C:\DOCUME~1\nicolini\IMPOST~1\Temp\TmpTransaction\Invalidi gli atti di accertamento non preceduti da contraddittorio.doc PRA 4201 Dogane Invalidi gli atti di accertamento non preceduti da contraddittorio di Sara Armella e Valeria Baldi L’approfondimento Nella procedura di revisione dell’accertamento doganale, la legge ha previsto una fase preliminare di contestazione in via amministrativa in cui il contribuente ha la possibilità di contestare la rettifica dell’Ufficio instaurando, entro trenta giorni, una controversia doganale. Occorre, tuttavia, valutare se tale specifica disciplina possa considerarsi sufficiente garanzia del diritto al contraddittorio del contribuente, rispetto ai principi sanciti dalla più recente giurisprudenza comunitaria e nazionale al riguardo. Riferimento Corte di Cassazione, sentenza 11 giugno 2010, n. 14105 Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, artt. 8, 9 e 11 Il diritto al contraddittorio preventivo in materia doganale è stato recentemente oggetto di numerose pronunce, comunitarie e nazionali, che ne hanno sottolineato rilevanza e imprescindibilità. Le sentenze di seguito esaminate, in particolare, offrono l’occasione per un’attenta analisi delle norme disciplinanti il diritto al contraddittorio nella procedura doganale, al fine di valutarne la compatibilità con i principi espressi dalla giurisprudenza più recente. Il contraddittorio nel diritto tributario L’art. 12 della legge n. 212 del 20001 (Statuto dei diritti del contribuente) individua i diritti e le garanzie riconosciuti ai Sara Armella - Docente della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze e Avvocato in Genova - Armella & Associati, Studio legale Valeria Baldi – Avvocato in Genova – Armella & Associati, Studio Legale 1 In Banca Dati BIG, IPSOA. L’IVA n. 1/2011 contribuenti in occasione di attività di accertamento svolte dall’Amministrazione finanziaria. Il comma 7 dell’art. 12, in particolare, stabilisce che, dopo il rilascio di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare, entro sessanta giorni, osservazioni e richieste che devono essere valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di detto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. La previsione di tale contraddittorio nella fase istruttoria costituisce espressione del principio di cooperazione tra contribuente e Fisco, cui si ispirano le norme dello Statuto del contribuente, volte a indirizzare il comportamento di entrambi i soggetti del rapporto di imposta verso la corretta applicazione delle disposizioni fiscali2. Tale disposizione, dunque, costituisce principio generale dell’ordinamento giuridico, ai sensi dell’art. 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, da osservare nello svolgimento dell’attività istruttoria che l’Amministrazione è chiamata a compiere ai fini dell’accertamento. La regola del contraddittorio, inoltre, si inserisce nel quadro del principio costituzionale del diritto di difesa, il quale mira a garantire non soltanto l’uguaglianza delle parti ma, soprattutto, ad assicurare al cittadino la possibilità di esporre e far valere le proprie ragioni e di conoscere le opposte argomentazioni3. Nonostante il contenuto generale di tali prescrizioni, l’Agenzia delle Dogane, in accordo con parte della dottrina4 2 3 4 S. Sammartino, «I diritti del contribuente nella fase delle verifiche fiscali», in AA.VV., Lo Statuto dei diritti del contribuente, Milano, 2005, pag. 131. V. Fusconi, «Il contraddittorio nell’adesione e nel concordato preventivo», in Il fisco, 2003, pag. 6550. L. Cerioni, «La revisione nell’accertamento doganale», in Corr. trib. n. 17, 2010, pag. 1384; 1 C:\DOCUME~1\nicolini\IMPOST~1\Temp\TmpTransaction\Invalidi gli atti di accertamento non preceduti da contraddittorio.doc e un indirizzo giurisprudenziale recentemente superato 5, ha affermato che la norma statutaria sul diritto