Approfondimenti e procedure Sulla retroattività del nuovo redditometro di Paola Piantedosi* A pochi mesi dall’entrata in vigore del decreto attuativo del nuovo redditometro, la giurisprudenza di merito ha iniziato ad affermare la possibile applicazione retroattiva delle disposizioni dettate dal D.L. 78/2010. Tuttavia sia il contenuto letterale della norma che la struttura del nuovo strumento accertativo sembrerebbero confliggere con tale possibilità. 1. Premessa Il 24 dicembre 2012 è stato emanato, come noto, il decreto attuativo del nuovo accertamento sintetico, di cui all’art. 22, D.L. 31/05/2010, n. 78, con il quale è stato individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, sulla base dei quali si fonda la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, a decorrere dall’annualità 20091. Con detto decreto è stata infatti definitivamente acclarata l’elencazione delle spese rilevanti ai fini dell’accertamento di cui all’art. 38, D.P.R. 600/1973, tanto in riferimento all’acquisto di beni e servizi2 in base ai quali procedere all’accertamento sintetico puro, quanto in funzione del possesso di alcuni beni significativi3 nonché del sostenimento delle spese direttamente riferibili al nucleo familiare del contribuente, onde quantificare il reddito a questi attribuibile, in applicazione del redditometro. Il nuovo strumento risulta dunque articolato in guisa da poter rispondere alle esigenze poste a base della sua riformulazione, finalizzate ad “adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente”. * Dottore Commercialista in Taranto. 8 1 Cfr. Francesco Marrone “Attuazione del nuovo redditometro tra presunzioni, retroattività e favor rei” ne il fisco, 7/2013, p. 992. 2 Valorizzati nella tabella A allegata al suddetto decreto ministeriale. 3 Ricostruito per medie Istat, riportate sempre nella suindicata tabella A. Approfondimenti e procedure Dispensa MAP On-Line n. 6 - Giugno 2013 www.solmap.it 2. Le pronunce sulla possibile applicazione retroattiva del nuovo redditometro In forza dell’affinamento così realizzato di tale metodologia accertativa, alcuni giudici di merito sono stati indotti a ritenere che il nuovo redditometro debba poter essere applicato anche retroattivamente, potendo sicuramente condurre a risultati più significativi rispetto a quelli ottenibili con la vecchia versione dello strumento. Con le sentenze della Comm. trib. prov. di Rimini del 21/03/2013, n. 41/02/13, e della Comm. trib. prov. di Reggio Emilia del 18 aprile 2013, n. 74/02/13, è stato difatti disposto che il nuovo redditometro, come introdotto dal D.L. 78/2010, sia applicabile anche ai periodi d’imposta antecedenti al 2009, in sostituzione del vecchio procedimento. La giurisprudenza di merito ha invero ritenuto che il redditometro costituisca, in analogia con gli studi di settore, uno strumento presuntivo che è stato perfezionato nel tempo, fino a pervenire alla attuale formulazione, per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 78/2010. In particolare, la commissione tributaria di Rimini, facendo proprio il testo della relazione illustrativa al D.L. 78/2010, ha preso atto che: “L’attuale impostazione non tiene conto dei cambiamenti, connessi ai mutamenti sociali, verificatisi nel tempo in ordine alle tipologie di spesa sostenute dai contribuenti ed alle preferenze nella propensione ai consumi. Le modifiche proposte intendono pertanto innovare profondamente questo importante stru- Dispensa MAP On-Line n. 6 - Giugno 2013 mento di contrasto alla evasione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche …”. Nel condividere i motivi sottesi alla revisione dello strumento, i primi giudici hanno affermato che non potesse più essere adoperato il procedimento accertativo precedentemente vigente, poiché esso risultava “strumento anacronistico che non tiene conto dei mutamenti sociali; tale realtà mutata necessità di un nuovo strumento ‘profondamente innovato’ e quindi le risultanze dell’avviso di accertamento impugnato sono prive di pregio”. Del pari, con la Sentenza n. 74/02/13 della Comm. trib. prov. di Reggio Emilia, è stato affermato che “La revisione (più che l’aggiornamento) dell’accertamento sintetico, operata con il D.L. n. 78/2010, non può rappresentare un intervento di natura sostanziale, perché non introduce nuove fattispecie impositive, sicché, per chi condivide l’impostazione, attuata più volte dalla giurisprudenza e dalla prassi dell’Agenzia delle entrate, della distinzione tra norme sostanziali e procedimentali, l’intervento operato con il D.L. n. 78/2010 va catalogato tra quelli riguardanti norme procedimentali, con