Modello 730/2015 e visto di conformità
MODELLO 730/2015
E
VISTO DI CONFORMITÀ
a cura di Giancarlo Modolo
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Modello 730/2015 e visto di conformità
SOGGETTI INTERESSATI
Dal 2015 l’Agenzia delle entrate rende disponibile
entro il 15 aprile di ogni anno, la dichiarazione
precompilata, che poi deve essere presentata entro il
7 luglio successivo, in forma diretta tramite il sito
dell’Agenzia, o tramite sia il sostituto d’imposta che
presta assistenza diretta, sia un Caf o un professionista
abilitato, con o senza utilizzo del precompilato.
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Il 730 precompilato sarà proposto a chi:
 per il 2013 hanno presentato il mod. 730 (o il
mod. Unico con caratteristiche da 730);
 il sostituto d’imposta ha trasmesso la loro
Certificazione Unica 2015 relativa ai redditi 2014
(ex CUD);
 non sono stati titolari di partita Iva nel 2014;
 non ha presentato per il 2013 dichiarazioni
correttive nei termini o integrative.
viene predisposto anche per i
destinatari della CU 2015, che
per l’anno 2013 hanno
presentato il mod. Unico-PF
2014 pur avendo i requisiti
per presentare il mod. 730,
oppure hanno presentato,
oltre al mod. 730, anche i
quadri AC, RM, RT e RW.
Modello 730/2015 e visto di conformità
OPERATIVITÀ DELL’ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 730/2015
BANCHE-ASSICURAZIONI-ENTI PREVIDENZA
 Interessi passivi e oneri mutui
 Premi assicurazioni vita-infortuni
Inviati il
 Contributi previdenziali
2/3/2015
 Previdenza complementare




BANCA DATI FISCALE
Dichiarazioni redditi-anno 2013
Dati catasto / imposta di registro
Dati
Detrazioni pluriennali
disponibili
Crediti e versamenti
che – entro il 7.7.2015 - può
essere accettato o modificato
oppure sostituito con altro 730
o con mod. Unico 2015
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



SOSTITUTI D’IMPOSTA
Dettaglio redditi e detrazioni
Familiari a carico
Inviati il
Altri redditi
9/3/2015
Tfr e arretrati
Il 15.4.2015 rende disponibile il
mod. 730 precompilato
 a lavoratori dipendenti
 a pensionati
Modello 730/2015 e visto di conformità
CONTENUTO DEL MOD. 730 PRECOMPILATO - REDDITI ANNO 2014
i dati presenti nella Certificazione Unica trasmessa in via telematica all’Agenzia
delle entrate dai sostituti d’imposta -> redditi di lavoro dipendente e assimilati,
ritenute Irpef, trattenute addizionali regionale e comunale e compensi di lavoro
autonomo occasionale, nonché informazioni dei familiari a carico
i dati inerenti agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi
previdenziali comunicati all’Agenzia delle entrate da soggetti che erogano mutui
agrari e fondiari, imprese di assicurazione e enti previdenziali
alcune specifiche informazioni presenti nella dichiarazione dei redditi per l’anno
2013 -> spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, crediti
d’imposta e le eccedenze, ecc.
altri dati conosciuto dall’Anagrafe tributaria -> versamenti effettuati con mod. F24
e contributi corrisposti per lavoratori domestici.
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Modello 730/2015 e visto di conformità
COME ACCEDERE AL MOD. 730 PRECOMPILATO
I soggetti interessati possono accedere alla dichiarazione precompilata anche
tramite:
 il proprio sostituto che presta assistenza fiscale;
 un Caf o un professionista abilitato;
con un’apposita delega per effettuare l’accesso (attenzione ai termini).
il modello 730 precompilato può essere anche ottenuto direttamente tramite
un’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate, per accedere alla quale è
indispensabile aver ottenuto il codice Pin, che può essere richiesto:
• online -> accedendo al sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it)
e digitando alcuni dati di tipo personale;
• per telefono -> chiamando il servizio di risposta automatica al n. 848.800.444 (al
costo di una telefonata urbana);
• in un ufficio dell’Agenzia delle entrate -> presentando il documento di identità.