al contraddittorio non troverebbe applicazione alla procedura di revisione dell’accertamento doganale, giacché essa si svolge, prevalentemente «a tavolino», ossia presso gli uffici doganali. A mente dell’Agenzia, i diritti e le garanzie sanciti dall’art. 12 dello Statuto del contribuente, pur essendo applicabili alle procedure di accertamento relative a ogni tipologia di tributi, compresa la revisione dell’accertamento doganale, dovrebbero essere osservati esclusivamente nei procedimenti che impongano un’effettiva ingerenza nella sfera privata del contribuente, ossia nei casi in cui la verifica fiscale avvenga mediante l’accesso nei locali in cui questi svolge la propria attività6. Il diritto al contraddittorio nell’accertamento doganale Nella procedura di accertamento delle imposte doganali sono previste e disciplinate specifiche forme di collaborazione tra il contribuente e l’Ufficio. L’attività di accertamento delle imposte doganali è regolata, in via generale, dall’art. 59 e seguenti del reg. Cee 12 ottobre 1992, n. 2913 (Codice doganale comunitario)7 e dagli artt. 8, 9 e 11 del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374. Il citato art. 11, nello specifico, prevede una forma di contraddittorio da applicarsi alla procedura di revisione dell’accertamento doganale, stabilendo che «l’ufficio doganale, ai fini della revisione dell’accertamento, può invitare gli operatori, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore a quindici giorni, a comparire di persona o a mezzo di rappresentante, ovvero a fornire, entro lo stesso termine, notizie e documenti, anche in copia fotostatica, inerenti le merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali». L’assunto in forza del quale l’art. 11 del D.Lgs. n. 374 del 1990, tutelerebbe sufficientemente il diritto del contribuente al contraddittorio è condiviso da un indirizzo giurisprudenziale8, che evidenzia altresì come la speciale normativa doganale metta a disposizione del contribuente un’ampia gamma di rimedi procedimentali, consentendogli un preliminare mezzo di difesa amministrativa mediante l’instaurazione della controversia doganale, in attuazione del diritto di ricorso in sede amministrativa previsto dall’art. 243 del Codice doganale comunitario. Infatti, a differenza degli altri tributi, nella procedura di revisione dell’accertamento doganale la legge ha previsto una fase preliminare di contestazione in via amministrativa, in cui il contribuente ha la possibilità di contestare la rettifica dell’Ufficio instaurando, entro trenta giorni, una controversia doganale. Occorre, tuttavia, valutare se la menzionata specifica disciplina dettata per la materia doganale dal codice comunitario e dal D.Lgs. n. 374 del 1990, possa considerarsi sufficiente garanzia del diritto al contraddittorio del contribuente, rispetto ai principi sanciti dalla più recente giurisprudenza comunitaria e nazionale al riguardo. La giurisprudenza comunitaria: la sentenza Sopropè La Corte di Giustizia dell’Unione europea è intervenuta in numerose occasioni in tema di obbligo del contraddittorio, proprio in materia doganale, sancendo l’ineludibilità del diritto del contribuente a contraddire in via preventiva rispetto all’emissione dell’atto impositivo9. Una nuova visione dei rapporti tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria (in particolare, gli Uffici delle Dogane) si deve, tuttavia, alla notissima sentenza «Sopropè»10. La pronuncia muove dall’affermazione del fondamentale principio secondo cui il diritto di difesa, in quanto principio generale del diritto comunitario, deve trovare applicazione ogni volta che l’Amministrazione si proponga di adottare un atto capace di produrre effetti rilevanti nella sfera giuridica del destinatario. In forza di tale principio, «i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’Amministrazione intende fondare la sua decisione.A tal fine essi devono beneficiare di un termine sufficiente11». 