modello 730 e unico 2015 Il 730 precompilato è la novità del 2015 di Andrea Bongi 4 Per la prima volta l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione, sul proprio sito internet, il modello 730 precompilato. Si tratta di una vera e propria dichiarazione dei redditi nella quale l’Agenzia ha inserito alcuni dati sui redditi, le ritenute subite, i versamenti effettuati in acconto nonché e alcune spese che danno diritto a detrazioni d’imposta o a deduzioni della base imponibile. Si tratta di una novità introdotta a decorrere dal 2015, in via sperimentale, dal Dlgs. N.175/2014 (c.d. decreto semplificazioni) sulla base del quale l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettata o modificata. Premesso che nessun modello 730 precompilato verrà spedito o inviato al domi- cilio dei contribuenti ma soltanto messo a disposizione degli stessi sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, non si può non affermare che si tratta di un notevole passo in avanti compiuto dall’Amministrazione finanziaria. In questo senso si possono riprendere le parole utilizzate dalla direttrice dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi durante un audizione presso la VI commissione finanze della Camera dei Deputati secondo la quale l’avvio del modello precompilato rappresenta una rivoluzione copernicana nella gestione del rapporto fra amministrazione finanziaria e contribuenti. L’anno 2015 sarà tuttavia sperimentale e non ci sarà da sorprendere se buona parte delle dichiarazioni precompilate messe a disposizione dei contribuenti verranno scartate per carenza di dati, errori negli stessi etc. Già dal 2016 le precompilate dovrebbero segnare un primo salto di qualità con l’inclusione anche dei dati relativi alle spese mediche grazie al collegamento dell’Anagrafe tributaria con il sistema delle tessere sanitarie. La messa a disposizione della precompilata non impedisce comunque ai contribuenti interessati di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie tramite un intermediario abilitato, un Caf o il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale. Il sistema predisposto con una certa fretta dalle Entrate non è assolutamente semplice e di facile utilizzo. Qualcuno a tale proposito ha subito ribattezzato il modello 730 e unico 2015 nuovo modello come “precomplicato” giocando evidentemente sul lessico ma cogliendo probabilmente nel segno. Per cercare di venire incontro ai contribuenti ed agli operatori l’Agenzia delle entrate ha diffuso una serie di risposte ai dubbi più frequenti (c.d. Faq) oltre ad una serie di guide all’utilizzo disponibili sul sito internet. Per facilitare i lettori abbiamo ritenuto di proporre le più significative risposte delle Entrate al termine di ogni paragrafo del presente lavoro. COME SI ACCEDE AL 730 PRECOMPILATO Il contribuente, a partire dal 15 aprile 2015, può accedere direttamente alla dichiarazione precompilata attraverso il sito internet dell’Agenzia o rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, a un Caf o a un professionista. Inoltre, è possibile autenticarsi tramite il portale dell’Inps, utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’ente previdenziale. Se il contribuente non possiede un pc o non ha facilità nell’utilizzo degli strumenti informatici può rivolgersi a un professionista abilitato o ad un Caf che, grazie alla delega ricevuta dal cliente, potranno accedere alla dichiarazione precompilata del loro assistito. Quanto ai canali di accesso alla precompilata la circolare n.11/e del 23 marzo 2015 ha confermato la possibilità per il contribuente di connettersi tramite il sito internet delle Entrate e il portale dell’Inps. In entrambi i casi è necessario dotarsi preventivamente delle credenziali d’accesso previste per ciascuna piattaforma digitale. Al 730 precompilato si può dunque accedere sia con le credenziali Fisconline oppure con il pin dispositivo dei servizi online dell’Inps. Chi è già in possesso di queste credenziali non deve fare altro. In caso contrario, per accedere personal- mente al 730 precompilato occorre abilitarsi a Fisconline oppure ai servizi online dell’Inps e ottenere il relativo pin dispositivo. L’accesso al 730 precompilato è possibile anche utilizzando la Carta nazionale dei servizi. I poco avvezzi alla tecnologia e al linguaggio informatico hanno invece sperato di risolvere il tutto recandosi personalmente presso l’ufficio delle Entrate. L’accesso agli uffici periferici consente infatti ai contribuenti di ricevere la prima parte del codice pin e la password iniziale di accesso. La seconda parte del pin dovrà essere poi prelevata direttamente dal contribuente richiedente, accedendo ai Servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e usando l’apposita funzione «Profilo Utente/Per coloro che hanno richiesto il pin a un ufficio». Una volta in possesso delle credenziali di accesso i contribuenti dovranno abilitarsi alla piattaforma completando la registrazione ai servizi di Fisconline. Fra le domande richieste dal sistema in fase di primo accesso occorre ricordare che