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Modello 730/2015 e visto di conformità
MOD. 730 PRECOMPILATO VISUALIZZABILE / PRELEVABILE
 modello 730 precompilato;
 prospetto redditi e spese presenti nel 730 precompilato e fonti utilizzate per
l’elaborazione -> ad es.: dati rilevati dalla Certificazione Unica o da terzi
[interessi passivi sul mutuo, contributi pagati per la colf, premi di assicurazione
deducibili];
 prospetto delle informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate che
risultano incomplete o incongruenti -> non inserite nel modello per permettere
la verifica e l’eventuale inserimento nel 730 precompilato.
Ad es.:
- atto di acquisto di un fabbricato, di cui non si conosce la destinazione (sfitto,
dato in comodato, ecc.);
- gli interessi passivi segnalati dall’istituto di credito se di entità superiore a
quelli indicati nella dichiarazione per l’anno 2013 (gli interessi passivi
corrisposti per i mutui ipotecari, di regola, diminuiscono nel corso del tempo);
 esito della liquidazione -> rimborso o somme da trattenere in busta paga;
 modello 730-3 -> dettaglio dei risultati della liquidazione.
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Modello 730/2015 e visto di conformità
MOD. 730 PRECOMPILATO – COME SI PRESENTA – 1 di 3
Presentazione diretta -> direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia:
• specificando i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
• compilando la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per
mille dell’Irpef, anche se non viene espressa alcuna scelta.
Dichiarazione accettata -> in assenza di correzione o integrazioni o con variazioni
che non incidono sul calcolo del reddito complessivo e/o dell’imposta.
• non sono previsti i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili;
• non viene eseguito il controllo preventivo per i rimborsi d’imposta superiori a € 4.000,00.
Se qualche dati risulta non corretto o incompleto -> il contribuente deve modificare o
integrare il modello 730;
e, quindi:
• viene elaborato un nuovo modello 730 ed inerente 730-3 con i risultati della liquidazione
eseguita conseguente alle modifiche operate;
• sono possibili controlli sulle informazioni e sui dati inseriti.
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Modello 730/2015 e visto di conformità
MOD. 730 PRECOMPILATO – COME SI PRESENTA – 2 di 3
Presentazione tramite sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ->delega
per l’accesso al 730 precompilato, se intende utilizzarlo o consegna mod. 730 già
compilato e firmato, senza documentazione tributaria, con la busta chiusa
contenente il mod. 730-1 inerente alla scelta per la destinazione dell’8, del 5 e del 2
per mille dell’Irpef (se dichiarazione congiunta -> schede inserite in un’unica busta
con dati del dichiarante).
Se il 730 precompilato viene accettato e presentato tramite il sostituto d’imposta:
• non sono previsti i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili;
• non viene eseguito il controllo preventivo per i rimborsi d’imposta superiori a € 4.000,00.
Prima dell’invio e, comunque, entro il 7 luglio, il sostituto d’imposta deve consegnare al
soggetto interessato sia la copia della dichiarazione elaborata, sia il prospetto di
liquidazione, mod, 730-3, con la specificazione dell’entità del rimborso che verrà erogato o
l’importo delle somme che verranno trattenute.
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Modello 730/2015 e visto di conformità
MOD. 730 PRECOMPILATO – COSTI PROPOSTI RILEVATI IN INTERNET
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Modello 730/2015 e visto di conformità
MOD. 730 PRECOMPILATO – VISTO DI CONFORMITÀ
L’apposizione del visto di conformità comporta la verifica di corrispondenza formale:
 delle ritenute,
 dei versamenti,
 delle spese per oneri per i quali è richiesta la deduzione o la detrazione,
 dei crediti d’imposta,
 delle eccedenze d’imposta.
