Pillole di diritto civile Anno 2010 Dr F. Maria Ensabella STATO • Elementi costitutivi: Territorio Popolo Ordinamento giuridico • Fini: Conservazione Ordine Benessere • Poteri. Legislativo Esecutivo Giudiziale NORMA GIURIDICA Positivo Precetto Negativo Elementi Sanzione Pena Obbligo civile Obbligo amm.vo LA NORMA GIURIDICA La norma giuridica è una regola di comportamento imposta dall’ordinamento ai suoi consociati GENERALITA’ (rivolta a tutti generalmente) CARATTERI ASTRATTEZZA (non specifica caso o nome) OBBLIGATORIETA’ (l’osservanza è imposta e garantita con la forza dall’ordinamento) PRECETTO (Comando) ELEMENTI SANZIONE (Castigo) nel TEMPO EFFICACIA nello SPAZIO ESECUZIONE (nullità Atto o Pena) RISARCIMENTO o RIPARAZIONE ENTRATA IN VIGORE (Approvazione – Pubblicazione – Vacantio legis) ABROGAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA (espressa dal legislatore, Referendum popolare) IRRETROATTIVITA’ (con qualche eccezione nel penale) SUCCESSIONI DELLA NORMA NEL TEMPO (Norme transitorie) (indica le persone e il territorio sottoposte ad una data norma) LA NORMA GIURIDICA La norma giuridica è una regola di comportamento imposta dall’ordinamento ai suoi consociati SECONDO IL SOGGETTO INTERPRETAZIONE SECONDO I MEZZI AUTENTICA (Vincola tutti) GIUDIZIALE (Vincola solo le parti) DOTTRINALE (non vincola) GRAMMATICALE O LETTERALE (poggia sulle parole) LOGICA (interpretazione secondo l’intenzione del legislatore) SECONDO I RISULTATI DICHIARATIVA (Uguale alla intenzione del legislatore) ESTENSIVA (estendere ad altri casi) RESTRITTIVA ( escludere dei casi) Ordinamento giuridico Oggettivo Soggettivo Puro Internazionale Pubblico Comunitario Costituzionale Penale Amministrativo Processuale DIRITTO Interno Penale Civile Amministrativo Tributario Tributario Contabilità di Stato Ecclesiastico Lavoro (Parte pubblica) Navigazione (parte pubblica) Civile Privato Commerciale FONTI DEL DIRITTO COSTITUZIONE LEGGI COSTITUZIONALI STATUTI REGIONI SPECIALI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -NORME COMUNITARIE ___________________________________________________________________ LEGGI ORDINARIE STATUTI REGIONI ORDINARIE SCRITTE LEGGI DECRETI LEGGE DECRETI LEGISLATIVI LEGGI REGIONALI LEGGI PROVICNIE DI TRENTO E BOLZANO __________________________________________________________________ STATALI REGOLAMENTI REGIONALI LOCALI PROVINCIALI COMUNALI _________________________________________________________________ USI E CONSUETUDINI NON SCRITTE __________________________________________________________________ DIRITTO CIVILE Il Codice civile è l’insieme di tutte le norme giuridiche che regolano i rapporti tra i privati cittadini. Il Codice Civile è entrato in vigore nel 1942 e disciplina sia il diritto civile che il diritto commerciale, prima regolamentato separatamente rispettivamente dal codice del 1865 e da quello del 1882. Il Codice civile vigente si compone di una parte introduttiva e di 2969 art. suddivisi in 6 libri: La parte introduttiva dedicata alle disposizioni sulla legge in generale è formata da 31 art. tratta delle fonti del diritto e dell’ efficacia delle norme; Il libro primo- dall’art. 1 al 455 è dedicato alla persone e alla famiglia; Il libro secondo – dall’456 al 809 è dedicato alle successioni e alle donazioni; Il libro terzo – dall’art. 810 al 1172 è dedicato alla proprietà e al possesso; Il libro quarto – dall’art. 1173 al 2059 è dedicato alle obbligazioni; Il libro quinto – dall’art. 2060 al 2642 è dedicato al lavoro ed alle società; Il libro sesto – dall’art. 2643 al 2969 è dedicato alla tutela dei diritti. Persone giuridiche Sono soggetti di diritto: a)Le Persone Fisiche b) le Persone Giuridiche c) gli Enti di fatto Persone Fisiche Il nostro ordinamento stabilisce che per essere considerata persona fisica e soggetto di rapporti giuridici deve essere in possesso di alcune capacità CAPACITA’ GIURIDICA è l’attitudine ad essere titolare di diritti e di doveri compete a tutte le persone nate vive. Tale capacità è irrinunciabile. La Capacità giuridica si: Acquista - al momento della nascita, con il primo vagito Perde - con la morte del soggetto CAPACITA’ D’ AGIRE è l’attitudine a compiere manifestazioni di volontà che siano idonei a modificare la propria situazione giuridica – ossia acquistare ed esercitare diritti nonché assumere obblighi La Capacità d’agire si: Acquista - con la maggiore età Perde - di solito con la morte La Capacità d’agire è legata alla idoneità del soggetto a curare i propri interessi, pertanto si può modificare se il soggetto diventa incapace La capacità di agire si può modifica (art. 414 c.c. –325 c. p. –415 c.c.) INCAPACITÀ LEGALE DI AGIRE (Assoluta) A) MINORE ETÀ – non può compiere atti di natura negoziale ne può stare in Giudizio – per lui agisce il suo legale rappresentante b) INTERDIZIONE GIUDIZIALE – E’ pronunciata dal giudice per abituale infermità di mente con sentenza costitutiva decreto di nomina tutore- atti annullabili in 5 anni c) INTERDIZIONE LEGALE – E’ una misura che opera ex lege si applica a coloro che sono stati condannati all’ergastolo oppure alla reclusione per un periodo superiore a cinque anni – misura sanzionatoria INCAPACITA’ RELATIVA a) EMANCIPAZIONE- viene concessa al minore per contrarre matrimonio – Il minore può compiere atti di ordinaria amministrazione b) INABILITAZIONE - parziale incapacità per: - abituale infermità di mente non grave - prodigalità - abuso di bevande alcoliche