modello 730 e unico 2015
Il 730 precompilato
è la novità del 2015
di Andrea Bongi
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Per la prima volta l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei titolari di
redditi di lavoro dipendente e di pensione, sul proprio sito internet, il modello 730
precompilato.
Si tratta di una vera e propria dichiarazione dei redditi nella quale l’Agenzia ha
inserito alcuni dati sui redditi, le ritenute
subite, i versamenti effettuati in acconto
nonché e alcune spese che danno diritto
a detrazioni d’imposta o a deduzioni della
base imponibile.
Si tratta di una novità introdotta a decorrere dal 2015, in via sperimentale, dal
Dlgs. N.175/2014 (c.d. decreto semplificazioni) sulla base del quale l’Agenzia delle
entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati
contenuti nelle certificazioni di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai
titolari di redditi di lavoro dipendente e
assimilati indicati agli articoli 49 e 50,
comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con
esclusione delle indennità percepite dai
membri del Parlamento europeo, i) ed l),
del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può
essere accettata o modificata.
Premesso che nessun modello 730 precompilato verrà spedito o inviato al domi-
cilio dei contribuenti ma soltanto messo a
disposizione degli stessi sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate, non si può non
affermare che si tratta di un notevole passo in avanti compiuto dall’Amministrazione finanziaria. In questo senso si possono riprendere le parole utilizzate dalla
direttrice dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi durante un audizione presso
la VI commissione finanze della Camera
dei Deputati secondo la quale l’avvio del
modello precompilato rappresenta una rivoluzione copernicana nella gestione del
rapporto fra amministrazione finanziaria
e contribuenti.
L’anno 2015 sarà tuttavia sperimentale
e non ci sarà da sorprendere se buona parte delle dichiarazioni precompilate messe
a disposizione dei contribuenti verranno
scartate per carenza di dati, errori negli
stessi etc.
Già dal 2016 le precompilate dovrebbero
segnare un primo salto di qualità con l’inclusione anche dei dati relativi alle spese
mediche grazie al collegamento dell’Anagrafe tributaria con il sistema delle tessere sanitarie.
La messa a disposizione della precompilata non impedisce comunque ai contribuenti interessati di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie tramite un
intermediario abilitato, un Caf o il proprio
sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.
Il sistema predisposto con una certa
fretta dalle Entrate non è assolutamente semplice e di facile utilizzo. Qualcuno
a tale proposito ha subito ribattezzato il
modello 730 e unico 2015
nuovo modello come “precomplicato” giocando evidentemente sul lessico ma cogliendo probabilmente nel segno.
Per cercare di venire incontro ai contribuenti ed agli operatori l’Agenzia delle
entrate ha diffuso una serie di risposte
ai dubbi più frequenti (c.d. Faq) oltre ad
una serie di guide all’utilizzo disponibili
sul sito internet.
Per facilitare i lettori abbiamo ritenuto di proporre le più significative risposte
delle Entrate al termine di ogni paragrafo
del presente lavoro.
COME SI ACCEDE
AL 730 PRECOMPILATO
Il contribuente, a partire dal 15 aprile
2015, può accedere direttamente alla dichiarazione precompilata attraverso il sito
internet dell’Agenzia o rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, a un Caf o a un
professionista. Inoltre, è possibile autenticarsi tramite il portale dell’Inps, utilizzando le credenziali dispositive rilasciate
dall’ente previdenziale.
Se il contribuente non possiede un pc o
non ha facilità nell’utilizzo degli strumenti informatici può rivolgersi a un professionista abilitato o ad un Caf che, grazie
alla delega ricevuta dal cliente, potranno
accedere alla dichiarazione precompilata
del loro assistito.
Quanto ai canali di accesso alla precompilata la circolare n.11/e del 23 marzo 2015 ha confermato la possibilità per il
contribuente di connettersi tramite il sito
internet delle Entrate e il portale dell’Inps.
In entrambi i casi è necessario dotarsi
preventivamente delle credenziali d’accesso previste per ciascuna piattaforma digitale. Al 730 precompilato si può dunque
accedere sia con le credenziali Fisconline oppure con il pin dispositivo dei servizi online dell’Inps. Chi è già in possesso
di queste credenziali non deve fare altro.
In caso contrario, per accedere personal-
mente al 730 precompilato occorre abilitarsi a Fisconline oppure ai servizi online
dell’Inps e ottenere il relativo pin dispositivo. L’accesso al 730 precompilato è possibile anche utilizzando la Carta nazionale
dei servizi.
I poco avvezzi alla tecnologia e al linguaggio informatico hanno invece sperato di risolvere il tutto recandosi personalmente presso l’ufficio delle Entrate. L’accesso agli uffici periferici consente infatti
ai contribuenti di ricevere la prima parte del codice pin e la password iniziale di
accesso. La seconda parte del pin dovrà
essere poi prelevata direttamente dal contribuente richiedente, accedendo ai Servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e
usando l’apposita funzione «Profilo Utente/Per coloro che hanno richiesto il pin a
un ufficio».
Una volta in possesso delle credenziali
di accesso i contribuenti dovranno abilitarsi alla piattaforma completando la registrazione ai servizi di Fisconline.