Ciò significa, per il contribuente, che l’apposizione del visto di conformità sulla
propria dichiarazione genera, a parere dell’Agenzia delle entrate, un affidamento
circa la definitività del rapporto tributario.
In tal senso, la definitività per il contribuente viene “barattata” con la
responsabilità del soggetto vistante, tenuto a rispondere al pagamento di un
«somma» corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione
reclamati dall’Agenzia.
La responsabilità viene esclusa solamente nel caso in cui l’infedeltà del visto sia
stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
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Modello 730/2015 e visto di conformità
MOD. 730 PRECOMPILATO – VISTO DI CONFORMITÀ
A chiarimento, si precisa che i Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i
dati indicati nel mod. 730 siano conformi (e, quindi, devono essere corretti e coerenti):
ai documenti esibiti dal contribuente (inerenti a oneri deducibili e detrazioni d’imposta
spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi)
al fine di rilasciare, per ogni dichiarazione, un visto di conformità (certificazione di
correttezza dei dati).
Visto di conformità
Controlli art. 36-ter del
D.P.R. 600/1973
possono determinare a carico del Caf o del
professionista abilitato
l’onere di dover corrispondere
una somma pari a
IMPOSTA+INTERESSI+SANZIONI
Nessuna responsabilità in capo al soggetto che appone il visto (quindi, obbligato
solo contribuente) per i dati che non sono oggetto di controlli formali, quali, ad
esempio: l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di
produzione.
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Modello 730/2015 e visto di conformità
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175
Provvedimento Agenzia Entrate prot. 25992 del 23 febbraio 2015
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 artt. 32 – 40
D.M. 31 maggio 1999, n. 164
Circolare 19 febbraio 2015, n. 6
Circolare 26 febbraio 2015, n. 7
Visto di conformità
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Tutela della
privacy
Modello 730/2015 e visto di conformità
SOGGETTI ABILITATI ALL’INVIO
Sono soggetti abilitati (art. 35, comma 3, D.Lgs. 241/97):
1. iscritti albo dottori commercialisti ed esperti contabili
2. iscritti albo consulenti del lavoro
3. iscritti nei ruoli di periti ed esperti presso C.C.I.A.A. per la sub-categoria
tributi alla data del 30/09/1993 in possesso di laurea in giurisprudenza,
economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria
Circolare n. 7/2015
 esclusione soggetti punto 3 da assistenza e visto sul modello 730;
 reperibilità sul sito dell’Agenzia delle entrate dei dati dei professionisti
abilitati al rilascio del visto, con espressa indicazione dell’abilitazione
all’apposizione del visto di conformità sul modello 730, del luogo di
svolgimento dell’attività, dello svolgimento dell’attività in forma associata o
tramite utilizzo di società di servizi.
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Modello 730/2015 e visto di conformità
REGOLE
Art. 34, comma 3, del D.Lgs. 241/1997
Gli intermediari «verificano la conformità
dichiarazione».
dei
dati
esposti
nella
INNOVAZIONE:
Art. 4, comma 3, del D.Lgs. 175/2014:
«L’attività di verifica di conformità è effettuata sui dati della
dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione
precompilata e comporta assunzione di responsabilità».
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Modello 730/2015 e visto di conformità
SANZIONE SPECIFICA
Art. 6, comma 1, del D.Lgs. 175/2014:
«Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa
(entro il 10 novembre), i soggetti sono tenuti nei confronti dello
Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma
pari all’importo:
 dell’imposta;
 della sanzione;
 degli interessi;
che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’art. 36ter D.P.R. 600/73, sempre che il visto infedele non sia stato
indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del
contribuente».
