Modulo di Diritto Privato del Corso
integrato di MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE II
I anno laurea specialistica
Lezione del 11 maggio 2009
A cura della dott.ssa Cecilia Bondavalli
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L’obbligazione…un po’ di storia
L'istituto dell'obbligazione risale al diritto romano; il
termine deriva dal latino obligatio, a sua volta riconducibile
alla preposizione ob (verso) e al verbo ligare (legare).
�
Recepito nel Code Napoleon del 1804 e successivamente
dai codici civili dei paesi di civil law, tra i quali quelli italiani
del 1865 e del 1942, l'istituto era disciplinato
essenzialmente come modo di trasferimento della
proprietà. Successivamente, in seguito allo sviluppo
industriale, l'obbligazione emerse nella sua nuova
configurazione di mezzo preferenziale per l'esplicazione
dell'attivit�à economica.
L’obbligazione
Il codice civile non da una definizione di obbligazione, il concetto di
obbligazione si ricava in via interpretativa dalle norme che regolano il
rapporto obbligatorio.
Una definizione molto ampia è la seguente:
Una particolare categoria di situazioni nelle quali un soggetto è
giuridicamente tenuto ad un comportamento verso un altro soggetto.
Secondo autorevole dottrina l’obbligazione è lo specifico
dovere giuridico in forza del quale un soggetto,
debitore, è tenuto ad una prestazione patrimoniale per
soddisfare l’interesse di un altro soggetto, il creditore.
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L’obbligazione - vincolo giuridico
Dalla definizione appena vista si ricava che il legame che
nasce con l’obbligazione crea un vincolo giuridico tra le
parti differenziando l’obbligazione da altri obblighi che
nascono dal costume, dalla morale e dalla religione.
Esempio: il galateo, quale espressione particolare del costume,
impone di cedere il posto alle persone anziane: chi non osserva questa
norma non può esservi costretto, in quanto il galateo crea una regola di
cortesia che non vincola “giuridicamente” i soggetti.
La giuridicità del vincolo è sanzionata dall’articolo del codice
civile 2740 in base al quale “il debitore risponde
dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni
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presenti e futuri”
L’obbligazione - vincolo giuridico
L’obbligazione si scompone in:
A) Debito, ossia il dovere di adempiere la prestazione;
B) Responsabilità, ossia l’assoggettamento del patrimonio
del debitore al potere coattivo del creditore.
Attenzione: la responsabilità non è un vero e proprio elemento
costitutivo dell’obbligazione ma è una conseguenza
dell’inadempimento dell’obbligazione, è la fase patologica del rapporto
obbligatorio.
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LE OBBLIGAZIONI
schema
E’un rapporto giuridico patrimoniale fra 2 o più parti
LE FONTI DELLE
OBBLIGAZIONI
I SOGGETTI
DELL’OBBLIGAZIONE
Sono i fatti o gli atti che
fanno sorgere un
rapporto obbligatorio fra
2 o più parti.
Sono il creditore (Sogg. Attivo)
e il debitore (sogg. Passivo) fra i
quali nasce un vincolo
obbligatorio. Oltre alle
obbligazioni fra 2 parti,
esistono obbligazioni con
pluralità di soggetti:
-Contratto
-Fatto illecito
-Altri atti o fatti
-Obbligazione parziaria: i vincoli
sono distinti e la prestazione è
frazionaria e può manifestarsi
sia nel lato attivo che passivo.
-Obbligazione solidale: i vincoli
sono collegati e i debitori o i
creditori sono uniti da un
interesse comune.
OGGETTO DELLE
OBBLIGAZIONI Deve essere
suscettibile di valutazione
economica e deve
corrispondere a un
interesse che può anche
non avere carattere
patrimoniale purché sia un
interesse effettivo e
concreto. Il contenuto della
prestazione può essere:
obbligazioni di fare, dare, di
non fare.
La prestazione deve essere:
-Possibile
-Lecita
-Determinata
Fonti delle obbligazioni
FONTI DELLE OBBLIGAZIONI (Art. 1173 c. c.): ATTI o FATTI dai quali
l’obbligazione trae origine.
