. • • • • • • • • LEGISLAZIONE DEL LAVORO Docente: Prof. Antonino Longo Orario di ricevimento: lun., mar., mer. 11-12 Email: [email protected] Luogo di ricevimento: D.A.U., piano III Corso di Laurea: Ingegneria Gestionale Anno di corso: III Semestre: I Numero totale dei crediti: 6 cfu CONTENUTO DEL CORSO . Diritto e vita. Fra metodo e filosofia. Dal testo alla cosa. Dalla cosa al testo: a) Il linguaggio b) Alla ricerca della ratio: per un’interpretazione bifocale; L’applicazione del diritto come trattato del processo interpretativo ; La verità del diritto SEZIONE PRIMA: TEMI GENERALI E FONTI Diritto del lavoro e dintorni; Origini ed evoluzione storica del diritto del lavoro; Il diritto del lavoro e le scienze sociali; La Costituzione; Il diritto del lavoro del’Unione Europea; Le fonti del diritto del lavoro SEZIONE SECONDA: DIRITTO SINDACALE Organizzazione e azione sindacale; Sindacato e ordinamento giuridico; La contrattazione collettiva; Lo sciopero; Le relazioni sindacali in azienda SEZIONE TERZA: IL CONTRATTO DI LAVORO Legge e contratto collettivo; Contratto di lavoro e autonomia individuale SEZIONE QUARTA: IL LAVORATORE E IL DATORE DI LAVORO Il lavoro subordinato; I lavori non subordinati ; Il datore di lavoro SEZIONE QUINTA: IL RAPPORTO DI LAVORO L’accesso al lavoro; La struttura del rapporto di lavoro; Oggetto e luogo della prestazione di lavoro; Il tempo della prestazione di lavoro; Potere di controllo e tutela della privacy; Il potere disciplinare; La retribuzione; La tutela della persona sul lavoro; Eguaglianza e discriminazioni; Le sospensioni del lavoro; L’estinzione del rapporto di lavoro; La crisi dell’impresa SEZIONE SESTA: I CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILI E LE ESTERNALIZZAZIONI Il diritto del lavoro della flessibilità ; La flessibilità temporale ; Il contratto di lavoro a tempo determinato ; I contratti di inserimento e formazione ; Il lavoro esterno. TESTI DI RIFERIMENTO DEL PUNTA R., Diritto del lavoro, Milano, Giuffré, 2010. Slides, dispense ed altro materiale didattico saranno resi disponibili durante lo svolgimento delle lezioni MODALITA’ D’ESAME • Durante lo svolgimento delle lezioni saranno raccolte le firme attestanti la presenza. • Controappelli saranno effettuati per verificare l’effettiva frequenza degli studenti. • Saranno effettuate verifiche scritte o colloqui orali in itinere sulla preparazione conseguita dagli studenti frequentanti ad integrazione dell’esame finale. • L’esame finale consisterà in una prova orale UOMO E DIRITTO Ubi societas, ibi ius è una locuzione latina che significa "dove c'è una società (civile), lì vi è il diritto". Ogni società non può che fondarsi sul diritto, non può esservi alcuna società (civile) che non avverta l'esigenza di regolamentarsi. "Ubi homo, ibi societas. Ubi societas, ibi ius. Ergo ubi homo, ibi ius". Principio di origine romanistica che sta ad indicare come l'uomo abbisogni necessariamente di regole giuridiche per poter vivere. Difatti se l'uomo è un "animale sociale" per usare una espressione di Aristotele, ossia necessariamente deve vivere con altri uomini e si relaziona costantemente con altri uomini. Per poter fare tutto questo è necessaria la creazione di regole. DIRITTO NATURALE E DIRITTO POSITIVO • Il termine diritto, nella sua più nota accezione, identifica l'insieme ed il complesso sistematico delle norme che regolano la vita dei membri della comunità di riferimento. • Due concetti del diritto: naturale e positivo. Una delle concezioni più risalenti è la c.d. teoria del diritto naturale, o giusnaturalismo. Tale teoria postula l’esistenza di una serie di princìpi eterni e immutabili, inscritti nella natura umana. Il diritto positivo (cioè il diritto effettivamente vigente) non sarebbe altro che la traduzione in norme di quei princìpi. Il metodo adottato dal legislatore è, dunque, un metodo deduttivo: da princìpi universali si ricavano (per deduzione) le norme particolari. LE NORME • Per norma giuridica si intende la “regola di condotta”, dotata dei caratteri della generalità e dell’astrattezza, avente la capacità di determinare, in maniera tendenzialmente stabile, l'ordinamento giuridico generale (ossia il diritto oggettivo). Una norma è una proposizione