“Accertamento Accertamento sintetico e da redditometro: partenza del nuovo strumento di controllo” a cura di Paolo Parisi Professore di diritto tributario S.S.E.F. “Ezio Vanoni” LE DISCIPLINE A CONFRONTO (VECCHIO E NUOVO) Art. 38, comma 4 e ss. D.P.R. n. 600/1973 L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi p co precedenti ecede t e da dall'art. a t 39, può, in base ad e elementi e e t e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta. Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo l i netto tt in i relazione l i alla ll spesa per incrementi i ti patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti. Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del dec de decreto eto indicato d cato nel e seco secondo do co comma. a Agli g effetti e ett dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi. NUOVO ART. 38 D.P.R. n. 600/1973 L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti p ecede t e da dall'art. a t 39 può sempre se p e dete determinare a es sinteticamente tet ca e te il reddito edd to complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo di imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuati mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tal caso è fatta salva per il contribuente la prova di cui al quarto comma. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo g di invitare il contribuente a comparire p di p persona o p per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e successivamente di avviare il procedimento con adesione di cui (omissis). Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’art.10 del DPR 917/1986; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge LA NUOVA DISCIPLINA ART. 38 D.P.R. n. 600/1973 Provvedimento direttoriale 24 dicembre 2012 Circolare 31 luglio 2013 n. 24/E LA NUOVA DISCIPLINA ART. 38 D.P.R. n. 600/1973 Accertamento sintetico Rilevanza in generale delle spese sostenute (e quindi del tenore di d vita) ma due d ddistinte modalità d l di d accertamento SINTETICO PURO (basato su qualsiasi spesa sostenuta) REDDITOMETRO (basato su elementi indicativi di capacità contributiva) LA NUOVA DISCIPLINA E LE CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ condizioni di applicabilità pp reddito accertato deve superare del 20 % il reddito dichiarato investimenti patrimoniali eliminata presunzione quinquennale del sostenimento della spesa invito al contraddittorio obbligatorio a cura dell’Ufficio ELEMENTI CARATTERIZZANTI L’ACCERTAMENTO SINTETICO E REDDITOMETRICO la determinazione sintetica del reddito utilizza la presunzione relativa secondo cui tutto quanto è stato speso nel periodo d’imposta - spese di qualsiasi genere sostenute - sia stato finanziato con redditi del periodo medesimo, ferma restando la possibilità per il contribuente di provare che le spese siano state finanziate con altri mezzi, ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile a detta presunzione si affianca, con pari efficacia, quella basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva, individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze ( 24 dicembre 2012), mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, ferma restando la prova contraria del contribuente in ambedue i casi la determinazione sintetica è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20% ( la circolare n.24/2013 parla di “clausola di garanzia”) ELEMENTI CARATTERIZZANTI L’ACCERTAMENTO SINTETICO E REDDITOMETRICO il contribuente è garantito dall’ampia possibilità di fornire eventuali elementi di prova per giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa a lui attribuita, attraverso il cd. doppio contraddittorio, sia prima che dopo l’avvio del procedimento di accertamento con adesione, contraddittorio che deve essere obbligatoriamente attivato dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’art. 10 del T.U. n.917/1986, ferma