9 5 6 7 8 Corte di Cassazione, sez. V, sentenza 28 maggio 2008, n. 13890, in Banca Dati BIG, IPSOA. Agenzia delle Dogane, nota 12 marzo 2010, n. 29694. Che verrà sostituito dal Reg. CEE 23 aprile 2008, n. 450 (Codice doganale aggiornato), non appena saranno diramate le relative disposizioni di attuazione. Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 28 maggio 2008, n. 13890, in Banca Dati BIG, IPSOA. L’IVA n. 1/2011 Corte di Giustizia, sentenza 17 giugno 2004, causa C- 30/02, Recheio – Cash & carry, in www.curia.eu.int, a mente della quale «i diritti di difesa debbano essere assicurati dagli Stati membri anche quando non figuri nell’ordinamento alcuna disposizione attinente il diritto all’audizione» (par. 30). 10 Corte di Giustizia, sentenza 18 dicembre 2008, C-349/07, «Sopropé», in GT – Riv. giur. trib., n. 3/2009, 213. 11 Corte di Giustizia, sentenza 18 dicembre 2008, C349/07, Sopropé, punti 36 e 37. 2 C:\DOCUME~1\nicolini\IMPOST~1\Temp\TmpTransaction\Invalidi gli atti di accertamento non preceduti da contraddittorio.doc In merito all’ampiezza del termine, in particolare, a mente della Corte di Giustizia, l’adeguatezza deve essere valutata caso per caso, tenendo conto della complessità delle operazioni delle quali si tratta, delle dimensioni dell’impresa e di quant’altro possa concretamente incidere sul contenuto e sulla natura delle difese utili all’interessato12. Fondamentale corollario del diritto del contribuente a contraddire in via preventiva rispetto all’emissione dell’atto impositivo è il dovere per l’Amministrazione procedente di motivare l’atto impositivo emanato, anche alla luce delle osservazioni presentate dal contribuente13. Il parere dell’Agenzia delle Dogane Il contraddittorio nella revisione dell’accertamento doganale L’Agenzia delle Dogane ha affermato che i diritti e le garanzie riconosciuti dall’art. 12 dello Statuto del contribuente in occasione di attività di accertamento svolta dall’Amministrazione finanziaria dovrebbero essere osservati esclusivamente nei procedimenti che impongano un’effettiva ingerenza nella sfera privata del contribuente, ossia qualora ci sia accesso nei locali in cui esso svolge la propria attività. La norma statutaria sul diritto al contradditorio non troverebbe quindi applicazione alla procedura di revisione dell’accertamento doganale dal momento che essa si svolge presso gli uffici doganali. La giurisprudenza nazionale La straordinaria portata innovativa della sentenza Sopropé è stata prontamente recepita dalla dottrina e dalla giurisprudenza nazionale, che hanno sottolineato la necessità di cambiamento delle regole di comportamento dell’ Amministrazione finanziaria14. In un primo momento, tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’Agenzia delle Dogane potesse ritenersi obbli12 Corte di Giustizia, sentenza 18 dicembre 2008, C-349/07, Sopropé, punto 44. Corte di Giustizia, sentenza 18 dicembre 2008, C-349/07, Sopropé, punto 49: «la regola secondo cui il destinatario di una decisione a esso lesiva deve essere messo in condizione di far valere le proprie osservazioni prima che la stessa sia adottata ha lo scopo di mettere l’autorità competente in grado di tener conto di tutti gli elementi del caso. Al fine di assicurare una tutela effettiva della persona o dell’impresa coinvolta, la suddetta regola ha in particolare l’obiettivo di consentire a queste ultime di correggere un errore o di far valere elementi relativi alla loro situazione personale, tali da far sì che la decisione sia adottata o non sia adottata, ovvero abbia un contenuto piuttosto che un altro». 14 A. Marcheselli, «Il diritto al contraddittorio nel procedimento amministrativo tributario è diritto fondamentale del diritto comunitario», in GT Riv. giur. trib., n. 3/2009, pag. 203; M. Basilavecchia, «La Suprema Corte estende il diritto al contraddittorio agli accertamenti doganali - Si rafforza il contraddittorio in materia doganale», in GT - Riv. giur. trib., n. 10/2010, pag. 875. 