DEBITI DI VALUTA soggetti al principio nominalistico, in base al
quale il debitore si libera pagando la somma originariamente
determinata (sempre la stessa quantità nominale di moneta), anche se il
suo potere di acquisto si è modificato nel tempo intercorso tra la nascita
dell’obbligazione e la sua scadenza.
principio non valido, invece, per i DEBITI DI VALORE, rapporti obbligatori
nei quali la somma dovuta deve essere determinata con riferimento al
valore del bene in un certo momento, assunto come tempo di
riferimento (ad esempio, obbligazione di risarcimento del danno)
13
Sono frutti civili prodotti da una somma di
denaro.
Legale
FONTE
Convenzionale
Legali
TIPI
Convenzionali
Moratori
FUNZIONE
Risarcitoria
Compensativa
14
DIVIETO DEL TASSO USURARIO
ANATOCISMO (art. 1283 c.c.)
15
L’ADEMPIMENTO è il fisiologico modo di
estinzione dell’obbligazione che si sostanzia
nella
ESATTA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
DEDOTTA NELL’OBBLIGAZIONE
Estinzione
Dell’obbligazione
liberazione
del debitore
quietanza
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Piano
OGGETTIVO
Contenuto del
comportamento
dedotto nell’ob. e
alle sue modalità
che devono essere
conformi all’interesse del creditore
SOGGETTIVO
in relazione al destinatario del pagamento
(art. 1188 c.c.)
il pagamento al creditore
incapace
apparente
(art. 1190
(art. 1189
c.c.)
c.c.)
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L’ESATTO adempimento, pertanto, deve essere tale dal punto di vista
qualitativo
quantitativo
di qualità non
inferiore alla media se
si tratta di obbligazioni
generiche (art. 1178 c.c.)
nonché eseguito
eseguito con
nel luogo e al tempo cose di cui
convenuto
il debitore
poteva disporre
(art. 1192 c.c.)
Il creditore, di conseguenza, può RIFIUTARE
UN ADEMPIMENTO
PARZIALE
(art. 1181 c.c.)
L’ADEMPIMENTO DEL
TERZO
(art. 1180 c.c.)
UNA PRESTAZIONE
DIVERSA DA
QUELLA CONVENUTA
(eccetto ex art 1197 c.c.)
18
Il debitore, nell’adempiere l’obbligazione,
deve usare la DILIGENZA DEL BUON PADRE
DI FAMIGLIA
diligenza speciale
attività professionale
Sia il debitore che il creditore devono
comportarsi secondo la regola della
correttezza
BUONA FEDE OGGETTIVA
19
È determinato da
In assenza
di
indicazioni
convenzione
usi
natura della prestazione
La consegna di cosa determinata va eseguita nel
luogo in cui si trovava la cosa al momento in cui
è sorta l’obbligazione.
L’obbligazione pecuniaria va pagata presso il
domicilio del creditore.
Negli altri casi al domicilio del debitore.
20
Se il TERMINE PER L’ADEMPIMENTO:
- non è fissato, il creditore può esigerlo
immediatamente;
- se è fissato si presume a favore del debitore;
- è necessario, ma non è stato fissato, in assenza
di accordo tra le parti, lo stabilisce il giudice;
- se è rimesso alla volontà del debitore, lo
stabilisce il giudice;
- se è rimesso alla volontà del creditore, può
essere fissato su istanza del debitore.
21
Il debitore può estinguere l’obbligazione eseguendo
una PRESTAZIONE DIVERSA DA QUELLA CONVENUTA,
se il CREDITORE LO CONSENTE.
In caso di CESSIONE DI UN CREDITO in luogo
dell’adempimento, l’obbligazione si estingue con la
RISCOSSIONE DEL CREDITO (art. 1198 c.c.).
22
Opera quando il terzo, che estingue una
obbligazione attraverso il pagamento del debito al
creditore in luogo del debitore, subentra nella
posizione creditoria.
La surrogazione può essere:
legale
per volontà del per volontà del
(art. 1203 c.c.) creditore
debitore
(art. 1201 c.c.) (art.1202 c.c.)
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SATISFATTORI
Compensazione
Confusione
Novazione
NON SATISFATTORI Remissione
Impossibilità sopravvenuta
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Opera quando intercorrono rapporti obbligatori reciproci ossia due
soggetti sono contestualmente creditore e debitore l’uno dell’altro
e le rispettive obbligazioni si estinguono sino a concorrenza
dell’ammontare comune.
Funzione della compensazione: realizzare una economia di atti,
evitando che siano posti in essere due adempimenti
Tipi:
Compensazione legale (art. 1243 , co.1, c.c.), opera automaticamente
in presenza di crediti omogenei (le cose devono essere della stessa
specie, come il danaro, o almeno devono essere fungibili, cioè
appartenenti allo stesso genere), liquidi (il credito deve essere
oggettivamente certo nel suo ammontare) ed esigibili (il credito non
deve essere sottoposto a temine o a condizione).
Compensazione giudiziale opera per effetto di una sentenza quando
una parte invochi un credo liquido ed esigibile e la controparte
opponga un credito omogeneo, non liquido, ma di facile e pronta
liquidazione.
Compensazione volontaria opera quando c’è un accordo atra le parti.
Vi sono crediti che non consentono la compensazione.
25
Quando la qualità di creditore e quella di debitore
confluiscono in capo alla medesima persona, per atto tra
vivi o per atto mortis causa, l’obbligazione si estingue ed i
terzi che hanno prestato garanzia per il creditore sono
liberati
Eccezioni:
 art. 1254 c.c.: La confusione non opera in pregiudizio dei
terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul
credito
 art. 1255 c.c.: Se nella medesima persona si riuniscono le
qualità di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione
resta in vita, purché il creditore vi abbia interesse
 cambiale
26
Le parti sostituiscono all’obbligazione originaria, che si
estingue, una nuova con titolo ed oggetto differente
rispetto a quella estinta.
Soggettiva (diversità di soggetti)
Novazione Oggettiva (diversità dell’oggetto
o del titolo)
Requisiti
Obbligazione da novare
Aliquid novi
Animus novandi (inequivoco ed
espresso).
27