volta a stabilire un comportamento condiviso secondo i valori presenti all'interno di un gruppo sociale. Essa è finalizzata a regolare il comportamento dei singoli appartenenti al gruppo, per assicurare la sua sopravvivenza e perseguire i fini che lo stesso ritiene preminenti. • La generalità consiste nella ripetuta applicabilità della stessa ogni qual volta si presentino le condizioni prescritte. • L’astrattezza si riferisce al fatto che la norma giuridica non deve essere ricondotta ad un caso specifico, ma deve riferirsi ad un situazione astratta, ciò per garantire l'applicabilità ad una molteplicità di casi concreti. “COATTIVITA’ “ DELLE NORME GIURIDICHE • La norma giuridica viene assimilata ad un comando, che impone all'individuo un determinato comportamento. Il carattere "coattivo" della norma giuridica è, dunque, imprescindibile. Questo elemento centrale della norma giuridica contribuisce, in modo determinante, a differenziarla da altri tipi di norme, come quelle morali o religiose, che appartengono ad una sfera non coattiva. • L'individuo è libero o meno di assecondare un comando religioso o morale. Può sentirsi perfino obbligato a farlo ma tale obbligo non è generalizzabile. Affini alle norme giuridiche vere e proprie possono considerarsi quelle deontologiche, che appartengono più alla sfera morale, ma che, quando sono inserite in disciplinari di ordini professionali o di associazioni di produttori, possono prevedere anche sanzioni in caso di violazione. CARATTERISTICHE DELLE NORME GIURIDICHE • Le caratteristiche di una norma sono: la generalità, l'astrattezza, la novità, l'imperatività o coazione. • A parte generalità ed astrattezza di cui si è detto innanzi, la novità è intesa nel senso che ogni norma viene emanata per regolare un comportamento che fino a ieri si riteneva che non dovesse essere regolato, oppure allo scopo di modificare un già esistente regolamento di quel tale comportamento. L'imperatività (o coazione) consiste nel fatto che, accanto ad una norma che contiene un precetto, esiste una norma che prevede la sanzione. Gli atti o fatti da cui scaturiscono le norme giuridiche costituiscono le fonti del diritto, e, più esattamente, le fonti di produzione normativa o normogenetiche. FONTI DEL DIRITTO • Le fonti del diritto si distinguono in fonti di cognizione e fonti di produzione. • Per fonti di cognizione s'intende l'insieme dei documenti che fornisce la conoscibilità legale della norma e sono, quindi, documenti che raccolgono i testi delle norme giuridiche, come la Costituzione, la Gazzetta Ufficiale e i codici. • Per fonti di produzione s'intendono gli atti e i fatti idonei a produrre norme giuridiche. Le fonti di produzione si distinguono, a loro volta, in fonti-atto e fonti-fatto. • Per fonti-atto si intendono atti giuridici volontari imputabili a soggetti determinati ed implicano l'esercizio di un potere ad esso attribuito (“atti normativi”), mentre le fonti-fatto, pur non essendo riconducibili ad azioni volontarie, sono accettati dall'ordinamento nella loro oggettività, “fatto normativo" (si tratta, in altri termini, di meri fatti giuridici). ATTI GIURIDICI … • L'atto giuridico è un fatto giuridico consistente in un comportamento umano volontario. Per gli atti giuridici, quindi, è rilevante l'imputazione ad un soggetto di diritto, che può essere la persona fisica che ha voluto il loro accadimento o la persona giuridica per la quale detta persona fisica ha agito in qualità di organo. • Sono esempi di atto giuridico: la promessa, il testamento, la sentenza, il contratto, l'atto amministrativo. Sono, altresì, atti la legge, il regolamento e, in generale, tutti gli atti che sono fonti del diritto in quanto il loro effetto è la produzione, modificazione o abrogazione di una norma giuridica (“atti normativi”). • Essi possono essere recettizi, non recettizi, leciti, illeciti, unilaterali, bilaterali, plurilaterali, collegiali, pubblici, privati. … E FATTI GIURIDICI • Con il termine fatto giuridico si indica un avvenimento o una situazione prevista dalla fattispecie di una norma. Al verificarsi del fatto giuridico la norma ricollega il prodursi di un effetto giuridico, ossia la costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico. • Il