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Modello 730/2015 e visto di conformità
AUTOCERTIFICAZIONE DEL CONTRIBUENTE – 1 di 3
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni)
Consapevole
delle
conseguenze
civili e penali
derivanti da
una falsa
dichiarazione,
sotto la mia
responsabilità
DICHIARO
FAMILIARI A CARICO -> che i familiari indicati a mio carico nel
modello 730, hanno posseduto, lo scorso anno, un reddito
complessivo inferiore a € 2.840,51.
DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO AL 100%-> di essere il genitore
con il reddito complessivo più elevato e che l’altro genitore
indicherà “0” (“zero”) come percentuale di detrazione.
SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO (E2) -> che le
spese sanitarie indicate al rigo E2 sono relative a patologie esenti
dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sostenuta per conto di
familiari non fiscalmente a carico che non trova capienza
nell’imposta da questi dovuta.
DISABILI (E3-E4-E5-E25) -> di essere, sulla base del riconoscimento
da parte della Commissione medica pubblica, un soggetto
portatore di handicap, ex art.3 della L. 5/2/1992 n.104.
segue
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Modello 730/2015 e visto di conformità
AUTOCERTIFICAZIONE DEL CONTRIBUENTE – 2 di 3
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni)
Consapevole
delle
conseguenze
civili e penali
derivanti da
una falsa
dichiarazione,
sotto la mia
responsabilità
DICHIARO
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DISABILI (E4) -> di essere, sulla base del riconoscimento da parte di
una Commissione medica pubblica, un soggetto con ridotte o
impedite capacità motorie e che (nei casi necessari) sulla carta di
circolazione del veicolo sono indicati gli adattamenti sottoposti a
collaudo dagli uffici competenti.
SPESE FUNEBRI (E8 – cod. 14) -> che le spese funebri sono state
sostenute dal sottoscritto per il decesso del familiare ________con
grado di parentela_______________
TRASFERIMENTO RESIDENZA PER LAVORO (E72) -> di essere
lavoratore dipendente e di avere trasferito la residenza nel
comune di lavoro nei tre anni antecedenti la richiesta della
detrazione.
IMMOBILI LOCATI DA GIOVANI TRA 20 E 30 ANNI D’ETÀ (E71 cod. 3) -> che l’unità immobiliare locata non è destinata ad
abitazione principale dei genitori o di affidatari.
segue
Modello 730/2015 e visto di conformità
AUTOCERTIFICAZIONE DEL CONTRIBUENTE – 3 di 3
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni)
Consapevole
delle
conseguenze
civili e penali
derivanti da
una falsa
dichiarazione,
sotto la mia
responsabilità
DICHIARO
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RISTRUTTURAZIONI e SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
(E41 – E44 e E61 – E63) -> che gli immobili per cui richiedo le
detrazioni del 36%, 41%, 50% o 65% per le spese di
ristrutturazione edilizia e/o del 55% o 65% per le spese di
riqualificazione energetica sono tuttora di mia proprietà, oppure in
caso di vendita, di aver formalizzato nell’atto il NON trasferimento
della detrazione all’acquirente.
SPESE PER ARREDO (E57) -> che i beni portati in detrazione sono
destinati ad essere utilizzati nell’immobile che è stato oggetto di
interventi di manutenzione straordinaria (art.16-bis del Tuir) per i
quali si è richiesta la detrazione Irpef del 50%
Dichiaro, inoltre, che i documenti (come da 730-2) esibiti
o consegnati, in copia, per la verifica della conformità
dei dati esposti nella dichiarazione sono conformi agli
originali in mio possesso.
Modello 730/2015 e visto di conformità
CONSEGUENZE CHE NE DERIVANO
 L’intermediario è sempre tenuto ad apporre il visto di conformità, che si
tratti di 730 precompilato o compilato ex novo e anche nel caso di
modello precompilato accettato dal contribuente senza modifiche.