Art. 1173 Fonti delle obbligazioni
Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto
idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.
a)
b)
c)
CONTRATTO:
Accordo tra due o più parti per costituire, regolare,
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale
FATTO ILLECITO:
Ogni fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto ed
è fonte dell’obbligazione di risarcire il danno
OGNI ALTRO FATTO O ATTO
che l’ordinamento consideri idoneo a
produrre obbligazioni.
E’ fonte dell’obbligazione ogni fatto giuridico dal quale trae origine l’obbligazione stessa.
Alcune fonti hanno natura negoziale, ed in esse è essenziale la volontà del soggetto per la nascita
del rapporto (es. contratti), altre invece hanno natura non negoziale e danno vita al rapporto
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obbligatorio anche senza o contro la volontà del soggetto che diviene obbligato (es. fatto illecito)
L’obbligazione - elementi
Nella sua più elementare struttura l’obbligazione si presenta come un
rapporto, un vincolo che lega un soggetto ad un altro soggetto per
l’esecuzione di una prestazione
SOGGETTO ATTIVO è detto CREDITORE colui il quale in virtù
del vincolo giuridico può pretendere un determinato
comportamento dal soggetto passivo oppure è colui al quale
spetta il diritto a che venga eseguita la PRESTAZIONE del
debitore.
SOGGETTO PASSIVO è detto DEBITORE, il quale in virtù del
vincolo giuridico che si è creato è tenuto ad eseguire la
prestazione a favore del soggetto attivo (creditore).
OGGETTO dell’obbligazione è la PRESTAZIONE dovuta dal
debitore al creditore.
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1 - L’obbligazione - soggetti
I soggetti attivi e passivi possono essere persone fisiche o
giuridiche.
SOGGETTO deve essere DETERMINATO o DETERMINABILE
Ai fini dell'esistenza dell'obbligazione non �è necessario
che i soggetti siano esattamente determinati.
Esempio.
“Tizio offre cento euro a chi gli riporterà il cane smarrito".
Promessa al pubblico (1989 c. c.): c’è la dichiarazione di un soggetto ma non c’è un
ACCORDO come nel contratto. Quando questa dichiarazione viene resa pubblica VINCOLA chi
l’ha fatta a consegnare il premio.
N.B. la promessa al pubblico è uno degli esempi di atto idoneo per
l’ordinamento a produrre obbligazioni.
L’obbligazione solidale
Le obbligazioni possono avere una pluralità di soggetti:
OBBLIGAZIONE SOLIDALE
E’ un’obbligazione con pluralità di soggetti in cui ogni
creditore ha diritto di pretendere la prestazione per
l’intero oppure ogni debitore ha l’obbligo di eseguire la
prestazione per l’intero.
I presupposti delle obbligazioni solidali sono:
-più soggetti della medesima parte (o più debitori o più creditori;
-Unicità della prestazione;
-L’obbligazione deve nascere dal medesimo fatto giuridico.
esempio: Tizio e Bernardo sono creditori solidali di 3000 euro nei confronti
di Caio, uno qualsiasi di loro può pretendere l'intera somma da Caio il
debitore; se invece Tizio e Bernardo sono debitori solidali di 3000 euro nei
confronti di Caio, Caio il creditore può pretendere l'intera somma da uno
qualsiasi di loro.
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L’obbligazione parziaria
OBBLIGAZIONE PARZIARIA
E’ un’obbligazione con più soggetti, ciascuno dei quali è portatore
di un diritto o di un obbligo parziale, proporzionato alla sua
partecipazione al vincolo obbligatorio.
Se vi sono più creditori ognuno di essi ha il diritto di esigere dal
debitore soltanto la sua parte;
Se ci sono più debitori ognuno è obbligato per la sua parte.
Esempio: Tizio e Caio sono debitori parziari, verso Bernardo di 2000 euro,
ciascuno di essi sarà� tenuto a pagare Bernardo soltanto la sua quota, e
cio�è 1000 (dato che le quote, salvo patto contrario, si presumono
uguali), Bernardo non può pretendere pi�ù di tale cifra dall'uno o dall'altro.
