IL NUOVO REDDITOMETRO :
ANALISI , APPROFONDIMENTI E AUSPICI
Premessa generale
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E del 31 luglio 2013, ha reso noto
importanti precisazioni sul nuovo strumento di accertamento sintetico che tra qualche
mese sarà utilizzato per controllare i Contribuenti “sospetti “ a partire dai redditi
dichiarati nel periodo d’imposta 2009. Al rientro dalle agognate vacanze i Contribuenti e i
Professionisti si vedranno inevitabilmente costretti a fare i conti con questo nuovo
strumento di controllo visto e considerato l'entità dei controlli annunciati dall'Agenzia.
COME FUNZIONA IL NUOVO REDDITOMETRO
ll nuovo strumento stabilisce quanto segue: 1) la determinazione sintetica del reddito
avviene mediante il presente concetto logico: “ tutto quanto è stato speso nel periodo
d’imposta è frutto del reddito del Contribuente” ferma restando la possibilità di
provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi ( esempio i redditi esenti o
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ); 2) la determinazione sintetica è consentita
solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e
quello dichiarato sia pari ad almeno il 20%; 3) il contribuente può comunque fornire
eventuali elementi di prova per giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e la
capacità di spesa a lui attribuita sia prima che dopo l’avvio del procedimento di
accertamento con adesione (che deve essere tra l'altro obbligatoriamente attivato;4) dal
reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti
dall’articolo 10 TUIR e le detrazioni d’imposta.
L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E evidenzia inoltre che Il “nuovo”
redditometro è determinato tenendo conto della spesa media per gruppi e categorie di
consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente ( dati ISTAT ) e, come
previsto dalla normativa, il reddito complessivo è determinato sulla base delle seguenti
voci:1) spese risultanti dai dati disponibili o dall’Anagrafe tributaria (esempio dati
catastali, spesometro, informazioni finanziarie desunte dalla comunicazione degli
estratti conti bancari, comunicazione dati iva ai sensi del d.l. 78-2010, risparmi
accumulati) ; 2) quota parte della spesa media ISTAT riferita alla tipologia di nucleo
familiare di appartenenza; 3) spese riferite ai beni e servizi di tabella A desunti da analisi
e studi socio-economici; 4)quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente
imputabile al periodo d’imposta , al netto dei disinvestimenti del periodo stesso e dei
quattro precedenti; 5) della quota di risparmio formatasi nell’anno.
L'Agenzia delle Entrate è intervenuta poi in merito alla ripartizione della spesa media
ISTAT della famiglia ; tale spesa è riferita all’intero nucleo familiare per cui è necessario
attribuire ai singoli membri della famiglia la quota di appartenenza. Viene chiarito che la
quota parte della spesa media del nucleo familiare di appartenenza attribuibile al
contribuente va calcolata applicando a detta spesa, la percentuale corrispondente
operando nel seguente modo: - in presenza di redditi dichiarati in base al rapporto tra il
reddito complessivo dichiarato dal contribuente e il totale dei redditi complessivi dichiarati
dai componenti del nucleo familiare; - in assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare
in base al rapporto tra le spese sostenute dal contribuente e il totale delle spese
dell’intero nucleo familiare. Si precisa che le spese per auto intestate a imprese o
professionisti rilevano ai fini del calcolo per la quota indeducibile dal reddito ovvero nella
misura dell'80% a far data dal 01.01.2013. Un punto molto importante è rappresentato
dalla procedura di contraddittorio : “il contribuente riceverà un invito a comparire da
parte dell'Agenzia delle Entrate per fornire chiarimenti ; se le giustificazioni non
sono ritenute valide l'Agenzia notificherà un nuovo invito per tentare una adesione
bonaria; se anche in questo caso non vi sarà un accordo si arriverà
all'accertamento vero e proprio. In sede di primo contraddittorio infruttuoso
entreranno in gioco anche le spese ISTAT che andranno a sommarsi a quelle certe
derivanti dalle banche dati in possesso dell'anagrafe tributaria”.
AUSPICI SULL'USO DELLO
STRUMENTO ACCERTATIVO
Deve essere chiarito che il redditometro si concentrerà sulle situazioni di evasione totale o
pressoché totale, ossia su situazioni che vanno di molto al di sopra dello scarto del 20% ;
senza voler entrare nei meccanismi di calcolo della stima del reddito accertato uno degli
aspetti su cui occorre discutere (da entrambe le parti ovvero Amministrazione e
Contribuenti ) è il sistema di prova ad opera del Contribuente che non deve costituire una
prova diabolica (prestiti fatti da parenti o genitori , risparmi accumulati nel passato ecc.)
al fine di rendere sempre più trasparente il rapporti tra contribuente e fisco. Infine Il
redditometro deve essere uno strumento che, unitamente ad altri strumenti , orienti l’
attività di accertamento con lo scopo di combattere l’evasione fiscale e favorire la crescita
di una nuova cultura fiscale nella nostra società (deve essere però ben chiaro a tutti
che tale strumento non deve perpetuare discriminazioni tra le varie categorie di
Contribuenti).
TABELLA DELLA PROCEDURA IN PRATICA
PRIMA FASE : QUESITARIO
L'Agenzia
notifica
il
questionario
al
Contribuente al fine di chiedere informazioni; il
contribuente ha 15 giorni di tempo per
rispondere salvo accordi diversi presi
direttamente con l'Ufficio; è utile per il
contribuente depositare anche una specifica
memoria; se l'ufficio valuta positivamente le
giustificazioni addotte dal contribuente la
procedura si chiude in questa fase. SE NON
RISPONDE
AL
QUESITARIO
IL
CONTRIBUENTE E' SOGGETTO AD UNA
SANZIONE CHE VA DA EURO 258 AD
EURO 2.065 ED INOLTRE I DOCUMENTI
NON PRESENTATI NON POSSONO PIU'
ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE
NELLA FASE CONTENZIOSA.
SECONDA FASE: INVITO A COMPARIRE Se l'ufficio non è convinto delle argomentazioni
del contribuente procede alla consegna
dell'invito a comparire ; vengono pertanto
formulate le richieste dell'ufficio e il
contribuente potrebbe accettare e pagare quanto
dovuto
ovvero
passare
alla
fase
dell'accertamento con adesione. SE IL
CONTRIBUENTE NON SI PRESENTA
NON
E'
PASSIBILE
DI ALCUNA
SANZIONE E POTRA' FAR VALERE LE
SUE RAGIONI DURANTE LA FASE
CONTENZIOSA.
TERZA FASE: ACCERTAMENTO CON IL CONTRIBUENTE FORMULA LE
ADESIONE
PROPRIE PROPOSTE E L'UFFICIO
POTRA' O MENO ACCETTARE UNA
RIDUZIONE
DEL
DOVUTO;
IL
CONTRIBUENTE
POTREBBE
ACCETTARE
OVVERO
NON
ACCETTARE
QUANTO
PROPOSTO
DALL'UFFICIO.
QUARTA FASE: RICORSO O RECLAMO
Il contribuente ha 60 gg. di tempo per produrre
ricorso o reclamo sostenendo le sue tesi
difensive.; anche l'ufficio si costituirà in
giudizio.
QUINTA FASE: RISCOSSIONE
Il contribuente , entro i 60 gg. per il ricorso,
deve provvedere al pagamento del terzo delle
maggiori imposte accertate( in caso contrario
l'Agenzia si rivolge ad Equitalia);le azioni
esecutive sono comunque sospese per 180 gg. e
il Contribuente potrebbe valutare la possibilità di
richiedere una rateazione.
CELESTE VIVENZI
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