 In caso di errori riconducibili al visto di conformità infedele, l’intero debito
ricade esclusivamente sull’intermediario, fatta salva l’azione dolosa del
contribuente (che deve comunque essere dimostrata). Nel caso del
modello 730, non si applica però la sanzione amministrativa da 258 a
2582 euro prevista per i visti infedeli (circolare 7/2015 punto 5.2)
 Restano salve le sanzioni ordinariamente previste dal D.Lgs. 241/1997 in
caso di ripetute e/o evidenti violazioni (sospensione dell’autorizzazione al
rilascio del visto di conformità, dell’esercizio dell’attività di assistenza
fiscale, cancellazione dall’albo, revoca abilitazione telematica)
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Modello 730/2015 e visto di conformità
TUTELA DELL’INTERMEDIARIO
Artt. 6 e 22 DM 164/99
come modificati dal D.Lgs. 175/2014
L’intermediario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa di
responsabilità civile per i danni conseguenti all’assistenza
fiscale fornita, il cui massimale deve essere adeguato al numero
dei contribuenti assistiti, comunque non inferiore a 3 milioni di
euro (nuovo limite minimo) e con esplicita estensione della garanzia
a favore dell’Erario per il pagamento delle imposte dovute (non
necessaria se non si deve apporre il visto sul 730: circolare n.
7/2015).
La polizza deve garantire la totale copertura degli eventuali
danni subiti dal contribuente senza franchigie o scoperti,
garantita nel tempo, a pena di esclusione dall’iscrizione nel
registro dei soggetti autorizzati.
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Modello 730/2015 e visto di conformità
DIFESA DELL’INTERMEDIARIO
Dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre 2015 oppure, se il
contribuente non è d’accordo, comunicazione dei dati da rettificare
(contenuto da definire da parte di Agenzia delle entrate) la
sanzione viene ridotta al 3,75% (1/8 del 30%) mentre imposta e
interessi ritornano in capo al contribuente.
Modello UNICO rettificativo entro il 30 settembre anno successivo da
parte del contribuente: se, a seguito del controllo, non risultano
somme dovute non si applicano sanzioni all’intermediario (circolare
19 febbraio 2008, n. 11, punto 14.1)
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Modello 730/2015 e visto di conformità
DIFESA DELL’INTERMEDIARIO
Resta fermo in capo al contribuente il controllo della sussistenza
delle condizioni soggettive per la fruizione di detrazioni e deduzioni:
in caso di operato recupero per la mancanza di detti requisiti l’intero
addebito verrà effettuato nei suoi confronti anche se la dichiarazione
è stata presentata tramite intermediario (circolare n. 6/2015 p. 3.2;
acquisizione autocertificazione, circolare n. 7/2015 p. 4.1.1)
Continua a ritenersi esclusa ogni responsabilità derivante da recuperi
conseguenti ad una vera e propria attività di accertamento, in quanto
la corretta indicazione dei redditi prescinde dai controlli formali del
visto di conformità
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Il rilascio del visto continua a non comportare valutazioni di merito,
ma solo il riscontro formale della corrispondenza dei dati esposti con
la relativa documentazione ai sensi dell’art. 2 DM 164/1999 (circolare
n. 7/2015)
Modello 730/2015 e visto di conformità
PROBLEMATICHE OPERATIVE
Nessun chiarimento in merito al diritto di rivalsa dell’intermediario nei
confronti del contribuente (Relazione di accompagnamento al D.Lgs.
175/2014 sembra inibire tale azione in nome della definitività del
rapporto tributario che occorrerebbe garantire al contribuente che si
avvale dell’intermediario)
Nessuna indicazione in merito alla definizione di condotta dolosa o
colposa del contribuente.
Problemi con le compagnie assicurative per ottenere l’estensione
della garanzia per il 730.