la conseguenza che il contribuente può sostenere l’applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, se più favorevoli, anche per le annualità precedenti al 2009”. I giudici hanno infatti ritenuto di dover assimilare l’accertamento sintetico di cui all’art. 38 a quello compiuto sulla scorta degli studi di settore, in relazione al quale le Sezioni Unite avevano già avuto modo di statuire che la forma più evoluta di accertamento standardizzato dovesse prevalere sulle precedenti. Approfondimenti e procedure 9 www.solmap.it 3. Profili critici della retroattività dello strumento accertativo Secondo autorevole dottrina tuttavia dette pronunzie non potrebbero essere condivise4. È stato infatti rilevato che le sentenze emarginate apparirebbero per prima cosa contrarie al tenore letterale della norma, recante la disciplina del nuovo redditometro, che stabilisce espressamente l’applicabilità del nuovo strumento solo a decorrere dal periodo d’imposta 2009. Detta statuizione è stata altresì reiterata nel D.M. 24/12/2012, il quale, oltre a ribadire che “Le disposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009”, non contiene una clausola analoga a quella recata dal vecchio D.M. 10/09/1992, che prevedeva la possibilità di richiedere l’applicazione dei nuovi coefficienti. I dettati normativi dovrebbero così militare nel senso di escludere ogni possibile applicazione retroattiva del nuovo redditometro, in quanto avulsa dalla volontà del legislatore. Tale conclusione sarebbe avvalorata anche dalle sostanziali differenze strutturali che connotato il vecchio ed il nuovo accertamento sintetico. Difatti, il redditometro di cui al D.M. 10/09/1992 si fondava esclusivamente sulla disponibilità dei beni e servizi5, sulla scorta dei quali si perveniva alla determinazione del reddito sintetico mediante la semplice applicazione a tali elementi indicatori di capacità contributiva di appositi coefficienti. 10 Con il nuovo redditometro novellato dal D.L. 78/2010 è stato invece totalmente rielaborato il concetto di spesa, posto a base dello strumento. L’accertamento è invero ora incentrato sugli elementi indicativi di capacità contributiva, che attengono alla “spesa sostenuta dal contribuente per l’acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento” ed il cui contenuto induttivo è dato dalla spesa media, risultante dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale6, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale. Il contenuto induttivo degli indicatori in oggetto può altresì essere determinato “considerando le risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore”. Con particolare riferimento alle spese, l’allegato A al D.M. 24/12/2012 individua quelle che il contribuente “tipo”, identificato in base al nucleo familiare ed alle aree territoriali, come da allegato B al medesimo D.M., possa essere in grado di sostenere nel periodo d’imposta, innovando integralmente anche l’elencazione delle tipologie di spesa da assumere a riferimento, rispetto a quanto statuito dal D.M. del 1992. Le spese risultano infatti suddivise in due macroaree: consumi ed investimenti ed i consumi sono ulteriormente ripartiti in sottoaree, a ciascuna delle quali corrisponde un lista di spese7. Ne consegue che con il nuovo redditometro non è più il possesso di beni e la disponibilità di servizi ad assumere rilievo ai fini del calcolo del reddito presunto, 4 Cfr. Alessandro Borgoglio “Profili critici della retroattività del “redditometro 2.0” ne il fisco, 18/2013, p. 2777. 5 Previsti dalla tabella allegata al decreto. 6 Ex art. 13, D.Lgs. 06/09/1989, n. 322. 7 Cfr. Saverio Cinieri “Nuovo redditometro: aumenta il rischio di contenzioso?” in Quotidiano Ipsoa del 07/01/2013. Approfondimenti e procedure Dispensa MAP On-Line n. 6 - Giugno 2013 Approfondimenti e procedure to nelle pronunce riportate, non possa in realtà essere considerato tout court un’evoluzione dello strumento precedente. Per questa ragione in riferimento ad esso non potrebbe trovare applicazione il principio affermato dalla Suprema Corte in ordine agli accertamenti da studi 4. Conclusioni di settore e dunque la sua applicazione Tali considerazioni conducono per- ad annualità precedenti, rispetto a queltanto a ritenere che il nuovo reddito- le per cui è stato teorizzato, risulterebbe metro, contrariamente a quanto asseri- privata di qualsiasi fondamento. ma diviene fulcro nella ricostruzione del reddito esclusivamente la spesa sostenuta dal contribuente, per acquisire gli specifici beni e servizi enucleati dal decreto attuativo citato. 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