IL RAPPORTO GIURIDICO
RAPPORTO GIURIDICO
Rapporto tra due o più soggetti
regolato dal diritto
SOGGETTI
Sono:
titolari delle situazioni
giuridiche
- Soggetti attivi: l’ordinamento gli attribuisce un potere
- Soggetti passivi: l’ordinamento gli attribuisce doveri
- Terzi: sono gli estranei al rapporto giuridico
SITUAZIONI GIURIDICHE
SOGGETTIVE
TIPI
Attive
Passive
•
•
•
Diritto soggettivo
Diritto potestativo
Potestà
•
Obbligo
•
•
Dovere
Soggezione
Dare
Fare
Non fare
Di astensione
DIRITTI
•
•
•
Assoluti
Relativi
Conferiscono al titolare
un potere che può essere
fatto valere nei confronti
di tutti gli altri soggetti
dell’ordinamento
Conferiscono al titolare un
potere che può
essere fatto valere solo verso
determinati soggetti
Diritti della personalità
Diritti reali
Diritti su beni immateriali
•
Diritti di credito
SITUAZIONI GIURIDICHE
SOGGETTIVE ATTIVE
Diritto Soggettivo
Potere di agire per la
soddisfazione di un proprio interesse, protetto
dall’ordinamento giuridico
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
ATTIVE
Diritto potestativo
Potere che un soggetto ha di determinare cambiamenti, a proprio
vantaggio, nella situazione giuridica di un altro
soggetto
SITUAZIONI GIURIDICHE
SOGGETTIVE ATTIVE
Potestà
Potere attribuito ad un soggetto per la
realizzazione di interessi altrui. Il titolare non è
libero di fare ciò che vuole ma rimane vincolato
dagli interessi legati all’esercizio della potestà
Potestà dei genitori (art. 316 c.c.)
SITUAZIONI GIURIDICHE
SOGGETTIVE PASSIVE
Soggezione
Subire l’esercizio dell’altrui
diritto potestativo
Diritto potestativo
Soggezione
Es. se sono proprietario di un bene insieme ad un’altra persona
posso chiedere lo scioglimento della comunione (diritto potestativo
e l’altro comunista non potrà opporsi)
I SOGGETTI DEL
RAPPORTO GIURIDICO
SOGGETTI DI DIRITTO
Persone fisiche
Persone giuridiche
PERSONE FISICHE
Capacità giuridica
Attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti
e di doveri
Acquisto
Perdita
nascita
(art. 1)
morte
estinzione diritti
PERSONE FISICHE
Capacità di agire
Capacità di manifestare validamente la propria
volontà per acquistare, modificare o estinguere
situazioni giuridiche soggettive
Acquisto
maggiore età (eccezionalmente con il matrimonio,
riconoscimento figlio naturale e lavoro) (art. 2 c.c.)
morte
Perdita
inabilitazione
interdizione
INCAPACITA’ ASSOLUTA
Minore età
Incapacità di agire totale per:
•Atti negoziali
•Atti giuridici in senso stretto
•Capacità di stare in giudizio
Potestà dei genitori
o
Tutela (nomina di un tutore
Quando mancano i genitori)
Atti annullabili
INCAPACITA’ ASSOLUTA
Interdizione
giudiziale
Maggiorenne in abituale stato di infermità
mentale grave
tutore
Incapacità di
agire totale
Sentenza
annullabilità
costitutiva
Interdizione
legale
Pena accessoria per la condanna all’ergastolo
o a più di 5 anni per reato doloso
Incapacità per atti patrimoniali
annullabilità
INCAPACITÁ PARZIALE
Inabilitazione
•Infermità mentale non grave
•Prodigalità
•Abuso di sostanze stupefacenti
ed alcool
Sentenza
costitutiva
Potrà compiere da solo gli atti di ordinaria
amministrazione. Invece avrà una incapacità
di agire per gli atti di straordinaria
amministrazione.
curatore
annullabilità
INCAPACITA’ PARZIALE
• Minore emancipato
minore che ha almeno 16 anni
ed è stato autorizzato dal
Tribunale al matrimonio
EFFETTI:
Nomina di un curatore da
parte del Tribunale
Il minore emancipato potrà compiere da
solo gli atti di ordinaria
amministrazione. Per gli atti di
straordinaria amministrazione sarà
affiancato dal curatore e con
l’autorizzazione del Tribunale.
LIMITAZIONI DELLA
CAPACITÁ DI AGIRE
Incapacità
naturale
Incapacità di intendere e di volere, anche
transitoria, dovuta ad una qualsiasi causa
(es. uso non abituale di alcool; amnesia ecc.)
Annullabilità degli atti compiuti
(art. 428 c.c.)
Atti unilaterali: va
dimostrato il grave
pregiudizio per l’autore
Contratti: va dimostrata
la mala fede dell’altro
contraente
ISTITUTI A PROTEZIONE
DEGLI INCAPACI
Potestà dei genitori
Amministrazione di sostegno
Tutela (tutore)
Curatela (curatore)
ISTITUTI A PROTEZIONE
DEGLI INCAPACI
Potestà dei genitori (art. 316 c.c.)