Fra le domande richieste dal sistema
in fase di primo accesso occorre ricordare che il contribuente dovrà inserire anche il reddito complessivo che il sistema
richiede espressamente durante la fase di
registrazione.
Il dato reddituale, ha precisato l’Agenzia delle Entrate in risposta ad uno specifico quesito sul tema, è contenuto nella
dichiarazione presentata dal contribuente
per l’anno 2013. In particolare dovrà essere inserito il dato contenuto nel rigo 11,
colonna 1 del Prospetto di liquidazione se
il contribuente ha presentato nel 2014 il
modello 730-3 (Prospetto di liquidazione),
oppure il dato indicato nel rigo RN 1, colonna 5 del Quadro RN del modello Unico
PF 2014. Nel caso in cui sia stato invece
presentato un modello 730 congiunto, occorre indicare il reddito complessivo dichiarato nel 2014 per l’anno di imposta
2013 dalla persona - dichiarante o coniuge - che richiede la registrazione, ossia il
dato del rigo 11, colonna 1 (dichiarante) o
colonna 2 (coniuge) del modello 730-3 (Pro-
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modello 730 e unico 2015
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spetto di liquidazione). Se invece il contribuente lo scorso anno non ha presentato
alcuna dichiarazione oppure possiede il
solo Cud, nel modulo online di registrazione dovrà comportarsi come segue: nel
riquadro Modello, scegliere l’opzione «Nessuno (compreso Cud)»; nel riquadro «Presentata tramite», non selezionare alcuna
voce e lasciare in bianco il campo «Reddito complessivo».
L’abilitazione ai servizi Fisconline richiede comunque del tempo e quindi è necessario muoversi con un certo anticipo.
Una volta inoltrata la richiesta di abilitazione al servizio è infatti necessario attendere l’invio da parte dell’Agenzia delle
entrate la seconda parte del codice pin necessaria per completare l’accesso.
Come previsto dal terzo comma dell’articolo 1 del Dlgs. 175/2014 la dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate
o, indirettamente tramite apposita delega conferita dal contribuente al proprio
sostituto d’imposta che presta assistenza
fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale di cui all’articolo 32, comma
1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale.
Ovviamente l’accesso diretto o indiretto
alla precompilata segue regole e procedure del tutto differenti che meritano di essere brevemente riepilogate.
1.ACCESSO DIRETTO
ALLA PRECOMPILATA
modello fino all’invio dello stesso.
Il contribuente una volta visualizzati i
dati della sua precompilata potrà accettarla integralmente oppure modificarla
anche integrando i dati in essa contenuti.
Il contribuente dovrà inoltre predisporre
il versamento delle eventuali somme dovute mediante il modello F24 o indicare
le coordinate bancarie del suo conto corrente o postale sul quale dovrà essere accreditato l’eventuale rimborso nel caso di
assenza del sostituto d’imposta. In ultimo
spetterà al contribuente l’onere di consultazione delle comunicazioni e delle ricevute della dichiarazione presentata inserendo un proprio indirizzo di posta elettronica valido nell’apposita sezione della
propria area autenticata del sito internet
delle Entrate.
Le modalità e le cautele per l’accesso alla precompilata sono state individuate nel
provvedimento direttoriale del 23 febbraio
2015. Tali modalità sono state riepilogate
successivamente nella circolare n.11/e prevedono in sintesi che è possibile per il contribuente accedere direttamente all’area
autenticata del sito internet dell’Agenzia
delle entrate riservata alla dichiarazione precompilata, previo inserimento delle credenziali Fisconline rilasciate dalla
stessa Agenzia delle entrate o tramite la
Carta Nazionale dei Servizi.
L’abilitazione al servizio telematico Fisconline (password e PIN) può essere richiesta:
a) online, accedendo al sito internet
dell’Agenzia
b) presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche tramite soggetto appositamente delegato
c) tramite telefono al numero 848.800.444
Se il contribuente accede direttamente
alla propria dichiarazione 730 precompilata attraverso l’area dedicata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, potrà effettuare tutta una serie di operazioni che
vanno dalla visualizzazione e stampa del
A garanzia della reale identità dell’utente, in caso di richiesta online, per telefono, oppure presso un ufficio delle Entrate
tramite soggetto delegato, la procedura
prevede che la prima parte del PIN sia
modello 730 e unico 2015
rilasciata immediatamente, mentre la seconda parte del PIN, unitamente alla password di primo accesso, sia inviata per
posta presso il domicilio del contribuente
registrato in Anagrafe tributaria.
In caso di richiesta effettuata dal diretto interessato presso gli uffici dell’Agenzia, viene rilasciata immediatamente la
prima parte del codice PIN e la password
di primo accesso; la seconda parte del codice PIN potrà immediatamente essere
prelevata dal contribuente direttamente
via internet.
Infine, per agevolare coloro che non
dispongono delle credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate, è prevista
la possibilità di accedere direttamente all’area autenticata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate riservata alla
dichiarazione precompilata, anche tramite il portale dell’INPS, utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’INPS.
2. ACCESSO DA PARTE
DEL SOSTITuTO,
CAf O PROfESSIOnISTA
Se l’acceso alla precompilata viene delegato ai sostituti, Caf o professionisti l’intera procedura si complica in maniera esponenziale.
