REDDITOMETRO ACCERTAMENTO SINTETICO SPESOMETRO REDDITOMETRO DEFINIZIONE GENERALE L’accertamento sintetico è uno strumento di rettifica che si fonda su una presunzione secondo la quale, il reddito attribuibile al contribuente è determinato sulla base di una “relazione a contenuto induttivo, ANCHE statistico” radicata su elementi e circostanze di fatto certi espressione della capacità contributiva del contribuente. PROVA PRESUNTIVA 2727: La presunzione è la conseguenza che il legislatore (o il giudice) trae da un fatto noto per risalire ad un fatto non noto 2728: Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite. 2729: Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice , il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni . DIVIETO DI DOPPIA PRESUNZIONE L’ORDINAMENTO NON AMMETTE PRESUNZIONI SU PRESUNZIONI. la presunzione deve essere fondata su un fatto certo dimostrato in modo diretto GIURISPRUDENZA IL DIVIETO DI DOPPIA PRESUNZIONE NON OPERA CON LE PRESUNZIONI LEGALI FINALITA’ 1. Adeguare l’accertamento sintetico ai significativi mutamenti intervenuti nel contesto socio economico in cui si manifesta la capacità di spesa che è espressione della capacità contributiva. 2. Rendere più efficace lo strumento di accertamento; 3. Implementare le garanzie dei contribuenti. Il previgente accertamento sintentico è illegittimo perché non sufficientemente garante del contribuente, ed inoltre non e’ piu’ in grado di rappresentare la capacita’ reddituale dei contribuenti. La presunzione dell’accertamento sintetico di vecchia generazione perde di efficacia in giudizio. ACCERTAMENTO SINTETICO DECORRENZA Il nuovo impianto normativo dell’accertamento sintetico ha effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è scaduto alla data di entrata in vigore del decreto (31 maggio 2010). Le nuove disposizioni hanno effetto già con riferimento ai redditi del 2009. SI DEVE AFFERMARE Il nuovo redditometro potrà trovare applicazione anche per gli anni precedenti ma su richiesta del contribuente. Il nuovo redditometro, qualora più favorevole, potrà costituire un importante strumento difensivo con riferimento ai periodi di imposta antecedenti quello del 2009. STRUTTURA NORMATIVA DEL NUOVO ACCERTAMENTO SINTETICO Il nuovo impianto normativo si fonda su 5 elementi strutturali: 1. La sussistenza di due meccanismi presuntivi marcatamente distinti; 2. Revisione della clausola di salvaguardia: il delta che consente l’accertamento sintetico è stabilito nel 20%; 3. Definizione della procedura di accertamento sintetico; 4. Ampliamento della possibilità di difesa del contribuente; 5. Il reddito sintetico è reddito complessivo LORDO, pertanto sono deducibili gli oneri di cui all’articolo 10 del TUIR. TIPI DI ACCERTAMENTO SINTENTICO Due sono GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO SINTETICO: • Presunzione diretta secondo la quale tutto quanto è speso in un periodo di imposta è finanziato con i redditi posseduti nel medesimo periodo (accertamento sintetico puro); • Presunzione redditometrica secondo la quale il reddito sintetico è determinato sulla base di un procedimento induttivo, tecnico-metodologico DI RILEVAZIONE STATISTICA che genera stime di reddito (redditometro). ACCERTAMENTO SINTETICO DIRETTO co. 4 Art. 38 L’ufficio può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo di imposta, fatta salva la prova contraria. 