restando la spettanza delle detrazioni d’imposta ELEMENTI CARATTERIZZANTI L’ACCERTAMENTO SINTETICO E REDDITOMETRICO La regola generale è quella dell’accertamento sintetico sulla base del principio per cui Spesa p sostenuta = reddito dichiarato L’accertamento fondato sul redditometro è “una parte” della previsione. Il redditometro diventa uno strumento”particolare” di applicazione di questa regola generale Il redditometro muta faccia: strumento costruito “tipo studio di settore”: rilevanza del campione significativo di contribuenti, del nucleo familiare e dell’area territoriale Non c’è più la regola dello scostamento per due anni: 1/5 su ogni anno e si risolve il problema della franchigia che si calcola sui redditi determinati sinteticamente e non su quelli dichiarati Contraddittorio obbligatorio: l’assenza pregiudica la legittimità dell’accertamento Indicazione chiara: la sede naturale di applicazione pp di qquesto “strumento” sono ggli accertamenti con adesione L’ACCERTAMENTO SINTETICO SINTETICO PURO Qualsiasi spesa effettuata dal contribuente e “rintracciata” dal Fisco può essere posta alla base di un accertamento sul presupposto che la stessa deve essere finanziata dal reddito dichiarato Considerando la franchigia prevista dalla norma il concetto è che se il contribuente ha sostenuto spese per 95 per evitare l’accertamento sintetico deve dichiarare un reddito superiore a 80 Non vi sono limitazioni qualitative al tipo di spesa che il Fisco potrà ricercare come crede (collegamento con nuovi obblighi di comunicazione delle d ll fatture f > 3.000 euro ma anche mezzi più disparati di indagine……si parla della rilevanza delle informazioni ritraibili dai cc.dd. social network) L’ACCERTAMENTO SINTETICO accertamento sintetico “puro” individuazione di indici di capacità contributiva persone fisiche capacità di spesa d l soggetto del disponibilità di beni e/o / servizi rilevazione da effettuare in relazione al periodo d’imposta Rettifica del reddito complessivo L’ACCERTAMENTO REDDITOMETRICO REDDITOMETRO Si individuano (in modo più preciso rispetto al passato) beni idonei a definire il tenore di vita del contribuente e tali da consentire una misurazione del reddito necessario per acquistarli e mantenerli Non più solo auto e barche ma altri segnalatori di benessere entrano tr nell redditometro r ddit tr Vengono superate alcune nefandezze del passato (il riferimento ai cavalli fiscali aveva fatto diventare di lusso auto “popolari”) Assume rilevanza il nucleo familiare e l’ambito territoriale i i l di appartenenza L’ACCERTAMENTO REDDITOMETRICO metodo di determinazione sintetica e redditometrica Decreto ministero economia e finanze 24 dicembre 2012 classificazione contribuenti individuazione degli elementi di capacità contributiva per campioni per area territoriale di appartenenza per nucleo familiare di appartenenza L’ACCERTAMENTO REDDITOMETRICO condizione di applicabilità del nuovo redditometro reddito complessivo accertabile eccedente di 1/5 il reddito dichiarato ELEMENTO CARATTERIZZANTE L’ACCERTAMENTO REDDITOMETRICO Un profilo innovativo di grande interesse: la rilevanza della famiglia nel calcolo del nuovo redditometro Non significa che viene realizzato un redditometro del soggetto passivo famiglia (che ad oggi non è contemplato nel nostro ordinamento) ma di assumere che le relazioni familiari giustificano la di disponibilità ibili à di una ricchezza i h che h giustifica i ifi le l spese del d l singolo i l Ma quale è la famiglia dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 ? Quella dell’art. 5 del TUIR (parenti entro il 3° grado e affini entro il 2°) e comunque q fondata sul matrimonio O qualsiasi nucleo di soggetti che indipendentemente da vincoli matrimoniali o di consaguineità g condivida un contesto unitario DEFINIZIONE DI FAMIGLIA NELL’ACCERTAMENTO REDDITOMETRICO Nel caso di una famiglia nel senso formale del