Tipico esempio di obbligazione parziaria � è quello dell'art. 754 c.c. 1
comma secondo cui gli eredi sono tenuti al pagamento dei debiti ereditari
personalmente ed in proporzione alla propria quota ereditaria.
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Dovere di correttezza tra i soggetti
Nel loro rapporto debitore e creditore devono comportarsi secondo le
regole della CORRETTEZZA (1175 c. c.). Non ha un contenuto
determinabile ma si rifà al concetto per cui entrambi i soggetti parte del
rapporto obbligatorio devono COOPERARE per SODDISFARE l’uno
l’interesse dell’altro.
Art. 1175 Comportamento secondo correttezza.
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.
Si tratta di un principio di ordine etico elevato a dovere giuridico.
Tale norma costituisce espressione del generale principio di buona fede
nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento dei propri doveri.
L’obbligo di correttezza trova il suo fondamento nei principi di solidarietà
umana e sociale sanciti dall’articolo 2 della Costituzione.
Art. 2.La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità�, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Dovere di correttezza tra i soggetti
La regola dell’articolo 1175 consente di individuare con maggiore
esattezza il contenuto del rapporto obbligatorio. In particolare:
- il debitore deve eseguire tutte quelle prestazioni strumentali o
accessorie che siano dovute secondo un criterio di correttezza, al fine di
realizzare compiutamente l’interesse del creditore alla prestazione esempio il venditore deve informare degli eventuali pericoli non
riconoscibili che possono derivare dall’utilizzo della cosa.
- il creditore è tenuto alla cooperazione che è d’uso tra persone corrette,
per facilitare al debitore l’adempimento o, almeno, per evitargli iniutili
aggravi.
2 - L’oggetto
dell’obbligazione
L’oggetto della prestazione consiste nella prestazione,
ossia nel comportamento cui è tenuto il debitore.
Art. 1174 Carattere patrimoniale della prestazione.
La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve
essere suscettibile di valutazione economica e deve
corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del
creditore.
La prestazione si definisce come il comportamento al
quale è obbligato il debitore e deve presentare i
seguenti requisiti.
Requisiti della prestazione
1) Patrimonialità
E’ questo il requisito che distingue l’obbligazione in
senso tecnico da obblighi di altra natura.
Patrimonialità significa che la prestazione deve poter
essere valutata economicamente, ossia deve essere tale
da potersene determinare il valore in denaro, altrimenti
mancherebbe la possibilità, in caso di inadempimento, di
stabilire la somma per la quale il creditore può rivalersi
sui beni del debitore.
Requisiti della prestazione
2) Possibilità
La prestazione non deve essere impossibile.
L’impossibilità è d’ordine materiale (es. obbligo di
consegnare un bene inesistente) o d’ordine giuridico (es.
obbligarsi a vendere un bene demaniale che è, per sua
natura inalienabile).
3) Liceità
La prestazione non deve essere contraria a norme
imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
Es. contrarie a norme imperative le obbligazioni relative al
commercio di stupefacenti;
Es. contro l’ordine pubblico può essere un’obbligazione con cui si
partecipa ad un’azione violenta contro lo Stato;
Es. contro il buon costume si ha nel campo delle prestazioni sessuali
a pagamento
Requisiti della prestazione
4) Determinatezza o determinabilità
La prestazione, se non è determinata sin dall’inizio, deve
essere accertabile mediante un processo oggettivo e
logico, con esclusione di apprezzamenti individuali.
Le parti possono anche stabilire che il contenuto della
prestazione, ad esmepio il prezzo di una cosa, sia
rimesso alla determinazione di una persona competente
di loro fiducia.
3 - Interesse del creditore
Mentre la prestazione deve avere carattere
patrimoniale, l’interesse del creditore a
conseguirla può essere anche solo scientifico,
culturale, ideale (es. l’interesse ad assistere ad un
concerto) purché sia socialmente apprezzabile
e, come tale, degno di tutela giuridica.
Alcuni tipi di obbligazioni divisibili e indivisibili
La distinzione tra obbligazioni divisibili e indivisibili riguarda la
natura dell’oggetto:
Obbligazioni divisibili
La nozione di obbligazione divisibile si ricava a contrario
dalla definizione che il codice civile da di quella indivisibile
e quindi è divisibile l’obbligazione che ha per oggetto una
prestazione suscettibile per natura o perché tale è stata
considerata dalle parti contraenti.