Modificazioni soggettive del rapporto
obbligatorie (delegazione, espromissione e
accollo) consistono in sostituzioni del
soggetto passivo.
Dazione in pagamento (art. 1197 c.c.)
estingue l’obbligazione con l’immediata
soddisfazione del credito e non con una
nuova obbligazione, che, ovviamente, non
determina l’immediata soddisfazione del
creditore.
28
La dichiarazione del creditore di rimettere ossia di rinunziare al
proprio debito, estingue l’obbligazione quando è comunicata al
debitore.







Quest’ultimo, tuttavia, può dichiarare in un congruo termine, di
non volerne approfittare.
La remissione può essere espressa o tacita.
Determina l’estinzione delle garanzie reali e personali.
La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal
creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche
rispetto ai condebitori in solido.
La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la
remissione del debito.
La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori,
viceversa, se accordata a uno dei fideiussori, non libera gli altri
che per la parte del fideiussore liberato.
Se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi
rimangono obbligati per l’intero.
29
L’obbligazione si estingue se l’impossibilità
della prestazione è:
definitiva
non imputabile al
debitore
30



È a carico del creditore l’impossibilità
sopravvenuta della prestazione per causa non
imputabile al debitore.
Il debitore non deve più corrispondere gli
interessi ed i frutti della cosa percepiti.
Il creditore deve risarcire i danni e sopportare
le spese per la custodia e la conservazione
della cosa.
31
«Se l’impossibilità è solo temporanea, il
debitore, finché essa perdura, non è
responsabile del ritardo nell'adempimento.
Tuttavia l’obbligazione si estingue se
l’impossibilità perdura fino a quando, in
relazione al titolo dell’obbligazione o alla
natura dell’oggetto, il debitore non può più
essere ritenuto obbligato a eseguire la
prestazione ovvero il creditore non ha più
interesse a conseguirla»
32
«Se la prestazione è divenuta impossibile solo
in parte, il debitore si libera dall’obbligazione
eseguendo la prestazione per la parte che è
rimasta possibile. La stessa disposizione si
applica quando, essendo dovuta una cosa
determinata, questa ha subito un
deterioramento, o quando residua alcunché
dal perimento totale della cosa»
33
Il creditore è in mora quando, in assenza di un motivo legittimo,
non riceve il pagamento
offerto dal debitore
OFFERTA:
SOLENNE
Reale
Per intimazione
non compie il necessario per
consentire al debitore
l’adempimento
se il creditore rifiuta l’offerta,
il debitore si libera con il
deposito della cosa secondo
l’art. 1212 c.c.
34
Nel caso in cui il debitore non esegua la prestazione dovuta
(totale o parziale) o esegua una prestazione inesatta
(qualitativamente, quantitativamente etc.), è tenuto
al RISARCIMENTO
DEL DANNO
se non prova che
l’inadempimento
o il ritardo derivino da
CAUSA A LUI NON IMPUTABILE
(v. slide successive)
RESPONSABILITÀ
CONTRATTUALE
(Art. 1218 e 1223 c.c.)
35




