L’atto impositivo emesso anzitempo è nullo La Corte di Cassazione, con sentenza 29 gennaio 2014, n. 1869, ha affermato che l’imminente spirare dei termini per la decadenza dell’azione accertatrice non è un motivo di urgenza idoneo a derogare al termine di sessanta giorni che deve trascorrere tra il rilascio del processo verbale di constatazione e la notifica dell’avviso. L’emanazione anticipata dell’atto di accertamento, pertanto, comporta la sua nullità. In particolare, secondo i giudici di legittimità, il fatto che la verifica sia iniziata a ridosso del termine di decadenza del potere di accertamento non può risolversi in danno del contribuente, il quale, ai sensi dell’art. 12, settimo comma, l. 212 del 2000, deve sempre essere messo in condizione di avvalersi del c.d. contraddittorio anticipato. Tale pronuncia si pone in linea con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 18184 del 2013, secondo cui l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni determina l’illegittimità dell’atto impositivo emesso anticipatamente, giacché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, che costituisce primaria espressione dei principi costituzionali di collaborazione e buona fede tra Agenzia delle entrate e contribuente. Sara Armella Lorenzo Ugolini Febbraio 2014