19 Febbraio 2009, ore 08:26 Accertamento Adesione all'invito al contraddittorio solo se diverso dal PVC La Circolare n. 4/E chiarisce che è possibile aderire ai contenuti dell’invito al contraddittorio nel caso in cui lo stesso si discosti da quelli del processo verbale di constatazione, con specifico riferimento agli imponibili e/o alle imposte oggetto della violazione contestata. di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro L’art. 5, 1-bis del D.Lgs. n. 218/1997, introdotto dall’art. 27 del D.L. n. 185/2008, prevede un nuovo istituto deflativo del contenzioso “definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio”, la cui applicazione, secondo quanto dettato dal successivo comma 1quinquies dell’art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997, è preclusa al ricorrere di una specifica ipotesi. Detta norma stabilisce, infatti, che l’adesione agli inviti al contraddittorio non è possibile nel caso in cui gli stessi siano stati preceduti dai processi verbali di constatazione definibili con le misure previste dal D.L. n. 112/2008, per i quali non sia stata presentata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali stessi che consentono l’emissione degli accertamenti parziali. Stante il tenore letterale della norma, quindi, la presenza di processi verbali di constatazione definibili con le misure previste dal D.L. n. 112/2008 preclude al contribuente la possibilità di aderire ai contenuti dell’invito al contraddittorio secondo quanto previsto dal D.L. n. 185/2008. In altri termini, la definizione degli inviti al contraddittorio in parola non opera nell’ipotesi in cui sia stato precedentemente consegnato al contribuente un verbale di costatazione e, pur sussistendone i presupposti, questi non abbia provveduto ad aderire ai contenuti dello stesso, ai sensi del D.L. n. 112/2008. Va da sé che nell’ipotesi in cui il contribuente non abbia aderito al PVC nei 30 giorni successivi alla sua consegna, non è preclusa allo stesso la possibilità di attivare l’ordinaria procedura di accertamento con adesione. In tal caso, però, l’invito per la comparizione al contraddittorio non sarà definibile con le sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, ma lo stesso potrà dare origine al normale iter di accertamento con adesione, dal quale potrebbe generarsi un nuovo imponibile e la riduzione delle sanzioni ad un quarto del minimo, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 5 del D.Lgs. n. 218/1997. Nel caso in cui, invece, al contribuente non sia stato consegnato un verbale di constatazione definibile ai sensi del D.L. n. 185/2008, questi può provvedere ad aderire ai contenuti dell’invito al contraddittorio o, alternativamente, decidere di presentare istanza per la formulazione della proposta di accertamento con adesione secondo le modalità ordinarie. Come chiarito nella Circolare n. 4/E, la preclusione in commento non opera, però, nel caso in cui l’invito al contraddittorio si discosti dai contenuti del processo verbale di constatazione, con specifico riferimento agli imponibili e/o alle imposte oggetto della violazione contestata. In concreto, se l’ufficio ritiene che la pretesa impositiva riguardi imponibili ed imposte di entità diversa rispetto a quella risultante dal processo verbale, l’invito al contraddittorio conseguentemente emesso sarà definibile per adesione ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis del D.L. n. 185/2008, anche nel caso in cui si tratti di imponibili e/o imposte di importo inferiore rispetto alle violazioni contestate. Da quanto detto emerge che l’accessibilità da parte del contribuente all’istituto deflativo in questione è indirettamente demandata alle decisioni assunte dagli uffici e, in particolare a quella di emettere degli inviti al contraddittorio di importo inferiore rispetto a quello dei verbali di constatazione. Solo in tal caso, infatti, come precisato dall’Amministrazione finanziaria il contribuente può definire l’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio, con l’applicazione di sanzioni pari ad 1/8 del minimo. Ai fini della riduzione della pretesa erariale e della conseguente emissione di un invito al contraddittorio inferiore rispetto al verbale di constatazione potrebbero assumere un ruolo rilevante le eventuali memorie difensive che il contribuente - ai sensi dell’art. 12, comma 7 della Legge del 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) - potrebbe presentare all’Amministrazione finanziaria entro i 60 giorni successivi dalla conclusione della verifica e redazione del PVC. Si ricorda, infine, che la definizione degli inviti al contraddittorio di cui al D.L. n. 185/2008 non è preclusa nel caso in cui un processo verbale constatazione non dia origine ad un avviso di accertamento parziale, ipotesi questa assai rara, dal momento che secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare del 17 settembre 2008, n. 55/E, solo i verbali che necessitano di un’ulteriore attività istruttoria non possono essere tradotti in un atto di accertamento parziale. In tal caso il contribuente potrebbe decidere o di aderire al processo verbale di constatazione, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis del D.L. n. 185/2008 con la conseguente riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo oppure potrebbe formulare la proposta di accertamento con adesione secondo le ordinarie modalità e con le sanzioni ridotte ad un quarto del minimo. Copyright © 2008 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 Sviluppato