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10.2015
Marzo
730 Precompilato
Sommario 1. PREMESSA ................................................................................................................................................ 2 2. DOMANDE E RISPOSTE ........................................................................................................................ 3 2.1 Chi può utilizzare il 730 2015 precompilato? Entro quando va presentato? ................................ 3
2.2 Un contribuente che ha presentato un modello UNICO PF 2014 integrativo ad aprile 2015,
potrà visualizzare il 730 precompilato 2015? .................................................................................. 3
2.3 Un contribuente che può utilizzare il 730 precompilato lo riceverà a casa? ................................ 3 2.4 Come presento il modello 730 all’Agenzia delle Entrate? .............................................................. 3 2.4.1 Presentazione tramite intermediario ...................................................................................... 3 2.4.2 Presentazione diretta ............................................................................................................... 4 2.5 Informazioni incomplete in possesso dell’Agenzia delle Entrate. ................................................. 5
2.6 Verifica della legittimazione a fruire di detrazioni e deduzioni ...................................................... 5
2.7 Quale responsabilità ha l’intermediario che assiste il contribuente nella compilazione
del 730 precompilato?........................................................................................................................ 6
2.8 Il modello 730 pre-compilato errato può essere rettificato, per evitare che l’intermediario
debba pagare imposte e sanzioni per conto del contribuente? .................................................... 6
2.9 Un pensionato/dipendente che ha anche redditi che non possono essere dichiarati nel
modello 730 deve obbligatoriamente presentare il mod. UNICO? ................................................ 7 2.10 Un pensionato/dipendente che nel 2014 ha detenuto un conto corrente all’estero, può
presentare esclusivamente il modello 730? .................................................................................... 7 2.11 Un amministratore di condominio deve indicare i dati catastali dell’immobile, su cui sono stati
eseguiti lavori di ristrutturazione, nel modello UNICO PF o può farlo direttamente nel 730? ....... 8 2.12 Chi è esonerato dalla compilazione del modello 730?.................................................................... 8 2.13 Quali documenti devono essere conservati dal contribuente che presenta il 730/2015?
Fino a quando vanno conservati? .................................................................................................... 9 2.14 Quando viene rimborsato il credito scaturente dal 730/2015? Nel caso di 730 precompilato
o ordinario presentato in assenza di sostituto, cambiano i termini di erogazione? ................. 10 2.15 L’IMU dovuta per l’anno precedente è un dato che va ancora indicato nel 730/2015? ............. 11 1
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1. PREMESSA
Con Provvedimento 15 gennaio 2015, n. 4791, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la
versione definitiva del Mod. 730/2015 (anno 2014).
Va detto che gli articoli da 1 a 8 del D.Lgs. n. 175/2018 (c..d. “Decreto Semplificazioni”)
hanno introdotto modifiche rilevanti all’impianto normativo che sottostà all’attività di assistenza fiscale. In base all’art. 1, comma 1, infatti, è previsto a partire dal 2015 il debutto, in
via sperimentale, della dichiarazione dei redditi Mod. 730 c.d. “precompilato”.
La pre-compilazione dei modelli viene realizzata dall’Agenzia delle Entrate, che a tale scopo:
Dispone delle informazioni fornite dall’Anagrafe tributaria;
Si avvale dei dati inviati dai sostituti d’imposta;
Usa le informazioni trasmesse da altri soggetti (si pensi alle diverse tipologie di oneri
detraibili o deducibili). La dichiarazione precompilata viene “messa a disposizione”
dell’interessato entro il 15 aprile di ciascun anno.
In particolare, la dichiarazione è resa disponibile in via telematica al contribuente, che può:
Accettarla, oppure
Modificarla, rettificando i dati e/o inserendo ulteriori informazioni.
Entrambe le operazioni possono essere effettuate direttamente dal contribuente ma anche, rivolgendosi ad un CAF o ad un intermediario abilitato.
Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato a utilizzarlo. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello
730 ordinario o il modello UNICO PF 2015 – anno 2014).
Il discrimen che fa preferire il 730 precompilato (solo per coloro ai quali viene messo a disposizione) è che se viene presentato senza effettuare modifiche:
Non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili (interessi
passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali). La dichiarazione precompilata si
considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono
sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati
della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale);
Non sarà effettuato il controllo preventivo in caso di rimborsi d’imposta superiori a
4.000,00 euro.
Anche il calendario delle scadenze fiscali ha subìto importanti modifiche per effetto delle
disposizioni introdotte “a regime” dall’art. 4, commi 2- 7, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.
In particolare, viene fissato un unico termine, cioè il 7 luglio:
Sia per la presentazione del modello al proprio sostituto d’imposta (precedentemente 30
aprile) o al CAF/professionista abilitato (precedentemente 31 maggio);
Per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del risultato finale e della dichiarazione predisposta;
Per la consegna al contribuente/sostituito di copia dei Modd. 730 elaborati e dei relativi
prospetti di liquidazione. Tale consegna deve essere comunque effettuata prima della
trasmissione telematica della dichiarazione.
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Si esaminano qui di seguito, con il metodo delle domande e risposte, le novità del modello
730/2015.
2. DOMANDE E RISPOSTE
2.1 Chi può utilizzare il 730 2015 precompilato? Entro quando va presentato?
Il modello 730 precompilato viene reso disponibile dall’Agenzia Entrate ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2015
(che da quest’anno sostituisce il CUD) e hanno presentato il modello:
730/2014 per i redditi dell’anno 2013;
UNICO Persone fisiche 2014, pur avendo i requisiti per presentare il modello 730.
La dichiarazione precompilata viene predisposta anche se, oltre al modello 730, il contribuente ha presentato i quadri aggiuntivi RM, RT e RW del Modello UNICO Persone fisiche 2014.
Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 7 luglio, nel caso di:
Presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate;
Presentazione al sostituto d’imposta oppure al CAF o al professionista. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
2.2 Un contribuente che ha presentato un modello UNICO PF 2014
integrativo ad aprile 2015, potrà visualizzare il 730 precompilato 2015?
Non è detto, perché la dichiarazione precompilata non viene predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei
termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata (effettuata ai sensi
dell’art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973).
2.3 Un contribuente che può utilizzare il 730 precompilato lo riceverà a casa?
La dichiarazione precompilata non sarà recapitata al domicilio del contribuente, ma “messa a disposizione” dell’interessato entro il 15 aprile di ciascun anno.
2.4 Come presento il modello 730 all’Agenzia delle Entrate?
2.4.1 Presentazione tramite intermediario
Con il provvedimento n. 25992 del 23 febbraio 2015, vengono fissati i paletti per l’accesso da
parte di sostituti d’imposta, CAF e professionisti per ricevere i 730 precompilati degli assistiti.
Essi dovranno:
Acquisirne la delega, e
Formulare on-line una specifica richiesta.
I loro accessi saranno tracciati e l’Agenzia farà controlli sulla correttezza delle deleghe.
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2.4.2 Presentazione diretta
I cittadini che decideranno di gestire in autonomia la propria dichiarazione potranno entrare nell’area autenticata sul sito dell’Agenzia:
Con username e password Fisconline o in alternativa
Con le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps.
In ogni caso, il contribuente potrà sapere chi ha avuto accesso ai propri documenti tramite
funzionalità dedicate, disponibili nell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Una volta entrato nel sistema, dopo aver verificato i dati proposti dalle Entrate, potrà accettare, modificare o integrare la propria dichiarazione.
Anche il contribuente che non ha un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio
(per esempio, chi ha perso il lavoro nel 2015), può accedere al 730 precompilato e, in tal
caso, può versare le somme eventualmente dovute con l’F24 che sarà reso disponibile già
compilato, oppure indicare il conto corrente bancario su cui ricevere l’eventuale rimborso.