il contribuente dovrà inserire anche il reddito complessivo che il sistema richiede espressamente durante la fase di registrazione. Il dato reddituale, ha precisato l’Agenzia delle Entrate in risposta ad uno specifico quesito sul tema, è contenuto nella dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno 2013. In particolare dovrà essere inserito il dato contenuto nel rigo 11, colonna 1 del Prospetto di liquidazione se il contribuente ha presentato nel 2014 il modello 730-3 (Prospetto di liquidazione), oppure il dato indicato nel rigo RN 1, colonna 5 del Quadro RN del modello Unico PF 2014. Nel caso in cui sia stato invece presentato un modello 730 congiunto, occorre indicare il reddito complessivo dichiarato nel 2014 per l’anno di imposta 2013 dalla persona - dichiarante o coniuge - che richiede la registrazione, ossia il dato del rigo 11, colonna 1 (dichiarante) o colonna 2 (coniuge) del modello 730-3 (Pro- 5 modello 730 e unico 2015 6 spetto di liquidazione). Se invece il contribuente lo scorso anno non ha presentato alcuna dichiarazione oppure possiede il solo Cud, nel modulo online di registrazione dovrà comportarsi come segue: nel riquadro Modello, scegliere l’opzione «Nessuno (compreso Cud)»; nel riquadro «Presentata tramite», non selezionare alcuna voce e lasciare in bianco il campo «Reddito complessivo». L’abilitazione ai servizi Fisconline richiede comunque del tempo e quindi è necessario muoversi con un certo anticipo. Una volta inoltrata la richiesta di abilitazione al servizio è infatti necessario attendere l’invio da parte dell’Agenzia delle entrate la seconda parte del codice pin necessaria per completare l’accesso. Come previsto dal terzo comma dell’articolo 1 del Dlgs. 175/2014 la dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o, indirettamente tramite apposita delega conferita dal contribuente al proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale. Ovviamente l’accesso diretto o indiretto alla precompilata segue regole e procedure del tutto differenti che meritano di essere brevemente riepilogate. 1.ACCESSO DIRETTO ALLA PRECOMPILATA modello fino all’invio dello stesso. Il contribuente una volta visualizzati i dati della sua precompilata potrà accettarla integralmente oppure modificarla anche integrando i dati in essa contenuti. Il contribuente dovrà inoltre predisporre il versamento delle eventuali somme dovute mediante il modello F24 o indicare le coordinate bancarie del suo conto corrente o postale sul quale dovrà essere accreditato l’eventuale rimborso nel caso di assenza del sostituto d’imposta. In ultimo spetterà al contribuente l’onere di consultazione delle comunicazioni e delle ricevute della dichiarazione presentata inserendo un proprio indirizzo di posta elettronica valido nell’apposita sezione della propria area autenticata del sito internet delle Entrate. Le modalità e le cautele per l’accesso alla precompilata sono state individuate nel provvedimento direttoriale del 23 febbraio 2015. Tali modalità sono state riepilogate successivamente nella circolare n.11/e prevedono in sintesi che è possibile per il contribuente accedere direttamente all’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate riservata alla dichiarazione precompilata, previo inserimento delle credenziali Fisconline rilasciate dalla stessa Agenzia delle entrate o tramite la Carta Nazionale dei Servizi. L’abilitazione al servizio telematico Fisconline (password e PIN) può essere richiesta: a) online, accedendo al sito internet dell’Agenzia b) presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche tramite soggetto appositamente delegato c) tramite telefono al numero 848.800.444 Se il contribuente accede direttamente alla propria dichiarazione 730 precompilata attraverso l’area dedicata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, potrà effettuare tutta una serie di operazioni che vanno dalla visualizzazione e stampa del A garanzia della reale identità dell’utente, in caso di richiesta online, per telefono, oppure presso un ufficio delle Entrate tramite soggetto delegato, la procedura prevede che la prima parte del PIN sia modello 730 e unico 2015 rilasciata immediatamente, mentre la seconda parte del PIN, unitamente alla password di primo accesso, sia inviata per posta presso il domicilio del contribuente registrato in Anagrafe tributaria. In caso di richiesta effettuata dal diretto interessato presso gli uffici dell’Agenzia, viene rilasciata immediatamente la prima parte del codice PIN e la password di primo accesso; la seconda parte del codice PIN potrà immediatamente essere prelevata dal contribuente direttamente via internet. Infine, per agevolare coloro che non dispongono delle credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate, è prevista la possibilità di accedere direttamente all’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate riservata alla dichiarazione precompilata, anche tramite il portale dell’INPS, utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’INPS. 2. ACCESSO DA PARTE DEL SOSTITuTO, CAf O PROfESSIOnISTA