Avv. Ivan Renusi
Dott. Commercialista Riccardo Scardovelli
Dott. Marco Sereni
Dott.ssa Giorgia Tropiano
730 PRECOMPILATO
ISTRUZIONI PER L’USO
PREMESSA
Come noto il Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175/14) ha introdotto dall’anno d’imposta 2014 la
possibilità di trasmettere all’Agenzia delle Entrate il cosiddetto 730 precompilato, che sarà
disponibile on-line per i lavoratori dipendenti ed i pensionati, a partire dal prossimo 15 aprile.
Il contribuente, una volta ricevuto il 730 precompilato, potrà:
1. accettarlo senza modifiche;
2. modificarlo o integrarlo;
3. non accettarlo e presentare la dichiarazione con le ordinarie modalità adottate finora.
In ogni caso il 730 pre-compilato dovrà essere presentato entro il 7 luglio.
SOGGETTI INTERESSATI ED ESCLUSI
Per questo primo anno di avvio sperimentale, i destinatari del 730 precompilato sono i contribuenti
in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
 aver percepito, nell’anno d’imposta 2014, redditi di lavoro dipendente e assimilati, in
relazione ai quali i sostituti d’imposta hanno trasmesso nei termini (9 marzo) all’Agenzia
delle entrate la Certificazione Unica 2015;
 aver presentato, relativamente all’anno d’imposta 2013, il modello 730 oppure il modello
Unico PF, pur avendo i requisiti per presentare il modello 730. La dichiarazione 730
precompilata viene predisposta anche nei confronti dei contribuenti che per l’anno d’imposta
2013, oltre a presentare il modello 730, hanno presentato il modello Unico PF con i soli
quadri RM, RT e/o RW.
Sono, invece, esclusi dal 730 precompilato:
 i contribuenti che, in riferimento all’anno d’imposta precedente, hanno presentato
dichiarazioni correttive o integrative per le quali, al momento dell’elaborazione, ancora non
è conclusa l’attività di liquidazione automatizzata;
 i contribuenti che nel 2014 sono risultati, anche per un solo giorno, titolari di partita Iva
(fatta eccezione per i produttori agricoli in regime di esonero), i minorenni, le persone
legalmente incapaci e quelle decedute.
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DATI PRESENTI NEL 730 PRECOMPILATO
Nel 730 precompilato per l’anno 2014 saranno presenti esclusivamente i dati trasmessi da soggetti
terzi (datori di lavoro, banche, etc.) all’Agenzia delle Entrate, quali:
 redditi da lavoro dipendente e pensione percepiti nell’anno;
 quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
 premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
 contributi previdenziali e assistenziali;
 i dati relativi a spese pluriennali, ricavati dalla dichiarazione presentata per l’anno d’imposta
2013 (es. detrazioni per ristrutturazioni).
Pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia ulteriori oneri deducibili o detraibili dal reddito (es.
spese mediche) dovrà integrare il proprio 730 precompilato, inserendo i dati non conosciuti
all'Agenzia delle Entrate.
PRESENTAZIONE DIRETTA DEL 730 DA PARTE DEL CONTRIBUENTE
Ciascun contribuente potrà scegliere se accedere al proprio 730 precompilato direttamente oppure
se delegare il proprio Sostituto d’imposta (datore di lavoro), un Caf o un professionista abilitato
(Commercialista).
Nello specifico, il contribuente può accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata
mediante le funzionalità disponibili all’interno dell’area autenticata, previo inserimento delle
credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate o la Carta Nazionale dei Servizi. Oppure,
chi non dispone di tali credenziali potrà accedere al portale Inps con le credenziali rilasciate
dall’INPS stesso e, in tal caso, sarà indirizzato automaticamente all'area del sito internet
dell'Agenzia delle Entrate dedicata al 730 precompilato.
Il contribuente, accedendo alla propria area autenticata, può effettuare le seguenti operazioni
relative al proprio 730 precompilato:
 visualizzazione e stampa;
 accettazione o modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e
invio;
 versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i
dati del pagamento, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale,
nel caso di contribuente senza sostituto d'imposta;
 indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare
l’eventuale rimborso, nel caso di contribuente senza sostituto d'imposta;
 consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;
 consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la
dichiarazione 730 precompilata.
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Inoltre, il contribuente potrà modificare il 730 precompilato, andando d aggiungere:
 un reddito non presente nel precompilato;
 gli oneri detraibili e deducibili non presenti nel precompilato (es. spese mediche sostenute).
In questi casi viene elaborato e messo a disposizione del contribuente un nuovo modello 730
con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente.
Infine, il contribuente sempre tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, dovrà:
 indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
 compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef,
anche se non esprime alcuna scelta;
 verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.
A decorrere dal 1° maggio 2015, il contribuente, tramite la propria area autenticata, potrà anche
trasmettere direttamente in via telematica la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate (accettando la
precompilata così com'è o anche modificandola o integrandola). L'Agenzia poi invierà i risultati
contabili (modello 730-4) al sostituto d'imposta.
PRESENTAZIONE DEL 730 TRAMITE INTERMEDIARI
L'accesso alla dichiarazione 730 precompilata potrà avvenire anche tramite il proprio sostituto
d'imposta (datore di lavoro) oppure tramite un CAF o un professionista abilitato (Commercialista),
il quale deve aver acquisito preventivamente dal contribuente un’apposita delega.
I soggetti delegati devono, quindi, effettuare una specifica richiesta all’Agenzia delle Entrate la
quale invierà le dichiarazioni 730 precompilate degli assistiti che abbiano conferito apposita delega.
Ottenuto il 730 precompilato il contribuente potrà accettarlo o comunicare all’intermediario i dati
per apportare le modifiche (es. inserimento delle spese mediche).
L’intermediario dovrà apporre il proprio “Visto di conformità” alla dichiarazione e, quindi,
trasmetterla all’amministrazione finanziaria.
Nota Bene:
È stata prevista una specifica responsabilità in capo agli intermediari in caso di errori emersi in sede
di controllo formale da parte dell’Ufficio; infatti, nel caso di rilascio del visto di conformità infedele
il CAF o il professionista incaricato è tenuto al pagamento dell’imposta, della sanzione e degli
interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli ex art. 36-ter, a meno che
il visto infedele non sia stato apposto a causa della condotta dolosa o gravemente colposa del
contribuente.
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IL 730 ORDINARIO
Giova evidenziare che il contribuente può continuare a presentare il modello 730 Ordinario
secondo le consuete modalità, ovvero consegnando tutta la documentazione necessaria alla
compilazione al proprio datore di lavoro oppure al CAF o professionista.
Anche il 730 ordinario dovrà essere presentato entro il 7 luglio
SERVIZIO DEL NOSTRO STUDIO
Il nostro Studio, grazie ad una convenzione con un primario CAF nazionale, è in grado di elaborare
e trasmettere le dichiarazioni 730 per l’anno 2014 sia precompilate (anche con le opportune
modifiche) e sia in modalità Ordinaria.
Per maggiori informazioni e preventivi per il servizio rivolgersi al Dr. Riccardo Scardovelli.
Cordiali saluti.
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