In questi casi infatti è necessario osservare quanto previsto nel provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate
del 23 febbraio 2015 nonché le avvertenze espresse in materia dal Garante della
privacy al preciso fine di tutelare il diritto
alla riservatezza dei contribuenti.
In base a tali previsioni i soggetti terzi
sono obbligati alla preventiva acquisizione di specifica delega all’accesso dei dati della precompilata dal contribuente ed
alla nomina di soggetti incaricati al trattamento dei dati personali, nonché al rischio di controlli da parte delle Entrate
sul corretto adempimento delle prescrizioni stesse.
Controlli che potrebbero anche sfociare
nella revoca dell’autorizzazione alla trasmissione delle dichiarazioni oltre che
all’irrogazioni di sanzioni amministrative ed anche penali nei casi più gravi.
Per quanto riguarda la delega per l’accesso al 730 precompilato la stessa, precisa la circolare n.11/e, deve contenere l’indicazione del codice fiscale del contribuente, dell’anno d’imposta cui si riferisce il
modello 730 precompilato, la data di conferimento della stessa e la precisazione
che la stessa vale, oltre che per l’accesso
alla dichiarazione 730 precompilata, anche per la consultazione del foglio informativo allegato alla precompilata e nel
quale sono riassunti i dati principali.
La delega ha valore per la dichiarazione precompilata relativa a una sola annualità e può essere revocata con le medesime modalità del conferimento. Nel
caso in cui il contribuente che richiede
assistenza fiscale non intenda utilizzare la dichiarazione 730 precompilata, il
Caf o il professionista abilitato acquisisce
idonea documentazione da cui si evince
la mancata autorizzazione da parte del
contribuente all’accesso al modello 730
precompilato.
Curiose anche le modalità di richiesta
di accesso alla precompilata dei loro assistiti che Caf e professionisti abilitati dovranno seguire. Il provvedimento sopra
ricordato prevede infatti due distinte tipologie di richiesta: quella tramite file e
quella via web.
Quella tramite file consiste nell’invio attraverso Entratel di una richiesta contenente l’elenco dei contribuenti per i quali
si è provveduto ad acquisire specifica delega. Per le richieste regolarmente pervenute entro il 15 aprile, si legge nel provvedimento, i dati verranno resi disponibili
dalle Entrate entro i cinque giorni successivi dalla richiesta.
La richiesta via web è invece relativa a
singoli contribuenti e consiste, nella sostanza, in un vero e proprio download in
tempo reale della precompilata del cliente.
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modello 730 e unico 2015
FAQ: L’Agenzia delle Entrate mi ha messo a
disposizione il 730 precompilato; posso non
considerarlo e presentare il 730 ordinario al
mio sostituto d’imposta (o al Caf) come gli
altri anni?
Si, se si riceve il modello 730 precompilato
non si è obbligato a utilizzarlo. E’ possibile,
infatti, presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (modello 730
ordinario o il modello Unico).
FAQ: Posso sapere quali soggetti hanno effettuato l’accesso alla mia dichiarazione precompilata?
Si. E’ possibile delegare più soggetti ad accedere alla propria dichiarazione precompilata e, nel contempo, visualizzare l’elenco di
quelli ai quali sono stati resi disponibili la dichiarazione precompilata e il foglio informativo, tramite le apposite funzionalità presenti
nell’area autenticata 730 precompilato, oppure consultando il proprio cassetto fiscale.
A CHI E’ RISERVATO
IL 730 PRECOMPILATO
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Per il primo anno di avvio sperimentale
della precompilata il modello 730 è predisposto soltanto per i contribuenti che possiedono entrambi i seguenti requisiti:
Soggetti
che possono accedere al
730 pre compilato per il
2014:
- coloro che hanno percepito
nel 2014 redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto dai sostituti d’imposta
la Certificazione Unica 2015
- coloro che hanno presentato
per l’anno 2013 il modello 730
oppure, pur avendo i requisiti per presentare il 730, hanno
presentato il modello Unico o
Unico Mini.
La dichiarazione viene predisposta anche per coloro che per l’anno 2013 hanno
presentato, oltre al modello 730, anche i
quadri RM, RT, RW del modello Unico.
La precompilata non viene invece predisposta se per il periodo d’imposta precedente il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa o correttiva per la
quale è ancora in corso l’attività di liquidazione da parte dell’Agenzia delle En-
trate.
Con maggior dettaglio al circolare n.11/e
ha precisato che il modello 730 precompilato è reso disponibile ai contribuenti
in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
1. per l’anno di imposta 2014 sono titolari di redditi di lavoro dipendente
e assimilati indicati agli articoli 49
e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis),
d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Testo unico
delle imposte sui redditi, in relazione ai quali i sostituti d’imposta hanno trasmesso nei termini all’Agenzia
delle entrate la Certificazione Unica 2015;
2. per l’anno d’imposta 2013 hanno presentato il modello 730 oppure il modello Unico persone fisiche o il modello Unico Mini, pur avendo i requisiti per presentare il modello 730.
