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PRESENTAZIONE
Tratto da: Collana Dichiarazioni Fiscali 2009 - “Unico Persone fisiche 2009”, a cura di R. Artina - V. Artina - P. Monarca - G. Cremona - N. Tarantino
Presentazione tramite intermediari abilitati
Dichiarazioni predisposte dai soggetti abilitati
Le dichiarazioni predisposte dagli intermediari, o agli stessi consegnate già compilate, devono essere
obbligatoriamente trasmesse telematicamente.
Soggetti incaricati
Si elencano di seguito i soggetti che, ai fini dell'invio telematico, si definiscono «soggetti incaricati»
(comma 3, art. 3, D.P.R. n. 322/1998):
a) iscritti negli albi dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
b) soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per la subcategoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori indicate all'art. 32, comma 1, lett. a) e
b) e c) del D.Lgs. n. 241/1997, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
f) iscritti negli albi degli avvocati;
g) iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. n. 88 del 21 gennaio 1992;
h) iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
i) studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in albi, collegi o ruoli, come specificato dal Decreto Dirigenziale 18 febbraio 1999. Tali soggetti possono assolvere l’obbligo di
presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai
consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi
iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di
previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni;
j) altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Società costituite da ordini, collegi o associazioni rappresentative
Per i sopra menzionati soggetti incaricati di cui alle lett. a) e b), l'obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte si intende assolto anche qualora gli stessi si avvalgano delle prestazioni delle società
appositamente costituite e partecipate esclusivamente (art. 3 del D.M. 18 febbraio 1999) da:
9 ordini, collegi o associazioni rappresentative di appartenenza;
9 relativi iscritti;
9 relative casse nazionali di previdenza.
In tali casi il rilascio dell'abilitazione è subordinato alla circostanza che il rappresentante legale delle
predette società, o il soggetto da questi delegato alla presentazione della domanda di abilitazione, sia
un soggetto appartenente ad una delle citate categorie di professionisti.
I professionisti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione, che intendono avvalersi delle società
in questione, possono limitarsi a richiedere il riconoscimento della sussistenza dei predetti requisiti, senza dover procedere alla generazione dei codici di autenticazione (Comunicato stampa del 30 marzo 1999).
UNICO - PERSONE FISICHE
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PRESENTAZIONE
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Dichiarazione predisposta dal contribuente
Il contribuente che intende avvalersi per la consegna delle dichiarazioni di un intermediario abilitato
deve:
9 consegnare la propria dichiarazione originale sottoscritta: tale dichiarazione deve quindi
essere consegnata all'intermediario in tempo utile perché lo stesso effettui il relativo invio
entro il termine del 31 luglio 2009;
9 conservare la dichiarazione originale firmata anche dall'intermediario che si è assunto
l'impegno di trasmettere la dichiarazione, nonché i documenti da quest'ultimo rilasciati.
L’intermediario è invece obbligato a trasmettere in via telematica sia le dichiarazioni da lui predisposte,
che quelle a lui consegnate già compilate dai contribuenti, per le quali ha assunto l’impegno della trasmissione telematica, anche se gli sono state consegnate successivamente al termine previsto per la predetta trasmissione.
U
ATTENZIONE
Si ricorda che le dichiarazioni presentate agli intermediari successivamente al termine
previsto per la presentazione in via telematica sono trasmesse entro un mese dalla data
contenuta nell’impegno alla trasmissione della ricevuta rilasciata al contribuente.
Per gli intermediari la spedizione delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti costituisce una
facoltà, posto che tali soggetti non sono obbligati a svolgere il servizio di ricezione, per il quale
possono anche richiedere un corrispettivo.
Documentazione da rilasciare da parte dell'intermediario
Gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica i dati in essa contenuti, precisando se:
9 la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata dal contribuente;
9 la dichiarazione verrà predisposta dall'intermediario.
Tale impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’intermediario, anche se l'impegno viene rilasciato in forma libera.
La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice
fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto
nel frontespizio della dichiarazione.
L'intermediario, decorsi 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, deve rilasciare al contribuente anche l’originale della dichiarazione, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente alla copia
della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che attesta l’avvenuta ricezione della dichiarazione.
U
ATTENZIONE
Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando eventuali inadempienze all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la
trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.
Si ricorda che le dichiarazioni di soggetti obbligati alla presentazione telematica:
9 non possono essere presentate in posta;
9 possono essere trasmesse anche tramite un intermediario abilitato; tale ipotesi è ammessa a
prescindere dal soggetto (intermediario o soggetto obbligato all'invio) che ha predisposto la
dichiarazione.
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PRESENTAZIONE
Variazione dei dati
Eventuali variazioni dei dati anagrafici che si verifichino nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all’intermediario e la sua trasmissione in via telematica non comportano necessariamente l’obbligo di modificare la dichiarazione presentata.
Invio telematico
Per le modalità di richiesta di abilitazione e per ulteriori informazioni circa l'invio telematico delle dichiarazioni si rimanda a quanto indicato in precedenza con riferimento alla "Presentazione diretta della
propria dichiarazione".
Conservazione delle dichiarazioni
I contribuenti, i sostituti d'imposta e gli intermediari incaricati alla trasmissione, devono conservare la
documentazione concernente la presentazione della dichiarazione fino al 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui è stata presenta la dichiarazione (per Unico 2009 Persone fisiche entro il
31 dicembre 2013), coincidente con il termine di decadenza dell'accertamento.
Tali contribuenti devono conservare l'originale della dichiarazione trasmessa, redatta su modello
cartaceo e sottoscritta, nonché la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta ricezione e, in caso di presentazione tramite un soggetto incaricato, anche l'impegno a trasmettere la dichiarazione rilasciato da quest'ultimo.
Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Agenzia delle Entrate, non è in grado di esibire idonea
documentazione relativa alle deduzioni, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai
versamenti, si applica la sanzione amministrativa relativa all'infedele dichiarazione o all'omesso
insufficiente versamento.
U
ATTENZIONE
I soggetti incaricati della trasmissione conservano, per il suddetto periodo la copia delle
dichiarazioni trasmesse. E' consentito, in alternativa alla conservazione delle dichiarazioni cartacee, di tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti informatici.
Per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie
occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004 (ulteriori chiarimenti sono stati forniti con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/2006).
Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l’ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d’imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale,
alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l’apposizione della marca temporale.
Si ricorda che, in caso di conservazione su supporti informatici, è fatto obbligo al contribuente di riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora l'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta.
UNICO - PERSONE FISICHE
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