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Modello 730/2015 e visto di conformità
TUTELA DELLA PRIVACY
 Acquisizione delega per accesso alla precompilata (dati anagrafici
completi, anno di riferimento, data di conferimento, estensione
anche ai dati non affidabili, copi documento di identità)
 Numerazione e annotazione giornaliera in un registro cronologico
(numero progressivo e data delega, codice fiscale e dati
anagrafici e documento del delegante)
Invio tramite specifico software dell’elenco dei soggetti per i quali viene
richiesto l’accesso (nominativo, codice fiscale, dati reddito complessivo e
imposta anno precedente, protocollo e data delega, estremi documento
identità) [risposte: 5 giorni dal 15 aprile per tutte le richieste anteriori, 5
giorni dalla data della richiesta per quelle successive al 15 nell’area
autenticata del sito dei servizi telematici].
In alternativa, download via web in tempo reale per singoli contribuenti.
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Modello 730/2015 e visto di conformità
CONTROLLI
A campione da parte dell’Agenzia delle entrate nei confronti
dell’intermediario, al quale verranno richiesti copia della delega e del
documento d’identità da trasmettere via pec entro 48 ore dalla
richiesta
In caso di irregolarità nella gestione: revoca dell’abilitazione al
servizio telematico, responsabilità civile ed eventuali sanzioni penali.
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Modello 730/2015 e visto di conformità
PROCEDURE
Revoca della delega -> deve essere acquisita con le stesse
modalità della delega, medesimi contenuti e procedura.
Accesso alla precompilata non obbligatorio -> in questo caso
deve essere, comunque, acquisita la mancata autorizzazione.
Individuazione di uno o più responsabili per la gestione e la
conservazione delle deleghe (in caso di acquisizione in formato
elettronico, vanno seguite le regole tecniche di cui all’art. 71 D.Lgs.
82/2005 – C.A.D.).
Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti autorizzati
all’accesso alla precompilata nell’area autenticata Fisconline e nel
cassetto fiscale.
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Modello 730/2015 e visto di conformità
PROCEDURE
Impegno dell’intermediario con apposita dichiarazione di
assunzione di responsabilità per ogni singola delega (quale
titolare del trattamento dei dati della precompilata) alla non
divulgazione, riproduzione, comunicazione, cessione dei dati (avviso
di sicurezza anche nella procedura di richiesta)
Sede secondaria CAF -> visualizza solo le dichiarazioni chieste
tramite elenco, stessi dati acquisibili anche dalla sede principale
che deve archiviare i documenti richiesti con tale procedura nei
propri sistemi
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Modello 730/2015 e visto di conformità
MOD. 730 PRECOMPILATO – VISTO DI CONFORMITÀ
PROMEMORIA
 Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della
dichiarazione, l’Agenzia ha la possibilità di richiedere sia documenti, sia chiarimenti.
 Nel termine di 60 giorni, il CAF e/o il Professionista deve inviare documenti e/o fornire i
chiarimenti richiesti dall’Agenzia delle entrate.
 Nell’ipotesi di rettifica della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle entrate, il Caf o il
professionista abilitato:
 segnala gli errori;
 corrisponde imposta, interessi e sanzione (ridotta a 2/3)
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Modello 730/2015 e visto di conformità
CHI PUÒ PRESENTARE IL MODELLO 730
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o il modello ordinario, i contribuenti che nel
2015 sono:
 pensionati o lavoratori dipendenti;
 lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base
della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale;
 persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es.:
integrazioni salariali, indennità di mobilità);
 soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione
dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
 sacerdoti della Chiesa cattolica;
 giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive
(consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
 persone impegnate in lavori socialmente utili;
 produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione 770, IRAP e IVA;
segue
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Modello 730/2015 e visto di conformità
CHI PUÒ PRESENTARE IL MODELLO 730
(segue) Possono utilizzare il modello 730 precompilato o il modello ordinario, i contribuenti
che nel 2015 sono:
 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore
all’anno, che possono rivolgersi sia al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura
almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2015, sia a un Caf-dipendenti o a un
professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di
luglio 2015 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il
conguaglio;
 personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere
al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto
dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2014 al mese di giugno dell’anno 2015;
 lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa
almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2015 e conoscono i
dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il mod. 730 a un Cafdipendenti o a un professionista abilitato.