Es. l’obbligazione di risarcimento danni è obbligazione
divisibile in quanto per sua natura ha ad oggetto denaro.
Alcuni tipi di obbligazioni divisibili e indivisibili
La distinzione tra obbligazioni divisibili e indivisibili riguarda la
natura dell’oggetto:
Obbligazioni indivisibili
L’obbligazione è indivisibile quando la prestazione ha ad oggetto
un bene che, per sua natura o per volontà delle parti, non è
suscettibile di frazionamento in parti omogenee e ciò si ha
- in riferimento all’OGGETTO quando l’indivisibilità dipende dalla natura
dello stesso che non si presta al frazionamento- es. un quadro, un cane.
- in riferimento alla VOLONTA’ DELLE PARTI quando i soggetti hanno
considerato indivisibile una prestazione.
N.b. Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle stesse
regole delle obbligazioni solidali.
Classificazione delle obbligazioni
rispetto alla prestazione
OBBLIGAZIONI POSITIVE
Questo tipo di obbligazioni hanno ad oggetto un
comportamento ATTIVO del debitore:
-obbligazioni di DARE: tali obbligazioni comportano l’effettiva
consegna di una cosa.
-Obbligazioni di FARE: hanno per oggetto un’attività del
debitore. Possono essere infungibili quando l’adempimento
deve essere fatto dal debitore e soltanto da lui oppure
infungibili quando la prestazione può essere eseguita anche da
un altro soggetto
-Obbligazioni miste di DARE e di FARE si hanno entrambe le
prestazioni ad esempio nei contratti di somministrazione o di
appalto.
Classificazione delle obbligazioni
rispetto alla prestazione
OBBLIGAZIONI NEGATIVE
Questo tipo di obbligazioni hanno ad oggetto un
comportamento NEGATIVO del debitore ossia un NON
FACERE O UN PATI cioè un non fare o sopportare.
Oggetto della prestazione è IL NON VERIFICARSI DI UN
DETERMINATO ATTO O FATTO.
Es. prestazione di non fare concorrenza, di non edificare, di
non alienare.
Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di
risultato
Si hanno OBBLIGAZIONI DI RISULTATO quando l’oggetto
dell’obbligazione non è costituito da un lavoro, ma dal RISULTATO del
lavoro; con la conseguenza che il debitore non può dirsi adempiente fino
a quando non abbia procurato il risultato.
Es. obbligazione del prestatore d’opera manuale, del
vettore, del somministratore.
Si hanno OBBLIGAZIONI DI MEZZI quando l’oggetto dell’obbligazione è
un comportamento diligente del debitore, cioè l’impiego diligente dei
mezzi idonei a realizzare un risultato e non la realizzazione del risultato,
con la conseguenza che il debitore è adempiente se ha agito con la
dovuta diligenza.
Es. obbligazione del professionista (medico - avvocato ecc)
Obbligazioni generiche e specifiche
E’ generica l’obbligazione che ha per oggetto della prestazione
una cosa generica (es. un cavallo nero) o una certa quantità di
cose fungibili (es. 10 Kg di farina)
cose fungibili
sono quelle che all'interno di un genere possono essere facilmente sostitute
le une alle altre di identica utilità.
cose infungibili
sono quelle non possono essere sostituite le une alle altre
senza danneggiare l'interesse del creditore.
E’ specifica l’obbligazione quando ha per oggetto della
prestazione una cosa specifica (es. il cavallo Varenne)
Particolarità delle obbligazioni generiche
Art. 1178 Obbligazione generica.
Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose
determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare
cose di qualità non inferiore alla media.
Il debitore deve consegnare una cosa appartenente al
genere dedotto ma di qualità non inferiore alla media.
Da ciò deriva che nel caso di obbligazioni generiche non
potrà MAI applicarsi l’istituto dell’estinzione
dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta in quanto
rispetto alle cose generiche l’impossibilità non potrà mai
verificarsi.