GLI ESCLuSI
DALLA PRECOMPILATA
In linea generale il 730 precompilato
non verrà predisposto dalle Entrate per
tutti i contribuenti che non risultano in
possesso dei requisiti per la presentazione del modello 730 o che non possono presentarlo personalmente.
GLI ESCLUSI DAL 730 PRECOMPILATO
1. contribuenti con partita Iva attiva (tranne i produttori agricoli in regime di esonero)
per almeno un giorno nel corso del 2014;
2. contribuenti deceduti (se il decesso risulta
in Anagrafe tributaria alla data di elaborazione della precompilata;
3. contribuenti per i quali il 730 dovrebbe
essere presentato da altro soggetto (minori
di età o soggetti legalmente incapaci);
4. contribuente che per il 2013 ha presentato più dichiarazioni correttive o integrative,
non ancora liquidate dall’Agenzia.
Un caso a se è rappresentato dai contribuenti che nel 2013 hanno presenta-
modello 730 e unico 2015
to il modello 730 congiunto. In queste situazioni la circolare 11/e ha chiarito che
l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti soltanto dichiarazioni singole. Chi aveva già presentato
il 730 in forma congiunta e continua ad
avere i requisiti per poterlo fare anche nel
2015 dovrà dunque rivolgersi al proprio
sostituto d’imposta che presta assistenza
fiscale oppure a un professionista abilitato o a un Caf.
IL COnTEnuTO
DELLA PRECOMPILATA 2015
Quando il contribuente o il suo delegato
accedono alla precompilata si troveranno
di fronte a tre distinti documenti:
I TRE DOCUMENTI CHE FORMANO
LA PRECOMPILATA
1. il modello 730 precompilato relativo all’anno d’imposta precedente;
2. un foglio informativo contenente l’elenco
delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia
delle entrate;
3. l’esito della liquidazione della dichiarazione (il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno
trattenute in busta paga) e il prospetto di liquidazione del modello 730 con il dettaglio
dei risultati della liquidazione.
In particolare nella dichiarazione precompilata sono riportati, oltre ai redditi
di lavoro dipendente, di pensione o assimilati e alle ritenute, anche i dati dei familiari, indicati in un prospetto ad hoc
loro dedicato.
Inoltre, nel quadro D del 730 precompilato trovano posto i redditi di lavoro autonomo occasionali e gli altri redditi diversi, mentre nel quadro E sono inserite
le informazioni relative ad alcuni oneri
detraibili e deducibili.
La circolare 11/e ha specificato esattamente quali saranno le informazioni contenute nel modello precompilato che verranno riassunte in un foglio informativo
che accompagna il modello. Nello specifico oltre ai redditi di lavoro dipendente,
di pensione e assimilati, nel precompilato
saranno esposti anche i dati dei familiari del contribuente, riepilogati in un prospetto ad hoc, le ritenute subite nonché
gli eventuali redditi di lavoro autonomo
occasionale e diversi.
Nel quadro E del modello saranno inoltre indicati alcuni oneri detraibili e deducibili.
ONERI DETRAIbILI E DEDUCIbILI
PRESENTI NELLA PRECOMPILATA
1. quote di interessi passivi e oneri accessori
dei mutui in corso
2. premi per le assicurazioni sulla vita, causa
morte ed infortuni
3. contributi previdenziali e assistenziali
Oltre a tali dati che affluiscono dall’anagrafe tributaria verranno inseriti nella
dichiarazione precompilata anche tutta
una serie di dati ricavati dall’annualità
precedente.
In particolare:
• le eccedenze d’imposta risultanti
dalla dichiarazione presentata per
l’anno d’imposta 2013;
• i residui dei crediti d’imposta indicati nella dichiarazione presentata
per l’anno d’imposta 2013;
• le rate annuali detraibili relative ad
oneri sostenuti in anni precedenti,
per i quali è prevista la possibilità
di rateizzare la detrazione, ad esempio per le spese mediche di ammontare superiore a un determinato importo, oppure l’obbligo di suddividere la detrazione in più rate annuali,
ad esempio nel caso di spese per interventi di recupero del patrimonio
edilizio, per interventi di risparmio
energetico o per l’arredo degli immobili ristrutturati;
• l’eventuale maggior credito derivante dalla liquidazione automatizzata,
effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del
d.P.R. n. 600 del 1973, relativa alla
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modello 730 e unico 2015
dichiarazione dei redditi dell’anno
precedente.
Per quanto riguarda invece i dati dei
terreni e dei fabbricati verranno inseriti nella dichiarazione precompilata i
dati presenti della dichiarazione dell’anno
precedente, integrati tenendo conto delle eventuali variazioni, risultanti dalla
banca dati catastale e dagli atti del registro, intercorse sui diritti reali (ad esempio compravendite e successioni) e sull’utilizzo degli immobili (ad esempio locazione
e comodato).
Vengono, altresì, utilizzate altre informazioni presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria, quali ad esempio i versamenti e le compensazioni effettuate con il
modello F24.
OnERI nOn PRESEnTI
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Per l’anno 2014 l’Agenzia non ha inserito nella dichiarazione precompilata alcune spese, perché non è in possesso delle
relative informazioni.
Per l’anno 2016 il sistema dovrebbe essere implementato con l’aggiunta delle informazioni inerenti le spese mediche.
