Fisco e previdenza Al via il 730 precompilato: ecco chi può presentarlo La novità del modello predisposto dall’Agenzia delle entrate. Le disposizioni per i titolari di impresa agricola individuale e i vantaggi per il contribuente ha presentato il modello Unico o Unico Mini 2014. Inoltre, è disponibile anche per chi ha presentato, oltre al modello 730/2014, anche i quadri RM, RT, RW del modello Unico/2014. Il 730 precompilato è una scelta del contribuente, che può accedervi direttamente (seguendo le istruzioni su agenziaentrate.gov.it), oppure rilasciando una delega a un intermediario (un Caf o un professionista abilitato). Occorrerà comunque verificare la correttezza dei dati inseriti ed eventualmente correggerli, oltre a indicare i dati non precaricati, come ad esempio le spese sanitarie e quelle per l’istruzione dei figli. Se non lo desidera, il contribuente può compilare il modello 730 come negli anni scorsi, rinunciando però ai vantaggi che il 730 precompilato offre se presentato tramite un intermediario. Infatti: a) le verifiche documentali si effettuano nei confronti dell’intermediario che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione e sono estese anche ai dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti A cura di CORRADO FUSAI Sole 24 ore L a prima cosa da ricordare è che i titolari di impresa agricola individuale non possono presentare il modello 730 (ma Unico), se obbligati a presentare le dichiarazioni Iva e Irap e/o almeno uno dei modelli 770; oppure se l’attività agricola esercitata produce anche un reddito d’impresa (allevamenti eccedentari, produzione di beni, attività connesse). Per gli altri soggetti “agricoli” (collaboratori familiari, soci delle società semplici, proprietari di terreni agricoli sui quali gli stessi non esercitano alcuna attività imprenditoriale, o che hanno concesso in affitto) l’utilizzo del 730 è precluso soltanto dal possesso di redditi dichiarabili solo con il modello Unico. Tanto premesso, hanno preso il via le operazioni per la presentazione del modello 730/2015, con la novità sperimentale del “modello precompilato”, e cioè contenente i dati in possesso dell’amministrazione finanziaria. Nel modello 730 precompilato dovrebbero essere inserite varie informazioni che l’Agenzia delle entrate ha tratto dall’anagrafe tributaria e dalle dichiarazioni degli anni precedenti (familiari a carico, terreni, fabbricati), oppure ha ricevuto dai sostituti d’imposta (redditi da lavoro dipendente, da pensione e assimilati) o da banche, assicurazioni ed enti previdenziali (vari oneri e spese, gli interessi passivi dei mutui, i premi assicurativi e i contributi previdenziali e assistenziali, i contributi versati per lavoratori domestici). Sono compresi anche i dati riferiti ai versamenti in acconto o ai crediti d’imposta. La responsabilità degli intermediari Il modello 730 precompilato è disponibile solo chi possiede entrambi questi requisiti: a) ha percepito nel 2014 redditi da lavoro dipendente e assimilati per i quali l’Agenzia ha ricevuto dai sostituti d’imposta la Certificazione Unica 2015; b) ha presentato il modello 730/2014 oppure, pur avendo i requisiti per presentare il 730/2014, MAGGIO 2015 035-036Agr_05.indd 35 35 13/05/15 10.48 XXXXXXXX terzi (ad esempio, le banche per gli interessi passivi dei mutui); b) non si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta. Se l’intermediario ha apposto un visto di conformità infedele (ad esempio, perché nel 730 sono indicate detrazioni o oneri non spettanti e senza documentazione giustificativa di spese), è direttamente tenuto al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. L’intermediario può limitare i danni se si accorge, dopo l’invio della dichiarazione, di aver apposto un visto di conformità non corretto e se avvisa il contribuente per procedere a rettificare la dichiarazione entro il 10 novembre dell’anno stesso di presentazione. In caso di rifiuto da parte del contribuente, l’intermediario può trasmettere egualmente all’Agenzia i dati rettificati entro la stessa data: in questa ipotesi, la responsabilità del Caf o del professionista è limitata al pagamento della sola sanzione che sarebbe richiesta al contribuente, eventualmente ridotta se il versamento è eseguito entro il 10 novembre. Il contribuente risponde, invece, direttamente delle maggiori imposte e relative sanzioni in caso di dolo o colpa grave: se, ad esempio, ha presentato un documento contraffatto per beneficiare di una detrazione d’imposta. Quest’anno il termine per la presentazione dei modelli 730, precompilati o no, è stato fissato al 7 luglio. MAGGIO 2014 035-036Agr_05.indd 36 13/05/15 10.48