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Modello 730/2015 e visto di conformità
CHI PUÒ PRESENTARE IL MODELLO 730
In altri termini, il modello 730, anche senza sostituto, può essere utilizzato per:
 redditi da lavoro dipendente
 redditi di pensione
 redditi assimilati:
 compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, servizi, cooperative
agricole e piccola pesca;
 borse di studio, sussidi di studio o di addestramento professionale;
 compensi per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e
altri enti con o senza personalità giuridica;
 compensi per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili (esclusi quelli
corrisposti a titolo di diritto d’autore);
 compensi per la partecipazione a collegi e commissioni;
 rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni
occasionali;
 remunerazioni dei sacerdoti e dei ministri di culto;
 membri del Parlamento nazionale (Parlamento europeo esclusi);
 assegni periodici alla cui produzione non concorrono ne capitale, ne lavoro;
 compensi per lavori socialmente utili.
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Modello 730/2015 e visto di conformità
CONDIZIONI GENERALI DI ESONERO
Regola -> in generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente,
non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali
è dovuta un’imposta non superiore ad € 10,33.
Sono esonerati i contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano
nella seguente condizione:
•
imposta lorda calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per
l’abitazione principale e relative pertinenze
meno
•
detrazioni per carichi di famiglia
meno
•
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi
meno
•
ritenute
uguale:
•
importo non superiore a € 10,33.
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Modello 730/2015 e visto di conformità
CASI DI ESONERO
Si deve ritenere esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede
esclusivamente i seguenti tipi di reddito, se si sono verificate le condizioni indicate.
tipo di reddito
condizioni
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non
locati (*)
Lavoro dipendente o pensione
1. Redditi corrisposti da un unico sostituto
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale,
d’imposta obbligato ad effettuare le
relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)
ritenute di acconto o corrisposti da più
sostituti purché certificati dall’ultimo che
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi
ha effettuato il conguaglio
i lavori a progetto.
Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo2. Le detrazioni per coniuge e familiari a
gestionale di natura non professionale rese in favore di
carico sono spettanti e non sono dovute
società e associazioni sportive dilettantistiche
le addizionali regionale e comunale
Redditi esenti o soggetti a imposta sostitutiva o alla ritenuta a
titolo di imposta
(*) L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione
principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu.
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Modello 730/2015 e visto di conformità
CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO – 1 di 3
Si deve ritenere esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede
esclusivamente i redditi indicati nei limiti di reddito previsti, in presenza di specifiche condizioni.
limite di reddito
tipo di reddito
condizioni
(uguale o inferiore a)
Terreni e/o fabbricati (comprese
500
abitazione principale e sue pertinenze(*))
Lavoro dipendente o assimilato + altre
Periodo di lavoro o di pensione non
8.000
tipologie di reddito (**)
inferiore a 365 giorni
Pensione + altre tipologie di reddito (**)
7.500
Le detrazioni per coniuge e familiari a
carico sono spettanti e non sono
dovute le addizionali regionale e
Pensione + terreni + abitazione principale
7.500 (pensione) comunale.
e sue pertinenze (*)
Se il sostituto d’imposta ha operato le
185,92 (terreni)
(box, cantina, ecc.)
ritenute il contribuente può recuperare
il credito presentando la dichiarazione.
(*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu.
(**) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall’abitazione
principale e dalle sue pertinenze.
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Modello 730/2015 e visto di conformità
CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO – 2 di 3
Si deve ritenere esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede
esclusivamente i redditi indicati nei limiti di reddito previsti, in presenza di specifiche condizioni.
tipo di reddito
Pensione + altre tipologie di reddito
(**)
Assegno periodico corrisposto dal
coniuge + altre tipologie di reddito
(**) [escluso l’assegno periodico
destinato al mantenimento dei figli]
limite di reddito
(uguale o inferiore a)
7.750
condizioni
Periodo di pensione non inferiore a 365
giorni. Contribuente di età pari o superiore
a 75 anni.
