Fisco e previdenza
Al via il 730 precompilato:
ecco chi può presentarlo
La novità del modello predisposto dall’Agenzia delle
entrate. Le disposizioni per i titolari di impresa agricola
individuale e i vantaggi per il contribuente
ha presentato il modello Unico o Unico Mini
2014. Inoltre, è disponibile anche per chi ha
presentato, oltre al modello 730/2014, anche i
quadri RM, RT, RW del modello Unico/2014.
Il 730 precompilato è una scelta del contribuente, che può accedervi direttamente (seguendo le
istruzioni su agenziaentrate.gov.it), oppure rilasciando una delega a un intermediario (un Caf
o un professionista abilitato). Occorrerà comunque verificare la correttezza dei dati inseriti ed
eventualmente correggerli, oltre a indicare i dati
non precaricati, come ad esempio le spese sanitarie e quelle per l’istruzione dei figli.
Se non lo desidera, il contribuente può compilare il modello 730 come negli anni scorsi, rinunciando però ai vantaggi che il 730 precompilato offre se presentato tramite un intermediario.
Infatti: a) le verifiche documentali si effettuano
nei confronti dell’intermediario che ha apposto
il visto di conformità sulla dichiarazione e sono
estese anche ai dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti
A cura di
CORRADO
FUSAI
Sole 24 ore
L
a prima cosa da ricordare è che i titolari
di impresa agricola individuale non possono presentare il modello 730 (ma Unico), se obbligati a presentare le dichiarazioni Iva e Irap e/o almeno uno dei modelli 770;
oppure se l’attività agricola esercitata produce
anche un reddito d’impresa (allevamenti eccedentari, produzione di beni, attività connesse).
Per gli altri soggetti “agricoli” (collaboratori familiari, soci delle società semplici, proprietari di
terreni agricoli sui quali gli stessi non esercitano alcuna attività imprenditoriale, o che hanno
concesso in affitto) l’utilizzo del 730 è precluso
soltanto dal possesso di redditi dichiarabili solo
con il modello Unico.
Tanto premesso, hanno preso il via le operazioni
per la presentazione del modello 730/2015, con
la novità sperimentale del “modello precompilato”, e cioè contenente i dati in possesso dell’amministrazione finanziaria.
Nel modello 730 precompilato dovrebbero essere inserite varie informazioni che l’Agenzia delle
entrate ha tratto dall’anagrafe tributaria e dalle
dichiarazioni degli anni precedenti (familiari a
carico, terreni, fabbricati), oppure ha ricevuto
dai sostituti d’imposta (redditi da lavoro dipendente, da pensione e assimilati) o da banche,
assicurazioni ed enti previdenziali (vari oneri e
spese, gli interessi passivi dei mutui, i premi assicurativi e i contributi previdenziali e assistenziali, i contributi versati per lavoratori domestici).
Sono compresi anche i dati riferiti ai versamenti
in acconto o ai crediti d’imposta.
La responsabilità degli intermediari
Il modello 730 precompilato è disponibile solo
chi possiede entrambi questi requisiti: a) ha percepito nel 2014 redditi da lavoro dipendente e
assimilati per i quali l’Agenzia ha ricevuto dai sostituti d’imposta la Certificazione Unica 2015;
b) ha presentato il modello 730/2014 oppure,
pur avendo i requisiti per presentare il 730/2014,
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terzi (ad esempio, le banche per
gli interessi passivi dei mutui);
b) non si applica il controllo preventivo sulla spettanza
delle detrazioni per carichi di
famiglia in caso di rimborso
superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze
d’imposta.
Se l’intermediario ha apposto
un visto di conformità infedele (ad esempio, perché nel
730 sono indicate detrazioni
o oneri non spettanti e senza
documentazione giustificativa
di spese), è direttamente tenuto al pagamento di un importo corrispondente alla somma
dell’imposta, degli interessi e
della sanzione che sarebbe stata
richiesta al contribuente.
L’intermediario può limitare i
danni se si accorge, dopo l’invio della dichiarazione, di aver
apposto un visto di conformità non corretto e se avvisa
il contribuente per procedere
a rettificare la dichiarazione
entro il 10 novembre dell’anno stesso di presentazione.
In caso di rifiuto da parte del
contribuente, l’intermediario
può trasmettere egualmente all’Agenzia i dati rettificati
entro la stessa data: in questa
ipotesi, la responsabilità del
Caf o del professionista è limitata al pagamento della sola
sanzione che sarebbe richiesta
al contribuente, eventualmente ridotta se il versamento è
eseguito entro il 10 novembre.
Il contribuente risponde, invece, direttamente delle maggiori
imposte e relative sanzioni in
caso di dolo o colpa grave: se,
ad esempio, ha presentato un
documento contraffatto per
beneficiare di una detrazione
d’imposta.
Quest’anno il termine per la
presentazione dei modelli 730,
precompilati o no, è stato fissato al 7 luglio.
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