Se l’acceso alla precompilata viene delegato ai sostituti, Caf o professionisti l’intera procedura si complica in maniera esponenziale. In questi casi infatti è necessario osservare quanto previsto nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015 nonché le avvertenze espresse in materia dal Garante della privacy al preciso fine di tutelare il diritto alla riservatezza dei contribuenti. In base a tali previsioni i soggetti terzi sono obbligati alla preventiva acquisizione di specifica delega all’accesso dei dati della precompilata dal contribuente ed alla nomina di soggetti incaricati al trattamento dei dati personali, nonché al rischio di controlli da parte delle Entrate sul corretto adempimento delle prescrizioni stesse. Controlli che potrebbero anche sfociare nella revoca dell’autorizzazione alla trasmissione delle dichiarazioni oltre che all’irrogazioni di sanzioni amministrative ed anche penali nei casi più gravi. Per quanto riguarda la delega per l’accesso al 730 precompilato la stessa, precisa la circolare n.11/e, deve contenere l’indicazione del codice fiscale del contribuente, dell’anno d’imposta cui si riferisce il modello 730 precompilato, la data di conferimento della stessa e la precisazione che la stessa vale, oltre che per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata, anche per la consultazione del foglio informativo allegato alla precompilata e nel quale sono riassunti i dati principali. La delega ha valore per la dichiarazione precompilata relativa a una sola annualità e può essere revocata con le medesime modalità del conferimento. Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intenda utilizzare la dichiarazione 730 precompilata, il Caf o il professionista abilitato acquisisce idonea documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente all’accesso al modello 730 precompilato. Curiose anche le modalità di richiesta di accesso alla precompilata dei loro assistiti che Caf e professionisti abilitati dovranno seguire. Il provvedimento sopra ricordato prevede infatti due distinte tipologie di richiesta: quella tramite file e quella via web. Quella tramite file consiste nell’invio attraverso Entratel di una richiesta contenente l’elenco dei contribuenti per i quali si è provveduto ad acquisire specifica delega. Per le richieste regolarmente pervenute entro il 15 aprile, si legge nel provvedimento, i dati verranno resi disponibili dalle Entrate entro i cinque giorni successivi dalla richiesta. La richiesta via web è invece relativa a singoli contribuenti e consiste, nella sostanza, in un vero e proprio download in tempo reale della precompilata del cliente. 7 modello 730 e unico 2015 FAQ: L’Agenzia delle Entrate mi ha messo a disposizione il 730 precompilato; posso non considerarlo e presentare il 730 ordinario al mio sostituto d’imposta (o al Caf) come gli altri anni? Si, se si riceve il modello 730 precompilato non si è obbligato a utilizzarlo. E’ possibile, infatti, presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (modello 730 ordinario o il modello Unico). FAQ: Posso sapere quali soggetti hanno effettuato l’accesso alla mia dichiarazione precompilata? Si. E’ possibile delegare più soggetti ad accedere alla propria dichiarazione precompilata e, nel contempo, visualizzare l’elenco di quelli ai quali sono stati resi disponibili la dichiarazione precompilata e il foglio informativo, tramite le apposite funzionalità presenti nell’area autenticata 730 precompilato, oppure consultando il proprio cassetto fiscale. A CHI E’ RISERVATO IL 730 PRECOMPILATO 8 Per il primo anno di avvio sperimentale della precompilata il modello 730 è predisposto soltanto per i contribuenti che possiedono entrambi i seguenti requisiti: Soggetti che possono accedere al 730 pre compilato per il 2014: - coloro che hanno percepito nel 2014 redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto dai sostituti d’imposta la Certificazione Unica 2015 - coloro che hanno presentato per l’anno 2013 il modello 730 oppure, pur avendo i requisiti per presentare il 730, hanno presentato il modello Unico o Unico Mini. La dichiarazione viene predisposta anche per coloro che per l’anno 2013 hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT, RW del modello Unico. La precompilata non viene invece predisposta se per il periodo d’imposta precedente il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa o correttiva per la quale è ancora in corso l’attività di liquidazione da parte dell’Agenzia delle En- trate. Con maggior dettaglio al circolare n.11/e ha precisato che il modello 730 precompilato è reso disponibile ai contribuenti in possesso di entrambi i seguenti requisiti: 1. per l’anno di imposta 2014 sono titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai quali i sostituti d’imposta hanno trasmesso nei termini all’Agenzia delle entrate la Certificazione Unica 2015; 2. per l’anno d’imposta 2013 hanno presentato il modello 730 oppure il modello Unico persone fisiche o il modello Unico Mini, pur avendo i requisiti per presentare il modello 730. GLI ESCLuSI