1. La presunzione è disposta in modo definitivo; 2. La presunzione non si fonda sui dati indicativi di capacità contributiva rilevati sulla base dell’analisi di campione di contribuenti ma sulla spesa in concreto sostenuta dal contribuente; 3. IL REDDITO SINTETICO NON E’ DETERMINATO MEDIANTE LA RIPARAMETRAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA MA E’ PARI ALLA SOMMA DELLA SPESA SOSTENUTA DAL CONTRIBUENTE; 4. La presunzione si fonda sul criterio di cassa. REDDITOMETRO co. 5 art. 38 La determinazione sintetica del reddito può altresì essere fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuati dal decreto MEF del 24 dicembre 2012 La norma esprime un meccanismo presuntivo che, sulla base di un processo tecnico metodologico STATISTICO induttivo, fondato sull’analisi del comportamento normale di spesa di campioni significativi di contribuenti differenziati in funzione della composizione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, genera la stima del reddito sintetico del contribuente. DECRETO MEF 24 DICEMBRE 2012 DISPOSIZIONE ATTUATIVE DEL REDDITOMETRO DECRETO MEF IL DECRETO MEF INDIVIDUA: INDIVIDUA 1. Gli elementi indicativi di capacità contributiva; 2. I criteri di valorizzazione degli elementi indicativi di capacità contributiva contributiva;; 3. La diversa composizione dei nuclei familiari e delle aree territoriali; 4. Il criterio di determinazione del reddito sintetico ELEMENTI INDICATIVI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA • Gli elementi indicativi di capacità contributiva sono: – Le spese per l’acquisto di beni e servizi; – Le spese per il mantenimento dei beni e servizi RIFERITE AD ELEMENTI ANCHE NON CONTEMPLATI DALL’ALLEGATO “A” DEL DECRETO MEF CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SPESE 1. Spese di ammontare certo, oggettivamente riscontrabili, denominate come “spese certe”; 2. Quota delle spese per investimenti; 3. Quota di risparmio formatasi nell’anno; 4. Spese riferite a beni e servizi rilevate sulla base di analisi e studi socio economici, “spese per elementi certi”; 5. Quota parte ATTRIBUIBILE AL CONTRIBUENTE delle spesa media Istat riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza “spese medie ISTAT”; REDDITO SINTETICO DA REDDITOMETRO IL CONTENUTO INDUTTIVO DEL DECRETO MEF REDDITO SINTETICO = SPESA COMPLESSIVA Il decreto MEF attua La convergenza in un unico strumento di accertamento ACCERTAMENTO SINTETICO BASATO SUL REDDITOMETRO SINTESI E CONCLUSIONE • I due meccanismi presuntivi convergono in unico strumento di accertamento sintetico basato anche sul redditometro; • La norma esprime una presunzione legale relativa data dalla equazione: REDDITO = SPESA • IL REDDITOMETRO E’ DISPOSIZIONE DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO SINTETICO E HA LA FUNZIONE DI VALORIZZARE LA SPESA ANCHE CON CRITERI INDUTTIVI; • I CRITERI INDUTTIVI DI VALORIZZAZIONE DELLA SPESA DEL REDDITOMETRO NON SONO PRESUNZIONI LEGALI E NEANCHE SEMPLICI SEMPLICI.. VALORE PROBATORIO DEI CRITERI DI VALORIZZAZIONE IN PRIMA APPROSSIMAZIONE 1. PROVE CERTE E DIRETTE: a) SPESE CERTE; b) SPESE PER INVESTIMENTI; c) QUOTE DI RISPARMIO; 2. PROVA PRESUNTIVA SEMPLICISSIMA: a) SPESE PER ELEMENTI CERTI b) SPESE MEDIE ISTAT PER BENI E SERVIZI RICORRENTI IL VALORE PROBATORIO DEVE ESSERE VERIFICATO CON IN RIFERIMENTO ALLA NATURA DEI DATI UTILIZZATI NELLA VALORIZZAZIONE ACC.SINTETICO BASATO SUL REDDITOMETRO – CIR. 24/E LA RICOSTRUZIONE INDUTTIVA DEL REDDITO SI FONDA SULLE SPESE CERTE E SULLE SPESE PER ELEMENTI CERTI E SOLO IN VIA RESIDUALE E PER LE SPESE CORRENTI SI UTILIZZA LA CORRISPONDENTE