o stupefacenti - imperfezioni fisiche tali da compromettere la capacità del soggetto Viene dichiarata dal tribunale con sentenza costitutiva Contemporaneamente viene nominato un curatore TUTELA E CURATELA • IL TUTORE viene nominato dal Tribunale con decreto nel caso un minore abbia perso entrambi i genitori oppure per interdizione giudiziale o legale • IL PROTUTORE è il sostituto del tutore • IL CURATORE viene nominato per il minore emancipato oppure per l’inabilitato Differenze tra TUTORE E CURATORE IL TUTORE RAPPRESENTA I SOGGETTI IL CURATORE ASSISTE IL SOGGETTO – INTEGRA LA VOLONTA’ DEL SOGGETTO COMPIE TUTTI GLI ATTI COMPIE SOLO ALCUNI ATTI COMPIE ATTI DI DIVERSA NATURA COMPIE SOLO GLI ATTI DI NATURA PATRIMONIALE LE PERSONE GIURIDICHE (ART. 18 C.C.) Le persone giuridiche sono organizzazioni di beni e di persone legalmente costituite e riconosciute dallo Stato Si distinguono in : 1) 2) 3) 4) 5) Corporazioni Istituzioni Persone giuridiche pubbliche e private Civili ed Ecclesiastiche Nazionali e Stranieri ASSOCIAZIONI (No natura economica) 1) CORPORAZIONI - è il complesso organizzato di persone fisiche, riunite per il perseguimento di uno scopo- Predomina elemento personale SOCIETA’ (scopo lucrativo o mutualistico) FONDAZIONI (Patrimonio privato per pubblica utilità) 2) ISTITUZIONI è il complesso organizzato di beni -predomina l’elemento patrimoniale - COMITATI (per raccolta fondi vincolati ad una finalità determinata) 3) PERSONE GIURIDICHE : a) PUBBLICHE b) PRIVATE (interessi generali dello Stato e supremazia) (Perseguono fini comuni a molti ma non di interesse pubblico – parificati a soggetti privati) 4) Persone giuridiche a) CIVILI (persone giuridiche private) b) ECCLESIASTICHE (Perseguono fini di culto – sono sottoposti al Diritto civile e al Diritto Ecclesiastico) 5) Persone giuridiche a) NAZIONALI (riconosciuti dallo Stato Italiano) b) STRANIERI (non riconosciuti dallo Stato italiano) LE PERSONE GIURIDICHE (ART. 18 C.C.) ELEMENTI COSTITUTIVI ESSENZIALI A) Una organizzazione di persone (almeno due) B) Un complesso di beni (sufficienti a raggiungere lo scopo) Possibile C) Lo scopo Lecito Determinabile ELEMENTI COSTITUTIVI FORMALI Atto Costitutivo (Atto pubblico) A) Costituzione Statuto (Atto pubblico) dalla Regione per i privati (D.P.R.361/2000) B) Riconoscimento dal Prefetto per gli altri Attraverso l’iscrizione entro 120 nel Registro delle Persone Giuridiche Acquisto capacità giuridica ESTINZIONE a) Per decisione degli associati b) Per il venir meno degli associati (Morte ecc.) c) Per aver raggiunto lo scopo oppure se divenuto illecito o impossibile d) Comunicazione di estinzione da parte del Prefetto o della Regione al presidente del Tribunale per la nomina dei liquidatori – Chiusa la fase liquidatoria il Tribunale comunica la cancellazione dell’Ente dal registro delle persone giuridiche - ENTI DI FATTO Organizzazioni di soggetti e beni (come le persone giuridiche) diretti a realizzare un determinato scopo che non abbiano ottenuto o richiesto il riconoscimento da parte dello Stato (es. partiti politici, sindacati, circoli sportivi ecc.). Gli elementi strutturali sono quasi uguali a quelli riconosciuti ovvero: • Organizzazione (associati e amministratori – atto costitutivo e statuto con forma indeterminata); • Elemento patrimoniale (detto fondo comune degli associati, deve essere sufficiente a raggiungere lo scopo e a soddisfare i creditori dell’associazione); • Scopo non lucrativo ( politico, ideale ecc.); • Struttura aperta del rapporto (possibilità di nuovi membri); • Autonomia patrimoniale imperfetta (art.38c.c.) – Il patrimonio si distingue da quello dei singoli associati. - Il patrimonio serve a soddisfare le obbligazioni assunte dai soci in nome dell’associazione, gli stessi sono responsabili solidamente e personalmente. DIFFERENZE TRA ENTI RICONOSCIUTI ED ENTI NON RICONOSCIUTI: ENTI RICONOSCIUTI ENTI DI FATTO Costituzione Forma pubblica Forma indeterminata Patrimonio Patrimonio Fondo comune Obbligazioni Patrimonio dell’Ente Fondo comune e patrimonio Associati Controlli Autorità governativa nessuna forma di controllo LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO Legge 266/91 Organismi liberamente costituiti per attività di volontariato che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali dei soci in forma SPONTANEA E GRATUITA I CARATTERI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO • ATTIVITA’ PERSONALE SPONTANEA E GRATUITA • SENZA SCOPO DI LUCRO • FINI DI SOLIDARIETA’ OBBLIGHI DEGLI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO • FORMAZIONE BILANCI Regioni • ISCRIZIONI REGISTRI delle Associazioni di volontariato Province autonome Possono accedere a contributi statali, fiscali, stipulare convenzioni e beneficiare di agevolazioni fiscali SOGGETTI DI DIRITTO PERSONE FISICHE - Uomini e donne nati vivi Concepito (capacità di succedere e ricevere donazioni art.462 e 784 c.c.) Nascituro non concepito (capacità di succedere per testamento o donazione art.462 e 784 c.c.) Persone giuridiche 1) Pubbliche a) Territoriali (Stato, Regioni, Province e Comuni) b)Territoriali (Enti pubblici es. INPS, banca d’Italia ecc) 2) Private con Personalità giuridica: a) Associazioni (più persone insieme per scopo non di lucro – elemento personale) b) Fondazioni (patrimonio di una o più persone per beneficiare terzi) c) Società (più persone insieme per produrre utili da dividere) 3) Private con soggettività giuridica