IL NUOVO REDDITOMETRO : ANALISI , APPROFONDIMENTI E AUSPICI Premessa generale L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E del 31 luglio 2013, ha reso noto importanti precisazioni sul nuovo strumento di accertamento sintetico che tra qualche mese sarà utilizzato per controllare i Contribuenti “sospetti “ a partire dai redditi dichiarati nel periodo d’imposta 2009. Al rientro dalle agognate vacanze i Contribuenti e i Professionisti si vedranno inevitabilmente costretti a fare i conti con questo nuovo strumento di controllo visto e considerato l'entità dei controlli annunciati dall'Agenzia. COME FUNZIONA IL NUOVO REDDITOMETRO ll nuovo strumento stabilisce quanto segue: 1) la determinazione sintetica del reddito avviene mediante il presente concetto logico: “ tutto quanto è stato speso nel periodo d’imposta è frutto del reddito del Contribuente” ferma restando la possibilità di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi ( esempio i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ); 2) la determinazione sintetica è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20%; 3) il contribuente può comunque fornire eventuali elementi di prova per giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa a lui attribuita sia prima che dopo l’avvio del procedimento di accertamento con adesione (che deve essere tra l'altro obbligatoriamente attivato;4) dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 TUIR e le detrazioni d’imposta. L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E evidenzia inoltre che Il “nuovo” redditometro è determinato tenendo conto della spesa media per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente ( dati ISTAT ) e, come previsto dalla normativa, il reddito complessivo è determinato sulla base delle seguenti voci:1) spese risultanti dai dati disponibili o dall’Anagrafe tributaria (esempio dati catastali, spesometro, informazioni finanziarie desunte dalla comunicazione degli estratti conti bancari, comunicazione dati iva ai sensi del d.l. 78-2010, risparmi accumulati) ; 2) quota parte della spesa media ISTAT riferita alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza; 3) spese riferite ai beni e servizi di tabella A desunti da analisi e studi socio-economici; 4)quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d’imposta , al netto dei disinvestimenti del periodo stesso e dei quattro precedenti; 5) della quota di risparmio formatasi nell’anno. L'Agenzia delle Entrate è intervenuta poi in merito alla ripartizione della spesa media ISTAT della famiglia ; tale spesa è riferita all’intero nucleo familiare per cui è necessario attribuire ai singoli membri della famiglia la quota di appartenenza. Viene chiarito che la quota parte della spesa media del nucleo familiare di appartenenza attribuibile al contribuente va calcolata applicando a detta spesa, la percentuale corrispondente operando nel seguente modo: - in presenza di redditi dichiarati in base al rapporto tra il reddito complessivo dichiarato dal contribuente e il totale dei redditi complessivi dichiarati dai componenti del nucleo familiare; - in assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare in base al rapporto tra le spese sostenute dal contribuente e il totale delle spese dell’intero nucleo familiare. Si precisa che le spese per auto intestate a imprese o professionisti rilevano ai fini del calcolo per la quota indeducibile dal reddito ovvero nella misura dell'80% a far data dal 01.01.2013. Un punto molto importante è rappresentato dalla procedura di contraddittorio : “il contribuente riceverà un invito a comparire da parte dell'Agenzia delle Entrate per fornire chiarimenti ; se le giustificazioni non sono ritenute valide l'Agenzia notificherà un nuovo invito per tentare una adesione bonaria; se anche in questo caso non vi sarà un accordo si arriverà all'accertamento vero e proprio. In sede di primo contraddittorio infruttuoso entreranno in gioco anche le spese ISTAT che andranno a sommarsi a quelle certe derivanti dalle banche dati in possesso dell'anagrafe tributaria”. AUSPICI SULL'USO DELLO STRUMENTO ACCERTATIVO Deve essere chiarito che il redditometro si concentrerà sulle situazioni di evasione totale o pressoché totale, ossia su situazioni che vanno di molto al di sopra dello scarto del 20% ; senza voler entrare nei meccanismi di calcolo della stima del reddito accertato uno degli aspetti su cui occorre discutere (da entrambe le parti ovvero Amministrazione e Contribuenti ) è il sistema di prova ad opera del Contribuente che non deve costituire una prova diabolica (prestiti fatti da parenti o genitori , risparmi accumulati nel passato ecc.) al fine di rendere sempre più trasparente il rapporti tra contribuente e fisco. Infine Il redditometro deve essere uno strumento che, unitamente ad altri strumenti , orienti l’ attività di accertamento con lo scopo di combattere l’evasione fiscale e favorire la crescita di una nuova cultura fiscale nella nostra società (deve essere però ben chiaro a tutti che tale strumento non deve perpetuare discriminazioni tra le varie categorie di Contribuenti). TABELLA DELLA PROCEDURA IN PRATICA PRIMA FASE : QUESITARIO L'Agenzia notifica il questionario al Contribuente al fine di chiedere informazioni; il contribuente ha 15 giorni di tempo per rispondere salvo accordi diversi presi direttamente con l'Ufficio; è utile per il contribuente depositare anche una specifica memoria; se l'ufficio valuta positivamente le giustificazioni addotte dal contribuente la procedura si chiude in questa fase. SE NON RISPONDE AL QUESITARIO IL CONTRIBUENTE E' SOGGETTO AD UNA SANZIONE CHE VA DA EURO 258 AD EURO 2.065 ED INOLTRE I DOCUMENTI NON PRESENTATI NON POSSONO PIU' ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE NELLA FASE CONTENZIOSA. SECONDA FASE: INVITO A COMPARIRE Se l'ufficio non è convinto delle argomentazioni del contribuente procede alla consegna dell'invito a comparire ; vengono pertanto formulate le richieste dell'ufficio e il contribuente potrebbe accettare e pagare quanto dovuto ovvero passare alla fase dell'accertamento con adesione. SE IL CONTRIBUENTE NON SI PRESENTA NON E' PASSIBILE DI ALCUNA SANZIONE E POTRA' FAR VALERE LE SUE RAGIONI DURANTE LA FASE CONTENZIOSA. TERZA FASE: ACCERTAMENTO CON IL CONTRIBUENTE FORMULA LE ADESIONE PROPRIE PROPOSTE E L'UFFICIO POTRA' O MENO ACCETTARE UNA RIDUZIONE DEL DOVUTO; IL CONTRIBUENTE POTREBBE ACCETTARE OVVERO NON ACCETTARE QUANTO PROPOSTO DALL'UFFICIO. QUARTA FASE: RICORSO O RECLAMO Il contribuente ha 60 gg. di tempo per produrre ricorso o reclamo sostenendo le sue tesi difensive.; anche l'ufficio si costituirà in giudizio. QUINTA FASE: RISCOSSIONE Il contribuente , entro i 60 gg. per il ricorso, deve provvedere al pagamento del terzo delle maggiori imposte accertate( in caso contrario l'Agenzia si rivolge ad Equitalia);le azioni esecutive sono comunque sospese per 180 gg. e il Contribuente potrebbe valutare la possibilità di richiedere una rateazione. CELESTE VIVENZI 7243