DALLA PRECOMPILATA In linea generale il 730 precompilato non verrà predisposto dalle Entrate per tutti i contribuenti che non risultano in possesso dei requisiti per la presentazione del modello 730 o che non possono presentarlo personalmente. GLI ESCLUSI DAL 730 PRECOMPILATO 1. contribuenti con partita Iva attiva (tranne i produttori agricoli in regime di esonero) per almeno un giorno nel corso del 2014; 2. contribuenti deceduti (se il decesso risulta in Anagrafe tributaria alla data di elaborazione della precompilata; 3. contribuenti per i quali il 730 dovrebbe essere presentato da altro soggetto (minori di età o soggetti legalmente incapaci); 4. contribuente che per il 2013 ha presentato più dichiarazioni correttive o integrative, non ancora liquidate dall’Agenzia. Un caso a se è rappresentato dai contribuenti che nel 2013 hanno presenta- modello 730 e unico 2015 to il modello 730 congiunto. In queste situazioni la circolare 11/e ha chiarito che l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti soltanto dichiarazioni singole. Chi aveva già presentato il 730 in forma congiunta e continua ad avere i requisiti per poterlo fare anche nel 2015 dovrà dunque rivolgersi al proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale oppure a un professionista abilitato o a un Caf. IL COnTEnuTO DELLA PRECOMPILATA 2015 Quando il contribuente o il suo delegato accedono alla precompilata si troveranno di fronte a tre distinti documenti: I TRE DOCUMENTI CHE FORMANO LA PRECOMPILATA 1. il modello 730 precompilato relativo all’anno d’imposta precedente; 2. un foglio informativo contenente l’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate; 3. l’esito della liquidazione della dichiarazione (il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga) e il prospetto di liquidazione del modello 730 con il dettaglio dei risultati della liquidazione. In particolare nella dichiarazione precompilata sono riportati, oltre ai redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati e alle ritenute, anche i dati dei familiari, indicati in un prospetto ad hoc loro dedicato. Inoltre, nel quadro D del 730 precompilato trovano posto i redditi di lavoro autonomo occasionali e gli altri redditi diversi, mentre nel quadro E sono inserite le informazioni relative ad alcuni oneri detraibili e deducibili. La circolare 11/e ha specificato esattamente quali saranno le informazioni contenute nel modello precompilato che verranno riassunte in un foglio informativo che accompagna il modello. Nello specifico oltre ai redditi di lavoro dipendente, di pensione e assimilati, nel precompilato saranno esposti anche i dati dei familiari del contribuente, riepilogati in un prospetto ad hoc, le ritenute subite nonché gli eventuali redditi di lavoro autonomo occasionale e diversi. Nel quadro E del modello saranno inoltre indicati alcuni oneri detraibili e deducibili. ONERI DETRAIbILI E DEDUCIbILI PRESENTI NELLA PRECOMPILATA 1. quote di interessi passivi e oneri accessori dei mutui in corso 2. premi per le assicurazioni sulla vita, causa morte ed infortuni 3. contributi previdenziali e assistenziali Oltre a tali dati che affluiscono dall’anagrafe tributaria verranno inseriti nella dichiarazione precompilata anche tutta una serie di dati ricavati dall’annualità precedente. In particolare: • le eccedenze d’imposta risultanti dalla dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2013; • i residui dei crediti d’imposta indicati nella dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2013; • le rate annuali detraibili relative ad oneri sostenuti in anni precedenti, per i quali è prevista la possibilità di rateizzare la detrazione, ad esempio per le spese mediche di ammontare superiore a un determinato importo, oppure l’obbligo di suddividere la detrazione in più rate annuali, ad esempio nel caso di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per interventi di risparmio energetico o per l’arredo degli immobili ristrutturati; • l’eventuale maggior credito derivante dalla liquidazione automatizzata, effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, relativa alla 9 modello 730 e unico 2015 dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Per quanto riguarda invece i dati dei terreni e dei fabbricati verranno inseriti nella dichiarazione precompilata i dati presenti della dichiarazione dell’anno precedente, integrati tenendo conto delle eventuali variazioni, risultanti dalla banca dati catastale e dagli atti del registro, intercorse sui diritti reali (ad esempio compravendite e successioni) e sull’utilizzo degli immobili (ad esempio locazione e comodato). Vengono, altresì, utilizzate altre informazioni presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria, quali ad esempio i versamenti e le compensazioni effettuate con il modello F24. OnERI nOn PRESEnTI 10 Per l’anno 2014 l’Agenzia non ha inserito nella dichiarazione precompilata alcune spese, perché non è in possesso delle relative informazioni. Per l’anno 2016 il sistema dovrebbe essere implementato con l’aggiunta delle informazioni