Le detrazioni per coniuge e familiari a
carico sono spettanti e non sono dovute
le addizionali regionale e comunale.
Se il sostituto d’imposta ha operato le
ritenute il contribuente può recuperare il
credito presentando la dichiarazione.
7.500
(**) Reddito complessivo calcolato senza tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e sue pertinenze.
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Modello 730/2015 e visto di conformità
CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO – 3 di 3
Si deve ritenere esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede
esclusivamente i redditi indicati nei limiti di reddito previsti, in presenza di specifiche condizioni.
limite di reddito
tipo di reddito
condizioni
(uguale o inferiore a)
Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente e altri redditi per i quali la
detrazione prevista non è rapportata al
periodo di lavoro.
Esempi: compensi percepiti per l’attività
libero professionale intramuraria del
personale dipendente dal Servizio
sanitario nazionale, redditi da attività
commerciali occasionali, redditi da attività
di lavoro autonomo occasionale
Compensi derivanti da attività sportive
dilettantistiche
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4.800
28.158,28
Modello 730/2015 e visto di conformità
REDDITI CHE CONSNTONO L’UTILIZZO DEL MODELLO 730
Il modello 730 precompilato o ordinario può essere utilizzato dai contribuenti che nel 2014
hanno percepito:
 redditi di lavoro dipendente;
 redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
 redditi dei terreni;
 redditi dei fabbricati;
 redditi di capitale;
 redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es.: prestazioni di
lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
 redditi diversi (es.: redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
 alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (sezione II del quadro D).
N.B.: coloro che presentano la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i
minori, hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le
condizioni al riguardo previste.
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Modello 730/2015 e visto di conformità
SOGGETTI SENZA SOSTITUTO (D.L. 69/2013)
Il modello 730 deve essere presentato direttamente all’Agenzia delle entrate
oppure ad un CAF o professionista abilitato
 lettera “A” nella casella «730 senza sostituto»:
casella «mod. 730 dipendenti senza sostituto»:
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Modello 730/2015 e visto di conformità
SOGGETTI SENZA SOSTITUTO (D.L. 69/2013)
Ammontare delle imposte da corrispondere con il modello F24 da parte dei
contribuenti senza sostituto d’imposta:
N.B.: i termini per eseguire i versamento coincidono con quelli operativi
per il modello Unico PF.
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Modello 730/2015 e visto di conformità
MODELLO 730 – PRINCIPALI NOVITÀ
Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i
lavoratori dipendenti devono compilare il rigo C14
è stata riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% delle spese
sostenute, fino ad un massimo di € 300.000,00 da ripartire in otto quote annuali, per
l’acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro sei mesi dall’acquisto o
dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non
inferiore a otto anni (rigo E32).
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Modello 730/2015 e visto di conformità
MODELLO 730 – PRINCIPALI NOVITÀ
Prorogata la detrazione del 50% per:
 le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non
inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un
ammontare complessivo non superiore a € 10.000;
 le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Prorogata la detrazione del 65% per:
 le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
 gli interventi inerenti all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone
sismiche ad alta pericolosità.
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Modello 730/2015 e visto di conformità
MODELLO 730 – PRINCIPALI NOVITÀ
agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a €
900, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71, e a 450€, se il reddito complessivo
non supera € 30.987,41.
ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
di età inferiore ai 35 anni, spetta una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i
canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di € 80 per ciascun ettaro preso in affitto e
fino a un massimo di € 1.200 annui.
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Modello 730/2015 e visto di conformità
MODELLO 730 – PRINCIPALI NOVITÀ
riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro
effettuate a sostegno della cultura - c.d. “Art-Bonus” (rigo G9).
Il credito spetta nel limite del 15% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali
di pari importo.
La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi.
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Modello 730/2015 e visto di conformità
Ringrazio
per l’attenzione
prestata
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