SPESE MEDIA ISTAT I VALORI ISTAT HANNO FUNZIONE DI INTEGRARE GLI ELEMENTI PRESENTI IN ANAGRAFE TRIBUTARIA CASSAZIONE DEL 20 DICEMBRE 2012 N. 23554 l’accertamento sintetico gia’ nella formulazione anteriore a quella modificata dal dl 78/2010 art. 22, tende a determinare, attraverso persunzioni semplici, il reddito complessivo presunto del contribuente mediante i c.d. elementi indicativi di capacita’ contributiva stabiliti dai decreti ministeriali; Sent. Cassazione del 22 ottobre 2010 n. 21661 Il redditometro non rileva come presunzione legale in quanto il dato certo (noto) stabilito dalla norma, dal quale si perviene a quantificare la capacità contributiva effettiva del contribuente, è ora considerato un dato in fieri, che si costruisce e personalizza attraverso il confronto con il contribuente. Sulla base di tale considerazione l’accertamento sintetico assume le prerogative di un sistema di presunzioni semplici analogamente a quanto avviene con gli accertamenti aventi natura di accertamento standardizzato. RIPARTO DELL’ONERE DELLA PROVA PRINCIPIO NORMATIVO LA NORMA NON ATTRIBUISCE AGEVOLAZIONI NELLA DETERMINAZIONE DELLE SPESE • L’UFFICIO L’UFFICIO:: – DEVE PROVARE CONTRIBUENTE LE SPESE PAGATE DAL • Il CONTRIBUENTE CONTRIBUENTE: – DEVE PROVARE IL NON SOSTENIMENTO DELLE SPESE IMPUTATE; – DEVE PROVARE LE CAUSE LEGITTIME DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA REALE SOSTENUTA. VALORIZZAZIONE DELLE SPESE CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DELLE SPESE ESAME DEL VALORE PROBATORIO SPESE CERTE • SPESE PER AMMONTARE CERTO, OGGETTIVAMENTE RISCONTRABILE, CONOSCIUTO DAL CONTRIBUENTE E DALL’AMMINSITRAZIONE FINANZIARIA VALORE PROBATORIO Dipende dalla natura probatoria del dato sulla base del quale è radicata la valorizzazione SPESE PER ELEMENTI CERTI • Spese di ammontare determinato sulla base di elementi e circostanze di fatto certi • L’ufficio ha la certezza del possesso di alcuni beni e sulla base di tale presupposto determina induttivamente la spesa. • La spesa INDUTTIVA è ottenuta applicando a valori riconducibili a specifiche caratteristiche dei beni: – Indici e coefficienti Risultanti da analisi e studi di settore; – Valori medi di spesa rilevati dall’istat. VALORE PROBATORIO La valorizzazione è una presunzione semplicissima SPESE PER INVESTIMENTI • LE SPESE PER INCREMENTI PATRIMONIALI SONO DETERMINATE SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI IN ANAGRAFE TRIBUTARIA. VALORE PROBATORIO Dipende dalla natura probatoria del dato sulla base del quale è radicata la valorizzazione QUOTE DI RISPARMIO • LE QUOTE DI RISPARMIO SONO DETERMINATE SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI IN ANAGRAFE TRIBUTARIA VALORE PROBATORIO Dipende dalla natura probatoria del dato sulla base del quale è radicata la valorizzazione SPESE MEDIE ISTAT PER BENI E SERVIZI RICORRENTI • Si riferiscono alle spese per acquisto di beni e servizi ricorrenti. ATTENZIONE L’allegato A esprime un criterio induttivo (la media ISTAT) e per ogni spesa indica anche la valorizzazione in ragione dei dati in AT; Ai fini del redditometro si assume il più elevato. VALORE PROBATORIO E’ una presunzione semplicissima RIPARTIZIONE PER TUTTE LE SPESE MEDIE ISTAT LA QUOTA PARTE DELLE SPESE MEDIE ISTAT ATTRIBUIBILE AL CONTRIBUENTE E’ DETERMINATA: – Nella percentuale corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo attribuibile al contribuente ed il totale dei redditi complessivi attribuibili ai componenti del nucleo