Circolare 5/E del 23 gennaio 2008
In alcune circostanze le risultanze degli studi di settore
possono assumere solamente la natura di presunzione
semplice e come tali non autonomamente sufficienti a
permettere l’emissione automatica di avvisi di
accertamento.
Chi intende trarre vantaggio da una presunzione
semplice deve dimostrare il fatto su cui si fonda,
l’esistenza dei requisiti di gravità, precisione e
concordanza e sarà il giudice a valutarne la presenza.
L’esistenza di tali requisiti rende la presunzione
qualificata.
1
Circolare 5/E del 23 gennaio 2008
Per emettere l’avviso di accertamento è necessaria:
esistenza gravi incongruenze riscontrabili in caso di
scostamenti significativi tra dichiarato e congruo. È
considerata
lieve
entità
attestarsi
all’interno
dell’intervallo di confidenza

capacità dello studio di settore di rappresentare in
modo adeguato l’effettiva realtà del contribuente ovvero
gli elementi presi a base per la formulazione dello
studio/appartenenza al cluster coincidono con situazione
specifica contribuente.

2
RELAZIONE CASSAZIONE 94/2009
Vengono analizzati gli strumenti di accertamento
presuntivo succedutisi negli ultimi venti anni



coefficienti presuntivi di compensi e ricavi
parametri
studi di settore


includono variabili strutturali
elaborati con il coinvolgimento delle associazioni di categoria
Excursus su modifiche normative e prassi ministeriale
3
RELAZIONE CASSAZIONE 94/2009
Conclusioni su studi di settore:



natura di presunzione semplice
principi in tema di contraddittorio
prevalenza dell’ultimo studio di settore
approvato
4
RELAZIONE CASSAZIONE 94/2009
L’accertamento necessita di motivazioni precise
che trascendono il mero dato di non congruità
derivante da Gerico.
E’ pertanto obbligatorio il passaggio del
contraddittorio con il quale il contribuente dovrà
fornire elementi a sua difesa
5
RELAZIONE CASSAZIONE 94/2009
Il dato risultante dagli studi di settore
costituisce un possibile parametro di calcolo
della redditività e di conseguenza non
preclude l’accertamento ex articolo 39 comma
1 lett. d) Dpr 600/1973 (da scritture contabili)
6
RELAZIONE CASSAZIONE 94/2009
Principi
 l’accertamento è nullo se non preceduto dal
contraddittorio
 non
è obbligatorio per l’amministrazione
finanziaria specificare nella richiesta di
chiarimenti le discordanze tra ricavi dichiarati
e quelli risultanti dalgi studi. Netto contrasto
con legge 2/2009 che prevede l’obbligo per il
Fisco di riportare le motivazioni sottostanti
alla determinazione di maggiori imposte
7
RELAZIONE CASSAZIONE 94/2009


l’eventuale avviso di accertamento successivo al
contraddittorio deve contenere, pena nullità, una
adeguata replica alle deduzioni formulate dal
contribuente
l’assenza del contribuente al contraddittorio o la
mancata formulazione di deduzioni a sostegno di
quanto dichiarato, legittima l’Agenzia delle Entrate
ad
emettere
avviso
di
accertamento
esclusivamente sulla base delle risultanze degli
studi di settore
8
RELAZIONE CASSAZIONE 94/2009

l’assenza
del
contribuente
al
contraddittorio
o
la
mancata
formulazione di deduzioni a sostegno di
quanto dichiarato, non preclude al
contribuente la possibilità di presentare
in giudizio eventuali eccezioni
9
SENTENZE CASSAZIONE SEZIONI UNITE
n. 26635-26636-26637-26638 DEP. 18.12.09
Rilevanza indirizzo Sezione Unite Cassazione


direttiva giurisprudenziale definita
direttiva superabile con successive modifiche
legislative innovative dell’impianto degli studi
di settore
10
SENTENZE CASSAZIONE SEZIONI UNITE
n. 26635-26636-26637-26638 DEP. 18.12.09
La non congruità derivante dall’applicazione degli studi
di settore deve essere supportata con prove riferite
specificamente all’attività monitorata in quanto trattasi
comunque di elaborazione statistica.
Non sono sufficienti elementi solo genericamente
riferibili al contribuente e non alle concrete modalità di
svolgimento dell’attività ed alla concreta realtà
reddituale.
11
SENTENZE CASSAZIONE SEZIONI UNITE
n. 26635-26636-26637-26638 DEP. 18.12.09
Il binomio studi di settore – redditometro non
permette di far acquisire ai risultati degli studi
stessi le caratteristiche di gravità, precisione e
concordanza
12
SENTENZE CASSAZIONE SEZIONI UNITE
n. 26635-26636-26637-26638 DEP. 18.12.09
Viene ribadita


