DECRETO SEMPLIFCAZIONI e MODELLO 730 PRECOMPILATO E’ stato approvato in via definitiva, il 30 ottobre dal Consiglio dei Ministri, il D.lgs. Semplificazioni fiscali, in attuazione della delega fiscale (L. n. 23 dell’ 11 marzo 2014). Il decreto prevede l’introduzione nel 2015, relativamente ai redditi 2014, del 730 precompilato che interesserà circa 30 milioni di italiani tra lavoratori dipendenti e pensionati. Il Modello 730 precompilato, almeno inizialmente, riporterà i dati già presenti nell’anagrafe tributaria (dati anagrafici, familiari a carico, immobili e terreni posseduti), quelli trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio detrazioni e deduzioni certificate da banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e le informazioni reddituali contenute nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta. Tra l’altro, è fatto obbligo a questi ultimi, di inviare le Certificazioni Uniche (CUD) all’Agenzia dell’Entrate entro il 7 marzo di ogni anno, non più entro il mese di febbraio. Le norme introdotte prevedono, altresì, che dal 2016, all’interno del Modello 730 precompilato dovranno essere inserite con sistema automatizzato anche le informazioni ed i dati relativi alle spese sanitarie, grazie alle informazioni che saranno fornite dal Sistema Tessera Sanitaria, sistema che permetterà di individuare le spese sostenute da ogni singolo contribuente per acquisti di medicinali e per prestazioni sanitarie. Le dichiarazioni precompilate saranno inviate ai contribuenti in via telematica entro il 15 Aprile di ogni anno. Una volta ricevuta la dichiarazione precompilata, il contribuente potrà optare per due percorsi alternativi: - accettare la dichiarazione così come precompilata dall’Agenzia dell’Entrate, rendendo definitivi gli eventuali debiti e crediti risultanti dalla stessa. In questo caso, i crediti, anche se superiori a 4.000 euro, non verranno sottoposti a controlli preventivi ma saranno direttamente rimborsati; - integrare la dichiarazione, mediante inserimento dei dati, non conosciuti dall’Agenzia dell’Entrate, ma che il contribuente ritiene necessario o conveniente indicare; per tale attività sarà indispensabile avvalersi dell’assistenza dei CAF o di professionisti abilitati a svolgere le medesime attività, i quali provvederanno al completamento della dichiarazione ed all’apposizione del visto di conformità. Il modello 730 precompilato potrà essere lavorato esclusivamente da CAF, dottori commercialisti e consulenti del lavoro. Le altre categorie precedentemente abilitate restano escluse dai soggetti che la legge, nella sua versione attuale, autorizza per lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale, quindi esclude dalla possibilità di operare in materia di dichiarazioni precompilate i tributaristi, i ragionieri abilitati, i geometri fiscalisti e i centri di elaborazione dati. Quanto ai termini di scadenza previsti per la presentazione dei modelli 730 precompilati, il decreto semplificazioni fissa il nuovo termine al 7 luglio di ciascun anno, che è anche il medesimo termine ultimo fissato per la relativa trasmissione telematica da parte dei CAF. Si impongono, a questo punto, alcune riflessioni: va detto, innanzitutto, che da prime stime, la platea degli utilizzatori dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline ed Entratel) risulta ancora limitatissima; dall’analisi di alcuni dati disponibili, si stima infatti in 1,5 milioni il numero di contribuenti che si avvalgono di tale modalità per gli adempimenti dichiarativi; risulta estremamente significativo integrare questo dato con quello relativo alla platea di contribuenti che nel 2014, per i redditi 2013, ha indicato oneri detraibili relativi a spese sanitarie, numero pari a circa 11,5 milioni. Si può facilmente dedurre che, anche per il 2015, il numero di contribuenti che avrà necessità di avvalersi dell’assistenza fiscale dei CAF e degli intermediari abilitati sarà superiore a 10 milioni. Non sono ancora note le modalità di acquisizione dei modelli precompilati da parte del CAF e come lo stesso potrà operare per conto del contribuente ai fini dell’accettazione del modello precompilato reso disponibile dall’amministrazione finanziaria. Al riguardo, si attendono norme e regolamenti attuativi, che forniranno indispensabili istruzioni e note operative. Altra rilevante modifica prevista dal decreto semplificazioni riguarda la Dichiarazione di successione. Tale dichiarazione non dovrà più essere presentata nel caso in cui l’eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del de cujus, presenti un valore non superiore ad Euro 100.000, e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari. Ulteriori informazioni ed aggiornamenti che si rendessero necessari saranno oggetto di apposite e tempestive comunicazioni da parte nostra.