a) Associazioni non riconosciute (scopo politico, sociale, culturale ecc.) b) Comitati (più persone riunite per raccogliere fondi per un interesse generale) LE SOCIETA’ COMMERCIALI L’ART. 2247 c.c. definisce la SOCIETÀ COMMERCIALE un contratto dove “ due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. Il c.c. distingue le società in: • Società in nome collettivo ( i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente – no personalità giuridica – si ragione sociale- nome) Soci accomandatari (responsabili solidalmente e illimitatamente) • Società in accomandita semplice • Soci accomandanti (responsabilità solo quota conferita)- no personalità giuridica – si ragione sociale Società per azioni ( Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il patrimonio sociale)- si personalità giuridica – denominazione sociale (nome)- Organi: Assemblea dei soci Consiglio di amministrazione Consiglio dei sindaci • Società a responsabilità limitata • Società in accomandita per azioni (come società accomandata semplice) I DIRITTI DELLA PERSONALITA’ A livello nazionale Costituzione(art .2) Norme giuridiche I diritti della persona umana sono garantiti: Convenzione di salvaguardia diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (Consiglio d’Europa 1950) A livello internazionale Recepite con norme interne Dichiarazione universali dei diritti dell’uomo (Nazione Unite 1945) Recepite con norme interne Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Parlamento Europeo 2000) Lo STATUS di persona e la Capacità giuridica conferiscono alla persona i DIRITTI SOGGETTIVI DELLA PERSONALITA’ – tutelati sia in sede penale che civile. DIRITTI SOGGETTIVI DELLA PERSONALITA’ Le caratteristiche dei diritti soggettivi della personalità possono definirsi: ESSENZIALI – Garantiscono lo sviluppo fisico e morale della persona PERSONALISSIMI - Legati a quella persona ORIGINARI - Sorgono con la nascita (es. diritto alla vita) DERIVATI - si acquistano successivamente ( es. diritto di status di coniuge) NON PATRIMONIALI - Non sono diritti di scambio, anche se possono ASSOLUTI essere valutati economicamente (alimenti) - Si fanno valere nei confronti di tutti INDISPONIBILI - Il soggetto non può disporre di essi IMPRESCRITTIBILI - Il diritto non si prescrive mai IRRINUNZIABILI - Il soggetto non può rinunciarli NON TRASMISSIBILI - Non possono essere trasmessi – finiscono con la morte del soggetto- DIRITTI PERSONALI DELLE PERSONE GIURIDICHE Le persone giuridiche, proprio perché persone, hanno anche i loro diritti personali che sono: – Diritto al nome; – Diritto alla riservatezza; – Diritto alla segretezza dei bilanci; – Diritto di tutela del segreto nella produzione industriali; – Diritto di tutela del segreto bancario FATTI ED ATTI GIURIDICI Tutti quei fatti che avvengono -nel mondo naturalmente, indipendentemente dalla volontà - o nella realtà sociale dell’uomo, che producono conseguenze rilevanti per il diritto si definiscono ATTI GIURIDICI e producono EFFETTI GIURIDICI FATTO GIURIDICO – è un qualunque fatto naturale, rilevante per il diritto; manca la volontà dell’uomo (es. Fulmine ) ATTO GIURIDICO - (o atto umano) è un fatto svolto dall’uomo consapevolmente e volutamente -Capace d’intendere e di volere - per modificare la realtà esterna Atto lecito - previsto dalle norme può essere Atto illecito - vietato dalle norme NEGOZIO GIURIDICO Il negozio giuridico scaturisce da tutti gli atti che le norme e la volontà dei Soggetti determinano in CONSEGUENZE GIURIDICHE es. compravendita I soggetti non solo compiono gli atti ma possono determinarne anche gli EFFETTI GIURIDICI EFFETTI GIURIDICI DEI FATTI ED DEGLI ATTI GIURIDICI Gli effetti che scaturiscono dai fatti o dagli atti giuridici possono essere: EFFETTI COSTITUTIVI - Formano il diritto EFFETTI MODIFICATIVI - Modificano la disciplina di un diritto EFFETTI ESTINTIVI EFFETTI REALI - - Estinguono il rapporto giuridico Se si riferiscono a diritti reali EFFETTI OBBLIGATORI - Se si riferiscono ad un diritto di obbligazione I fatti e gli atti giuridici si svolgono nel tempo e nello spazio pertanto il TEMPO e lo SPAZIO incidono su di loro LO SPAZIO assume importanza in regime di beni (es. limiti proprietà) IL TEMPO Il tempo è molto importante perché l’ordinamento assegna rilevanza giuridica al comportamento (omissivo o meno) secondo il decorrere del tempo è disciplinato dagli art. 2934-2969 c.c. ed è importante saperlo computare Il tempo si computa sulla base del calendario comune: Civili – si computano da mezzanotte a mezzanotteI GIORNI Naturali – si computano dall’alba al tramonto – L’ANNO - si computa dal giorno al giorno corrispondente dell’anno dopo (non si considera il mese bisestile) IL MESE - si computa dal giorno al giorno corrispondente il mese dopo (non si calcola il giorno iniziale ne i giorni del mese) Il decorrere del tempo determina l’ACQUISTO o l’ESTINZIONE di un diritto: a) ACQUISTO - es. usucapione PRESCRIZIONE ESTINTIVA (art. 2934) b) ESTINZIONE DECADENZA (art. 2964) LA PRESCRIZIONE (art. 2934 c.c.) È l’estinzione del diritto soggettivo conseguente al mancato esercizio dello stesso, da parte del titolare, per un lasso di tempo determinato dalla legge Diritto Soggettivo PRESUPPOSTI Mancato esercizio Tempo decorso – previsto dalla legge – La prescrizione è un istituto di ordine pubblico • INDEROGABILE • NON MODIFICABILE (art. 2936) • IRRINUNCIABILE (art. 2937) • NON OPERA D’UFFICIO ma deve essere opposto • NON E’ AMMESSA RIPETIZIONE per quanto spontaneamente pagato • NON SI POSSONO PRESCRIVERE I DIRITTI INDISPONIBILI: - Diritto di Proprietà - Diritti della personalità (es. diritto nome) - Diritti di Stato (es. diritto di cittadinanza) - Potestà di diritto familiare (es. potestà parentale) La durata della prescrizione è determinata inderogabilmente dalla legge Essa si distingue in: a) ORDINARIA - decorsi 10 anni - si applica ogni qualvolta la legge non prevede diversamente- b) BREVE: - decorsi 5 anni – es. risarcimento danni, e le prestazioni periodiche– - decorsi 2 anni – es. stipendi - decorso 1 anno – es. assicurazioni DECORRE - Dal 1 giorno in cui di può far valere il diritto La prescrizione è soggetta a: 1) SOSPENSIONE (es. minore emancipato, privo di curatore) 2) INTERRUZIONE: - si interrompe se il titolare del diritto compie con un atto l’esercizio del suo diritto (es. messa in mora)- da quel momento inizia a decorrere un nuovo periodo - si interrompe se il soggetto passivo riconosce quel diritto attraverso un atto (es. pagamento parziale del debito) DECADENZA (art. 2964) La decadenza è la perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato compimento di un’attività per un periodo di tempo perentorio previsto dalla legge può essere: nell’interesse generale a) LEGALE - Prevista dalla legge nell’interesse individuale b) NEGOZIALE – Affidata alla volontà delle parti che possono stabilire casi e termini di decadenza DIFFERENZE TRA: PRESCRIZIONE DECADENZA Tempo Durata Distanza Interesse Ordine pubblico Pubblico e Privato Fonte Legge Legge e/o Contratto Intenzione Sanzionatoria Impedimento (perdita di un diritto) (impedisce acquisto diritto) Casi rari come l’art. 1495 nella stessa norma si possono trovare sia la prescrizione che la decadenza. RAPPORTO GIURIDICO E’ la relazione interpersonale regolata dal diritto - E’ la dichiarazione di volontà dei soggetti capace di produrre effetti che l’ordinamento protegge – TITOLO ORIGINARIO (es. senza essere trasmesso da nessuno – es. la pesca in mare) NASCITA TITOLO DERIVATO (viene trasmesso da altro proprietario es. successione) RAPPORTO GIURIDICO MODIFICAZIONE Fatti che determinano un mutamento (es. usufrutto – trasferimento – variazione dell’oggetto) ESTINZIONE Perdita del diritto senza trasferirlo ad altri – (es. rinuncia ad un diritto) SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE Dal diritto oggettivo scaturiscono per un determinato soggetto situazioni di vantaggio - POTERI , PRETESE - oppure si svantaggio OBBLIGHI. DOVERI, SOGGEZIONI, ovvero: Diritto Soggettivo – “Potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse protetto dallo ordinamento in modo pieno ed immediato” SITUAZIONI SOGGETTIVE ATTIVE Interesse legittimo – Pretesa alla legittimità nella attività della P. A del soggetto che si trova in una posizione diversa rispetto ad altri soggetti Interesse diffuso o collettivo – E’ quello che appartiene a più soggetti o ad una determinata collettività Situazioni giuridiche soggettive Obbligo giuridico – Dovere di tenere un dato comportamento correlato ad un diritto soggettivo di altra persona SITUAZIONI SOGGETTIVE PASSIVE Dovere di astensione – dovere di rispettare la posizione di supremazia di altri Onere - è un comportamento non obbligatorio ma richiesto come presupposto per l’esercizio di un potere - es. trascrizione degli atti Soggezione – Sottoposizione di un soggetto ad un altro per effetto dell’esercizio del diritto da parte dell’altro, non avendo il potere di sottrarsi (es. la posizione di chi riceve la disdetta di un contratto) DIRITTI SOGGETTIVI Il Diritto Soggettivo è il potere di compiere personalmente e di pretendere dagli altri, anche coattivamente, determinati comportamenti previsti da una norma. I Diritti soggettivi sono numerosissimi, essi tuttavia possono essere classificati in base al: Diritti soggettivi Diritti soggettivi pubblici – previsti dalle norme di diritto pubblico Interesse tutelato Diritti soggettivi privati – previsti dalle norme di diritto privato Diritti soggettivi Diritti reali – cadono sulle cose es. proprietà Diritti di personalità – cadono sulla persona Diritti assoluti potere che vale nei confronti di tutti Diritti di Famiglia – cadono sull’ambiente familiare Efficacia Diritti di successione- cadono sul patrimonio di altri Diritti relativi potere che vale solo su alcune persone Diritti di obbligazioni o creditoes. percepire la pigione Diritti soggettivi Diritti patrimoniali – che hanno un contenuto economico o che possono essere valutati in denaro Contenuto Diritti non patrimoniali- che tutelano interessi di prevalente natura morale (es. rapporti familiari) Diritti soggettivi Diritti trasmissibili – quelli suscettibile di valutazione economica e pertanto trasferibili Possibilità trasferimento Diritti non trasmissibili-. Quelli inerente la persona e la famiglia (es. diritto alla vita) IL DIRITTO DI PROPRIETA’ tutelato dalla Costituzione art. 42 la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla Legge dal codice civile art. 832 il proprietario ha diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dallo ordinamento LA PROPRIETA’ è un diritto ma è anche fonte di doveri giuridici CARATTERI DEL DIRITTO DI PROPRIETA’ ESCLUSIVO – Il proprietario può vietare, ai terzi, ogni intromissione e molestia AUTONOMIA ED INDIPENDENZA – non presuppone sulla cosa un parallelo o maggior diritto di altri soggetti (a differenza dei diritti reali limitati) ELASTICO – potenzialmente integro – anche quando concede a terzi parte del diritto, lo riacquista pienamente se il diritto concesso viene a cessare (es. usufrutto) PERPETUO – non esistono limiti temporali al diritto IMPRESCRITTIBILE – non si prescrive con il passar del tempo ad eccezione dell’usucapione Limiti del diritto di proprietà imposti dall’ordinamento Limiti dell’interesse privato Limiti dell’interesse pubblico Limiti posti nell’interesse privato a)Divieto di atti di Emulazione: il proprietario non può compiere sulla sua cosa atti che non hanno altro scopo di nuocere o arrecare danno ad altri proprietari b)Tolleranza delle immissioni: Il proprietario deve tollerare le immissioni (fumo, calore ecc.) entro i limiti della normale tollerabilità c) Distanze : al proprietario è fatto obbligo di mantenere determinate distanze, tipo costruzioni, muri, piantagioni ecc. Tali distanza sono indicate da leggi speciali e da regolamenti comunali d) Divieto di stillicidio: il proprietario deve evitare lo stillicidio sull’altrui proprietà Limiti posti nell’interesse pubblico (art. 834-835-837 c.c.) a) ESPROPRIO del bene da parte della P.A. (con indennità) per pubblica utilità b) REQUISIZIONE del bene per gravi e urgenti necessità pubbliche dalla P.A. c) AMMASSO di prodotti agricoli ed industriali nell’interesse della produzione nazionale d) OCCUPAZIONE nessuno di cose immobili che non appartengo a MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ A TITOLO ORIGINARIO A TITOLO DERIVATIVO Acquisto delle Proprietà a titolo originario Tale acquisto si verifica se non deriva da trasferimento da parte del precedente proprietario a) OCCUPAZIONE -solo per cose mobili che non appartengono a nessuno (es. sassi, caccia e pesca) Le cose immobili che non appartengono a nessuno sono di proprietà dello Stato b) INVENZIONE - ritrovamento di cose smarrite che devono essere consegnate al proprietario e da questo non reclamate dopo un anno o per il ritrovamento di un tesoro (art. 927- 933 c.c.) c) ACCESSIONE - E’ il diritto di un proprietario di far suo quel che si riunisce alla sua proprietà ad opera dell’uomo (es. costruzioni, piantagioni ecc.) o ad opera della natura (es. Alluvione, alveo abbandonato ecc.): - di mobile ad immobile - Il suolo attrae alberi e costruzioni - di immobile ad immobile – alluvione, alveo abbandonato d) SPECIFICAZIONE – si realizza allorché qualcuno senza averne ricevuto l’incarico, lavora la materia altrui formando una nuova cosa e) USUCAPIONE - effetto del possesso, protratto nel tempo, di un determinato bene non di proprietà del possessore Acquisto della Proprietà a titolo derivativo L’acquisto dipende dall’esistenza di un diritto di proprietà in capo a un precedente titolare a) CONTRATTO – es. vendita b) SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE – l’erede acquista la proprietà dei beni che prima erano del defunto c) TRASFERIMENTI COATTIVI – es. esproprio AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA’ Il proprietario può essere ostacolato dalle turbative di altri che non gli consentono di esercitare il proprio diritto di proprietà La legge prevede una serie di azioni dirette alla tutela e difesa della proprietà e del possesso LE AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ si chiamano anche AZIONI PETITORIE (art.li 948-949-950-951 c.c.): AZIONE DI RIVENDICAZIONE – il proprietario rivendica la cosa propria da chiunque la possiede o la detiene senza titolo AZIONE NEGATORIA – il proprietario tende di far dichiarare inesistenti i diritti affermati da altri sulla cosa di sua proprietà AZIONE DI REGOLAMENTO DI CONFINI – quando il confine tra due fondi è incerto AZIONE DI APPOSIZIONE DI TERMINI – quando i termini tra fondi mancano o sono divenuti irriconoscibili IL POSSESSO Secondo il dettato dell’art. 1140 c.c. il possesso è il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di altro potere reale E’ la relazione di fatto tra il soggetto e il bene a prescindere dalla sussistenza nel soggetto stesso della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale LEGITTIMO (il proprietario) Il POSSESSO può essere ILLEGITTIMO (il non proprietario) CORPUS POSSESSIONIS (potere di fatto) ELEMENTI DEL POSSESSO ANIMUS POSSIDENDI (volontà di esercitare sul bene i poteri del proprietario) OGGETTO DEL POSSESSO – Tutti i beni che formano il diritto di proprietà o altro diritto reale Non si possono possedere i beni demaniali A titolo originario – Impossessarsi della cosa accompagnato dall’animus possidenti – no apprensione per tolleranza (art. 1144c.c.) Il possesso si ACQUISTA A titolo derivativo - Consegna della cosa o dei documenti che la riguardanoSuccessione I beni mobili si acquistano con il possesso secondo la teoria dell’acquisto possesso vale titolo e dell’usucapione istantaneo Il possesso si PERDE quando viene meno uno degli elementi del possesso QUALIFICAZIONI DEL POSSESSO alcune circostanze qualificano il possesso in: POSSESSO ad usucapionem - continuo non interrotto da nessuna azione- Pacifico e pubblico ovvero non violento o clandestino POSSESSO di buona fede – il possessore ignora di ledere un diritto altrui (non restituisce i frutti) POSSESSO in mala fede - il possessore è a conoscenza di ledere il diritto di altri (deve restituire tutti i frutti percepiti e percipiendi ha diritto al rimborso delle spese necessarie fatte) LE AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO si chiamano anche AZIONI