la centralità del contraddittorio. L’astrattezza degli
strumenti standardizzati può essere verificata e
corretta in tale sede
la legittimazione dell’Agenzia delle Entrate ad
emettere avviso di accertamento esclusivamente
sulla base degli studi di settore in caso di assenza
del contribuente al contraddittorio o di mancata
formulazione di deduzioni a sostegno di quanto
dichiarato
13
SENTENZE CASSAZIONE SEZIONI UNITE
n. 26635-26636-26637-26638 DEP. 18.12.09


la possibilità per il contribuente di proporre
nuove eccezioni innanzi il giudice tributario
la necessità che l’eventuale avviso di
accertamento successivo al contraddittorio debba
contenere, pena nullità, una adeguata replica alle
deduzioni formulate dal contribuente in sede di
contraddittorio
14
SENTENZE CASSAZIONE SEZIONI UNITE
n. 26635-26636-26637-26638 DEP. 18.12.09

per analogia si ritiene che l’eventuale avviso di
accertamento in assenza di contraddittorio debba
contenere, pena nullità, una adeguata replica alle
deduzioni formulate dal contribuente in sede di
modello Unico (esempio annotazioni attestate da
professionista qualificato)
15
SENTENZE CASSAZIONE SEZIONI UNITE
n. 26635-26636-26637-26638 DEP. 18.12.09

ai fini dell’onere della prova

all’amministrazione finanziaria spetta dimostrare
l’assenza di elementi oggettivi tali da ritenere
inadeguato l’iter tecnico metodologico seguito
dallo studio per giungere alla stima e la corretta
imputazione al cluster di riferimento (gravità dello
scostamento,
caratteristiche
specifiche
del
contribuente compatibili con quelle normali del
campione di riferimento, reiterazione degli
scostamenti nel tempo, anomalia di indicatori ….)
16
SENTENZE CASSAZIONE SEZIONI UNITE
n. 26635-26636-26637-26638 DEP. 18.12.09

ai fini dell’onere della prova

al contribuente spetta dimostrare l’esistenza di
cause particolari tali da inficiare per il caso di
specie le risultanze degli studi di settore
Quanto sopra solo quando la presunzione semplice
risultata formata e rilevata è cioè quando l’Ufficio
ha assolto il suo onere probatorio
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Studi di settore
Ipotesi situazioni specifiche
Possibili cause particolari



ubicazione dell’attività nel settore commercio e
somministrazione in quanto in tali attività rilevante
la zona
area geografica
diversità rispetto al cluster di appartenenza
(tipologia attività, specializzazioni, dimensione
struttura sia in termini di spazi che di volumi,
tipologia clientela e n° committenti, dotazione beni
strumentali, materiali utilizzati per produzione)
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Studi di settore
Ipotesi situazioni specifiche



soggetto multiattività con attività rientranti
in settori particolari (holding mista di
partecipazioni e locazione)
soggetto multiattività con modifica attività
principale nell’anno e mantenimento
vecchia struttura dei costi
soggetto operante in mercati con clientela
particolare (soggetti no profit)
19
Studi di settore
Ipotesi situazioni specifiche






stato di salute
età anagrafica e mancanza di investimenti
apertura centri commerciali
avvenimenti eccezionali
altri accadimenti specifici dell’anno
…………………………..
20
Studi di settore
Ipotesi situazioni specifiche



contribuente all’interno dell’intervallo di
confidenza
contribuente appena al
dell’intervallo di confidenza
di
sotto
contribuente che si adegua all’interno di
un valore dell’intervallo di confidenza
21
CIRCOLARE TELEFISCO 2010 – QUESITO 8.2
L’Agenzia delle Entrate continuerà ad utilizzare
elementi indice quali autovetture ed immobili in
quanto elementi che rappresentano capacità
contributiva superiore a quella espressa dai
redditi
dichiarati,
pur
tenendo
conto
dell’esistenza di redditi di altra natura.
22
CIRCOLARE TELEFISCO 2010 – QUESITO 8.2
La sentenza della Corte Suprema afferma
diversamente:
per supportare le tesi devono essere utilizzati
elementi relativi all’attività in relazione alla
quale lo studio di settore ha determinato
l’ammontare dei compensi o dei ricavi attesi