familiare; – In assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare, nella percentuale corrispondente al rapporto delle spese sostenute. CRITERI DI IMPUTAZIONE 1. Le spese RELATIVE a beni e servizi si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria; 2. Si considerano sostenute dal contribuente le spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari a carico SPESE PER BENI PROFESSIONALI Non si considerano sostenute le spese per i beni e i servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività dell’impresa o all’esercizio di arti e professioni sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione. CIR 24: Vanno escluse le spese per immobili strumentali per natura (Uffici, negozio, magazzini, opifici) e gli immobili pertinenziali (cantine, box, soffitte) PROCEDURE DI ACCERTAMENTO SINTETICO SELEZIONE ATTIVITA’ ISTRUTTORIA CRITERIO DI SELEZIONE • CIR. 24/E 2013: – Saranno selezionati coloro che presentano significativi scostamenti tra redditi dichiarati e capacità di spesa manifestata; – Le spese medie ISTAT PER BENI E SERVIZI RICORRENTI non avranno valenza nella fase di selezione; – Verranno evitate situazioni di marginalità economica e categorie di contribuenti che, sulla base dei dati conosciuti Legittimamente non dichiarano, in tutto o in parte, i redditi conseguiti; – Si terrà conto del reddito complessivo della famiglia. E’ DISPOSTO UN APPLICATIVO INFORMATICO DI ANALISI E SELEZIONE NUOVA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO IL COMMA 7 DELL’ART. 38 PREVEDE CHE L’ufficio ha l’obbligo di attivare la seguente procedura: • Invito al contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento; • Avvio del procedimento di accertamento con adesione. L’ufficio deve attenersi a tale procedura – in mancanza In tutto o in parte l’accertamento è illegittimo e quindi Nullo. INVITO A COMPARIRE TUTELA DEL CONTRIBUENTE SI TRATTA DI INVITO A COMPARIRE E NON DI RICHIESTA DATI E INFORMAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI • La norma NON FA RICHIAMO espresso alle disposizioni di cui all’articolo 32; • L’invito è posto a tutela del contribuente attribuendo la possibilità di esercitare il dritto di difesa in via anticipata, rispetto alla collocazione naturale del giudizio; • L’invito è proiettato AD UN VERO contraddittorio; INOTTEMPERANZA AGLI INVITI DELL’ISTRUTTORIA SANZIONI - AMMINISTRATIVE Art. 11 co. 1 lett. a), b) e c) D.Lgs. 471/97 da € 258,00 a € 2.065,00; ACCERTAMENTO – INUTILIZZABILITA’ DELLE PROVE Preclusione probatoria dei dati, notizie, atti e documenti non esibiti né nella fase amministrativa né in contenzioso; Eccezioni:Causa di forza maggiore e deposito in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado; ACCERTAMENTO INDUTTIVO quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici per la richiesta di trasmettere atti e documenti o fornire notizie mediante questionari (art. 39 co. 2 lett. d bis). 35 FALSA INFORMAZIONE - REATO Chiunque, a seguito delle richieste di cui all’articolo 32 e 33 del DPR 600/73, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000. Reclusione fino a tre anni (art.. 483 C.P.) (art Esibizione o trasmissione di documenti Falsi; Comunicazione di dati e notizie non rispondenti al vero: Solo se a seguito delle richieste si configurano le fattispecie di reato tributario ex D.Lgs 74/2000. CONCLUSIONE: MEGLIO NON RISPONDERE CHE RISPONDERE MALE. 36 OGGETTO DEL CONTRADDITORIO I TEMPO 1. Le spese certe – contrasto con prove certe e dirette (???!!!???); 2. Concreta disponibilità dei beni per le spese per elementi certi – contrasto con situazioni e circostanza logiche supportate indirettamente da documenti; 3. Spese per investimenti – contrasto con prove Della formazione della provvista e dell’utilizzo; 4. Quote di risparmio – contrasto con prove certe e prova di ogni utile informazione della formazione del risparmio FASE INTERMEDIA Cir. 24/E 2013: SE IL CONTRIBUENTE FORNISCE CHIARIMENTI ESAUSITIVI IN ORDINE ALLE SPESE CERTE, SPESE PER ELEMENTI CERTI AGLI INVESTIMENTI ED ALLA QUOTA DI RISPARMIO DELL’ANNO, L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO BASATA SULLA RICOSTRUZIONE SITENTICA DEL REDDITO SI ESAURISCE NELLA PRIMA FASE DEL CONTRADDITTORIO SECONDA FASE DEL CONTRADD.RIO • In caso di mancato superamento del primo test di verifica il contraddittorio passa alla fase due: – Verifica della valorizzazione delle spese ISTAT; – Il contribuente potrà contrastare la valorizzazione delle medie ISTAT anche mediante ragionamenti logici non supportati da documentazione. ACCERTAMENTO CON ADESIONE • L’UFFICIO HA L’OBBLIGO SUCCCESSIVAMENTE ALLA PRIMA FASE AMMINISTRATIVA DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI SENSI DELL’ARTIOLO 5 DEL d.Lgs. 218/1997; • IPOTESI DI Sanzioni ridotte: – 1/6 in caso di adesione integrale all’invito; – 1/3 in caso di perfezionamento dell’acc.to con adesione; IN MANCANZA DI ADESIONE – L’UFFICIO NOTIFICA L’ACCERTAMENTO VERO E PROPRIO A SEGUITO DELL’ACCERTAMENTO POSSONO TROVARE APPLICAZIONE SIA LA MEDIAZIONE CHE LA CONCILIAZIONE. CLAUSOLA DI GARANZIA AMMISSIBILITA’ DELL’ACCERTAMENTO SINTETICO CO. 6 DELL’ARTICOLO 38 • LA DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO COMPLESSIVO è AMMESSA A CONDIZIONE CHE IL REDDITO COMPLESSIVO ACCERTABILE ECCEDA DI ALMENO UN QUINTO QUELLO DICHIARATO CRITERI DI CALCOLO • AE cir. 24/E: lo scostamento che legittima il ricorso all’accertamento sintetico va determinato sulla base del reddito complessivo dichiarato secondo il seguente esempio: – Se il reddito dichiarato è = 100 si può procedere all’accertamento qualora il reddito accertabile sia pari ad almeno 121 Valori da porre a confronto • L’accertamento sintetico implica il confronto tra: – Spesa sostenuta dal contribuente; – Cause legittime di finanziamento della spesa. AMMISSIBILITA’ E SELEZIONE • L’AE ha affermato che i criteri di selezione non terranno conto delle spese medie ISTAT e la selezione prenderà in considerazione solo situazioni per le quali è verificato un significativo scostamento tra reddito dichiarato e reddito sintetico. Tale affermazione non ha nulla a che vedere con la verifica della condizione di ammissibilità. ACCERTAMENTO D’UFFICIO • L’Accertamento d’ufficio è ammesso in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulle; • Il reddito complessivo del contribuente è determinabile sinteticamente e in tal caso non sono deducibili gli oneri di cui all’art. 10 del TUIR. Si applica il 5° co. dell’articolo 38; • L’acc. Sintetico è ammesso a prescindere dalla condizioni di ammissibilità. DEVE ESSERE OSSERVATA LA PROCEDURA INOTTEMPERANZA ALL’INVITO • E’ abrogata la norma secondo la quale se il contribuente che è inottemperante agli inviti dell’ufficio è ammesso l’accertamento sintetico a prescindere dalla verificata condizione di ammissibilità. STUDI SETTORE E ACC.TO SINTETICO I CO. CO. 9 E 10 DELL’ART DELL’ART.. 10 DEL DL 201 201//2011 PREVEDONO DAL 2011 CHE CHE:: • NEI CONFRONTI DEL CONTRIBUENTE CONGRUO E COERENTE