Adempimento schema
Quando viene svolto?
Nel tempo stabilito dalle parti e
nel caso in cui il tempo non sia
stato specificato il creditore può
pretendere l’immediato
adempimento:
-A favore del debitore: quando
il debitore può eseguire la
prestazione anche prima della
scadenza ma il creditore non
può pretendere la stessa.
-A favore del creditore: quando
può pretendere l’adempimento
della prestazione da parte del
debitore anche prima della
scadenza accordata.
-A favore di entrambi: quando
sia il creditore che il debitore
non può pretendere né ricevere
la prestazione prima della
scadenza.
Cosè?
L’esatta esecuzione
della prestazione
L’ADEMPIMENTO
DELLE
OBBLIGAZIONI
Dove viene svolto?
Nel luogo stabilito dalle parti
o in quello determinato dagli
usi delle natura o della
prestazione o da altre
circostanze. In mancanza si
osservano le seguenti:
-Quando l’oggetto è una
cosa, la consegna viene
svolta nel luogo in cui è nata
l’obbligazione.
-Quando l’oggetto è il denaro
la consegna viene svolta al
domicilio del creditore.
-Per ogni altra obbligazione
l’adempimento avviene nel
domicilio del debitore.
Da chi viene svolto?
Il debitore deve sempre
eseguire la prestazione
anche se eccezionalmente
attraverso l’art. 1180 un terzo
estraneo al rapporto
obbligatorio può adempiere,
purché la prestazione sia
conforme agli obblighi che
aveva assunto il debitore.
Come viene svolto?
Il debitore deve eseguire
integralmente la
prestazione anche se
attraverso un accordo tra il
creditore ed il debitore. Il
creditore può accettare una
prestazione diversa ed in
questo caso l’obbligazione
si estingue quando la
nuova prestazione verrà
adempita.
Adempimento delle obbligazioni
L’adempimento è l’esatta esecuzione da parte del debitore
della prestazione oggetto dell’obbligazione.
Il codice civile prevede e disciplina una serie di criteri per valutare
l’esattezza della prestazione:
a) Modalità di esecuzione
b) Tempo di esecuzione
c) Luogo di esecuzione
d) Persona che esegue la prestazione
e) Persona destinataria della prestazione
f) Identità della prestazione
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a) modalità
a) Modalità
ART. 1176 codice civile dispone che “nell’adempiere l’obbligazione il
debitore deve usare la DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA”
La diligenza oltre ad individuare la modalità di esecuzione
della prestazione indica lo sforzo cui il debitore è tenuto
per evitare di incorrere nell’inadempimento o
nell’inesattezza dell’inadempimento.
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività
professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura delle
attività esercitate.
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a) modalità
Diligenza buon padre di
famiglia
DILIGENZA UOMO MEDIO
nell’adempimento dei suoi impegni
Quando invece la prestazione è inerente all’esercizio di un’attività
professionale in questo caso la diligenza dovrà essere valutata riguardo
alla natura di questa attività
In questi casi al professionista viene richiesta oltre alla
diligenza anche una particolare abilità tecnica
NB
PERIZIA
il criterio della diligenza nell’adempimento è valido per le PRESTAZIONI DI FARE
(prestazioni del medico, dell’avvocato, dell’impiegato,…) dove ci si obbliga a fare
un lavoro intellettivo o manuale ma senza garantire un risultato.
Quindi non è un criterio per prestazioni di dare o di non fare
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b) Tempo di esecuzione
Art. 1183.Tempo dell'adempimento.
Se non �è determinato il tempo in cui la prestazione deve
essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente.
Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della
prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia
necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle
parti, è� stabilito dal giudice.
Se il termine per l'adempimento �è rimesso alla volontà� del
debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le
circostanze; se �è rimesso alla volonttà del creditore, il
termine pu�ò essere fissato su istanza del debitore che
intenda liberarsi.
b) Tempo di esecuzione
Analisi articolo
-in mancanza di fissazione del termine la prestazione può
esigersi immediatamente, tuttavia se la natura della
prestazione o dagli usi o dal modo o luogo dell’esecuzione
un termine deve essere fissato allora sarà stabilito dal
giudice.