Il contribuente potrà, inoltre:
Consultare la dichiarazione presentata e l’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata
resa disponibile,
Ricevere eventuali comunicazioni sul proprio 730 precompilato semplicemente inserendo un indirizzo di posta elettronica.
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, CAF e professionisti abilitati, cui è
stata conferita delega, potranno fare richiesta di accesso tramite file o tramite web.
A partire dal 1° maggio 2015, i cittadini interessati potranno inviare telematicamente la dichiarazione accettata, modificata o integrata. Entro cinque giorni otterranno la ricevuta con
il numero di protocollo telematico del file inviato.
Sarà poi compito delle Entrate rendere disponibili ai sostituti d’imposta i risultati contabili
delle dichiarazioni, per il riconoscimento del rimborso o per l’effettuazione delle trattenute
direttamente nella busta paga o nella rata di pensione.
Nel caso in cui non sia possibile fornire al sostituto il risultato contabile, l’Agenzia informerà il contribuente sia tramite un avviso nell’area autenticata, sia via e-mail.
Qualora, invece, il sostituto che riceve il risultato contabile non sia tenuto a effettuare operazioni di conguaglio, comunicherà in via telematica all’Agenzia il codice fiscale dell’interessato.
In queste due ipotesi, il cittadino potrà, sempre attraverso l’area autenticata dei servizi telematici dell’Agenzia, presentare un 730 integrativo modificando esclusivamente i dati del
sostituto d’imposta o indicandone l’assenza o, in alternativa, rivolgersi a un CAF o a un
professionista abilitato.
Qualora il contribuente si avvalga dell’assistenza di un CAF/intermediario abilitato, si applicano le nuove disposizioni in tema di controlli formali e visto di conformità: con
l’adozione della dichiarazione precompilata, infatti, è stato “ridisegnato” il ruolo che sono
chiamati a svolgere i soggetti che prestano assistenza fiscale.
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Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il
sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta:
Non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili (interessi
passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali) che sono stati comunicati dai soggetti
che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta
(ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale);
Non sarà effettuato il controllo preventivo in caso di rimborsi d’imposta superiori a 4.000,00
euro.
Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al CAF o al professionista
abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista
anche sugli oneri comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali.
L’Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi
sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.
2.5 Informazioni incomplete in possesso dell’Agenzia delle Entrate
Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate risultano incomplete, queste non
vengono inserite direttamente nella dichiarazione precompilata, ma sono esposte in un ulteriore prospetto per consentire al contribuente di verificarle e inserirle nel precompilato. In
questo caso, se il contribuente dovesse confermare il dato e inviare autonomamente (o
tramite sostituto) il modello, è corretto ritenere che la dichiarazione sia “accettata senza modifiche”? Scatta anche l’esimente sul controllo formale?
L’esclusione dal controllo formale, prevista nel caso di accettazione della dichiarazione
senza modifiche direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto d’imposta che
presta l’assistenza fiscale, opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione
precompilata forniti dai soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate (per il 2015 interessi passivi
sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali).
Se l’onere non è stato indicato nella dichiarazione precompilata ma è stato inserito nel
prospetto separato perché si è ritenuta necessaria una verifica del dato da parte del contribuente, anche se il contribuente riporta in dichiarazione il dato segnalato separatamente,
la dichiarazione non può essere considerata “accettata senza modifiche” e, pertanto,
non opera l’esclusione dal controllo formale.
2.6 Verifica della legittimazione a fruire di detrazioni e deduzioni
Resta fermo in capo al contribuente il controllo «della sussistenza delle condizioni soggettive» che danno diritto a detrazioni e deduzioni. Ad esempio, potrà essere controllata
l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale ai fini della verifica sulla de-
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trazione degli interessi sul mutuo. In questa ipotesi, se la dichiarazione viene presentata
tramite un CAF o un intermediario abilitato, eventuali imposte, sanzioni e interessi saranno a carico del contribuente?