Tra le principali detrazioni e deduzioni Irpef con non saranno inserite nel 730
precompilato per il periodo d’imposta 2014
troviamo:
Le principali detrazioni e deduzioni
fuori dal 730/2015 precompilato
spese sanitarie
spese per istruzione
spese funebri
erogazioni liberali
assegno al coniuge separato
ACCETTAZIOnE O MODIfICHE
ALLA PRECOMPILATA
Una volta effettuata la procedura di abilitazione e ricevuto le chiavi di accesso il
contribuente, utilizzando le funzionalità
rese disponibili all’interno dell’applicazio-
ne web dedicata alla dichiarazione precompilata, può visualizzare e stampare
il proprio modello 730 precompilato ed il
relativo foglio informativo ad esso allegato.
Dopo aver verificato la correttezza e la
completezza della propria dichiarazione,
il contribuente può accettarla oppure modificarla.
Se decide di accettarla può inviare la
dichiarazione precompilata direttamente
all’Agenzia delle entrate.
Quindi, a seconda dei casi, può:
LE OPZIONI POSSIbILI
1. accettare la dichiarazione senza fare modifiche
2. rettificare i dati non corretti
3. integrare la dichiarazione per inserire, ad
esempio, altre spese deducibili o detraibili
È considerata “accettata”, con la conseguente necessità di barrare nel prospetto di liquidazione 730 la casella «Dichiarazione Precompilata – Accettata», quella trasmessa senza modifiche o con modifiche che non incidono né sul reddito né
sull’imposta. La circolare 11/e definisce
come tali le modifiche dei dati anagrafici
del contribuente (ad eccezione del comune
di domicilio fiscale), dei dati identificativi
del soggetto che effettua il conguaglio, del
codice fiscale del coniuge non a carico, la
scelta dell’utilizzo in compensazione del
credito Irpef, degli importi dei versamenti
in acconto nonché la richiesta di rateizzare il saldo o il primo acconto dovuto.
Modifiche che non alterano
lo status di “Accettata”
indicazione o modifica dei dati anagrafici del
contribuente, ad eccezione del comune del
domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla
determinazione delle addizionali regionale
e comunale all’Irpef;
indicazione o modifica dei dati identificativi
del soggetto che effettua il conguaglio;
indicazione o modifica del codice fiscale del
coniuge non fiscalmente a carico;
modello 730 e unico 2015
compilazione del quadro I per la scelta
dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito che risulta dal
modello 730;
scelta di non versare o di versare in misura
inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante
la compilazione dell’apposito rigo del quadro F;
richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto
nei casi consentiti dalla normativa vigente,
mediante la compilazione dell’apposito rigo
del quadro F.
La dichiarazione precompilata si
considera invece “modificata” quando vengono effettuate variazioni o integrazioni dei dati che comportano variazioni del reddito o dell’imposta.
Deve considerarsi modificata anche la
dichiarazione alla quale sono apportate
variazioni nei dati di segno opposto che,
compensandosi fra loro, non ne alterano
il risultato finale.
COME SI PRESEnTA
IL 730 PRECOMPILATO
Come abbiamo visto il contribuente può
presentare il 730 precompilato accettato
o modificato,
• direttamente all’Agenzia delle entrate, attraverso il sito internet
dell’Agenzia;
• al sostituto di imposta, se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
• ad un Caf o ad un professionista abilitato.
Dal prossimo 15 aprile il contribuente
troverà il 730 precompilato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno
della propria area riservata.
Dal 1° maggio al 7 luglio sarà poi possibile accettare o modificare la dichiarazione e trasmetterla all’Agenzia direttamente via web o tramite un intermediario.
Regole particolari per il 730 congiunto. La dichiarazione 730 precompilata
in forma congiunta può essere presentata esclusivamente al sostituto che presta
assistenza fiscale, al CAF o al professionista abilitato.
Non è consentita, almeno per il primo
anno di avvio sperimentale, la presentazione della dichiarazione precompilata in
forma congiunta direttamente in via telematica all’Agenzia delle entrate.
Nel caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, la dichiarazione si considera di fatto sempre “modificata” in quanto il prospetto di liquidazione finale è certamente variato rispetto a quelli relativi alle dichiarazioni dei
singoli coniugi.
FAQ: Quali sono i termini per la presentazione della dichiarazione precompilata?
A partire dal 15 aprile è possibile visualizzare
e stampare la propria dichiarazione nell’area
autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Dalla stessa data i sostituti d’imposta, i Caf e i professionisti abilitati possono richiedere l’accesso alla dichiarazione precompilata dei contribuenti dai quali hanno
ricevuto specifica delega.
A partire dal 1° maggio è possibile accettare
o modificare la dichiarazione e trasmetterla
via web all’Agenzia delle entrate.
Dalla stessa data i sostituti d’imposta, i Caf
e i professionisti abilitati possono trasmettere i modelli 730 precompilati accettati o
modificati.
FAQ: Posso presentare il 730 precompilato in
forma congiunta?
Si, ma non direttamente tramite il sito
dell’Agenzia. Per il primo anno di avvio sperimentale la dichiarazione precompilata può
essere presentata in forma congiunta esclusivamente al sostituto che presta assistenza
fiscale, al Caf o al professionista abilitato.
