IL RAPPORTO GIURIDICO RAPPORTO GIURIDICO Rapporto tra due o più soggetti regolato dal diritto SOGGETTI Sono: titolari delle situazioni giuridiche - Soggetti attivi: l’ordinamento gli attribuisce un potere - Soggetti passivi: l’ordinamento gli attribuisce doveri - Terzi: sono gli estranei al rapporto giuridico SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE TIPI Attive Passive • • • Diritto soggettivo Diritto potestativo Potestà • Obbligo • • Dovere Soggezione Dare Fare Non fare Di astensione DIRITTI • • • Assoluti Relativi Conferiscono al titolare un potere che può essere fatto valere nei confronti di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento Conferiscono al titolare un potere che può essere fatto valere solo verso determinati soggetti Diritti della personalità Diritti reali Diritti su beni immateriali • Diritti di credito SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE Diritto Soggettivo Potere di agire per la soddisfazione di un proprio interesse, protetto dall’ordinamento giuridico SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE Diritto potestativo Potere che un soggetto ha di determinare cambiamenti, a proprio vantaggio, nella situazione giuridica di un altro soggetto SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE Potestà Potere attribuito ad un soggetto per la realizzazione di interessi altrui. Il titolare non è libero di fare ciò che vuole ma rimane vincolato dagli interessi legati all’esercizio della potestà Potestà dei genitori (art. 316 c.c.) SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE PASSIVE Soggezione Subire l’esercizio dell’altrui diritto potestativo Diritto potestativo Soggezione Es. se sono proprietario di un bene insieme ad un’altra persona posso chiedere lo scioglimento della comunione (diritto potestativo e l’altro comunista non potrà opporsi) I SOGGETTI DEL RAPPORTO GIURIDICO SOGGETTI DI DIRITTO Persone fisiche Persone giuridiche PERSONE FISICHE Capacità giuridica Attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri Acquisto Perdita nascita (art. 1) morte estinzione diritti PERSONE FISICHE Capacità di agire Capacità di manifestare validamente la propria volontà per acquistare, modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive Acquisto maggiore età (eccezionalmente con il matrimonio, riconoscimento figlio naturale e lavoro) (art. 2 c.c.) morte Perdita inabilitazione interdizione INCAPACITA’ ASSOLUTA Minore età Incapacità di agire totale per: •Atti negoziali •Atti giuridici in senso stretto •Capacità di stare in giudizio Potestà dei genitori o Tutela (nomina di un tutore Quando mancano i genitori) Atti annullabili INCAPACITA’ ASSOLUTA Interdizione giudiziale Maggiorenne in abituale stato di infermità mentale grave tutore Incapacità di agire totale Sentenza annullabilità costitutiva Interdizione legale Pena accessoria per la condanna all’ergastolo o a più di 5 anni per reato doloso Incapacità per atti patrimoniali annullabilità INCAPACITÁ PARZIALE Inabilitazione •Infermità mentale non grave •Prodigalità •Abuso di sostanze stupefacenti ed alcool Sentenza costitutiva Potrà compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione. Invece avrà una incapacità di agire per gli atti di straordinaria amministrazione. curatore annullabilità INCAPACITA’ PARZIALE • Minore emancipato minore che ha almeno 16 anni ed è stato autorizzato dal Tribunale al matrimonio EFFETTI: Nomina di un curatore da parte del Tribunale Il minore emancipato potrà compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione sarà affiancato dal curatore e con l’autorizzazione del Tribunale. LIMITAZIONI DELLA CAPACITÁ DI AGIRE Incapacità naturale Incapacità di intendere e di volere, anche transitoria, dovuta ad una qualsiasi causa (es. uso non abituale di alcool; amnesia ecc.) Annullabilità degli atti compiuti (art. 428 c.c.) Atti unilaterali: va dimostrato il grave pregiudizio per l’autore Contratti: va dimostrata la mala fede dell’altro contraente ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI Potestà dei genitori Amministrazione di sostegno Tutela (tutore) Curatela (curatore) ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI Potestà dei genitori (art. 316 c.c.) Potere-dovere dei genitori di proteggere, educare, istruire i figli e di curarne gli interessi patrimoniali Cura dei beni • Atti di ordinaria amministrazione sono compiuti disgiuntamente tra di loro (art. 320) • Atti di straordinaria amministrazione sono compiuti congiuntamente e con autorizzazione giudice tutelare ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI Amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.) Assistenza di soggetti che non sono in grado di provvedere ai propri interessi, ma non versano nelle condizioni per l’interdizione o l’inabilitazione Presupposti Infermità di mente anche parziale o temporanea Menomazione fisica o psichica Scelta dell’amministratore Da parte del beneficiario (chi si trova nella necessità) Da parte del giudice ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI Amministrazione di sostegno Procedimento Ricorso al giudice tutelare •Interessato •Parenti •Resp. Serv. sanitari (406) Sente personalmente l’interessato e Nomina con decreto l’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO Effetti Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza necessaria o l’assistenza dell’amministratore di sostegno Annullabilità degli atti che violino leggi o quanto stabilito dal giudice PERSONE GIURIDICHE Complesso organizzato di persone e di beni, rivolto al perseguimento di uno scopo comune. Sono soggetti di diritto PERSONE GIURIDICHE Tipi: Corporazioni: complesso organizzato di persone fisiche riunite per uno scopo comune e nelle quali prevale l’elemento personale Istituzioni: complesso organizzato di beni destinati ad uno scopo e nelle quali prevale l’elemento patrimoniale a)Associazioni a) Fondazioni b) Società b) Comitati PERSONE GIURIDICHE CORPORAZIONI ASSOCIAZIONI Lo scopo è di natura prevalentemente ideale (es.: ass. sportive o culturali) Prevale lo scopo di lucro o mutualistico (es.: S.p.a.) pluralità di persone, il patrimonio è solo un mezzo per conseguire il fine Elementi comuni scopo comune (determinato e lecito) SOCIETÁ PERSONE GIURIDICHE Istituzioni FONDAZIONI Un fondatore conferisce il patrimonio iniziale per perseguire uno scopo COMITATI Costituiti per la raccolta di fondi vincolati ad una determinata finalità altruistica patrimonio Elementi comuni scopo (determinato e lecito) PERSONE GIURIDICHE Costituzione Associazioni 1. Atto costitutivo negozio plurilaterale in forma di atto pubblico 2. Statuto atto pubblico contenente le regole di gestione dell’ente Fondazioni 1. Negozio di fondazione negozio unilaterale contenente la volontà del fondatore 2. Atto di dotazione negozio unilaterale che attribuisce i beni 3. Statuto PERSONE GIURIDICHE Riconoscimento è un elemento essenziale Per l’acquisto della personalità giuridica SI OTTIENE: - Per concessione - Per legge -Per registrazione PERSONE GIURIDICHE Hanno la caratteristica della autonomia patrimoniale: il patrimonio delle Persona Giuridica è distinto da quello dei singoli componenti AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA Il patrimonio della organizzazione ed il patrimonio degli aderenti è totalmente distinto: quindi i creditori della organizzazione non potranno rifarsi sul patrimonio personale dei singoli associati I singoli associati possono essere chiamati a rispondere dei debiti contratti dalla organizzazione con il loro patrimonio personale Associazioni non riconosciute Società di persone Associazioni riconosciute Fondazioni Società per Azioni PERSONE GIURIDICHE Attività Agiscono tramite gli amministratori che eseguono la volontà deliberata dall’assemblea sociale Organi 1. Assemblea sociale 2. Amministratori (organi esecutivi) che rappresentano l’ente nei rapporti esterni ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE Associazioni dotate degli elementi delle P.G. (persone, patrimonio e scopo), ma prive del riconoscimento statale Autonomia patrimoniale imperfetta Responsabilità solidale dell’ente e di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione Fondo comune su cui i creditori dell’ente possono trovare soddisfazione