inerenti le spese mediche. Tra le principali detrazioni e deduzioni Irpef con non saranno inserite nel 730 precompilato per il periodo d’imposta 2014 troviamo: Le principali detrazioni e deduzioni fuori dal 730/2015 precompilato spese sanitarie spese per istruzione spese funebri erogazioni liberali assegno al coniuge separato ACCETTAZIOnE O MODIfICHE ALLA PRECOMPILATA Una volta effettuata la procedura di abilitazione e ricevuto le chiavi di accesso il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’applicazio- ne web dedicata alla dichiarazione precompilata, può visualizzare e stampare il proprio modello 730 precompilato ed il relativo foglio informativo ad esso allegato. Dopo aver verificato la correttezza e la completezza della propria dichiarazione, il contribuente può accettarla oppure modificarla. Se decide di accettarla può inviare la dichiarazione precompilata direttamente all’Agenzia delle entrate. Quindi, a seconda dei casi, può: LE OPZIONI POSSIbILI 1. accettare la dichiarazione senza fare modifiche 2. rettificare i dati non corretti 3. integrare la dichiarazione per inserire, ad esempio, altre spese deducibili o detraibili È considerata “accettata”, con la conseguente necessità di barrare nel prospetto di liquidazione 730 la casella «Dichiarazione Precompilata – Accettata», quella trasmessa senza modifiche o con modifiche che non incidono né sul reddito né sull’imposta. La circolare 11/e definisce come tali le modifiche dei dati anagrafici del contribuente (ad eccezione del comune di domicilio fiscale), dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio, del codice fiscale del coniuge non a carico, la scelta dell’utilizzo in compensazione del credito Irpef, degli importi dei versamenti in acconto nonché la richiesta di rateizzare il saldo o il primo acconto dovuto. Modifiche che non alterano lo status di “Accettata” indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, ad eccezione del comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’Irpef; indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio; indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico; modello 730 e unico 2015 compilazione del quadro I per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito che risulta dal modello 730; scelta di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F; richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla normativa vigente, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F. La dichiarazione precompilata si considera invece “modificata” quando vengono effettuate variazioni o integrazioni dei dati che comportano variazioni del reddito o dell’imposta. Deve considerarsi modificata anche la dichiarazione alla quale sono apportate variazioni nei dati di segno opposto che, compensandosi fra loro, non ne alterano il risultato finale. COME SI PRESEnTA IL 730 PRECOMPILATO Come abbiamo visto il contribuente può presentare il 730 precompilato accettato o modificato, • direttamente all’Agenzia delle entrate, attraverso il sito internet dell’Agenzia; • al sostituto di imposta, se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale; • ad un Caf o ad un professionista abilitato. Dal prossimo 15 aprile il contribuente troverà il 730 precompilato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della propria area riservata. Dal 1° maggio al 7 luglio sarà poi possibile accettare o modificare la dichiarazione e trasmetterla all’Agenzia direttamente via web o tramite un intermediario. Regole particolari per il 730 congiunto. La dichiarazione 730 precompilata in forma congiunta può essere presentata esclusivamente al sostituto che presta assistenza fiscale, al CAF o al professionista abilitato. Non è consentita, almeno per il primo anno di avvio sperimentale, la presentazione della dichiarazione precompilata in forma congiunta direttamente in via telematica all’Agenzia delle entrate. Nel caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, la dichiarazione si considera di fatto sempre “modificata” in quanto il prospetto di liquidazione finale è certamente variato rispetto a quelli relativi alle dichiarazioni dei singoli coniugi. FAQ: Quali sono i termini per la presentazione della dichiarazione precompilata? A partire dal 15 aprile è possibile visualizzare e stampare la propria dichiarazione nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Dalla stessa data i sostituti d’imposta, i Caf e i professionisti abilitati possono richiedere l’accesso alla dichiarazione precompilata dei contribuenti dai quali hanno ricevuto specifica delega. A partire dal 1° maggio è possibile accettare o modificare la dichiarazione e trasmetterla via web all’Agenzia delle entrate. Dalla stessa data i sostituti d’imposta, i Caf e i professionisti abilitati possono trasmettere i modelli 730 precompilati accettati o modificati. FAQ: Posso presentare il 730 precompilato in forma congiunta? Si, ma non direttamente tramite il sito dell’Agenzia. Per il primo anno di avvio sperimentale la dichiarazione precompilata può essere presentata in forma congiunta esclusivamente