Se i coniugi hanno presentato il modello
730/2014 in forma congiunta, sono predisposte due distinte dichiarazioni 730 precompilate, una per ciascun coniuge che abbia i requisiti per rientrare nella platea dei destinatari
della dichiarazione precompilata.
COnTROLLI DOCuMEnTALI
SuLLA PRECOMPILATA
Nella dichiarazione precompilata i con-
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modello 730 e unico 2015
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trolli del fisco si dividono sostanzialmente
in tre. Le varianti che entrano in gioco e
influenzano la qualità e le tipologie dei controlli del fisco sono infatti le seguenti: presentazione diretta o tramite un Caf o un
professionista abilitato, presentazione della
precompilata senza modifiche o con modifiche che non incidono sul reddito o sull’imposta oppure presentazione con modifiche che
incidono su uno o entrambi i componenti.
Se il 730 precompilato viene accettato
senza modifiche o con modifiche che non
incidono sulla determinazione del reddito o
dell’imposta, nei confronti del contribuente
non verrà eseguito il controllo documentale
(36-ter del dpr n. 600/73) sugli oneri precompilati comunicati all’Agenzia da banche, assicurazioni ed enti previdenziali, né
quello preventivo sui rimborsi superiori a
4 mila euro in presenza di detrazioni per
carichi di famiglia ed eccedenze derivanti
dalla dichiarazione precedente.
Inoltre, se la dichiarazione viene presentata tramite un intermediario, il controllo
documentale verrà svolto nei confronti del
Caf o del professionista che ha apposto il
visto di conformità sulla dichiarazione.
Se la precompilata oltre che essere accettata dal contribuente, viene presentata
direttamente all’Agenzia dal contribuente
o tramite il sostituto d’imposta, non verrà
effettuato alcun controllo documentale sui
dati relativi agli oneri forniti da soggetti
terzi né verrà effettuato il controllo preventivo sulla spettanza dei carichi familiari in caso di rimborso superiore a 4 mila
euro, nemmeno se lo stesso è determinato
da eccedenze d’imposta. Se la precompilata
viene invece presentata direttamente, ma
è stata modificata, allora i controlli documentali si estendono anche agli oneri forniti all’Agenzia da soggetti terzi e si applica
il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi familiari in caso
di rimborso superiore a 4 mila euro. Se la
precompilata, accettata o modificata, viene trasmessa invece in maniera indiretta
tramite un Caf o un professionista allora
i controlli documentali si spostano diret-
tamente su questi ultimi. Nello specifico,
precisa la circolare 11/e il controllo documentale verrà effettuato nei confronti del
Caf o del professionista che hanno rilasciato il visto di conformità sulla precompilata
e si estenderanno anche agli oneri forniti
dai soggetti terzi. Se il contribuente opta
invece per il 730 ordinario rivolgendosi a
un Caf o a un professionista abilitato, il regime dei controlli documentali non subirà
alcuna modifica rispetto alla stessa ipotesi
prevista per la precompilata.
CONTROLLI SULLA PRECOMPILATA:
LE TRE IPOTESI
1. Accettata - nessun controllo oneri forcon presen- niti dai terzi;
tazione di- - nessun controllo preventivo
retta:
detrazioni per carichi familiari se rimborso > 4.000 €
2 . Modifica- - controllo documentale anche
ta con pre- sugli oneri forniti da terzi;
sentazione
- nessun controllo preventivo
diretta:
detrazioni per carichi familiari se rimborso > 4.000 €
3. Presenta- - controllo documentale sul
zione trami- Caf/professionista anche sute Caf o pro- gli oneri forniti da terzi;
- nessun controllo preventivo
fessionista
(accettata o detrazioni per carichi familiamodificata): ri se rimborso > 4.000 €
FAQ: Che vantaggi ci sono sui controlli se presento il 730 precompilato attraverso un Caf
o un professionista abilitato?
Se si presenta la dichiarazione precompilata, con o senza modifiche, tramite un intermediario, il controllo formale sui documenti
relativi agli oneri deducibili e detraibili sarà
effettuato nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento agli oneri comunicati dai soggetti terzi
(interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali); inoltre, non si applica il
controllo preventivo sui rimborsi superiori a
4.000 euro in presenza di detrazioni per carichi di famiglia ed eccedenze derivanti dalla
dichiarazione precedente L’Agenzia può comunque effettuare nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza
dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni, ad esempio l’effettiva destinazione
ad abitazione principale dell’immobile per
cui vengono detratti gli interessi passivi relativi al mutuo.
modello 730 e unico 2015
LA LIQuIDAZIOnE DEL RISuLTATO
DELLA PRECOMPILATA
Il rimborso o il pagamento delle imposte risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 precompilato avviene
con le stesse modalità del 730 ordinario.
Pertanto, a prescindere dal fatto che la dichiarazione sia stata accettata o modificata, quando emerge un credito da rimborsare la somma si otterrà direttamente dal
datore di lavoro o dall’ente pensionistico a
partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o settembre). Quando, invece, dalla dichiarazione
precompilata emerge un debito, entro gli
stessi termini il datore di lavoro o l’ente
pensionistico effettuerà la trattenuta.