Art. 1218 c.c.: Il debitore che non esegue
esattamente la prestazione dovuta è tenuto al
risarcimento del danno, se non prova che
l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da
impossibilità della prestazione derivante da causa a
lui non imputabile
Art. 1256 c.c.: La obbligazione si estingue quando,
per una causa non imputabile al debitore, la
prestazione diventa impossibile
Art. 1176 c.c.: Nell’adempiere l’obbligazione il
debitore deve usare la diligenza del buon padre di
famiglia
Art. 1229 c.c. È nullo qualsiasi patto che esclude o
limita preventivamente la responsabilità del debitore
per dolo o per colpa grave
36



Qualitativamente inesatto (art. 1497 c.c.: Quando
la cosa venduta non ha le qualità promesse
ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è
destinata, il compratore ha diritto di ottenere la
risoluzione del contratto secondo le disposizioni
generali sulla risoluzione per inadempimento,
purché il difetto di qualità ecceda i limiti di
tolleranza stabiliti dagli usi; art. 1519 ter c.c.: Il
venditore ha l'obbligo di consegnare al
consumatore beni conformi al contratto di
vendita).
Quantitativamente inesatto.
Inesatto nelle modalità temporali.
37
Al soggetto che agisce (capace di intendere e di volere) deve essere
ricondotta l’azione che ha (volontariamente) compito (nesso di
causalità tra il fatto e l’atto posto in essere).
L’inadempimento:
Imputabile
Non imputabile
(impossibilità sopravvenuta)
L’obbligazione
L’obbligazione si
non si estingue
estingue
Risarcimento danni prevedibili
No risarcimento danni
(anche imprevedibili se l’inademp.
è dovuto a dolo del debitore – art. 1225 c.c.- )
che è diminuito in caso di
concorso del fatto colposo
del creditore nella causazione
del danno (art. 1227 c.c.).
v. slide successive
38
Può essere:
 Contrattuale, quando deriva da un rapporto
preesistente e relativo tra le parti, può trovare
fonte anche nella legge.
 Extracontrattuale, che trova la sua principale
disciplina negli artt. 2043 ss. del codice,
quando nasce al di fuori di un rapporto
preesistente e, una volta che è sorta,
determina una obbligazione fra il soggetto a
cui è imputabile il danno e il soggetto che ha
subito il danno ingiusto.
39



Rimedio generale comune ai due tipi di
responsabilità.
Il codice detta una serie di norme relative
all’obbligazione risarcitoria, che ha la funzione di
reintegrare il soggetto nella stessa situazione
nella quale si sarebbe trovato senza
l’inadempimento attraverso una prestazione
diversa (normalmente, pagamento di una somma
di danaro).
art.1223 c.c. Il risarcimento del danno per
l’inadempimento o per il ritardo deve
comprendere così la perdita subita dal creditore
come il mancato guadagno, in quanto ne siano
conseguenza immediata e diretta
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DANNO EMERGENTE
diminuzione del
patrimonio a causa
dell’inadempimento
LUCRO CESSANTE
mancato guadagno che
si sarebbe percepito
con l’adempimento
41