13 L’IVA n. 1/2011 gata a instaurare il contraddittorio solo a far data dalla pubblicazione della sentenza Sopropé, affermando che «considerato che l’applicazione del principio ai processi in corso comporterebbe una generale caducazione di qualunque decisione doganale sfavorevole all’importatore, con pesantissime ricadute su una fondamentale risorsa del bilancio comunitario, questa Corte ritiene che l’affidamento (non necessariamente determinato da comportamenti attivi degli organi comunitari) delle autorità doganali nazionali su una prassi comunitaria che non considerava necessario assicurare un contraddittorio nella fase amministrativa, non possa comportare, per le decisioni doganali assunte prima della sentenza Sopropè, l’invalidità di tali atti»15. A tal riguardo, si è obiettato16 che la limitazione dell’applicabilità del principio del contraddittorio alle procedure in corso potrebbe trovare giustificazione nel solo caso in cui il mutamento di orientamento interpretativo - sostenuto dalla sentenza Sopropè - fosse «ragionevolmente imprevedibile». Orbene, in presenza di specifiche norme nazionali che prevedono con chiarezza l’indefettibilità del contraddittorio quale l’art. 12, comma 7 della legge n. 212 del 2000 - difficilmente può considerarsi imprevedibile il mutamento dell’orientamento giurisprudenziale in materia, intervenuto con tale sentenza. Tenuto conto di tali principi, con recente pronuncia, la Suprema Corte non ha operato distinzione tra accertamenti pregressi o successivi alla sentenza «Sopropé», correttamente affermando, in termini netti e generali, la doverosità del contraddittorio17. A mente della sentenza 11 giugno 2010, n. 14105, il contribuente ha diritto ad essere ascoltato, prima che nella fase giudiziaria, in quella amministrativa, nella quale deve essere messo in condizione di manifestare utilmente il proprio punto di vista in merito agli elementi sui quali l’Amministrazione intende fondare la propria decisione. Il rispetto del contraddittorio anche nella fase amministrativa, pur non essendo esplicitamente indicato dal Codice doganale comunitario, costituisce infatti un principio riaffermato incondizionatamente dalla Corte di giustizia con la sentenza 18 dicembre 2008, causa C-349/07, Sopropè, nella quale si afferma (par. 35) «che il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto comunitario 15 Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 9 aprile 2010, n. 8481, in Banca Dati BIG, IPSOA. 16 A. Marcheselli, «Il diritto al contraddittorio nella procedura doganale», in Corr. trib., n. 34/2010, pag. 2812. 17 Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 11 giugno 2010, n. 14105, in Banca Dati BIG, IPSOA. 3 C:\DOCUME~1\nicolini\IMPOST~1\Temp\TmpTransaction\Invalidi gli atti di accertamento non preceduti da contraddittorio.doc che trova applicazione (in via preventiva) ogniqualvolta l’Amministrazione si proponga di adottare nei confronti del soggetto un atto a esso lesivo». La Corte ribadisce con chiarezza, pertanto, come alla luce della giurisprudenza comunitaria intervenuta in materia, l’obbligo del contraddittorio non possa essere soddisfatto dalla mera facoltà offerta al contribuente di contestare in sede di ricorso amministrativo un provvedimento già emesso. La contestazione successiva e la possibilità di ricorrere in sede pre-giurisdizionale non sono idonei ad assicurare al contribuente un’adeguata partecipazione, finalizzata a un’istruttoria completa ed efficiente18: il contraddittorio non può che precedere l’adozione del provvedimento. Le conseguenze della violazione del diritto al contraddittorio Conseguenza naturale di tale indefettibilità del contraddittorio preventivo è l’invalidità del provvedimento emesso