al sostituto che presta assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. Se i coniugi hanno presentato il modello 730/2014 in forma congiunta, sono predisposte due distinte dichiarazioni 730 precompilate, una per ciascun coniuge che abbia i requisiti per rientrare nella platea dei destinatari della dichiarazione precompilata. COnTROLLI DOCuMEnTALI SuLLA PRECOMPILATA Nella dichiarazione precompilata i con- 11 modello 730 e unico 2015 12 trolli del fisco si dividono sostanzialmente in tre. Le varianti che entrano in gioco e influenzano la qualità e le tipologie dei controlli del fisco sono infatti le seguenti: presentazione diretta o tramite un Caf o un professionista abilitato, presentazione della precompilata senza modifiche o con modifiche che non incidono sul reddito o sull’imposta oppure presentazione con modifiche che incidono su uno o entrambi i componenti. Se il 730 precompilato viene accettato senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, nei confronti del contribuente non verrà eseguito il controllo documentale (36-ter del dpr n. 600/73) sugli oneri precompilati comunicati all’Agenzia da banche, assicurazioni ed enti previdenziali, né quello preventivo sui rimborsi superiori a 4 mila euro in presenza di detrazioni per carichi di famiglia ed eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente. Inoltre, se la dichiarazione viene presentata tramite un intermediario, il controllo documentale verrà svolto nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione. Se la precompilata oltre che essere accettata dal contribuente, viene presentata direttamente all’Agenzia dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta, non verrà effettuato alcun controllo documentale sui dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi né verrà effettuato il controllo preventivo sulla spettanza dei carichi familiari in caso di rimborso superiore a 4 mila euro, nemmeno se lo stesso è determinato da eccedenze d’imposta. Se la precompilata viene invece presentata direttamente, ma è stata modificata, allora i controlli documentali si estendono anche agli oneri forniti all’Agenzia da soggetti terzi e si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi familiari in caso di rimborso superiore a 4 mila euro. Se la precompilata, accettata o modificata, viene trasmessa invece in maniera indiretta tramite un Caf o un professionista allora i controlli documentali si spostano diret- tamente su questi ultimi. Nello specifico, precisa la circolare 11/e il controllo documentale verrà effettuato nei confronti del Caf o del professionista che hanno rilasciato il visto di conformità sulla precompilata e si estenderanno anche agli oneri forniti dai soggetti terzi. Se il contribuente opta invece per il 730 ordinario rivolgendosi a un Caf o a un professionista abilitato, il regime dei controlli documentali non subirà alcuna modifica rispetto alla stessa ipotesi prevista per la precompilata. CONTROLLI SULLA PRECOMPILATA: LE TRE IPOTESI 1. Accettata - nessun controllo oneri forcon presen- niti dai terzi; tazione di- - nessun controllo preventivo retta: detrazioni per carichi familiari se rimborso > 4.000 € 2 . Modifica- - controllo documentale anche ta con pre- sugli oneri forniti da terzi; sentazione - nessun controllo preventivo diretta: detrazioni per carichi familiari se rimborso > 4.000 € 3. Presenta- - controllo documentale sul zione trami- Caf/professionista anche sute Caf o pro- gli oneri forniti da terzi; - nessun controllo preventivo fessionista (accettata o detrazioni per carichi familiamodificata): ri se rimborso > 4.000 € FAQ: Che vantaggi ci sono sui controlli se presento il 730 precompilato attraverso un Caf o un professionista abilitato? Se si presenta la dichiarazione precompilata, con o senza modifiche, tramite un intermediario, il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili sarà effettuato nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento agli oneri comunicati dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali); inoltre, non si applica il controllo preventivo sui rimborsi superiori a 4.000 euro in presenza di detrazioni per carichi di famiglia ed eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente L’Agenzia può comunque effettuare nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni, ad esempio l’effettiva destinazione ad abitazione principale dell’immobile per cui vengono detratti gli interessi passivi relativi al mutuo. modello 730 e unico 2015 LA LIQuIDAZIOnE DEL RISuLTATO DELLA PRECOMPILATA Il rimborso o il pagamento delle imposte risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 precompilato avviene con le stesse modalità del 730 ordinario. Pertanto, a prescindere dal fatto che la dichiarazione sia stata accettata o modificata, quando emerge un credito da rimborsare la somma si otterrà direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o settembre). Quando, invece, dalla dichiarazione precompilata emerge un debito, entro gli stessi termini il datore di lavoro o l’ente pensionistico effettuerà