Management dell'informazione e della comunicazione aziendale – DIRITTO PUBBLICO - CARATTERI FONDAMENATALI DEL FENOMENO GIURIDICO E FORME DELLO STATO M. LI VOLTI 2014 INDICE DEGLI ARGOMENTI 1. IL CONCETTO DI DIRITTO NELLA SUA EVOLUZIONE SOCIALE 2. Il CONCETTO DI DIRITTO 3. IL CONCETTO DI STATO COME ORDINAMENTO GIURIDICO 4. LA NORMA GIURIDICA 5. LE FORME DI STATO m. li volti 2014 Il concetto di diritto REGOLE DI CONDOTTA che disciplinano i RAPPORTI tra i membri di una DETERMINATA COLLETTIVITA' in un dato MOMENTO STORICO. M. Li Volti 2014 Collettività' AGGREGATO SOCIALE entro una determinata SFERA TERRITORIALE dotato di un minimo di STABILITÀ. Fenomeno giuridico e fenomeno sociale REGOLE GIURIDICHE che disciplinano i rapporti tra i soggetti che la compongono e che nascono dal generale consenso intorno a determinati fini da conseguire attraverso l'organizzazione comune, ovvero dalla prevalenza di un gruppo su un altro. LO STATO La denominazione Stato vuole esprimere il fatto dello “stare”, del permanere nel tempo dell'assetto nel quale una comunità trova il proprio ordine, e corrisponde alla figura soggettiva di status che risulta dall'unità politica di un POPOLO”. (Bairati) FINALITA' E POPOLO FINALITÀ COMUNI (sviluppo e difesa del territorio), che per formarsi in regole giuridiche richiedono il CONSENSO GENERALE O DEI PIU' POPOLO soggetti che vivono in un determinato ambito SPAZIALE (art. 1 comma 2 cost., art. 22) concetto di cittadinanza: status (diritti politici/doveri costituzionali – art. 3, 4, 16,17,18,26,titolo IV) SOVRANITA' ORIGINARIETA' DEL PROPRIO POTERE CHE DISPONE DELLA FORZA LEGITTIMA, NECESSARIA PER LA SOPRAVVIVENZA DEL GRUPPO CHE NE HA DETERMINATO LA NASCITA (art. 11) SOVRANITA' POPOLARE DEMOCRAZIA RAPPRESENTATI VA elettorato attivo DEMOCRAZIA DIRETTA partecipazione de popolo in via diretta alle scelte politiche STATO E DIRITTO Non c'è stato senza diritto senza cioè quelle regole giuridiche comuni allo sviluppo sociale per il perseguimento di determinati fini, anche di difesa. (lo Stato come species del genus ordinamento giuridico) TERRITORIALITA' Disponibilità e assoggettamento allo STATO del territorio sul quale il gruppo stesso convive . I SINGOLI SOGGETTI – PERSONE FISICHE – PERSONE GIURIDICHE che stabilmente fanno parte dello stato, e che ad essi sono legati dai vincoli derivanti dal loro fare parte del territorio Regole giuridiche/di comportamento • Comportamenti singoli/gruppo per • Disciplina stabile dei finalità comuni rapporti per fin.tà di • Comportamenti per int.gen fini particolari • legate ad eventi storici particolari (storia della • Valori trascendentali comunità) • Adesione spontanea • coattività – sanzionatorio Caratteristiche della norma giuridica • EFFETTIVITÀ: convinzione sociale del valore obbligatorio e sanzionatorio della regola. • CERTEZZA: convinzione sociale della sua obbligatorietà (ordinamento giudiziario – apparato sanzionatorio civile,penale amm). • RELATIVITA': mutevole a seconda delle necessità della società, dei fini e dei problemi nuovi e diversi emergenti dallo sviluppo della società Pluralità degli ordinamenti giuridici ordinamenti particolari ordinamenti generali (o politici): >>>>>>originari >>>>>> derivati (art. 131 Cost) LO STATO PATRIMONIALE (Alto M/Evo) Fondato su di un accordo di natura quasi privatistica tra alcuni soggetti (i feudatari) avente ad oggetto la tutela del diritto di proprietà. STATO ASSOLUTO /DI POLIZIA (Europa XVI-XVII sec.) Stato INTERVENTISTA in aree quali la proprietà fondiaria, il settore finanziario, l'istruzione Sua variante: STATO DI POLIZIA (POLIS) STATO LIBERALE ( fine del XVIII secolo metà XIX) Affermazione dello STATO DI DIRITTO secondo cui il funzionamento e l'organizzazione dello stato devono essere disciplinati dalla legge e dagli atti conformi a legge e annullabili dal giudice. LO STATUTO ALBERTINO concesso da Carlo Alberto il 4.3.1861 MONARCHIA PARLAMENTARE STATO TOTALITARIO Accentramento del potere intorno alla figura di un capo. Uno stato fortemente interventista (partito unico) negli affari di stato e nell'economia , sindacati di stato , politica repressiva dei diritti di libertà e di propaganda Rottura con la tradizione dello stato liberale STATO SOCIALE OBIETTIVO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE (ART. 3 COMMA 2 COST) LA DITTATURA Fascismo in Italia: nasce una nuova forma di stato accompagnata dalla rottura dei rapporti Re parlamento stabiliti nelle regole costituzionali con la legge legge 2236/25 vene meno l'istituto della fiducia parlamentare; il re mantiene il potere di nomina e revoca ministri ma il suo esercizio è subordinato alla proposta da parte del PDC. Il ruolo del re passa sullo sfondo e la figura del PDC coincide con quella del capo del partito La Costituzione italiana, “Legge fondamentale dello Stato”, è entrata in vigore il 1° gennaio 1948 e fu firmata da Enrico De Nicola, Capo provvisorio dello Stato FORME DI GOVERNO • GOVERNO PARLAMENTARE • GOVERNO PRESIDENZIALE • ..............SEMIPRESIDENZIALE C.M. Polidori 2014 DOMANDE? GRAZIE PER L’ATTENZIONE M. Li Volti 2014