PRECOMPILATA A CREDITO
Quando dalla dichiarazione emerge un
credito, il rimborso sarà eseguito direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Se il
contribuente comunica le coordinate del
conto corrente bancario o postale, la somma spettante sarà accreditata su quel conto. Se, invece, l’Agenzia delle Entrate non
dispone delle coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi in base all’importo della somma da
riscuotere:
• per importi inferiori a 1.000 euro,
comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale
dove potrà riscuotere il rimborso in
contanti;
• per importi pari o superiori a 1.000
euro, il rimborso viene eseguito con
l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia.
PRECOMPILATA A DEbITO
Il contribuente che invia direttamente
la dichiarazione potrà pagare:
• tramite la stessa applicazione onli-
ne, indicando le coordinate del conto
sul quale effettuare l’addebito;
• mediante il modello F24, che può essere stampato e che viene proposto
già compilato con i dati relativi al
pagamento da eseguire.
Il contribuente che si rivolge a Caf o professionista potrà invece:
• trasmettere in via telematica il modello F24 all’Agenzia delle Entrate
tramite lo stesso intermediario;
• versare con il modello F24 che gli sarà consegnato dall’intermediario.
Se il contribuente procede alla presentazione diretta della dichiarazione 730,
l’Agenzia delle entrate rende disponibile
il risultato contabile della dichiarazione
al sostituto d’imposta indicato dal contribuente nella dichiarazione quale soggetto
che effettuerà il conguaglio fiscale e che
ha comunicato la sede telematica dove
ricevere il flusso contenente il risultato
stesso. Se non è possibile raggiungere il
sostituto d’imposta, ancorché questi abbia
comunicato la sede telematica per la ricezione dei risultati contabili relativi alle dichiarazioni dei propri dipendenti, l’Agenzia delle entrate informa il contribuente
mediante un avviso nell’area autenticata
dei servizi telematici.
Inoltre, invia un messaggio di posta
elettronica all’indirizzo e-mail indicato
dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione via web per segnalare l’accaduto ed invitare il contribuente
a prendere visione dell’avviso nell’area autenticata dei servizi telematici.
FAQ: Sono senza sostituto d’imposta e ho
trasmesso il 730 precompilato dal quale è
emerso un debito; quando devo effettuare
il pagamento delle imposte a saldo?
Entro i termini ordinari, cioè entro il 16 giugno, oppure, con la maggiorazione dello
0,40%, entro il 16 luglio. Se si utilizza l’applicazione web dedicata al 730 precompilato è
possibile versare le somme dovute con il modello F24, che viene reso disponibile già precompilato, oppure richiedere l’addebito sul
proprio conto corrente bancario o postale.
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modello 730 e unico 2015
DICHIARAZIOnE InTEGRATIVA
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Come per il modello 730 ordinario, anche il modello precompilato può essere
corretto presentando una dichiarazione
integrativa.
Se il contribuente riscontra errori o si
accorge di non aver indicato tutti gli elementi in dichiarazione, può presentare un
modello 730 integrativo “a favore” (maggior credito o minor debito) rivolgendosi a
un Caf o a un professionista abilitato, anche se ha presentato direttamente il modello 730 precompilato o tramite sostituto d’imposta.
Il modello 730 integrativo non può essere presentato direttamente all’Agenzia
delle Entrate dal contribuente, salvo il caso in cui sia necessario modificare i dati del sostituto, o indicarne l’assenza, se
l’Agenzia non è riuscita a comunicare il risultato contabile al sostituto d’imposta.
In alternativa il contribuente può presentare un modello Unico correttivo nei
termini o integrativo.
FAQ: Posso inviare entro il 7 luglio una nuova dichiarazione per modificare una dichiarazione già inviata direttamente?
Non è possibile presentare più di una dichiarazione precompilata direttamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 luglio. Pertanto,
per eventuali correzioni occorre presentare
una dichiarazione integrativa al Caf o al professionista oppure trasmettere un modello
Unico correttivo nei termini o integrativo.
Soltanto nell’ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate non riesca a raggiungere il sostituto
d’imposta per comunicare il risultato contabile, si può presentare un modello 730 integrativo utilizzando le funzionalità disponibili nell’area autenticata nell’applicazione
web con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta ovvero di indicare l’assenza del sostituto con
gli effetti previsti per i contribuenti senza
sostituto d’imposta.
DICHIARAZIOnE RETTIfICATIVA
Se, dopo aver trasmesso la dichiarazione, Caf o professionisti si accorgono di
aver commesso errori, dopo aver avvisato il contribuente, possono trasmettere
entro il 10 novembre una dichiarazione
rettificativa.
Se il contribuente non intende presentare la dichiarazione rettificativa, i Caf e
i professionisti possono trasmettere
all’Agenzia delle entrate una comunicazione contenente i dati corretti.
In entrambi i casi gli intermediari saranno tenuti al pagamento della sola sanzione, mentre l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.
Per i contribuenti che presentano il modello 730 precompilato, con o senza modifiche, tramite un Caf o un professionista
abilitato, i vantaggi sono i seguenti:
• i controlli su tutti i documenti che
attestano le spese indicate nella dichiarazione saranno effettuati nei
confronti del Caf o del professionista;
• non sarà effettuato il controllo preventivo sui rimborsi d’imposta superiori a 4.000 euro, previsto in presenza di detrazioni per familiari a
carico e/o eccedenze derivanti dalla
dichiarazione precedente.