La verifica della sussistenza delle condizioni soggettive per usufruire delle detrazioni / deduzioni è sempre effettuata nei confronti dei contribuenti. Pertanto, in caso di disconoscimento della detrazione/deduzione per assenza dei requisiti soggettivi, l’imposta, la sanzione e i relativi interessi saranno comunque richiesti al contribuente, anche in caso di
presentazione della dichiarazione tramite CAF o professionista.
2.7 Quale responsabilità ha l’intermediario che assiste il contribuente
nella compilazione del 730 precompilato?
Il contribuente che ha “scelto” il modello 730 precompilato può:
Accettare la dichiarazione senza modifiche;
Presentare la dichiarazione precompilata con modifiche.
In entrambi i casi, il contribuente potrà scegliere se presentare la dichiarazione:
Direttamente (tramite Fisconline);
Tramite il proprio sostituto d’imposta;
Tramite CAF o professionista abilitato.
L’art. 5 del D. Lgs n. 175/2014 ha introdotto differenze sostanziali in tema di controlli formali, ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, a seconda che il contribuente presenti il modello 730 precompilato direttamente, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale o tramite CAF o professionista abilitato, e a seconda che il contribuente accetti il modello 730 precompilato senza modifiche o vi apporti integrazioni o correzioni.
Ecco che se i modelli 730 precompilati, modificati o non, vengono presentati tramite professionisti abilitati o CAF, il controllo formale ex art. 36-ter viene eseguito in capo agli
stessi, in quanto soggetti obbligati a rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione.
Il successivo art. 6 fa poi emergere una specifica responsabilità in capo agli intermediari in
caso di errori emersi in sede di controllo formale da parte dell’Ufficio: ai sensi del comma 1,
infatti, nel caso di rilascio del visto di conformità infedele, il CAF o il professionista incaricato
è tenuto al pagamento dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli ex art. 36-ter, a meno che il visto infedele non
sia stato apposto a causa della condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
2.8 Il modello 730 precompilato errato può essere rettificato, per evitare
che l’intermediario debba pagare imposte e sanzioni per conto del
contribuente?
Se entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente
non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta dal CAF o dal professionista, è pari all’importo della sola
sanzione.
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2.9 Un pensionato/dipendente che ha anche redditi che non possono
essere dichiarati nel modello 730 deve obbligatoriamente presentare
il mod. UNICO?
In determinati casi, la presenza di redditi che non possono essere dichiarati con il Mod.
730 non preclude la possibilità di utilizzare tale modello. Ad esempio, i possessori delle
seguenti tipologie di reddito:
Redditi soggetti a tassazione separata;
Plusvalenze (e/o minusvalenze);
Investimenti o attività all’estero,
possono presentare il Mod. 730/2015 indicando i propri redditi, oneri, spese, ecc... Tuttavia, tali soggetti sono tenuti a presentare anche specifici quadri del Mod. UNICO 2015 PF,
nei modi e nei termini previsti per tale modello.
Oltre alla presentazione del Mod. 730, sono tenuti alla presentazione del Mod. UNICO,
quadro RM, i contribuenti che nel 2014:
Hanno percepito redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state operate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
Hanno percepito interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. n.
239/1996Apri in altra finestra;
Hanno percepito indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di
sostituto d’imposta;
Hanno percepito proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta una imposta sostitutiva pari al 20%;
Hanno provveduto alla rivalutazione del valore dei terreni nel 2014;
Hanno percepito redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e
navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.
I contribuenti che presentano contestualmente il Mod. 730/2015 e il quadro RM del Mod.
UNICO 2015 PF non possono tuttavia optare per la tassazione ordinaria, prevista per alcuni dei redditi da indicare nel quadro RM.