Quindi sono irrilevanti elementi inerenti la sfera
personale
23
CIRCOLARE 19/E del 14 aprile 2010
In caso di avvisi di accertamento basati su studi
di settore applicati senza l’attivazione del
contraddittorio con il contribuente, l’Ufficio
chiederà la cessazione della materia del
contendere in caso il contribuente rilevi tale
omissione nel corso del giudizio di prime cure
24
CIRCOLARE 19/E del 14 aprile 2010
La mancata indicazione nella motivazione
dell’atto impositivo delle ragioni per le quali non
si è tenuto conto delle osservazioni del
contribuente non determinano la nullità dell’atto
se le medesime sono state prima riportate nei
verbali di contraddittorio.
In senso negativo Cassazione 4626/2008.
25
CIRCOLARE 19/E del 14 aprile 2010
Conseguenza per contenziosi in essere:
la mancata indicazione nella motivazione
dell’atto impositivo delle ragioni per le quali non
si è tenuto conto delle osservazioni del
contribuente in sede di contraddittorio
determinano la nullità dell’atto se eccepite dal
contribuente nel primo grado di giudizio
26
ALTERNATIVE PER IL CONTRIBUENTE
CONGRUO
RISULTANZE DA
STUDIO DI SETTORE
NON CONGRUO
ADEGUAMENTO
IN DICHIARAZIONE
NO ADEGUAMENTO
IN DICHIARAZIONE
27
ALTERNATIVE PER IL CONTRIBUENTE
ADESIONE A SEGUITO
INVITO A COMPARIRE
NO ADEGUAMENTO
IN DICHIARAZIONE
NO ADESIONE A SEGUITO
INVITO A COMPARIRE E
CONSEGUENTE
CONTRADDITORIO
ADESIONE
CONTENZIOSO
28
ALTERNATIVE PER IL CONTRIBUENTE
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
CONTENZIOSO
A SENTENZA
29
ALTERNATIVE PER IL CONTRIBUENTE
Adesione a seguito di invito a comparire


l’invito contiene sinteticamente gli elementi
rilevanti ai fini dell’accertamento
comunicazione al competente ufficio e
versamento dovuto entro il 15° giorno
antecedente la data fissata per la
comparizione
allegando
quietanza
di
pagamento
30
ALTERNATIVE PER IL CONTRIBUENTE



sanzioni ridotte ad 1/8
versamento rateale somme dovute senza
obbligo di rilascio garanzie
limitazioni
ad
eventuali
accertamenti
presuntivi
31
ALTERNATIVE PER IL CONTRIBUENTE
Adesione a seguito di contraddittorio



sanzioni ridotte ad 1/4
versamento rateale somme
obbligo di rilascio garanzie
no limitazioni ad eventuali
presuntivi
dovute
con
accertamenti
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ALTERNATIVE PER IL CONTRIBUENTE
Conciliazione giudiziale




entro la prima udienza della Commissione
Tributaria Provinciale
sanzioni ridotte ad 1/3
versamento rateale somme dovute con
obbligo di rilascio garanzie
no limitazioni ad eventuali accertamenti
presuntivi
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ALTERNATIVE PER IL CONTRIBUENTE
Sentenze sfavorevoli in contenzioso




sanzioni piene
versamento senza rateazione delle somme
dovute
rischio di pagamento spese di giudizio
no limitazioni ad eventuali accertamenti
presuntivi
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ALTERNATIVE PER IL CONTRIBUENTE
In caso di congruità, di adeguamento in
dichiarazione od in sede di invito a comparire,
eventuali accertamenti presuntivi sono possibili
solo se viene superato uno dei due seguenti
limiti:
attività non dichiarate > 40%
ricavi/compensi dichiarati
 attività non dichiarate > € 50.000,00

dei
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ALTERNATIVE PER IL CONTRIBUENTE
oppure se


comunicazione dati rilevanti ai fini studi di
settore è infedele/omessa
la rettifica riguarda componenti reddituali
diversi da ricavi/compensi
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Adesione a seguito contraddittorio
Iniziativa del contribuente


in presenza di accessi ispezioni e verifiche
avviso di accertamento non preceduto da
invito a comparire
37
Adesione a seguito contraddittorio
Iniziativa dell’ufficio

invito a comparire
38
Adesione senza contraddittorio
Due ipotesi :

adesione pvc

adesione invito a comparire


se non preceduto da notifica pvc
emissione successiva al 01.01.09
39
Adesione senza contraddittorio
Caratteristiche comuni:



prestata acquiescenza a tutti i rilievi
mossi, salvo errori materiali e di calcolo
sanzioni ridotte ad 1/8
perfezionamento con il pagamento della
prima od unica rata
40
Adesione senza contraddittorio


no prestazione garanzie in caso di
pagamento rateale
iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle
somme dovute non pagate
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Criticità della metodologia da studi di settore