POSSESSORIE (art.li 11681170 c.c.) a) AZIONI DI REINTEGRAZIONE – Nel caso in cui al possessore sia stato sottratto il bene posseduto b) AZIONI DI MANUTENZIONE – Nel caso in cui il possessore subisca molestie o turbative nel godimento di un bene immobile LE AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO si chiamano anche AZIONI POSSESSORIE (art.li 1168-1170 c.c.) a) AZIONI DI REINTEGRAZIONE – Nel caso in cui al possessore sia stato sottratto il bene posseduto b) AZIONI DI MANUTENZIONE – Nel caso in cui il possessore subisca molestie o turbative nel godimento di un bene immobile LE AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ E DEL POSSESSO si chiamano anche AZIONI DI NUNCIAZIONI, mirano a prevenire un danno o un pregiudizio (art.li 1171 –1172 c.c.) a) DENUNCIA DI NUOVA OPERA b) DENUNCIA DI DANNO TENUTO OBBLIGAZIONI Il codice non definisce l’obbligazione ma la dottrina dominante la definisce : un rapporto fra due parti in virtù del quale una di esse (debitore) è tenuta ad una prestazione patrimoniale a favore dell’altra parte (creditore) Il legame che nasce dall’obbligazione crea il VINCOLO GIURIDICO fra le parti L’obbligazione è un diritto relativo, esperibile solo verso determinate persone LE FONTI dell’obbligazioni sono: a) La volontà negoziale Contratti (art. 1321c.c.) Negozi unilaterali previsti dalla legge art. 1987 c.c. b) Fatti illeciti – danno luogo ad obbligazioni legali – risarcimento danno c) Ogni altro fatto o atto idoneo a produrre obbligazione come da Ordinamento (es. arricchimento senza causa art. 2041) GLI ELEMENTI DELL’OBBLIGAZIONI SONO: Attivo o creditore – titolare del diritto di a) Soggetto esigere Passivo o debitore – titolare ad eseguire la prestazione Creditore e debitore devono essere determinati al momento dell’obbligazione ed hanno un dovere di correttezza art. 1175 c.c. b) Oggetto - che consiste nella prestazione NELL’OBBLIGAZIONE LA PRESTAZIONE A) Patrimoniale – valutata economicamente, in denaro – B) Possibile – l’eventuale impossibilità può essere MATERIALE (bene inesistente) o GIURIDICO (bene demaniale) C) Lecita – non contraria a norme imperative, ordine pubblico, buon costume D) Determinata o determinabile – se non determinata dall’inizio deve essere determinabile prima dell’adempimento RISPETTO ALLA PRESTAZIONE LE OBBLIGAZIONI SI CLASSIFICANO IN Obbligazioni di mezzi – svolgere un’attività prescindendo dal risultato A) Obbligazioni di fare Obbligazione di risultato – la prestazione consiste nel realizzare un risultato (es. sarta vestito) B) Obbligazioni di non fare – Il debitore è obbligato a tenere un determinato comportamento es. non fare concorrenza, non edificare ecc. C) Obbligazioni di dare o consegnare – la prestazione può consistere nel pagamento di somme di denaro o nella consegna di beni RISPETTO AI SOGGETTI LE OBBLIGAZIONI SI CLASSIFICANO IN: Obbligazione parziaria - è un’obbligazione con più soggetti in cui il debitore è obbligato solo per una parte dell’intera obbligazione Obbligazione solidale - è un’obbligazione con più soggetti in cui il creditore ha diritto di pretendere la prestazione per intero da ognuno (no ripetizione) Obbligazioni naturali – Obbligazioni che sorgano da semplice doveri morali o sociali che acquisisce rilevanza per il diritto solo al momento dell’adempimento Le Caratteristiche delle obbligazioni naturali: a) Incoercibilità- nessuno può essere costretto ad eseguire giudizialmente b) Irripetibilità – Non si restituisce quanto spontaneamente prestato L’ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE L’ordinamento giuridico prevede alcuni fatti giuridici per i quali l’obbligazione cessa di esistere e sono: - ADEMPIMENTO - CONFUSIONE - COMPENSAZIONE - NOVAZIONE - REMISSIONE DEL BEBITO - IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE L’adempimento è l’esatta esecuzione della prestazione, esso estingue sia l’obbligo del debitore che il diritto del creditore L’art. 1176 impone al debitore di usare nell’adempimento dell’obbligazione la diligenza del buon padre di famiglia al fine di evitare eventuale responsabilità contrattuale La diligenza del buon padre di famiglia equivale alla diligenza del tipo d’uomo medio IL PAGAMENTO può essere fatto: al creditore capace di ricevere; al rappresentante del creditore; alla persona indicata dal creditore oppure dalla legge oppure dal giudice IL LUOGO DEL PAGAMENTO è determinato dalla volontà delle parti oppure al domicilio del creditore al tempo della scadenza COMPENSAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE Se due soggetti sono contestualmente creditore e debitore l’uno dell’altro per due diversi ed opposti vincoli obbligatori, i due vincoli si possono compensare reciprocamente La compensazione può essere: LEGALE – si verifica automaticamente per virtù di una legge; i due debiti devono essere omogenei (es. denaro), liquidi (determinati nell’ammontare), ed esigibili (già scaduti); GIUDIZIALE – dichiarata dal giudice, in caso di debito non liquido, ma di facile determinazione VOLONTARIA – accordo tra le parti che intendono compensare i propri debiti IMPOSSIBILE – non si possono compensare gli Alimenti, e le cose date in deposito o in Comodato CONFUSIONE DELL’OBBLIGAZIONE Si ha confusione quando le qualità di creditore e debitore si riuniscono in capo alla stessa persona NOVAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE Il debitore e il creditore estinguono l’obbligazione, sostituendola con