termine non ci saranno problemi probatori. L’esistenza della famiglia presuppone un vincolo di solidarietà dei rapporti interni che giustifica l’incremento di capacità di spesa di ciascun singolo suo componente. Qualora si sposi un concetto ampio di famiglia è evidente che si dovrà anche riflettere sul diverso contenuto probatorio. Nel caso di un concetto allargato di famiglia si dovrà provare con maggiore difficoltà che comunque questa costituisce una comunità di condivisione di una forza economica che è quindi per il singolo amplificata dalla sua appartenenza alla stessa LE DIFESE NELL’ACCERTAMENTO SINTETICO E REDDITOMETRICO In ogni caso l’aspetto centrale diventa quello di capire come sarà possibile per il contribuente difendersi di fronte all’utilizzo (massiccio) di qquesti nuovi metodi di accertamento Alcuni punti fermi: a) Non sono più validi gli schemi concettuali seguiti con riferimento al “vecchio” 38 (leggiamo pure le sentenze che h anche h iin questii giorni i i ne parlano, l ma non sono queste quelle ll sulle ll qualili riflettere) ifl ) CTP Alessandria sent. 22 febbraio 2011 n. 13 La presunzione recata con il redditometro non può essere contestata facendo leva sulle tabelle ACI per dimostrare il corretto costi di mantenimento dei veicoli ELEMENTI CARATTERIZZANTI L’ACCERTAMENTO SINTETICO E REDDITOMETRICO Alcuni punti fermi: b) Bisogna giocare di grande anticipo: mappatura dei movimenti finanziari e conservazione della documentazione (una sorta di contabilità domestica !) c) La fase procedimentale prevale su quella processuale (tenere le prove nascoste per poi esibirle al Giudice diventa un errore grossolano da non commettere) d) Inquadrare questi strumenti accertativi in un’ottica sistematica considerando che le prese di posizione interpretativa sulla valenza probatoria di altri strumenti accertativi (sia pur operanti in un ambito diverso) assume una importanza decisiva (parallelismo specifico a tal fine tra posizioni espresse per gli studi di settore e quelle che dovranno maturare sul nuovo sintetico/redditometrico) ELEMENTI CARATTERIZZANTI L’ACCERTAMENTO SINTETICO E REDDITOMETRICO In questo contesto …….. e in particolare LA POSIZIONE ESPRESSA DALLE SS.UU. DELLA CORTE DI CASSAZIONE CON LA SENTENZA 18 DICEMBRE 2009 nn. 26635/36/37/38 RAPPRESENTA UNA RICOSTRUZIONE COMPIUTA E PUNTUALE CIRCA I RAPPORTI TRA GLI STRUMENTI PRESUNTIVI DI ACCERTAMENTO E LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE. I CONTENUTI DI TALE PRONUNCIA VANNO BEN OLTRE LA SITUAZIONE DECISA, RAPPRESENTANDO (E DIVENTANDO) UN PUNTO FONDAMENTALE DI RIFERIMENTO A LIVELLO SISTEMATICO CHE TORNERA’ UTILE PER OGNI ACCERTAMENTO SINTETICO (E, QUINDI, ANCHE NEL CONTESTO DEL NUOVO ART. 38 D.P.R. n. 600/1973 SU ACCERTAMENTO SINTETICO/REDDITOMETRICO DELLE PERSONE FISICHE) ELEMENTI CARATTERIZZANTI L’ACCERTAMENTO SINTETICO E REDDITOMETRICO CASSAZIONE Ord. 22 ottobre 2010 n. 21661 (ud. del 26 maggio 2010) La disciplina dell’art. 38, D.P.R. n. 600/1973 contempla i criteri di rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche prevede che il controllo della congruità delle stesse venga effettuato partendo da dati certi e utilizzando gli stessi come indici di capacità di spesa per dedurne, avvalendosi di specifici e predeterminati parametri di valorizzazione (cd. redditometro), il reddito. E’ onere del contribuente contestare il possesso degli indicatori di capacità di spesa, di provare, con idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. d’ Si tratta di una sentenza fondamentale f d l perché, hé su una questione i che h riguardava i d un accertamento redditometrico, la Corte di Cassazione aveva sospeso il giudizio…in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sugli studi di settore. Si conferma che siamo nel contesto p g di meccanismi accertativi p per i qquali valgono g qquindi identiche della stessa tipologia considerazioni….