-Se è indicato un termine questo si presume A FAVORTE
DEL DEBITORE, ossia il creditore non può esigere prima
la prestazione ma il debitore può adempiere prima.
-Può essere stabilito tra le parti che il termine sia A
FAVORE DEL CREDITORE.
c) Luogo di esecuzione
Il luogo è determinato:
-dalla volontà delle parti;
-dagli usi;
-Dalla natura della prestazione o da altre
circostanze obiettive (es. la costruzione di un
edificio e la riparazione di una strada non
possono eseguirsi che in un luogo determinato);
-Dalle norme supplettive ossia l’articolo 1182
codice civile
c) Luogo di esecuzione
Art. 1182.Luogo dell'adempimento.
Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non � è
determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura
della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che
seguono.
L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere
adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione � sorta.
L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere
adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale
domicilio �è diverso da quello che il creditore aveva quando è� sorta
l'obbligazione e ci�ò rende più� gravoso l'adempimento, il debitore, previa
dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio
domicilio.
Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il
debitore ha al tempo della scadenza
d) Persona che esegue la prestazione
Art. 1180.Adempimento del terzo.
L'obbligazione pu�ò essere adempiuta da un terzo, anche
contro la volontà� del creditore, se questi non ha interesse a
che il debitore esegua personalmente la prestazione.Tuttavia
il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il
debitore gli ha manifestato la sua opposizione.
La prestazione può essere eseguita da un terzo
anziché dal debitore SOLO per le obbligazioni aventi
ad oggetto prestazioni di cose fungibili.
cose fungibili
sono quelle che all'interno di un genere possono essere facilmente sostitute
le une alle altre di identica utilità.
e) Persona destinataria della prestazione
Art. 1188.Destinatario del pagamento.
Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo
rappresentante ovvero alla persona indicata dal creditore o
autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.
Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo
libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha
approfittato.
Il pagamento dell’obbligazione può essere fatto:
- al CREDITORE che abbia la capacità di ricevere.
Se il creditore è incapace il pagamento deve essere fatto al legale
rappresentante. Se il pagamento viene fatto al creditore incapace
libera ugualmente il debitore se questo dimostra che la prestazione è stata
rivolta a vantaggio dell’incapace
e) Persona destinataria della prestazione
-al rappresentante del creditore;
-Alla persona indicata dal creditore;
-Alla persona autorizzata dalla legge o dal giudice.
Può accadere che il debitore paghi a persona diversa dal
creditore che appare in base a circostanze oggettive ed
univoche legittimato a ricevere (creditore apparente) in tal
caso il debitore si libera solo se prova di essere stato in
buonba fede.
f) Identità della prestazione
il debitore è liberato solo se ESEGUE LA PRESTAZIONE
DOVUTA
il creditore può consentire che il debitore esegua una
prestazione diversa
DICHIARAZIONE DEL CREDITORE CHE
ATTESTI L’AVVENUTO PAGAMENTO
Perché?
Perché ha valore di PROVA, lo stesso valore di
una confessione
Se il debitore adempie una prestazione in denaro HA DIRITTO ALLA
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QUIETANZA
Inadempimento delle
obbligazioni
Il debitore è inadempiente se NON esegue la prestazione dovuta o se NON la
esegue ESATTAMENTE (nei modi, tempi, luoghi previsti).
Quando si verifica questo fatto si ha come conseguenza la RESPONSABILITA’
del debitore.
Inadempimento può definirsi come ogni comportamento del
debitore difforme da quello al quale è obbligato;
l’inadempimento è la mancata, l’inesatta o la ritardata
esecuzione del rapporto obbligatorio.
Il legislatore a fronte di questa situazione si è preoccupato
di riconoscere i rimedi a tutela del creditore, primo tra tutti
quello del risarcimento del danno causato
dall’inadempimento.
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Inadempimento
Il mancato o inesatto adempimento può dipendere:
A) Da cause imputabili al debitore: in tal caso si parlerà di
inadempimento o di impossibilità sopravvenuta
imputabile ed il debitore sarà responsabile ARTICOLO 1218 COD CIV.