Potere-dovere dei genitori di proteggere, educare,
istruire i figli e di curarne gli interessi patrimoniali
Cura dei beni
• Atti di ordinaria amministrazione sono compiuti
disgiuntamente tra di loro (art. 320)
• Atti di straordinaria amministrazione sono
compiuti congiuntamente e con autorizzazione
giudice tutelare
ISTITUTI A PROTEZIONE
DEGLI INCAPACI
Amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.)
Assistenza di soggetti che non sono in grado di
provvedere ai propri interessi, ma non versano
nelle condizioni per l’interdizione o l’inabilitazione
Presupposti
Infermità di mente anche parziale o temporanea
Menomazione fisica o psichica
Scelta
dell’amministratore
Da parte del beneficiario (chi si
trova nella necessità)
Da parte del giudice
ISTITUTI A PROTEZIONE
DEGLI INCAPACI
Amministrazione di sostegno
Procedimento
Ricorso al
giudice tutelare
•Interessato
•Parenti
•Resp. Serv. sanitari (406)
Sente personalmente
l’interessato e
Nomina con decreto
l’AMMINISTRATORE DI
SOSTEGNO
Effetti
Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che
non richiedono la rappresentanza necessaria o l’assistenza
dell’amministratore di sostegno
Annullabilità degli atti che violino leggi o quanto
stabilito dal giudice
PERSONE GIURIDICHE
Complesso organizzato di persone e di beni,
rivolto al perseguimento di uno scopo comune.
Sono soggetti di diritto
PERSONE GIURIDICHE
Tipi:
Corporazioni: complesso organizzato di
persone fisiche riunite per uno scopo comune
e nelle quali prevale l’elemento personale
Istituzioni: complesso organizzato
di beni destinati ad uno scopo e nelle
quali prevale l’elemento patrimoniale
a)Associazioni
a) Fondazioni
b) Società
b) Comitati
PERSONE GIURIDICHE
CORPORAZIONI
ASSOCIAZIONI
Lo scopo è di natura prevalentemente ideale
(es.: ass. sportive o culturali)
Prevale lo scopo di lucro o mutualistico
(es.: S.p.a.)
pluralità di persone, il patrimonio è solo un
mezzo per conseguire il fine
Elementi comuni
scopo comune (determinato e lecito)
SOCIETÁ
PERSONE GIURIDICHE
Istituzioni
FONDAZIONI
Un fondatore conferisce il patrimonio
iniziale per perseguire uno scopo
COMITATI
Costituiti per la raccolta di fondi vincolati
ad una determinata finalità altruistica
patrimonio
Elementi comuni
scopo (determinato e lecito)
PERSONE GIURIDICHE
Costituzione
Associazioni
1. Atto costitutivo
negozio plurilaterale
in forma di atto
pubblico
2. Statuto
atto pubblico contenente le
regole di gestione dell’ente
Fondazioni
1. Negozio di fondazione
negozio unilaterale
contenente la volontà del
fondatore
2. Atto di dotazione
negozio
unilaterale che
attribuisce i beni
3. Statuto
PERSONE GIURIDICHE
Riconoscimento è un elemento essenziale
Per l’acquisto della personalità giuridica
SI OTTIENE:
- Per concessione
- Per legge
-Per registrazione
PERSONE GIURIDICHE
Hanno la caratteristica della
autonomia patrimoniale: il patrimonio delle Persona
Giuridica è distinto da quello dei singoli componenti
AUTONOMIA PATRIMONIALE
IMPERFETTA
AUTONOMIA PATRIMONIALE
PERFETTA
Il patrimonio della organizzazione
ed il patrimonio degli aderenti è totalmente
distinto: quindi i creditori della organizzazione
non potranno rifarsi sul patrimonio personale
dei singoli associati
I singoli associati possono essere
chiamati a rispondere dei debiti contratti
dalla organizzazione con il loro
patrimonio personale
Associazioni non riconosciute
Società di persone
Associazioni
riconosciute
Fondazioni
Società per Azioni
PERSONE GIURIDICHE
Attività
Agiscono tramite gli amministratori che eseguono
la volontà deliberata dall’assemblea sociale
Organi
1. Assemblea sociale
2. Amministratori (organi esecutivi) che
rappresentano l’ente nei rapporti esterni
ASSOCIAZIONI NON
RICONOSCIUTE
Associazioni dotate degli elementi delle P.G.
(persone, patrimonio e scopo),
ma prive del riconoscimento statale
Autonomia
patrimoniale
imperfetta
Responsabilità solidale
dell’ente e di chi ha agito
in nome e per conto
dell’associazione
Fondo comune su
cui i creditori
dell’ente possono
trovare
soddisfazione
Scarica

Rapporto giuridico - ITIS "E. Fermi"