senza consentire al contribuente di interloquire. La recente sentenza n. 14105/2010 è particolarmente significativa, giacché afferma la nullità dell’atto impositivo, non preceduto da idoneo contraddittorio, a prescindere da ogni valutazione in merito alle difese che il contribuente avrebbe potuto svolgere. Ciò nondimeno, va ricordato come altre pronunce abbiano espresso indirizzi meno rigorosi, sostenendo la nullità dell’avviso di accertamento solo laddove si sia verificata una concreta lesione delle esigenze difensive del contribuente19. Al riguardo, si ritiene che l’orientamento meno rigoroso sottovaluti l’evoluzione giurisprudenziale in atto che, con riferimento alla norma di cui all’art. 12 della legge n. 212 del 2000, ha ormai riconosciuto l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso in violazione del termine di sessanta giorni dalla notifica o consegna del verbale di constatazione In questo senso si è pronunciata la più recente giurisprudenza20 e alle medesime conclusioni è giunta la dottrina, affer18 A. Marcheselli, «Il diritto al contraddittorio nella procedura doganale», cit. 19 Corte di Cassazione, sez. V, sentenza 21 luglio 2009, n. 16874, in Corr. trib., n. 41/2009, pag. 3339, a mente della quale le violazioni commesse dall’Amministrazione finanziaria durante l’istruttoria tributaria comportano la nullità dell’avviso di accertamento, laddove vi sia conseguito un congruo e concreto pregiudizio per le ragioni private; 20 Ex pluribus, Comm. trib. prov. Milano, sentenza 10 maggio 2010, n. 126, in Banca Dati BIG, IPSOA; Comm. trib. reg. Firenze, sentenza 23 ottobre 2009, n. 68, in Banca Dati BIG, IPSOA; Comm. trib. reg. Firenze, sentenza 22 settembre 2009, n. 96, in Banca Dati BIG, IPSOA; Comm. trib. prov. Mantova, sentenza 19 febbraio 2009, n. 15 in Banca Dati BIG, IPSOA; Comm. trib. prov. La Spezia, 24 settembre 2008, n. 140; Comm. trib. reg. Bari, sentenza 11 luglio 2008, n. 67, in Banca Dati BIG, IPSOA; Comm. trib. reg. Trieste, 20 febbraio 2008, n. 9, in Ban- L’IVA n. 1/2011 mando che «la lettera della norma preclude all’Agenzia il potere di emanare l’atto senza che sia stato rispettato il termine di 60 giorni dal verbale di constatazione. Si tratta dunque di un’ipotesi di carenza di potere. Il provvedimento amministrativo emanato in carenza di potere è da considerarsi radicalmente nullo e non sanabile. In altri termini, per 60 giorni, a partire dal momento del rilascio di copia del verbale di constatazione, il potere di emanare l’atto di imposizione risulta compresso, pertanto qualsiasi provvedimento adottato in quel lasso di tempo sarà radicalmente nullo»21. L’art. 12, comma 7, Statuto del contribuente, infatti, precisa come l’avviso di accertamento possa essere emanato prima della scadenza dei sessanta giorni soltanto in casi di particolare e motivata urgenza. A tal riguardo, la Corte Costituzionale ha rilevato come lo specifico obbligo di motivare in ordine alla particolare urgenza - urgenza che giustifica l’emanazione dell’avviso di accertamento prima del termine - costituisca espressione del generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi e, tra essi, di quelli dell’Amministrazione finanziaria22, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 199023. La sentenza della Consulta si rivela particolarmente interessante, giacché si sofferma sul contenuto essenziale dell’avviso di accertamento notificato prima della scadenza del termine dei sessanta giorni, sottolineando l’esigenza che siano puntualmente precisati i «casi di particolare e motivata urgenza», da individuarsi volta per volta e non ravvisabili, in maniera generica, nell’imminente scadenza dei termini decadenziali stabiliti per l’esercizio della funzione impositiva. La stessa Agenzia delle entrate, nell’impartire istruzioni agli Uffici periferici in ordine alla motivazione dell’avviso di accertamento, ha confermato