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta �
è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo �è stato determinato da impossibilità
della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
E’ il debitore che deve provare che l’inadempimento
è derivato da cause a lui non imputabili
Inadempimento
Il mancato o inesatto adempimento può dipendere:
B) Da cause NON imputabili al debitore: in tal caso si
parlerà di impossibilità sopravvenuta non imputabile ed
il debitore sarà liberato dall’obbligo senza alcuna
responsabilità.
DEVE PROVARE:
1) che la prestazione da lui dovuta è diventata oggettivamente
impossibile ossia ineseguibile da parte di qualsiasi debitore
• CASO FORTUITO
2) Una volta dimostrata l’impossibilità il debitore deve anche
(fatalità: terremoto, valanga,
frana)
dimostrare che questa impossibilità è derivata da cause
che non dipendono da lui, ossia derivata da un evento che
non fosse prevedibile ed evitabile da parte del debitore
• FORZA MAGGIORE
(una forza a cui non si può
resistere: vento, onde; o il
fatto di un terzo)
Mora del debitore
La mora del debitore consiste nel ritardo
INGIUSTIFICATO ossia nella violazione
dell’obbligo di adempiere tempestivamente.
Il debitore è inadempiente automaticamente appena non esegue o appena è in ritardo?
No, non sempre , infatti il codice prevede che il debitore perché sia in mora deve non solo
essere in ritardo nell’esecuzione ma anche che il creditore gli richieda con intimazione scritta di
adempiere (COSTITUZIONE IN MORA)
Non per tutte le prestazioni vale questo principio.
Requisiti
-esigibilità del credito;
-Ritardo imputabile al debitore
-Costituzione in mora
40
Gli effetti dell’inadempimento
imputabili al debitore
Se è materialmente possibile si procede all’ADEMPIMENTO
COATTIVO IN FORMA SPECIFICA, in virtù del quale il
creditore può ottenere la medesima prestazione dedotta
nell’obbligazione.
Se ciò non è possibile sorge in capo al debitore l’obbligo del
risarcimento del danno.
Es. In caso di obbligazioni di consegna o rilascio, il debitore potrà
essere condannato a rilasciare la cosa oppure il rilascio sarà eseguito
coattivamente dall’ufficiale giudiziario.
Es. In caso di obbligazioni di non fare, in caso di obbligo di non
sopraeleavre un edificio, il giudice può ordinare la distruzione di ciò che è
stato costruito a spese del debitore inadempiente.
RISARCIMENTO DEL DANNO PER
INADEMPIMENTO
In mancanza di inadempimento coattivo in forma
Il contratto
ART. 1321 codice
civile
“L’accordo di due o più parti per COSTITUIRE, REGOLARE,
ESTINGUERE tra loro un RAPPORTO GIURIDICO
PATRIMONIALE”
ANALISI:
1) CONTENUTO PATRIMONIALE (deve avere ad oggetto cose o
prestazioni suscettibili di valutazione economica)
2) RAPPORTO TRA DUE O PIU’ PERSONE
3) Nel nostro ordinamento vale il principio dell’AUTONOMIA
CONTRATTUALE ossia le parti possono concludere contratti
anche non previsti dagli schemi della legge purchè siano diretti
a realizzare interessi meritevoli di tutela
PRESUPPOSTO DEL CONTRATTO: capacità di agire che deve esserci al momento della
dichiarazione
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Il contratto
ART. 1325 codice
civile
Disciplina i requisiti del
contratto:
1) ACCORDO TRA LE PARTI
2) CAUSA
3) OGGETTO
Consenso tra le parti in ordine
all’operazione economica oggetto del
contratto
La funzione pratica che le parti
concretamente perseguono mediante
l’accordo
Operazione economica (trasferimento della proprietà)
Bene oggettivo dell’operazione
4) FORMA
Mezzo attraverso il quale si manifesta la volontà dei
soggetti (DOCUMENTO – ACCORDO VERBALE –
COMPORTAMENTO)
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Grazie per l’attenzione
I anno laurea specialistica
Lezione del 18 maggio 2007
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(11 maggio) - obbligazione 2° parte