IL NUOVO REDDITOMETRO
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I CINQUE STRUMENTI PER RETTIFICARE IL
REDDITO
L’ACCERTAMENTO ORDINARIO
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 CON LA RIFORMA DEGLI ANNI ’70, ERA L’UNICA
FORMA DI ACCERTAMENTO:
L’ufficio procede con un unico atto sia nei
confronti dei soggetti tenuti alle scritture contabili
sia dei privati.
L’ACCERTAMENTO INTEGRATIVO
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 (ART. 43/600):
Quando l’ufficio viene a conoscenza di nuovi
elementi, può effettuare, per l’anno già sottoposto a
rettifica, un accertamento integrativo.
Una tipica ipotesi è quella derivante da un
controllo effettuato presso un terzo.
ACCERTAMENTO PARZIALE
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 (ART. 41BIS DPR 600):
Tale tipologia di accertamento nasce nel 1982 in
conseguenza dell’esigenza dell’Amministrazione
Finanziaria di procedere alla RETTIFICA di un
reddito non dichiarato o maggiore quando risulta da
elementi certi.
 Originariamente previsto da segnalazioni esterne, è
stato esteso ad accesso, ispezioni, risposte a
questionari.
LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
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 ART. 36BIS DEL DPR 600:
Corregge errori materiali, di calcolo, di
riporto eccedenze ed è utilizzato per ridurre
detrazioni, deduzioni e i crediti esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge o non
spettanti.
CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI
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 ART. 36TER DEL DPR 600:
Con tale strumento l’A.F. può escludere, in
tutto o in parte, scomputo ritenute, detrazioni e
deduzioni, determinare crediti d’imposta liquidando
la maggiore imposta eventualmente dovuta.
FONTI NORMATIVE
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 ART. 38, commi 4-8 del DPR. 600/73;
 D. M. 10/9/1992 e successivi provvedimenti di
aggiornamento della tabella degli indici e coefficienti
presuntivi;
 Circolare Ministeriale 13/E del 9/4/2009, 20/E del
16/4/2010 e 21/E del 18/5/2011;
 Circolari G.D.F. del 29/12/2008 e 18/3/2011.
IL NUOVO REDDITOMETRO
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 Con il nuovo metodo, la determinazione del reddito
complessivo avviene intrecciando i dati soggettivi,
territoriali e indici personali di capacità contributiva
e confrontando questi dati con un campione
significativo di riferimento.
IL NUOVO PROGRAMMA
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 E’ stato creato un nuovo programma (ad oggi ancora
non disponibile), omologo a quello per gli studi di
settore, con implicazioni anche ai partecipanti al
nucleo familiare, quando il reddito risulti fuori
allineamento rispetto alle spese sostenute dal
contribuente oggetto di accertamento.
IL CONTRADDITTORIO (I)
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 Di
fronte all’accertamento il contribuente sarà
comunque garantito dall’obbligo del contraddittorio,
ove potranno essere fornite al fisco le più ampie
prove per confutare il maggior reddito calcolato.
LE PRESUNZIONI
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 Alla base dello strumento c’è un “uscita” dal concetto
di elemento noto, tipico della presunzione legale,
verso un concetto di presunzione semplice: quindi
sarà l’ufficio che dovrà dimostrare di aver
provveduto a “personalizzare” il dato di partenza,
cioè la spesa o il risultato del redditometro.
IL CONTRADDITTORIO (II)
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 La Cassazione, con la sentenza n° 26316 del 2010, in
applicazione di quanto previsto dall’art. 6 dello
Statuto del contribuente, ha previsto come
l’Amministrazione Finanziaria deve invitare il
contribuente a fornire chiarimenti necessari,entro 30
giorni, prima di procedere all’iscrizione a ruolo
derivanti da liquidazione di tributi, a pena di nullità
di tali atti.
IL DATO STANDARD DI PARTENZA
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
1.
2.
L’Ufficio ha l’obbligo di
Attivare il contraddittorio da accertamento con
adesione;
Invitare il contribuente a fornire ulteriori elementi
utili ai fini dell’accertamento.
Sono i due passaggi necessari per
l’adeguamento del DATO STANDARD di partenza.
IL CONTRADDITTORIO (III)
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 Con il nuovo strumento, solo il contraddittorio
potrà determinare l’effettiva capacità di spesa del
contribuente: il principio di fondo è che quanto si è
speso nel periodo di imposta è alimentato dal
reddito dichiarato dal contribuente (nello stesso
periodo) !
 E’
un
concetto
IRRAGIONEVOLMENTE
PRESUNTIVO: tale principio può dirsi ragionevole
quando si tratta di spese correnti, ma quando si
tratta di incrementi patrimoniali, tale principio
salta.
LO SCOSTAMENTO
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 Altra novità rispetto al passato, è che la differenza tra
il reddito rideterminato e quello dichiarato non deve
superare il 20%: l’accertamento scatta quando tale
scostamento avviene anche per un solo periodo
d’imposta.
 In passato la percentuale era del 25% e lo
scostamento doveva essere relativo ad un biennio,
anche non consecutivo.
 Inoltre adesso il reddito, eventualmente rettificato, è
quello lordo e non più quello netto.
RIEPILOGO
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 Le differenze tra vecchio e nuovo redditometro:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Il paniere allargato alle spese di qualsiasi genere e che
siano sostenute nel corso del periodo d’imposta;
Il programma per verificare on-line la propria
situazione;
Intreccio dei dati soggettivi territoriali e indici
personali differenziati anche in funzione del nucleo
familiare;
Reddito accertato superiore al 20%;
Doppio contradditorio
Il reddito rideterminato è quello lordo.
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