I soggetti che presentano i quadri aggiuntivi (quindi presentano il Mod. 730 più il Frontespizio del Mod. UNICO con i quadri RM/RT/RW/AC) possono consegnare il Mod. UNICO
anche in forma cartacea ad un ufficio postale.
2.10 Un pensionato/dipendente che nel 2014 ha detenuto un conto
corrente all’estero, può presentare esclusivamente il modello 730?
No, oltre alla presentazione del Mod. 730, dovrà compilare il quadro RW, Mod. UNICO
2015 PF, obbligo che spetta a tutti i contribuenti residenti che nel 2014 hanno detenuto investimenti o attività di natura finanziaria all’estero.
Il quadro RW deve inoltre essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero, per il
calcolo delle relative imposte (IVIE e IVAFE).
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Si ricorda infatti che l’articolo 19, commi da 13 a 23, D.L. n. 201/2011 (c.d. “Salva Italia”),
ha introdotto a carico delle persone fisiche residenti, un’imposta di natura “patrimoniale”
sul valore:
Degli immobili (terreni e/o fabbricati) a qualsiasi uso destinati, detenuti all’estero da persone fisiche residenti a titolo di proprietà o altro diritto reale (c.d. “IVIE”);
Delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti (c.d. “IVAFE”).
I soggetti che presentano i quadri aggiuntivi (quindi presentano il Mod. 730 più il Frontespizio del Mod. UNICO con i quadri RM/RT/RW/AC) possono consegnare il Mod. UNICO
anche in forma cartacea ad un ufficio postale.
2.11 Un amministratore di condominio deve indicare i dati catastali
dell’immobile, su cui sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione,
nel modello UNICO PF o può farlo direttamente nel 730?
Oltre alla presentazione del Mod. 730, dovrà compilare il quadro AC, Mod. UNICO 2015 PF.
Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell’assistenza fiscale, oltre al Mod. 730
devono presentare anche il quadro AC del Mod. UNICO 2015 PF, contenente l’elenco dei
fornitori del condominio, unitamente al frontespizio dello stesso modello UNICO.
Nel quadro AC l’amministratore deve indicare anche i dati catastali degli immobili sui quali
sono stati effettuati lavori di ristrutturazione 36%-50% sulle parti comuni.
Così, a titolo esemplificativo, per le spese di tinteggiatura del vano scale condominiale,
l’amministratore dovrà presentare il quadro AC indicando la spesa sostenuta e anche i dati
sopra richiesti ai fini del 36%-50%.
I soggetti che presentano i quadri aggiuntivi (quindi presentano il Mod. 730 più il Frontespizio del Mod. UNICO con i quadri RM/RT/RW/AC) possono consegnare il Mod. UNICO
anche in forma cartacea ad un ufficio postale.
2.12 Chi è esonerato dalla compilazione del modello 730?
In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta
non superiore ad euro 10,33.
È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente le seguenti tipologie di reddito:
Abitazione principale, pertinenze relative e fabbricati non locati; *
Lavoro dipendente o pensione;
Lavoro dipendente o pensione e abitazione principale, pertinenze relative e fabbricati
non locati; *
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. Sono
escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
Redditi esenti; **
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Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito
pubblico);
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (es. interessi sui conti correnti
bancari o postali, redditi derivanti da lavori socialmente utili).
* Attenzione
Per quanto riguarda la prima tipologia di reddito, l’esonero
non si applica se il fabbricato non locato è situato nello
stesso comune dell’abitazione principale. Abitazione
principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu.
Per le tipologie di reddito n. 2, 3 e 4, perché siano rispettate le condizioni di esonero, devono essere corrisposti:
Da un unico sostituto d’imposta obbligato a effettuare
le ritenute di acconto
Corrisposti da più sostituti, purché certificati dall’ultimo
che ha effettuato il conguaglio.
In questi stessi casi spettano le detrazioni per coniuge
e familiari a carico e non sono dovute le addizionali
regionali e comunali.