tale rigorosa impostazione sottolineando che, per espressa previsione di legge, l’urgenza deve essere «particolare»: è onere dell’Ufficio, pertanto, descrivere dettagliatamente le circostanze di fatto che rendono evidente l’impossibilità di rinviare l’emanazione dell’atto e di rispettare il termine di sessanta giorni24. ca Dati BIG, IPSOA; Comm. trib. reg. Roma, sez. XXXVIII, sentenza 13 settembre 2007, n. 197, in Il Fisco, 2007, 1, 5479. F. Tundo, «Termine dilatorio per l’accertamento applicabile al verbale di contraddittorio - «Dialogo Fisco-contribuente» tra contraddittorio anticipato e rispetto del termine per l’emanazione dell'avviso di accertamento», in GT - Riv. giur. trib., n. 9/2010, 809. 22 Artt. 3 della legge n. 241 del 1990 e 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000. 23 Corte Costituzionale, ordinanza 24 luglio 2009, n. 244, in Banca Dati BIG, IPSOA. 24 Agenzia delle Entrate, Direz. centr. accertam., nota 14 ottobre 2009, prot. 142734, in Banca Dati BIG, IPSOA, che rappresenta, a titolo di e21 4 C:\DOCUME~1\nicolini\IMPOST~1\Temp\TmpTransaction\Invalidi gli atti di accertamento non preceduti da contraddittorio.doc Conseguenza del difetto di motivazione è la radicale e insanabile nullità dell’atto impositivo emanato prima della scadenza del termine dei sessanta giorni: l’esigenza di attribuire all’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 un significato conforme ai principi comunitari e costituzionali, infatti, impedisce di degradare a mera irregolarità il vizio derivante dall’inosservanza del termine dilatorio si sessanta giorni25. Opinione a confronto Nullità dell’atto impositivo senza contraddittorio Il rispetto del contraddittorio anche nella fase amministrativa, pur non essendo esplicitamente previsto nel Codice doganale comunitario, costituisce un principio riaffermato dalla Corte di Giustizia con la sentenza C 349/07 (sentenza Sopropé) nella quale si ribadisce che il principio del contraddittorio non può essere soddisfatto dalla mera facoltà offerta al contribuente di contestare in sede di ricorso amministrativo un provvedimento già emesso. In tale contesto, la sentenza della Corte di Cassazione n. 14105/2010 è particolarmente significativa poiché, in linea con l’orientamento della Corte UE, afferma la nullità dell’atto impositivo non preceduto da idoneo contraddittorio a prescindere da ogni valutazione in merito alle difese che il contribuente avrebbe potuto svolgere. Conclusioni Alla luce della citata giurisprudenza, comunitaria e nazionale, si rende necessario un ripensamento dell’asserita sufficienza - in ordine alla tutela del diritto al contraddittorio in materia doganale - delle procedure disciplinate dal codice doganale comunitario e dall’art. 11 del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 37426. Si è già chiarito, anzitutto, come il diritto al contraddittorio non possa considerarsi soddisfatto dalla mera previsione della possibilità per il contribuente di ricorrere in sede amministrativa, dal momento che ciò consentirebbe, esclusivamente, un’esposizione ex post delle proprie ragioni e non una partecipazione effettiva, finalizzata a una piena istruttoria, antecedente all’emanazione dell’avviso di rettifica. E invero, la norma di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990, esprime un grado di tutela del contribuente minore rispetto a quello assicurato dalla regola fissata dell’art. 12, comma 7 sempio, come la particolare urgenza ricorra ove sussistano pericoli di perdita del credito erariale nonché nelle fattispecie di accertamenti connessi alla consumazione di reati tributari. 25 M. Bruzzone, «Diritto al contraddittorio preventivo e motivazione del provvedimento impositivo nell’interpretazione adeguatrice suggerita dalla Consulta», in GT - Riv. giur. trib., 2010, pag. 118. 