ROSSANO 2/3 ottobre 2015 IL PRINCIPIO COSTIUTUZIONALE DEL CONTRADDITTORIO Prof. avv. Francesco d’Ayala Valva 1 abstract 1) La Carta Costituzionale, all’art. 111, statuisce che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Il successivo secondo comma precisa che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale. La prima riflessione che si può fare è quella per la quale il “contraddittorio” costituzionalmente previsto è solo quello che riguarda il processo dinanzi ad un giudice; questo escluderebbe la rilevanza del principio in ogni altro caso o procedimento. Il secondo comma dell’art. 97 Cost. prevede che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Qualora per “buon andamento” si 2 volesse intendere il raggiungimento dell’interesse esclusivo della P.A. il contraddittorio, in condizioni di parità, potrebbe trovare gravi limitazioni, risultando sempre prevalente l’interesse dello Stato rispetto a quello del singolo cittadino. 2) Una più forte tutela viene accordata dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, Il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento è attualmente sancito non solo negli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che garantiscono il rispetto dei diritti della difesa nonché il diritto ad un processo equo in qualsiasi procedimento giurisdizionale, bensì anche nell'articolo 41 prevede che tale diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale lesivo (sentenza M., EU:C:2012:744, punti 82 e 83). Orbene, occorre rilevare che, siccome la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è entrata in vigore il 1° dicembre 2009, essa non si applica retroattivamente (v., per analogia, sentenza Sabou, C-276/12, EU:C:2013:678, punto 25). 3 In forza di tale principio, che trova applicazione ogniqualvolta l'amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo (sentenza Sopropé, EU:C:2008:746, punto 36), i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione (sentenza Sopropé, EU:C:2008:746, punto 37). Tale obbligo incombe sulle amministrazioni degli Stati membri ogniqualvolta esse adottano decisioni che rientrano nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione, quand'anche la normativa comunitaria applicabile non preveda espressamente siffatta formalità (v. sentenze Sopropé, EU:C:2008:746, punto 38; M., EU:C:2012:744, punto 86, nonché G. e R., C-383/13 PPU, EU:C:2013:533, punto 32). Il contraddittorio e la sua tutela la si rinviene quindi tra i Diritti Fondamentali; questi a loro volta costituiscono il mezzo per una corretta interpretazione di tutte le norme che regolano i 4 rapporti con la P.A. ed in specie con il Fisco, in tutte le figure nelle quali si esprime. 3) Numerose sono le norme che regolano i procedimenti che riguardano tributi. Sotto l’etichetta di “semplificazione dei rapporti tributari” molte sono state le “innovazioni” normative. Il contraddittorio emerge spesso e direi naturalmente ogni qual volta sia previsto un incontro tra fisco e contribuente. Lo Statuto dei diritti del contribuente enuclea alcuni momenti e modalità, a volte anche generiche, quando parla di disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria. E’ evidente il richiamo al contenuto dell’art. 10 dello stesso Statuto il quale prevede che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio di collaborazione e buona fede. Una lettura armonizzata dell’art. 97 Cost. dovrebbe ora portare ad un agire dell’amministrazione, anche finanziaria, non più tesa alla massimizzazione delle entrate ma anche ad un equilibrio tra il 5 dovere tributario e la capacità contributiva effettiva del singolo; penso ad un utilizzo meno formale e rigoroso del potere di autotutela da esercitare in tutte le ipotesi di errori del contribuente, che comportino irrogazioni di tributi o sanzioni; mi riferisco alla perdita di una agevolazione in caso di intempestiva presentazione di documentazione o casi simili ove non si possa ipotizzare una evasione o un abuso del diritto. Altre norme dello Statuto del contribuente fissano con maggiore puntualità gli elementi necessari di un procedimento. Da queste norme è emersa la necessità di maggiori tutele del contribuente, non solo quando chiaramente esposte nel dato normativo, ma anche quale indirizzo interpretativo delle varie disposizioni procedimentali. 4) Per giungere all’affermazione di un diritto al contraddittorio si è dovuto fare molta strada. Basti ricordare che fu la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 21 del 1961, ad intervenire sulla norma che imponeva il “solve et repete”. Da allora vi è stato un lungo percorso teso a riaffermare il 6 contenuto del diritto al contraddittorio ed in particolare la sua forza espansiva nei vari istituti. L’interesse al problema è stato ravvivato da alcune sentenze delle supreme corti che hanno esaminato alcune fattispecie ove la preventiva audizione del contribuente era mancata. In queste si evidenzia il maturato superamento dell’orientamento, anche giurisprudenziale, in base al quale qualsiasi vizio del procedimento poteva essere eccepito solo in sede di ricorso e la stessa proposizione del ricorso, a volte, sanava la maggior parte dei vizi rilevati. Vi era un utilizzo ampio dell’art. 156 cpc. 5) Le più recenti questioni derivano dal mancato rispetto del contradditorio nei casi di notifica “ante tempus” dell’avviso di accertamento. La questione è stata nuovamente rimessa al Primo Presidente con ordinanza n. 527 del 14/1/2015 per l’assegnazione del ricorso alle SS UU. Si dubita infatti se il divieto di notifica dell’accertamento ante tempus possa riguardare anche gli accertamenti a tavolino tipologia non espressamente contemplata dalla nullità dell’art. 12 dello Statuto. 7 Con una recentissima sentenza n. 132 del 7 luglio 2015 la Corte costituzionale ha affermato il principio in base al quale la sanzione di nullità dell’atto conclusivo del procedimento, assunto in violazione di un termine, trova ragione in una divergenza dal modello normativo che lungi dall’essere qualificabile come meramente formale o innocua, o come di lieve entità, è invece di particolare gravità, in considerazione della funzione di tutela dei diritti del contribuente della previsione presidiata dalla sanzione di nullità, e del fatto che la violazione del termine da essa previsto a garanzia dell’effettività del contraddittorio procedimentale impedisce il pieno svolgimento di tale funzione. Va ricordata la Sentenza della Corte di giustizia c-129/13 del 3 luglio 2014 che, pur confermando il diritto di essere sentiti, afferma l’obbligo del giudice di tener conto della circostanza che una violazione determina l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo soltanto se, in mancanza di tale irregolarità (nel non essere stato sentito) tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso. 8 Una conferma indiretta del diritto al contraddittorio la si legge anche nella sentenza della stessa Corte C-662/13, depositata il 12 febbraio 2015, ove si riconosce che il previo contraddittorio amministrativo non costituisce una violazione del diritto della difesa giurisdizionale. 9