** Esempio di redditi esenti
1. Rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente
o per morte;
2. Alcune borse di studio;
3. Pensioni di guerra;
4. Pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva;
5. Pensioni, indennità, comprese le
indennità di accompagnamento;
Assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli anziani, pensioni sociali.
2.13 Quali documenti devono essere conservati dal contribuente che
presenta il 730/2015? Fino a quando vanno conservati?
Il contribuente che presenta il Mod. 730 deve esibire apposita documentazione con la quale
certifica i dati indicati nel modello (presentazione al CAF o ad un professionista abilitato).
I principali documenti, da esibire ammessi anche in copia fotostatica sono:
Documentazione attestante le ritenute d’acconto indicate nella dichiarazione (Mod. CU);
Fatture, scontrini, ricevute e quietanze di pagamento di oneri deducibili o detraibili nonché la documentazione necessaria per il loro riconoscimento (ad esempio, per gli interessi passivi, copia del contratto di mutuo);
Attestati di versamento delle somme (ad esempio, acconti d’imposta) effettuati direttamente dal contribuente (Mod. F24);
Dichiarazione Mod. UNICO 2014 in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
Documentazione relativa agli interventi:
1. Di recupero del patrimonio edilizio, per i quali spetta la detrazione del 36%-50%-65%
(Sezione III del quadro E),
2. Per il risparmio energetico, per i quali spetta la detrazione del 55%-65% (sezione IV
del quadro E).
Deve conservare la documentazione in quanto può essere richiesta dall’Amministrazione
finanziaria. L’art. 43, comma 1Apri in altra finestra, D.P.R. n. 600/73, dispone che
l’eventuale accertamento può essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
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Avv. Rag. Eugenio Testoni
Avv. Stefano Legnani
D.ssa Milena Selli
D.ssa Monica Tonetto
D.ssa Mikaela Leombruni
Rag. Gioia Miconi
Avv. Alessandro Mandelli
Dott. Paolo Casati
Studio Legale Tributario
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Circolare Informativa per i Clienti
Pertanto, la documentazione relativa alla dichiarazione Mod. 730/2015 (redditi 2014) deve
essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2019, termine entro il quale
l’Amministrazione ha facoltà di richiederla.
2.14 Quando viene rimborsato il credito scaturente dal 730/2015? Nel
caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di
sostituto, cambiano i termini di erogazione?
A partire dalla retribuzione di competenza del mese di Luglio, il datore di lavoro o l’ente
pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le
somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di
acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale
comunale all’Irpef.
.Attenzione.
Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni
singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.
Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di Agosto o di Settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è
insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate, entro sei mesi dal 7 luglio (oppure entro sei mesi dalla data della
trasmissione del modello 730, se questa è successiva alla scadenza del 7 luglio), effettua
dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di
famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato
da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate (con le stesse modalità, di seguito descritte, previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d’imposta) entro il settimo mese successivo al 7 luglio (oppure
entro il settimo mese successivo alla data della trasmissione del modello 730, se questa è
successiva alla scadenza del 7 luglio).
I controlli preventivi non vengono effettuati se è stato presentato il 730 precompilato, senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.
A Novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica
rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca.
Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve
comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 30 settembre, indicando, sotto la
propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.
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Circolare Informativa per i Clienti
Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto (ente pensionistico o datore di lavoro)
Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il CAF o il professionista:
1. Trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
2. Oppure, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di
pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente il quale effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti
della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia
delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti
con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello UNICO Persone fisiche;
Se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate
le coordinate del proprio conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso
viene accreditato su quel conto.
2.15 L’IMU dovuta per l’anno precedente è un dato che va ancora indicato
nel 730/2015?
Rispetto al modello dello scorso anno, all’interno del quadro B è stata eliminata la colonna
10, relativa all’indicazione dell’IMU dovuta per l’anno precedente.
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730 Precompilato - Studio Legale Tributario Testoni