26 In Banca Dati BIG, IPSOA. L’IVA n. 1/2011 dello Statuto, il quale prescrive invece la necessità di consentire al contribuente un contraddittorio anticipato rispetto all’emanazione dell’atto impositivo. L’art. 11, infatti, suggerisce solo la possibilità di invitare gli operatori a fornire chiarimenti prima della rettifica e della notifica del relativo avviso: detta norma prevede un contraddittorio meramente facoltativo per l’Ufficio, come si evince dall’utilizzazione del verbo «può», lasciando alla discrezionalità dell’Ufficio la decisione di attivare o meno una procedura di consultazione del contribuente. La piena tutela dei principi espressi dalla giurisprudenza, dapprima comunitaria, poi nazionale, impone, dunque, di ritenere di generale applicazione la norma dettata dall’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000. Essa solo, avendo generalizzato e imposto il diritto del contribuente di essere sentito prima dell’emanazione di un atto che lo riguarda, si pone pienamente in linea con le statuizioni della sentenza Sopropé. Ratio della norma sancita dallo Statuto è, infatti, sospendere l’attività di accertamento per un periodo di sessanta giorni, al fine di consentire al contribuente di raccogliere elementi probatori a sostegno delle proprie ragioni o di riconoscere, in caso contrario, le proprie mancanze; all’organo accertatore di leggere in chiave critica il processo verbale di constatazione redatto dai verificatori e, se del caso, provvedere a integrare il relativo atto di accertamento, in relazione a specifici e ulteriori elementi istruttori forniti dal soggetto verificato e valutati autonomamente dall’Ufficio27. Né l’applicazione dell’art. 12 può trovare un limite nella circostanza che gli accertamenti effettuati dall’Amministrazione finanziaria non si siano svolti, o si siano svolti solo in parte, presso la sede dell’attività del contribuente. Si è autorevolmente affermato, al riguardo, che la disposizione prevede «in ogni caso» il contraddittorio con il «contribuente»: tale è il potenziale destinatario dell’avviso di accertamento, in quanto titolare dell’interesse meritevole di tutela. Ebbene, per tale soggetto, il bisogno di interloquire sull’accertamento sussiste tanto nel caso di accesso presso la sede della sua attività, quanto nell’ipotesi di istruttoria in ufficio. Anzi, a ben vedere, nel caso in cui l’indagine non sia avvenuta presso il contribuente, potrebbe essere mancata ogni occasione di contatto con gli operatori e, conseguentemente, di scambio di informazioni e esposizione di ragioni difensi- 27 Comm. trib. prov. Genova, sez. XI, sentenza 23 febbraio 2006, n. 15, in Banca Dati BIG, IPSOA. 5 C:\DOCUME~1\nicolini\IMPOST~1\Temp\TmpTransaction\Invalidi gli atti di accertamento non preceduti da contraddittorio.doc ve: in tali casi, l’esigenza di consentire un contraddittorio anticipato dovrebbe essere ritenuta, addirittura, maggiore28. Per saperne di più CORRIERE TRIBUTARIO • A. Marcheselli, «Il diritto al contraddittorio nella procedura doganale», n. 36/2010, pag. 2812 GT – Rivista di Giurisprudenza Tributaria • M. Bruzzone, «Diritto al contraddittorio preventivo e motivazione del provvedimento impositivo nell’interpretazione adeguatrice suggerita dalla Consulta», in n. 2/2010, pag. 118 • M. Basilavecchia, «La Suprema Corte estende il diritto al contraddittorio agli accertamenti doganali - Si rafforza il contraddittorio in materia doganale», n. 10/2010, pag. 875 • F. Tundo, «Termine dilatorio per l’accertamento applicabile al verbale di contraddittorio - «Dialogo Fisco-contribuente» tra contraddittorio anticipato e rispetto del termine per l’emanazione dell'avviso di accertamento», n. 9/2010, pag.809 www.ipsoa.it/iva 28 A. Marcheselli, «Il diritto al contraddittorio nella procedura doganale», cit. L’IVA n. 1/2011 6 C:\DOCUME~1\nicolini\IMPOST~1\Temp\TmpTransaction\Invalidi gli atti di accertamento non preceduti da contraddittorio.doc L’IVA n. 1/2011 7