Eventuali richieste di pagamento che
derivano dal controllo documentale saranno inviate direttamente al Caf o al professionista.
Questi ultimi, infatti, sono tenuti al pagamento di un importo pari alla somma di
imposta, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito
del controllo, salvo i casi di condotta dolosa di quest’ultimo.
SISTEMA SAnZIOnATORIO
Uno degli aspetti più controversi della
precompilata che sta creando i maggiori
disagi è proprio il particolare regime sanzionatorio previsto dall’articolo 6 del decreto semplificazioni (Dlgs. 175/2014).
Tale disposizione prevede testualmente
che: “Salvo il caso di presentazione di di-
modello 730 e unico 2015
chiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi
presentata con le modalità di cui all’articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio
1999, n. 164, i soggetti indicati nell’articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato
o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che
sarebbero stati richiesti al contribuente ai
sensi dell’articolo 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sempre che il visto infedele
non sia stato indotto dalla condotta dolosa
o gravemente colposa del contribuente”.
Dunque in caso di apposizione, da parte di un intermediario, di un visto di conformità infedele (per esempio, se non ha
correttamente riscontrato la documentazione a supporto di spese detraibili o deducibili), l’intermediario è tenuto al pagamento di un importo corrispondente alla
somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al
contribuente. La responsabilità degli intermediari è però esclusa nel caso in cui
l’infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente
colposa del contribuente. L’intermediario
che si accorge di aver apposto un visto infedele dopo l’invio della dichiarazione, deve avvisare il contribuente e trasmettere
all’Agenzia la dichiarazione rettificativa,
entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata l’assistenza.
A nche le inter pretazioni for nite
dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.11/e non lasciano dubbi sulla pesantezza del sistema sanzionatorio scaricato
sui professionisti e sui Caf in materia di
precompilata.
Secondo detto documento di prassi amministrativa infatti dette sanzioni sono
giustificate in virtù del principio del legittimo affidamento dei cittadini che si
rivolgono a operatori specializzati come i
professionisti e i Caf.
Secondo il ragionamento delle Entrate i
professionisti e i Caf sono tenuti al paga-
mento di un importo corrispondente alla
somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al
contribuente perché quest’ultimo, essendosi rivolto a tali operatori specializzati,
ha diritto di vedere definito, a tutti gli effetti, il suo rapporto con il fisco.
Si tratta di una interpretazione della
volontà legislativa tutt’altro che condivisibile.
Se veramente fosse questo il principio
che ha ispirato il legislatore per gli operatori dell’area tributaria sarebbe un pericolosissimo precedente normativo impossibile da trascurare. Qualsiasi soggetto
che si rivolge alle loro prestazioni potrebbe invocare infatti, non solo in materia
di precompilata, un simile principio giuridico e le conseguenti responsabilità sul
professionista.
POLIZZE PROfESSIOnALI
DA AGGIORnARE
Oltre alle novità in materia di controlli formali in base delle disposizioni contenute nel dlgs n. 175/2014, la circolare
n. 7/e del 26 febbraio 2015, ha precisato
che sia i Caf che i professionisti abilitati
al rilascio del visto di conformità devono
provvedere, prima del rilascio dei visti di
conformità, all’adeguamento delle loro polizze professionali.
Indipendentemente dalla data di scadenza della loro polizza, Caf e professionisti dovranno innanzitutto provvedere
all’innalzamento a 3 milioni di euro della soglia del massimale rispetto alla precedente soglia di valore fissata in euro
1.032.913,80.
Oltre a tale adeguamento occorrerà anche procedere all’estensione della garanzia, nel caso di visto infedele apposto sul
modello 730, per il pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni
che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del presidente del-
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modello 730 e unico 2015
la repubblica n. 600 del 1973, salvo i casi,
evidentemente piuttosto rari, in cui l’errore sia imputabile a dolo o colpa grave
del contribuente.
La polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza fiscale, ha ricordato la citata circolare n. 7/e, deve inoltre garantire
la totale copertura degli eventuali danni
subiti dal contribuente, dallo Stato o altro
ente impositore (nel caso di dichiarazione
modello 730), non includendo franchigie o
scoperti, e prevedere il risarcimento nei
cinque anni successivi alla scadenza del
contratto.
Per mantenere l’abilitazione inoltre il requisito della copertura assicurativa deve
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essere costante e duraturo nel tempo. È
per questo motivo che il professionista è
tenuto a trasmettere alla Direzione regionale competente copia del rinnovo della
polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di pagamento, utilizzando preferibilmente la posta elettronica certificata.
Sulla delicata questione si è espresso di
recente l’istituto di vigilanza delle assicurazioni (Ivass) che con circolare del 19
marzo scorso ha dichiarato, non senza destare un certo stupore, che le somme dovute dai professionisti e Caf in caso di visto infedele – comprese le imposte del loro
cliente – hanno natura risarcitoria e non
sanzionatoria.
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Il 730 precompilato è la novità del 2015