fatto giuridico si distingue dal fatto naturalistico. Se un fatto naturalistico è previsto nella fattispecie di una norma, esso diventa giuridicamente rilevante in seno all'ordinamento giuridico ed è qualificabile come fatto giuridico. • I fatti giuridici si possono inoltre distinguere in: • meri fatti, se per l'ordinamento è irrilevante la volontà del loro accadimento, a prescindere che sia determinato da un'azione umana o da una forza della natura (ad esempio la morte di una persona, un evento meteorologico); • atti giuridici, se, invece, per l'ordinamento è rilevante la volontà del loro accadimento, determinato da un'azione umana (ad esempio un testamento, una sentenza, un contratto) NORMA E LEGGE • La norma non va in nessun caso confusa con la legge. Mentre la legge è un atto, la norma è la conseguenza di questo. La legge è una delle fonti del diritto, la norma è diritto. La norma è un comando che si ricava dall'interpretazione delle fonti del diritto (ermeneutica: dottrina e giurisprudenza). • Le norme sono solitamente desumibili da una formulazione linguistica scritta (costituzione, legge, regolamento...) al fine di conferire alla stessa un alto grado di certezza e durevolezza nel tempo. FONTI DI PRODUZIONE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO (ABROGABILITA’ E IRRETROATTIVITA’) • • • • • • • • • • • • Costituzione (sovraordinata a tutte le altre fonti) legge costituzionale* legge ordinaria decreto legislativo decreto legge referendum abrogativo regolamento contratto collettivo di lavoro *legge regionale L'art. 117 della Costituzione, cosi come modificato dalla riforma del titolo V con l.3/2001, individua tre tipi di competenza legislativa: la competenza esclusiva dello Stato; la competenza ripartita tra Stato e Regioni (entrambe, nelle materie espressamente indicate); la competenza esclusiva delle Regioni, in tutte le materie non enumerate (principio di residualità). le leggi regionali sono completamente equiparate alle leggi statali o ordinarie, per tale motivo si collocano insieme con esse tra le fonti primarie subcostituzionali. FONTI-FATTI • Le fonti sopradette, sono cd. fonti-atti, vale a dire manifestazioni di volontà espresse da un organo dello Stato o da altro ente a ciò legittimato dalla Costituzione, che, di regola, sono formulate per iscritto. • Nel nostro ordinamento sono, però, previste anche fontifatti, cioè comportamenti oggettivi od atti di produzione esterni all'ordinamento che possono essere schematicamente sintetizzate in : • consuetudine • norme di diritto internazionale generalmente riconosciute • accordi internazionali • fonti di ordinamenti stranieri richiamate nell'ordinamento FONTI INTERNAZIONALI … • L'ordinamento internazionale e quello interno convivono su piani paralleli, essendo espressione di distinti processi di integrazione politica. Perciò, affinché le norme internazionali entrino a far parte dell'ordinamento interno, si deve verificare ciò che si indica con il termine di "adattamento", che può essere automatico o speciale. • L'adattamento automatico o generale è previsto dall'art. 10 della Costituzione, laddove dispone che «l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute» (cioè le consuetudini internazionali). • L'adattamento speciale, invece, impiegato per il diritto internazionale pattizio, può consistere: • Nel semplice «ordine di esecuzione», che opera direttamente solo in relazione a trattati contenenti norme self-executing; • nell'adattamento speciale ordinario, ossia in atti normativi interni necessari per dare esecuzione a norme internazionali che non siano self-executing. In seguito all'adattamento, le norme internazionali assumono, nell'ordinamento giuridico interno, la stessa posizione gerarchica delle fonti che lo operano … E IL DIRITTO DELL’U.E. • Una particolare posizione presenta, nel quadro del diritto internazionale, il diritto dell'Unione Europea, in quanto i Trattati e le fonti che ne derivano godono di una particolare copertura costituzionale (art. 11: «l'Italia [...] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni»), in virtù della quale presentano una particolare forza attiva, paragonabile a quella delle norme costituzionali, consistendo in una limitazione definitiva dei diritti sovrani dello Stato, e una resistenza passiva rinforzata, prevalendo, in virtù della ripartizione di competenza operata dai Trattati, le norme comunitarie su quelle interne anche successive. • Sono dette per questo motivo norme interposte in quanto si frappongono tra la Costituzione e le altre fonti primarie. La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha avallato la prassi per cui il diritto comunitario può derogare anche leggi Costituzionali purché non siano norme fondamentali e immodificabili quali ad esempio diritti fondamentali, e democraticità dell'ordinamento italiano. ORDINAMENTO GIURIDICO Con il termine ordinamento giuridico si intende sia una comunità organizzata in vista del perseguimento di uno scopo comune (quindi, in questo senso, si può dire che lo Stato è un ordinamento giuridico) sia l'insieme delle norme (il diritto positivo) che regolano la vita di questa comunità (in questo senso, quindi, si dirà che lo Stato ha un ordinamento giuridico). Il diritto positivo è il diritto vigente in un determinato ambito politico-territoriale in un determinato spazio di tempo, posto dal potere sovrano dello Stato mediante norme generali ed astratte contenute dalle leggi nonché da disposizioni concrete ed individuate di carattere "regolamentare-amministrativo“. ORDINAMENTO ORIGINARIO E DERIVATO • Un ordinamento giuridico può essere originario oppure derivato. È originario quando non deriva la sua sovranità da nessun altro ordinamento (ad esempio, lo Stato la Chiesa, la Comunità internazionale); è invece derivato quando la sua sovranità non è diretta e immediata, ma un riflesso della sovranità di un altro ordinamento (le Regioni italiane e l’Unione europea sono entrambi ordinamenti giuridici derivati). • La sovranità è l'espressione della somma dei poteri di governo riconosciuta ad un soggetto di diritto pubblico internazionale. Tale istituto giuridico rappresenta uno degli elementi costitutivi dello Stato, assieme al territorio ed al popolo. La sovranità connota il potere supremo dello Stato nei rapporti internazionali e la sua essenziale indipendenza STATO • Lo Stato è un ordinamento giuridico politico, ovvero esercitante il potere sovrano su un determinato territorio e sui soggetti ad esso appartenenti. Esso comanda anche mediante l'uso della forza armata, della quale detiene il monopolio legale. Alla parola Stato afferiscono due concetti distinti: • Stato-Comunità: popolo, stanziato su un territorio definito, che è organizzato attorno ad un potere centrale (comunemente chiamato “Stato-nazione"). • Stato-apparato (o Stato-organizzazione): quel potere centrale sovrano, organizzato in possibili differenti modi, che detiene il monopolio della forza, e impone il rispetto di determinate norme nell'ambito di un territorio ben definito. STATO E NAZIONE • Una nazione (dal latino natio: “nascita") è un complesso di persone che, avendo in comune caratteristiche quali la storia, la lingua, il territorio, la cultura, l’etnia, la politica, si identificano in una comune identità a cui sentono di appartenere legati da un sentimento di solidarietà. È questa coscienza di un'identità condivisa, questo sentimento di appartenenza a tale identità e di solidarietà che li lega, diffusi a livello di massa e non solo tra ristrette cerchie di persone, che rende una comunità etnica, culturale, politica una nazione. • Al fine di autodeterminare la propria esistenza, spesso la nazione aspira a diventare Stato, cioè a darsi un ordinamento giuridico che ne affermi la sovranità. In tal caso si parlerà di Stato-nazione. Esistono nazioni senza Stato. STATO COME ENTE TERRITORIALE • lo Stato è anche un ente territoriale, in quanto individuato da una porzione di territorio che è soggetta alla sua sovranità. • Lo Stato è sovrano giacché superiore ad ogni altro soggetto entro i suoi confini. Per essere tale, la sovranità deve manifestarsi come "indipendenza" nei rapporti reciproci; per tale ragione, allora, lo Stato è indipendente e sovrano; sovrano al suo interno, indipendente nei confronti degli altri Stati. • Lo Stato esercita i seguenti poteri: la sovranità (esercitata attraverso i tre poteri pubblici legislativo, esecutivo e giudiziario) e il monopolio della forza