AGLI STUDI DI SETTORE LA DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO COMPLESSIVO DI CUI ALL’ARTICOLO 38 DPR 600/73 è AMMESSA A CONDIZIONE CHE IL REDDITO COMPLESSIVO ACC.LE ECCEDA DI ALMENO 1/3 QUELLO DICHIARATO PROVE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE ESAME DEGLI ELEMENTI PROBATORI A FAVORE DEL CONTRIBUENTE ELEMENTI DIFENSIVI IL CONTRIBUENTE HA FACOLTA’ DI DIMOSTRARE: • Che il finanziamento delle spese è avvenuto: – Con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo di imposta; imposta – Con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o comunque legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile; – Da parte di soggetti diversi dal contribuente; • Il diverso ammontare delle spese attribuite al contribuente. REDDITI DI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI • Il contribuente può dimostrare che la spesa sia stata finanziata con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta. • APPARE ATTRIBUIRE UN PRIVILEGIO PROBATORIO A FAVORE DEL CONTRIBUENTE; • IN TAL CASO E’ L’UFFICIO CHE DEVE DARE PROVA DELLA NON SUFFICIENTE CONSISTENZA DEL REDDITO DI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI DIVERSO AMMONTARE DELLE SPESE • Il contribuente potrà dimostrare: – Che non ha sostenuto le spese imputate; – Che la spesa effettiva è inferiore a quella valorizzata dall’ufficio MA COME FA IL CONTRIBUENTE A DIMOSTRARE CHE NON HA SOSTENUTO UNA DETERMINATA SPESA? TALE POSSIBILITA’ DI PROVA NON DETERMINA UN DIVERSO CRITERIO DI RIPARTIZIONE DELLA PROVA E’ L’UFFICIO CHE DEVE DARE PROVA DELLA SPESA LA MINI DONAZIONE DA TERZI La prova della donazione da terzi può essere data anche mediante la dichiarazione del donante e altri elementi dimostrativi convergenti quali: – Prelevamenti dal conto del donante; – L’incasso della pensione o dello stipendio; Le dichiarazioni sostitutive potrebbero diventare presunzioni gravi, precise e concordanti, ove i dati emergenti dalle dichiarazioni de quibus siano suffragati da ulteriori elementi dimostrativi che ne accrescano il grado di attendibilità ATTO IMPOSITIVO DA ACCERTAMENTO SINTETICO ASPETTI FORMALI DELL’ATTO DI ACCERTAMENTO MOTIVI L’atto di accertamento dovrà indicare nelle motivazioni le vicende dell’intero iter accertativo risultante dalle verbalizzazioni dei momenti di confronto con il contribuente ed in particolare i motivi del mancato accoglimento delle proposte avanzate dalla parte DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA • DAL REDDITO SINTETICAMENTE DETERMINATO SONO DEDUCIBILI GLI ONERI DI CUI ALL’ARTICOLO 10 DEL TUIR; • NELLA DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA COMPETONO, PER GLI ONERI SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE LE DETRAZIONI DALL’IMPOSTA LORDA PREVISTE DALLA LEGGE. OGGETTO DELL’ACCERTAMENTO REDDITO COMPLESSIVO LORDO • La norma: – L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo lordo del contribuente ……. • Il previgente redditometro co. 7 art. 38 ultima parte: – Il reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la prova contraria. TIPOLOGIA DI ACCERTAMENTO • Il redditometro è strumento di rideterminazione del reddito complessivo ai fini dell’accertamento generale; • PARE escluso l’utilizzo dell’accertamento parziale di cui all’articolo 41 bis DPR 600/73. COMUNICAZIONI SPESOMETRO BENI AI SOCI FINANZIAMENTO DEI SOCI SPESOMETRO • Soggetti: – IN - Soggetti passivi IVA – OUT – Regime dei minimi e dei nuovi minimi – Stato regioni, provincie comuni ed Enti Pubblici per le attività istituzionali SPESOMETRO – AMBITO OGGETTIVO • TUTTE LE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA A. Cessioni di beni e servizi resi e ricevuti con fattura; B. Cessioni di beni e servizi resi e RICEVUTI senza Fattura di importo >= 3.600,00 IVA inclusa. C. Operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore ad € 1.000,00 (IVA inclusa); LE OPERAZIONI IN CONTANTI PER IMPORTO SUPERIORE AD € 15.000,00 VANNO COMUNICATE NEI MODI ORDINARI Esclusione oggettiva 1. 