un’altra diversa La Novazione può essere: Soggettiva - se riguarda i soggetti dell’obbligazione Oggettiva - se la sostituzione riguarda l’oggetto (la prestazione) o il titolo (es. contratto) La novazione estingue il debito originario REMISSIONE DELL’OBBLIGAZIONE Si verifica se il creditore rinuncia al proprio debito con la conseguenza che il debitore viene liberato senza adempimento della prestazione L’IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA La sopravvenuta impossibilità della prestazione estingue il debito ma deve essere: SOPRAVVENUTA – intervenuta dopo la formazione dell’accordo INVINCIBILE – tale da non consentire in alcun modo di adempiere DEFINITIVA – altrimenti si deve parlare di ritardo o di impossibilità temporanea e non estingue l’obbligazione IL CONTRATTO (ART.1321 c.c.) E’ l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale LE FONTI DEL CONTRATTO GLI ELEMENTI 1) La Legge 1) L’accordo delle parti – proposta ed accettazione 2) La Volontà delle parti 2) La causa- esistente,lecita e degna di tutela da parte dell’ordinamento 3) Gli usi 3) l’oggetto – possibile, lecito, determinato o determinabile 4) La forma – come e quando richiesta I CONTRATTI SI CLASSIFICANO IN: a) TIPICI e ATIPICI b) A TITOLO ONOROSO e A TITOLO GRATUITO RELATIVAMENTE AL CONSENSO CON CUI SI PERFEZIONANO I CONTRATTI SI CLASSIFICANO IN: a) CONSENSUALI - basta solo lo scambio del consenso b) REALI – serve oltre al consegno anche la consegna della cosa SECONDO IL NESSO TRA LE PRESTAZIONI a) A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE O SINALLAGMATICI b) A PRESTAZIONE UNICA- Solo una parte è obbligata ad eseguire la prestazione SECONDO LA DURATA TEMPORALE a) AD ESECUZIONE ISTANTANEA in un solo momento: Esecuzione immediata - nello stesso momento Esecuzione differita -e prorogata es. Contratto preliminare b) AD ESECUZIONE PROLUNGATA o di durata Esecuzione periodica Esecuzione continuata FORMAZIONE DEL CONTRATTO Il contratto si forma con l’incontro di volontà delle parti PROPOSTA ED ACCETTAZIONE Il contratto si forma a) ISTANTANEAMENTE – per adesione b) PROGRESSIVAMENTE – quando dalla proposta alla stipula si arriva per gradi TRATTATIVE CONTRATTUALI Sono trattative i negoziati che precedono la stipula del contratto L’ordinamento impone alle parti di comportarsi CON CORRETTEZZA E LEALTÀ. FASI DELLE TRATTATIVE 1) PROPOSTA RECITTIZIA - è una dichiarazione unilaterale di volontà, di regola che diventa impegnativa soltanto dopo l’accettazione del destinatario -OFFERTA AL PUBBLICO – è una proposta consistente in un’offerta diretta al pubblico attraverso il pubblico proclamo 2) l’ACCETTAZIONE è la dichiarazione del destinatario che perfeziona il contratto - REQUISITI: - deve essere tempestiva e coincidente con la proposta, se diversa vale come controproposta - deve avere la forma del contratto che si vuole concludere - può essere revocata, purché arrivi al proponente prima dell’accettazione stessa - può essere anche tacita, può risultare da un comportamento ESTINZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE Nullità ed annullabilità - Si verifica se un contratto è affetto da vizi (es. Causa non lecita) Risoluzione - Se si verifica un difetto sopravvenuto alla stipula del contratto (art.li 1460-1469 c.c.) La Risoluzione del contratto si può esercitare per Inadempimento – se una parte non adempie l’altra può chiedere la risoluzione del contratto -di diritto senza ricorrere al giudice - giudiziale ricorrendo al giudice - clausola risolutiva espressa - diffida ad adempiere (entro 15 gg.) - termine essenziale scaduto - per inadempienza - inadempimento importante per Impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore è una risoluzione che opera di diritto può essere: - risoluzione totale (prestazione impossibile) - risoluzione parziale (se la prestazione diventa parzialmente impossibile per Eccessiva onerosità se si verifica una sopravvenuta onerosità del contratto; è una risoluzione giudiziale che presenta i seguenti caratteri: - contratti di durata o ad esecuzione differita - riguardi prestazione non ancora adempiuta - riguardi avvenimenti straordinari ed imprevedibili che modificano notevolmente il valore della prestazione e della controprestazione AZIONI CHE ESTINQUONO IL RAPPORTO CONTRATTUALE Rescissione è una azione giudiziale di estinzione del rapporto contrattuale. E’ concessa se il contratto è stato concluso in: – Stato di pericolo – Se uno dei contraenti al momento della stipula del contratto si trovava un uno stato di pericolo attuale di danno grave alla persona noto alla controparte. Caratteri: - Danno grave alla persona o ad un suo parente - iniquità delle condizioni (onerose e sproporzionate per il contraente) - conoscenza, della controparte, dello stato di pericolo Il giudice può assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata – Stato di bisogno o lesione – ricorre quando c’è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra parte, dovuta allo stato di bisogno di una delle parti Caratteri: - la sproporzione tra le due prestazioni è superiore alla metà ( il valore deve essere di oltre + 150%) - lo stato di bisogno della parte danneggiata (difficoltà economica, anche momentanea) - la controparte ne ha approfittato per trarne vantaggio NO per contratti aleatori. L’azione si prescrive in 1 anno SCHEMA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE Colui che con un comportamento illecito arreca un