affinché vi sia un fondamento obbligatorio. PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI • La separazione dei poteri è uno dei principi fondamentali dello stato di diritto. • Il concetto dello stato di diritto presuppone che l'agire dello Stato sia sempre vincolato e conforme alle leggi vigenti: dunque lo Stato sottopone se stesso al rispetto delle norme di diritto, e questo avviene tramite una Costituzione scritta (principio della civil law). La separazione dei poteri consiste nell'individuazione di tre funzioni pubbliche - legislazione, amministrazione e giurisdizione - e nell'attribuzione delle stesse a tre distinti poteri dello stato, intesi come organi o complessi di organi dello stato indipendenti dagli altri poteri. I TRE POTERI DELLO STATO • Nelle moderne democrazie: • la funzione legislativa è attribuita al parlamento, nonché eventualmente ai parlamenti degli stati federati o agli analoghi organi di altri enti territoriali dotati di autonomia legislativa, che costituiscono il potere legislativo; • la funzione amministrativa è attribuita agli organi che compongono il governo e, alle dipendenze di questo, la pubblica amministrazione, i quali costituiscono il potere esecutivo; • la funzione giurisdizionale è attribuita ai giudici che costituiscono il potere giudiziario. POTERE LEGISLATIVO • Il potere legislativo è uno dei tre poteri fondamentali attribuiti allo Stato. • Negli stati contemporanei del potere legislativo è titolare: • il parlamento a livello nazionale; • i parlamenti degli stati federati e nelle federazioni; • eventuali organi, analoghi al parlamento, di regioni e altri enti territoriali ai quali è riconosciuta autonomia legislativa. Detti organi producono le norme attraverso un atto che prende il nome di legge. POTERE ESECUTIVO • • • • Il potere esecutivo, generalmente posseduto da un'istituzione denominata “governo", è il potere di applicare le leggi, distinto dal potere legislativo, che è il potere di fare le leggi e da quello giudiziario che è il potere di giudicare, ed eventualmente punire, chi non rispetta le leggi. Il potere esecutivo è esercitato da organi che eseguono le prescrizioni di legge e attuano in concreto le pubbliche finalità. I suoi compiti sono di: far rispettare l'ordine e la legge attraverso la gestione delle forze di polizia e dei penitenziari; condurre la politica estera dello Stato; dirigere le forze militari; dirigere i servizi pubblici e la pubblica amministrazione. POTERE GIUDIZIARIO • Il potere giudiziario è quel potere che, in quanto organo costituzionale, permette in via definitiva e autonoma di risolvere una controversia di natura civile, penale e amministrativa (secondo le diverse giurisdizioni) applicando la legge, nel rispetto del contraddittorio delle parti, trasparenza del procedimento e motivazione della decisione, da parte di un Giudice terzo. • Questo procedimento si svolge in diversi uffici a seconda il grado di giudizio nell’ambito del quale il cittadino viene giudicato con la possibilità di impugnare le eventuali sentenze. GIURISDIZIONE ORDINARIA … • Esistono due diverse giurisdizioni: una ordinaria e una speciale. • Quella ordinaria si occupa di materie civile e penale. In ambito civile la controversia sorge tra soggetti privati che prendono il nome di "attore" (per colui che avvia la procedura) e "convenuto" (colui che si difende). In questo caso ci si rivolge in primo grado al Giudice di pace o al Tribunale, in secondo grado alla Corte d'Appello e in terzo grado (definitivo) alla Suprema Corte di Cassazione. … E QUELLA SPECIALE • Per quanto riguarda la giurisdizione speciale si divide in amministrativa, contabile e militare. • La prima risolve controversie dove sono coinvolte le pubbliche amministrazioni (tutela degli interessi legittimi) e se ne occupa il giudice amministrativo, ovvero in primo grado il Tribunale Amministrativo Regionale e in secondo grado il Consiglio di Stato. • La seconda risolve controversie sulla contabilità pubblica ed enti finanziari dallo Stato; se ne occupa il giudice contabile in primo grado la Corte dei Conti nella sezione regionale mentre, in secondo grado, nella sezione centrale. • Infine, quella militare, si occupa dei reati commessi dalle forze armate.