19 Febbraio 2009, ore 08:26
Accertamento
Adesione all'invito al contraddittorio
solo se diverso dal PVC
La Circolare n. 4/E chiarisce che è possibile aderire ai
contenuti dell’invito al contraddittorio nel caso in cui lo
stesso si discosti da quelli del processo verbale di
constatazione, con specifico riferimento agli imponibili e/o
alle imposte oggetto della violazione contestata.
di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro
L’art. 5, 1-bis del D.Lgs. n. 218/1997, introdotto dall’art. 27
del D.L. n. 185/2008, prevede un nuovo istituto deflativo del
contenzioso
“definizione
dell’accertamento
mediante
adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio”, la cui
applicazione, secondo quanto dettato dal successivo comma 1quinquies dell’art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997, è preclusa al
ricorrere di una specifica ipotesi.
Detta norma stabilisce, infatti, che l’adesione agli inviti al
contraddittorio non è possibile nel caso in cui gli stessi siano
stati preceduti dai processi verbali di constatazione definibili
con le misure previste dal D.L. n. 112/2008, per i quali non sia
stata presentata adesione e con riferimento alle maggiori
imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei
processi verbali stessi che consentono l’emissione degli
accertamenti parziali.
Stante il tenore letterale della norma, quindi, la presenza di
processi verbali di constatazione definibili con le misure
previste dal D.L. n. 112/2008 preclude al contribuente la
possibilità di aderire ai contenuti dell’invito al contraddittorio
secondo quanto previsto dal D.L. n. 185/2008.
In altri termini, la definizione degli inviti al contraddittorio in
parola non opera nell’ipotesi in cui sia stato precedentemente
consegnato al contribuente un verbale di costatazione e, pur
sussistendone i presupposti, questi non abbia provveduto ad
aderire ai contenuti dello stesso, ai sensi del D.L. n.
112/2008.
Va da sé che nell’ipotesi in cui il contribuente non abbia
aderito al PVC nei 30 giorni successivi alla sua consegna, non
è preclusa allo stesso la possibilità di attivare l’ordinaria
procedura di accertamento con adesione. In tal caso, però,
l’invito per la comparizione al contraddittorio non sarà
definibile con le sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, ma
lo stesso potrà dare origine al normale iter di accertamento
con adesione, dal quale potrebbe generarsi un nuovo
imponibile e la riduzione delle sanzioni ad un quarto del
minimo, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 5 del
D.Lgs. n. 218/1997.
Nel caso in cui, invece, al contribuente non sia stato
consegnato un verbale di constatazione definibile ai sensi del
D.L. n. 185/2008, questi può provvedere ad aderire ai
contenuti dell’invito al contraddittorio o, alternativamente,
decidere di presentare istanza per la formulazione della
proposta di accertamento con adesione secondo le modalità
ordinarie.
Come chiarito nella Circolare n. 4/E, la preclusione in
commento non opera, però, nel caso in cui l’invito al
contraddittorio si discosti dai contenuti del processo verbale
di constatazione, con specifico riferimento agli imponibili e/o
alle imposte oggetto della violazione contestata.
In concreto, se l’ufficio ritiene che la pretesa impositiva
riguardi imponibili ed imposte di entità diversa rispetto a
quella risultante dal processo verbale, l’invito al
contraddittorio conseguentemente emesso sarà definibile per
adesione ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis del D.L. n.
185/2008, anche nel caso in cui si tratti di imponibili e/o
imposte di importo inferiore rispetto alle violazioni
contestate.
Da quanto detto emerge che l’accessibilità da parte del
contribuente
all’istituto
deflativo
in
questione
è
indirettamente demandata alle decisioni assunte dagli uffici
e, in particolare a quella di emettere degli inviti al
contraddittorio di importo inferiore rispetto a quello dei
verbali di constatazione.
Solo in tal caso, infatti, come precisato dall’Amministrazione
finanziaria il contribuente può definire l’accertamento
mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio,
con l’applicazione di sanzioni pari ad 1/8 del minimo.
Ai fini della riduzione della pretesa erariale e della
conseguente emissione di un invito al contraddittorio inferiore
rispetto al verbale di constatazione potrebbero assumere un
ruolo rilevante le eventuali memorie difensive che il
contribuente - ai sensi dell’art. 12, comma 7 della Legge del
27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto dei diritti del
contribuente) - potrebbe presentare all’Amministrazione
finanziaria entro i 60 giorni successivi dalla conclusione della
verifica e redazione del PVC.
Si ricorda, infine, che la definizione degli inviti al
contraddittorio di cui al D.L. n. 185/2008 non è preclusa nel
caso in cui un processo verbale constatazione non dia origine
ad un avviso di accertamento parziale, ipotesi questa assai
rara, dal momento che secondo quanto chiarito dall’Agenzia
delle Entrate nella Circolare del 17 settembre 2008, n. 55/E,
solo i verbali che necessitano di un’ulteriore attività
istruttoria non possono essere tradotti in un atto di
accertamento parziale.
In tal caso il contribuente potrebbe decidere o di aderire al
processo verbale di constatazione, ai sensi dell’art. 5, comma
1-bis del D.L. n. 185/2008 con la conseguente riduzione delle
sanzioni ad un ottavo del minimo oppure potrebbe formulare
la proposta di accertamento con adesione secondo le ordinarie
modalità e con le sanzioni ridotte ad un quarto del minimo.
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Adesione all`invito al contraddittorio solo se diverso dal PVC