la trattenuta. PRECOMPILATA A CREDITO Quando dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso sarà eseguito direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Se il contribuente comunica le coordinate del conto corrente bancario o postale, la somma spettante sarà accreditata su quel conto. Se, invece, l’Agenzia delle Entrate non dispone delle coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi in base all’importo della somma da riscuotere: • per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti; • per importi pari o superiori a 1.000 euro, il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia. PRECOMPILATA A DEbITO Il contribuente che invia direttamente la dichiarazione potrà pagare: • tramite la stessa applicazione onli- ne, indicando le coordinate del conto sul quale effettuare l’addebito; • mediante il modello F24, che può essere stampato e che viene proposto già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire. Il contribuente che si rivolge a Caf o professionista potrà invece: • trasmettere in via telematica il modello F24 all’Agenzia delle Entrate tramite lo stesso intermediario; • versare con il modello F24 che gli sarà consegnato dall’intermediario. Se il contribuente procede alla presentazione diretta della dichiarazione 730, l’Agenzia delle entrate rende disponibile il risultato contabile della dichiarazione al sostituto d’imposta indicato dal contribuente nella dichiarazione quale soggetto che effettuerà il conguaglio fiscale e che ha comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente il risultato stesso. Se non è possibile raggiungere il sostituto d’imposta, ancorché questi abbia comunicato la sede telematica per la ricezione dei risultati contabili relativi alle dichiarazioni dei propri dipendenti, l’Agenzia delle entrate informa il contribuente mediante un avviso nell’area autenticata dei servizi telematici. Inoltre, invia un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione via web per segnalare l’accaduto ed invitare il contribuente a prendere visione dell’avviso nell’area autenticata dei servizi telematici. FAQ: Sono senza sostituto d’imposta e ho trasmesso il 730 precompilato dal quale è emerso un debito; quando devo effettuare il pagamento delle imposte a saldo? Entro i termini ordinari, cioè entro il 16 giugno, oppure, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 16 luglio. Se si utilizza l’applicazione web dedicata al 730 precompilato è possibile versare le somme dovute con il modello F24, che viene reso disponibile già precompilato, oppure richiedere l’addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. 13 modello 730 e unico 2015 DICHIARAZIOnE InTEGRATIVA 14 Come per il modello 730 ordinario, anche il modello precompilato può essere corretto presentando una dichiarazione integrativa. Se il contribuente riscontra errori o si accorge di non aver indicato tutti gli elementi in dichiarazione, può presentare un modello 730 integrativo “a favore” (maggior credito o minor debito) rivolgendosi a un Caf o a un professionista abilitato, anche se ha presentato direttamente il modello 730 precompilato o tramite sostituto d’imposta. Il modello 730 integrativo non può essere presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate dal contribuente, salvo il caso in cui sia necessario modificare i dati del sostituto, o indicarne l’assenza, se l’Agenzia non è riuscita a comunicare il risultato contabile al sostituto d’imposta. In alternativa il contribuente può presentare un modello Unico correttivo nei termini o integrativo. FAQ: Posso inviare entro il 7 luglio una nuova dichiarazione per modificare una dichiarazione già inviata direttamente? Non è possibile presentare più di una dichiarazione precompilata direttamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 luglio. Pertanto, per eventuali correzioni occorre presentare una dichiarazione integrativa al Caf o al professionista oppure trasmettere un modello Unico correttivo nei termini o integrativo. Soltanto nell’ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate non riesca a raggiungere il sostituto d’imposta per comunicare il risultato contabile, si può presentare un modello 730 integrativo utilizzando le funzionalità disponibili nell’area autenticata nell’applicazione web con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta ovvero di indicare l’assenza del sostituto con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto d’imposta. DICHIARAZIOnE RETTIfICATIVA Se, dopo aver trasmesso la dichiarazione, Caf o professionisti si accorgono di aver commesso errori, dopo aver avvisato il contribuente, possono trasmettere entro il 10 novembre una dichiarazione rettificativa. Se il contribuente non intende presentare la dichiarazione rettificativa, i Caf e i professionisti possono trasmettere all’Agenzia delle entrate una comunicazione contenente i dati corretti. In entrambi i casi gli intermediari saranno tenuti al pagamento della sola sanzione, mentre l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente. Per i contribuenti che