Le norme sono regole poste dallo Stato.
 Ci sono due tipi di norme: Sociali e
Giuridiche.
 Norme Sociali: Insiemi di regole non
pubblicate e non sanzionabili che fanno
parte dell’educazione
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Le Norme Giuridiche: norme alle quali ci
sottopone lo Stato in cui viviamo (non
rubo perché altrimenti subirò una
condanna)
È l’insieme delle norme giuridiche esistenti
in uno stato in un determinato momento.
 È il potere di un soggetto di esercitare
determinate facoltà con la protezione
dell’ordinamento giuridico.
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È l’insieme delle norme che esistono in
uno stato in un determinato momento;
esso coincide con il diritto oggettivo.
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È invece l’insieme dei diritti fondamentali
propri della natura umana, quali il diritto
alla vita, il diritto al rispetto della dignità e
delle libertà.
Comprende le norme giuridiche che
disciplinano l’ organizzazione dello stato e
che regalano i rapporti tra lo Stato, o un
altro ente pubblico , e i cittadini.
 Diritto Costituzionale, cui appartengono le
norme relative alla struttura dello Stato e
quelle che regalano i diritti e i doveri dei
cittadini.
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Diritto Amministrativo, che disciplina
l’attività della Pubblica amministrazione,
cioè dell’ insieme di organi o difficili che si
occupano della realizzazione pratica delle
decisioni prese a livello politico dal
Parlamento e dal Governo.
Diritto Penale, che si occupa dei reati e dei
sanzioni a essi correlate.
 Diritto Processuale, di cui fanno parte le
norme che disciplinano l’organizzazione
della giustizia e lo svolgimento dei
processi.
 Diritto Tributario, che regola l’attività con
cui lo Stato impone e riscuote i tributi
(tasse e imposte).
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Le norme giuridiche si distinguono dalle altre per la loro
coattività, vale a dire che, se non rispettiamo tali
norme,verremo sottoposti da parte dello Stato a una
sanzione, cioè a una punizione.
Le sanzioni possono avere funzione punitiva, preventiva
o restrittiva, Hanno una funzione punitiva quando si
propongono di punire la persona che ha trasgredito una
norma; cioè si verifica quando si viola non solo un
interesse individuale, ma anche un interesse collettivo.
Possiamo definire la coattività come il potere delle norme
giuridiche di stimolare i cittadini a determinati
comportamenti, dietro la minaccia di una sanzione.
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Le norme giuridiche, una volta emanate agli organi
competenti, devono essere portate a conoscenza di tutti
i cittadini , trascorsi quindici giorni dalla data della loro
pubblicazione, dopo di che si presume che tutti ne siano
a conoscenza.
Una volta entrate in vigore le nome si caratterizzano per
la loro irretroattività cioè valgono solo per l’avvenire e
non per il passato.
Una volta entrata in vigore, una norma è
efficace fino al momento in cui non venga
annullata o abrogata.
 L’annullamento di una legge può essere
disposto da una sentenza della Corte
costituzionale, qualora essa risulti
incompatibile con i principi della
Costituzione.
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Le norme giuridiche sono generate da
determinati atti o fatti che prendono il nome di
fonti del diritto.
 Nel diritto esistono fonti di produzione, la cui
funzione è appunto quella di produrre le norme
giuridiche. Esse si distinguono in fonti fatto e in
fonti atto : le fonti fatto consistono in
comportamenti spontanei di una collettività,
ripetuti nel tempo, e si sostanziano negli usi o
consuetudini; le fonti atto sono invece norme
scritte emanate da appositi organi secondo
particolari procedure.
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La costituzione è la raccolta delle norme
fondamentali dello stato Il testo della
costituzione fu scritto da un’ apposita assemblea
eletta dal popolo nel 1946: L’assemblea
costituente.
 Le Leggi Costituzionali: sono norme che
integrano il testo costituzionale, mentre le leggi
di revisione costituzionale sono norme che
apportano modifiche a uno o più articoli della
costituzione.
 I regolamenti comunitari sono leggi emesse
dall’Unione europea.
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Le Leggi Ordinarie: sono leggi emanate dal
Parlamento, l’organo titolare del potere
legislativo.
 Le Leggi Sostanziali: sono leggi emanate, ansi
che dal Parlamento, dal Governo al ricorrere di
particolari circostanze.
 Le Leggi Regionali: sono leggi che ogni Regione,
attraverso il Consiglio regionale, può emanare
con validità limitata al proprio territorio.
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I regolamenti: sono norme emanate dal
Governo, Generalmente con la funzione di
chiarire i criteri di applicazione delle leggi
ordinarie e sostanziali, soprattutto quelle più
complesse.
 Gli usi o consuetudini: consistono in
comportamenti ripetuti nel tempo da una
determinata collettività con la convinzione che
essi siano giuridicamente obbligatori.
 La Giurisprudenza consiste nell’insieme delle
sentenze che, nel tempo, vengono emanate dai
giudici.
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Nel mondo primitivo non esistevano gli
Stati. Le persone erano organizzate
prevalentemente in villaggi e in tribù. Si
tratta quindi di un diritto consuetudine,
basato esclusivamente sulla tradizione
orale. Non c’era un diritto adeguato a
garantire pienamente i diritti delle
persone.
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Il Diritto presso i Babilonesi: Una tappa
dell’evoluzione del diritto corrispose al
passaggio dalle norme consuetudinarie a
quelle scritte, sicuramente più idonee a
garantire la certezza del diritto e quindi la
giustizia verso i componenti della società.
Un Rapporto Giuridico: è qualsiasi
rapporto tra due o più parti regolato dal
diritto.
 I Diritti Personali: Tra i diritti nascono da
un rapporto giuridico hanno particolare
rilievo quelli di natura personale.
Prendiamone in considerazione alcuni
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