danno ingiusto ad altri dovrà risarcire il danno ma solo se il danno è dovuto ad una causa della quale egli debba rispondere questo DOVERE prende il nome di RESPONSABILITA’ e si distingue ai sensi dell’art. 2043 in responsabilità: a) OGGETTIVA b) SOGGETTIVA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA è la responsabilità che si forma sulla sola esistenza del nesso di causalità tra atto e danno, si risponde del danno cagionato a prescindere dal dolo o colpa Il fondamento di tale responsabilità va ricercato nel principio dell’agire a proprio rischio I casi più importanti di tale responsabilità sono: a) La responsabilità dei padroni e dei committenti - per i danni arrecati dai commessi e dai committenti – Non è ammessa prova liberatoria per tale responsabilità b) La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia – il custode si può scagionare dalla responsabilità provando il caso fortuito c) La responsabilità per i danni cagionati da animali- il proprietario è responsabile dei danni cagionati dall’animale, anche se smarrito, salvo se riesce a provare il caso fortuito d) La responsabilità per i danni cagionati dalla rovina degli edifici – il proprietario non è responsabile se prova che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione e) La responsabilità per i danni provocate dall’esercizio di attività pericolose – il soggetto può liberarsi provando di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno f) La responsabilità per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli – responsabilità solidale tra proprietario e conducente a meno che il proprietario non riesca a provare che il veicolo circolava contro la sua volontà. Il conducente ed il proprietario sono responsabili anche dei danni derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del veicolo, salvo azione di rivalsa. RESPONSABILITA’ SOGGETTIVA - RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE – responsabilità delle trattative - RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE – responsabilità nascente da un precedente rapporto obbligatorio - RESPONSABILITA’ EXCONTRATTUALE – responsabilità per aver commesso un illecito civile e aver leso un diritto RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE violazione dei doveri di correttezza durante le trattative: - Non informazioni - Interruzioni delle trattative IL DANNO RISARCIBILE COMPRENDE: Danno emergente = Spese e perdite connesse alle trattative Lucro cessante = Mancato guadagno RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE violazione di un vincolo specifico che univa il debitore al titolare del diritto leso (creditore) Presuppone un accordo obbligatorio tra le parti IL DANNO RISARCIBILE COMPRENDE • • Danno emergente Lucro cessante RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE violazione di un vincolo generico, consistente nel turbare l’esercizio e il godimento dell’altrui diritto = illecito civile Gli elementi della responsabilità extracontrattuale sono: – La capacità di intendere e di volere – per poter determinare il dolo – Il fatto positivo (se il soggetto si doveva astenere) omissivo (se doveva agire) – La colpa o il dolo – Il danno - lesione dell’interesse altrui – L’ingiustizia del danno – è stato leso un diritto soggettivo assoluto – Il nesso di causalità tra fatto e danno IL DANNO RISARCIBILE comprende tutti i danni che il danneggiato prova di aver subito: Danno emergente - Patrimoniali Lucro cessante (mancato guadagno valutato dal giudice) - Non patrimoniali L’EFFETTO DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE E’ IL RISARCIMENTO DEL DANNO art. 2058 C.C. - Per equivalente – versamento di una somma di denaro - Per integrazione forma specifica – ripristino situazione anteriore al danno DIFFERENZE TRA LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATUALE RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE (inadempimento) RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE (ledere l’altrui sfera giuridica = fatto illecito) a) Capacità di agire a) Capacità di intendere e di volere (rendersi conto che il comportamento tenuto è illecito) b) Il danneggiato deve provare solo l’inadempimento b) Il danneggiato deve provare,il danno ingiusto, la colpa del danneggiante, il nesso di causalità c) Si risarciscono solo i danni prevedibili se l’inadempimento non dipende da dolo c) Senza limiti (anche quelli non prevedibili) d) Prescrizione ordinaria d) Breve (5 anni o 2 per circolazione dei veicoli) TRASCRIZIONE L’ordinamento giuridico, al fine di rendere noti alcuni atti giuridici disciplina come ne deve essere data pubblicità La natura del bene individua il tipo di pubblicità necessaria Per i beni MOBILI: la pubblicità è data dal possesso (pubblicità di fatto attraverso il trasferimento del bene) Per i beni mobili registrati: iscrizione in appositi registri (es. Registro automobilistico) Per i beni IMMOBILI: la trascrizione nei pubblici registri immobiliari dell’atto di acquisto La trascrizione è un modo di pubblicità che opera solo per gli acquisti a titolo derivativo Gli atti soggetti a trascrizione sono tassativamente indicati dalla legge MODALITA’ DI TRASCRIZIONE L’onorato deve presentare domanda di iscrizione allegando: IL TITOLO - Una sentenza, un atto pubblico, una scrittura privata autenticata ecc. Il conservatore del registro trascrive la nota nel registro generale seguendo l’ordine di registrazione e conserva a parte il titolo.