presentano il modello 730 precompilato, con o senza modifiche, tramite un Caf o un professionista abilitato, i vantaggi sono i seguenti: • i controlli su tutti i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista; • non sarà effettuato il controllo preventivo sui rimborsi d’imposta superiori a 4.000 euro, previsto in presenza di detrazioni per familiari a carico e/o eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente. Eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo documentale saranno inviate direttamente al Caf o al professionista. Questi ultimi, infatti, sono tenuti al pagamento di un importo pari alla somma di imposta, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo, salvo i casi di condotta dolosa di quest’ultimo. SISTEMA SAnZIOnATORIO Uno degli aspetti più controversi della precompilata che sta creando i maggiori disagi è proprio il particolare regime sanzionatorio previsto dall’articolo 6 del decreto semplificazioni (Dlgs. 175/2014). Tale disposizione prevede testualmente che: “Salvo il caso di presentazione di di- modello 730 e unico 2015 chiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell’articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente”. Dunque in caso di apposizione, da parte di un intermediario, di un visto di conformità infedele (per esempio, se non ha correttamente riscontrato la documentazione a supporto di spese detraibili o deducibili), l’intermediario è tenuto al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. La responsabilità degli intermediari è però esclusa nel caso in cui l’infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. L’intermediario che si accorge di aver apposto un visto infedele dopo l’invio della dichiarazione, deve avvisare il contribuente e trasmettere all’Agenzia la dichiarazione rettificativa, entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata l’assistenza. A nche le inter pretazioni for nite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.11/e non lasciano dubbi sulla pesantezza del sistema sanzionatorio scaricato sui professionisti e sui Caf in materia di precompilata. Secondo detto documento di prassi amministrativa infatti dette sanzioni sono giustificate in virtù del principio del legittimo affidamento dei cittadini che si rivolgono a operatori specializzati come i professionisti e i Caf. Secondo il ragionamento delle Entrate i professionisti e i Caf sono tenuti al paga- mento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente perché quest’ultimo, essendosi rivolto a tali operatori specializzati, ha diritto di vedere definito, a tutti gli effetti, il suo rapporto con il fisco. Si tratta di una interpretazione della volontà legislativa tutt’altro che condivisibile. Se veramente fosse questo il principio che ha ispirato il legislatore per gli operatori dell’area tributaria sarebbe un pericolosissimo precedente normativo impossibile da trascurare. Qualsiasi soggetto che si rivolge alle loro prestazioni potrebbe invocare infatti, non solo in materia di precompilata, un simile principio giuridico e le conseguenti responsabilità sul professionista. POLIZZE PROfESSIOnALI DA AGGIORnARE Oltre alle novità in materia di controlli formali in base delle disposizioni contenute nel dlgs n. 175/2014, la circolare n. 7/e del 26 febbraio 2015, ha precisato che sia i Caf che i professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità devono provvedere, prima del rilascio dei visti di conformità, all’adeguamento delle loro polizze professionali. Indipendentemente dalla data di scadenza della loro polizza, Caf e professionisti dovranno innanzitutto provvedere all’innalzamento a 3 milioni di euro della soglia del massimale rispetto alla precedente soglia di valore fissata in euro 1.032.913,80. Oltre a tale adeguamento occorrerà anche procedere all’estensione della garanzia, nel caso di visto infedele apposto sul modello 730, per il pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del presidente del- 15 modello 730 e unico 2015 la repubblica n. 600 del 1973, salvo i casi, evidentemente piuttosto rari, in cui l’errore sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente. La polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza fiscale, ha ricordato la citata circolare n. 7/e, deve inoltre garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto. Per mantenere l’abilitazione inoltre il requisito della copertura assicurativa deve 16 essere costante e duraturo nel tempo. È per questo motivo che il professionista è tenuto a trasmettere alla Direzione regionale competente copia del rinnovo della polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di pagamento, utilizzando preferibilmente la posta elettronica certificata. Sulla delicata questione si è espresso di recente l’istituto di vigilanza delle assicurazioni (Ivass) che con circolare del 19 marzo scorso ha dichiarato, non senza destare un certo stupore, che le somme dovute dai professionisti e Caf in caso di visto infedele – comprese le imposte del loro cliente – hanno natura risarcitoria e non sanzionatoria.