Il danno deve essere conseguenza immediata e diretta
dell’inadempimento: si parla, al riguardo, del principio
di causalità: non tutta la catena di eventi negativi può
essere addossata al debitore, ma solo le conseguenze
immediate e dirette (secondo la giurisprudenza, occorre
tener conto delle conseguenze normali, secondo un
criterio di regolarità causale).
La prevedibilità: il danno deve essere prevedibile al
tempo in cui è sorta l’obbligazione, tranne in caso di
dolo, ove il risarcimento si estende anche ai danni
imprevedibili (art. 1225 c.c.).
Il concorso del fatto colposo del debitore (art. 1227 c.c.:
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare
il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità
della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono
derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore
avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza).
42
Salva diversa volontà delle parti, il debitore
che nell’adempimento dell’obbligazione si
vale dell’opera di terzi, risponde anche dei
fatti dolosi o colposi di costoro.
43
Se il danno non può essere provato nel suo
preciso ammontare, è liquidato dal giudice
con valutazione equitativa
44
La clausola, con cui si conviene che, in caso
d’inadempimento o di ritardo
nell’adempimento, uno dei contraenti è
tenuto a una determinata prestazione, ha
l’effetto di limitare il risarcimento alla
prestazione promessa, se non è stata
convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
La penale è dovuta indipendentemente dalla
prova del danno.
45
Il danneggiato può chiedere la reintegrazione
in forma specifica qualora sia in tutto o in
parte possibile.
Tuttavia il giudice può disporre che il
risarcimento avvenga solo per equivalente, se
la reintegrazione in forma specifica risulta
eccessivamente onerosa per il debitore
46




Ricorre quando il debitore non adempie
tempestivamente:
Il credito sia esigibile,
Sia imputabile al debitore il ritardo
nell’adempimento
Costituzione in mora.
47
MORA DI DIRITTO (EX RE )
Si ha senza l’intervento del
creditore quando:
MORA EX PERSONA
si ha l’intervento del creditore
allorquando:
-le Ob. derivano da fatto illecito; il debito è pagabile presso
-Il debitore dichiara per Iscritto il debitore;
di non voler adempiere;
in assenza di un termine.
-Il termine è scaduto e la prestazione
deve eseguirsi presso il domicilio del
creditore.
EFFETTI: 1)rischio dell’impossibilità sopravvenuta
2) risarcimento del danno
3)interruzione prescrizione
48
RISARCIMENTO
DEL DANNO
ESECUZIONE IN
FORMA SPECIFICA
Inadempimento
imputabile al
debitore
se la prestazione è
possibile e permane
l’interesse del
creditore
all’adempimento
49

Cessione del credito (art. 1260 c.c.)

Delegazione

Espromissione (art. 1272 c.c.)

Accollo (art. 1273 c.c.)
50
È il contratto con il quale il creditore
trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, il proprio
credito ad un altro soggetto a patto che non sia
“strettamente personale” o la legge ne vieti il
trasferimento

Non è necessario il consenso del debitore e la
cessione è efficace nei suoi confronti se è stata
accettata, gli sia stata notificata o ne abbia
comunque avuto conoscenza.
Incedibilità di determinati crediti (v. art. 1260 c.c.)

Tipologia di cessione

pro soluto
pro solvendo
51
Istituto in forza del quale si sostituisce
ovvero si aggiunge un nuovo creditore a
quello precedente (delegazione attiva) o un
nuovo debitore (delegazione passiva).
52
Delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.)
Il debitore delegante
delega un terzo
delegatario ad eseguire il pagamento al
creditore delegatario.
Delegazione di debito (delegatio promittendi)
Il debitore delega un terzo ad assumersi
l’obbligazione verso il creditore ossia a
promettergli l’impegno di provvedere al
pagamento ad una scadenza futura.
53
Rapporto di provvista
Rapporto di valuta
Delegazione
tra delegante
(debitore) e
delegatario (terzo)
tra delegante (debitore) e
delegatario (creditore).
liberatoria
cumulativa
V. art. 1271 c.c. in merito alle eccezioni
opponibili dal delegato.
54
È il contratto mediante il quale un terzo
(espromittente) si assume nei confronti del creditore
(espromissario) il debito del debitore (espromesso)
senza l’intervento di quest’ultimo.
Espromissione
cumulativa
liberatoria
Disciplina delle eccezioni art. 1272 c.c.
Si differenzia dalla delegazione, poiché il terzo assume
spontaneamente il debito.
55
Contratto tra il terzo (accollante) ed il debitore (accollato ), con il
quale il primo si accolla il debito di quest’ultimo.
Accollo
interno
esterno
cumulativo
liberatorio
Regime delle eccezioni opponibili
56
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Tuccillo, slide 4 - E