2. 3. 4. 5. FUORI CAMPO IVA (SERVIZI INTERNAZIONALI FC IVA) Importazioni; Esportazioni dirette e indirette (art. 8 c. 1 lett. a) e b)); Operazioni Intra soggette al monitoraggio INTRASTAT Operazioni oggetto di comunicazione alla Anagrafe Tributaria art. 7 DPR 605/1973 e per altre disposizioni (gas, luce, telefonia) 6. Operazione no fattura >= 3.600 (IVA inclusa) NEI CONFRONTI DI PRIVATI con pagamento con Carta di credito, debito e prepagate. ALTRE ESCLUSIONI 1. Comunicazione BLACK LIST; 2. Comunicazioni Acquisti Da San Marino MODALITA’ DI COMPILAZIONE • FORMA ANALITICA: – INDICAZIONE DI TUTTE LE OPERAZIONI; SI DEVE FARE RIFERIMENTO AL MOMENTO DI REGISTRAZIONE AI SENSI ARTT. 23,24 E 25 DPR 633/72 O AL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI. • FORMA AGGREGATA: – INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER MASSA SOGGETTIVA – SI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLA DATA DI EMISSIONE O RICEZIONE DEL DOCUMENTO TERMINI • ANNO 2012: – 12 NOVEMBRE 2013 per i mensili; – 21 NOVEMBRE 2013 per i trimestrali. • ANNO 2013 E SUCCESSIVI: – 10 APRILE per i mensili; – 20 APRILE per i trimestrali BENI AI SOCI • SOGGETTI: – L’IMPRESA CHE EFFETTUA LA CONCESSIONE IN GODIMENTO AD UN CORRISPETTIVO INFERIORE AL VALORE DI MERCATO – IN ALTERNATIVA L’UTILIZZATORE BENI AI SOCI – AMBITO OGGETTIVO • I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (art. 85 comma 1, lett. a) del Tuir; • Le materie prime e sussidiarie i semilavorati e gli altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85 comma 1, lett. b) del Tuir); • I beni strumentali (es. autovetture, impianti, macchinari); • I beni patrimoniali (immobili uso abitazione non utilizzati strumentalmente dalla società). BENI AI SOCI - ESCLUSIONI 1. 2. 3. 4. beni concessi in godimento agli amministratori beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista rispettivamente dagli articoli 51 e 54 del TUIR; beni utilizzati in godimento dall’imprenditore individuale; individuale beni inclusi nella categoria “altro” (vale a dire, per esclusione, tutti quelli non analiticamente previsti dal provvedimento), quando siano di valore non superiore a € 3.000,00 al netto dell’imposta sul valore aggiunto. TERMINI • PER I BENI CONCESSI IN GODIMENTO NELL’ANNO 2012 O PER I QUALI PERMANE NELL’ANNO 2012 LA CONCESSIONE IN GODIMENTO: – 12 DICEMBRE 2013 • A REGIME: IL 30 APRILE FINANZIAMENTO ALL’IMPRESA • SOGGETTI: – L’IMPRESA CHE RICEVE IL FINANZIAMENTO • OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE – I DATI ANAGRAFICI DELLE PERSONE FISICHE SOCI O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE CHE HANNO CONCESSO ALL’IMPRESA, NELL’ANNO DI RIFERIMENTO, FINANZIAMENTI O CAPITALIZZAZIONI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO, PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI APPORTO, PARI O SUPERIORE AD € 3.600,00 TERMINI • PER I FINANZIAMENTI E VERSAMENTI ANNO 2012: SCADENZA IL 12 DICEMBRE 2013 • A REGIME: SCADENZA IL 30 APRILE.