IL FENOMENO GIURIDICO
UOMO
non isolato ma in RELAZIONE con i simili
part. necessaria
GRUPPI SOCIALI
part. volontaria
SODDISFACIMENTO
di INTERESSI
individuali / egoistici
individuali / collettivi
generali
(v. “interessi diffusi”, come ambiente, paesaggio, salute)
INIZIALMENTE ORDINATI SECONDO
UN PRINCIPIO DI “CONFLIGGENZA – OPPOSIZIONE”
si costituisce un
GRUPPO SOCIALE
quando si sostituisce un altro principio ordinatore:
COESIONE INTERNA
E STABILITA’ NEL TEMPO
DEL GRUPPO
REGOLE
REGOLE DI COMPOSIZIONE
DEGLI INTERESSI
REGOLE ORGANIZZATIVE
(STRUMENTALI ALLA
REALIZZ. DEGLI INTERESSI)
INTERESSE GENERALE
gruppi sociali a fini generali
SOCIETA’ POLITICHE
ORGANIZZAZIONE (regole organizzative)
Eteronome
Spontanee
FONDAMENTO GRUPPO SOCIALE
VINCOLO ASSOCIATIVO
(principio ordinatore)
ORGANIZZAZIONE
(complesso di regole)
GIURIDICITA’
no società senza principio ordinatore e organizzazione
FENOMENO GIURIDICO
CONNATURATO AL
FENOMENO ASSOCIATIVO
(“ubi societas ibi jus”)
FATTO RAZIONALE DI COMPOSIZ. DI INTERESSI
FENOMENO
GIURIDICO
REGOLE CHE STABILIZZANO NEL TEMPO TALE
COMPOSIZIONE
COMPONENTE MATERIALE
DIRITTO
COMPONENTE FORMALE
ORGANIZZATIVE (TESSUTO CONNETTIVO DEL
GRUPPO)
REGOLE
ISTITUZIONALI (INDIVIDUAZIONE E COMPOSIZIONE
DI INTERESSI – VALORI)
espressione dell’ideologia e dei fini
politici della società che le ha poste
TEORIE SUGLI ORDINAMENTI GIURIDICI
TEORIE NORMATIVISTE
(Hans Kelsen)
TEORIE ISTITUZIONALISTE
(Santi Romano)
Ordinamento = Sistema di norme,
caratterizzato da collegamenti
precisi e strutturali
Ordinamento = Istituzione,
corpo sociale
COMPLEMENTARIETA’ DELLE DUE TEORIE
- nessun corpo sociale organizzato è pensabile senza un sistema normativo
- nessun sistema normativo è pensabile senza un gruppo umano da regolare
dato comune:
FONDAMENTO FENOMENO GIURIDICO IN
UN ASSETTO FONDAMENTALE
SOCIALITA’ DEL DIRITTO
DIVERSO dagli altri fenomeni sociali
perchè CREA IL
GRUPPO SOCIALE
non lo presuppone
(v. invece regole morali,
religiose, economiche)
COMPORRE IL PLURALISMO E
MANTENERE LA COESIONE
DEL GRUPPO, PER MEZZO
DELLA FORZA E DEL CONSENSO
NORME MORALI, NORME SOCIALI, NORME GIURIDICHE
• CARATTERI COMUNI:
generalità, astrattezza, ripetibilità
• CARATTERI DELLE SOLE NORME SOCIALI:
esteriorità, eteronomia, bilateralità
• CARATTERI DELLE SOLE NORME GIURIDICHE:
coercibilità (sanzione organizzata socialmente)
KELSEN:
<<diritto come tecnica
di organizzazione sociale>>
PARADOSSO:
<<si minaccia l’impiego della forza
per impedire l’uso della forza nella società>>
<<diritto come organizzazione della forza, monopolio
dello Stato>>
PLURALITA’ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI
Pluralismo giuridico - politico
contro lo Stato come unico centro del sistema
Esclusività di ogni ordinamento
giuridico
Relatività dei valori giuridici
Ordinamenti derivati
Ordinamenti originari
ORDINAMENTO STATUALE
- preminente sugli altri perché
persegue int. generale
- si autolegittima perché non
riceve la giuridicità da norme
superiori
DIRITTO
fenomeno unitario in quanto volto
alla conservazione del gruppo sociale
in via mediata
(int. individuali)
diritto privato
in via immediata
(int. generali)
diritto pubblico
e
diritto costituzionale
Scarica

File - accounts.unipg>it