LA MANOVRA CORRETTIVA 2010
1.
1. Premessa
Premessa
I NUOVI CONTROLLI
La
LaManovra
Manovracorrettiva
correttivacontiene
contienealcune
alcunedisposizioni
disposizionirivolte
rivolteaa
recuperare
recuperarel’evasione
l’evasionefiscale
fiscaletramite
tramitestrumenti
strumentidi
dicontrollo
controlloee
accertamenti
accertamentipiù
piùefficaci.
efficaci.In
Intale
talecontesto
contestosisimuovono
muovonodue
due
norme
normedel
delD.L.
D.L.78/2010
78/2010rivolte
rivoltealle
alleimprese
imprese “apri
“aprieechiudi”
chiudi” ee
quelle
quellein
inperdita
perditaper
perpiù
piùdi
diun
unesercizio
esercizio
2.
2. II nuovi
nuovi controlli
controlli
D.L. 31 MAGGIO DEL 2010 N. 78
CONTROLLI
CONTROLLI
Articolo
Articolo
23
23
Imprese
Imprese“Apri
“AprieeChiudi”
Chiudi”
Articolo
Articolo
24
24
Imprese
Impresein
in“Perdita
“Perditasistemica”
sistemica”
3.
3. Imprese
Imprese in
in perdita
perdita “sistemica”
“sistemica”
ART. 24 DEL D.L. 78/2010
Indirizza
Indirizzal’attività
l’attivitàdi
dicontrollo
controllodel
delFisco
Fiscoeedella
dellaGdF
GdFverso
versoilil
contrasto
contrastodel
delfenomeno
fenomenodelle
delleimprese
impresein
inperdita
perditafiscale
fiscale
cosiddetta
cosiddetta“sistemica”
“sistemica”
4.
4. Imprese
Imprese in
in perdita
perdita -- Prassi
Prassi
ART. 24 DEL D.L. 78/2010
Circolare n. 13 del 9 aprile 2009 - Prevenzione e Contrasto dell’evasione
IlIlbacino
bacinodei
deicontribuenti,
contribuenti,sul
sulquale
qualesisidoveva
dovevaconcentrare
concentrarel’attività
l’attivitàdidi
accertamento
accertamentoera
eraquello
quelloall’interno
all’internodel
delquale
qualesisicollocavano
collocavanoleleimprese
imprese
che
chepresentavano
presentavanoalcuni
alcuniindicatori
indicatorididirischio.
rischio.
Indicatori di rischio
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Crediti IVA nel tempo
Redditi bassi
Perdite per più annualità
Incoerenze negli indicatori gestionali
5.
5. Imprese
Imprese in
in perdita
perdita -- Prassi
Prassi
CIRCOLARE N. 20/E/2010
ƒ Le attività di prevenzione e contrasto all’evasione da sviluppare
nel corso del 2010, devono innanzitutto perseguire due obiettivi
strategici:
1. occorre consolidare gli importanti risultati ottenuti nel corso
del 2009, in termini di impegno operativo;
2. occorre migliorare rispetto al 2009, l’efficacia delle varie linee
di attività di controllo, sia in termini di recupero di evasione
pregressa che di prevenzione dell’evasione in atto e futura.
Obiettivo
Obiettivo 2010
2010
Consolidare
Consolidare ee migliorare
migliorare ii risultati
risultati 2009
2009
6.
6. Imprese
Imprese in
in perdita
perdita -- Giurisprudenza
Giurisprudenza
COMPORTAMENTO ANTIECONOMICO DEL CONTRIBUENTE
Origine
Originedell’art.
dell’art.24
24
Attività
Attivitàantieconomica
antieconomicadel
delcontribuente
contribuente
Cassazione sentenza n. 24436 del 2/10/2008
ƒ La circostanza che un’impresa commerciale dichiari per diversi anni di
seguito rilevanti perdite, nonché un’eccessiva sproporzione tra costi e
ricavi, rappresenta una condotta commerciale anomala, in contrasto
con i principi di ragionevolezza, anche sotto il profilo dell’antieconomicità
del comportamento, idonea a giustificare da parte delle Entrate una
rettifica della dichiarazione, a meno che il contribuente non dimostri
concretamente l’effettiva sussistenza delle perdite dichiarate.
7.
7. Imprese
Imprese in
in perdita
perdita -- Giurisprudenza
Giurisprudenza
ACCERTAMENTO E CONTABILITÀ “FORMALMENTE REGOLARE”
Le
Leanomalie
anomalie
ƒƒ Perdite
Perditeper
perdiversi
diversianni
anni
ƒƒ Apertura
Aperturadiulteriore
diulterioreesercizio
eserciziocommerciale
commerciale
ƒ Secondo la Suprema Corte, si è in presenza di comportamenti connotati
da palese e illogica gestione aziendale, tale da adombrare il sospetto di
una non veritiera esposizione dei valori contabili, che può fornire un valido
input per procedere ad accertamento induttivo del reddito di impresa, pur
in presenza di scritture contabili formalmente corrette.
8.
8. Imprese
Imprese in
in perdita
perdita -- Giurisprudenza
Giurisprudenza
ACCERTAMENTO E CONTABILITÀ “FORMALMENTE REGOLARE”
II precedenti
precedenti
La
La Prassi
Prassi
ƒƒCircolare
Circolare13/E/2009
13/E/2009
ƒƒCircolare
Circolare20/E/2010
20/E/2010
La
La giurisprudenza
giurisprudenza
ƒƒCassazione
Cassazionesentenza
sentenzan.
n.21536/07
21536/07
ƒƒCassazione
Cassazionesentenza
sentenzan.
n.24436/08
24436/08
9.
9. Imprese
Imprese in
in perdita
perdita -- Giurisprudenza
Giurisprudenza
ART. 24 - D.L. 78/2010
La funzione dell’art.24
del D.L. 78/2010
Ratifica,
Ratifica,con
conalcune
alcuneparticolarità,
particolarità,
quanto
quantogià
giàriportato
riportatodalle
dallevarie
varie
circolari
circolariannuali
annualisui
suicontrolli
controlliper
perlele
imprese
impreseininperdita
perditasistemica.
sistemica.
Destinatari
Destinatariart.24
art.24
Imprenditori
Imprenditori
Professionisti
Professionisti
SI
SI
NO
NO
10.
10. Imprese
Imprese in
in perdita
perdita -- “Sistemica”
“Sistemica”
IIREQUISITI
REQUISITIPER
PER LA
LAPERDITA
PERDITA“SISTEMICA”
“SISTEMICA”
Perdita
Perditafiscale
fiscaleper
perpiù
piùdidiun
un
periodo
periodod’imposta
d’imposta
LA
LAPERDITA
PERDITA
SISTEMICA
SISTEMICA
Nella
Nelladeterminazione
determinazionedella
dellaperdita
perditanon
nonrilevano:
rilevano:
ƒƒi icompensi
compensierogati
erogatidegli
degliamministratori,
amministratori,
ƒƒi icompensi
compensierogati
erogatiaiaisoci.
soci.
Mancata
Mancatadelibera
deliberaeeintera
interaliberazione
liberazionedidi
un
unaumento
aumentodidicapitale
capitaleaatitolo
titolooneroso
oneroso
per
perun
unimporto
importoalmeno
almenopari
parialla
allaperdita
perdita
fiscale
fiscalenello
nellostesso
stessoperiodo
periodo
11.
11. Perdite
Perdite rilevanti
rilevanti
Perdite
Perditerilevanti
rilevanti
Perditi
Perditifiscali
fiscali
Perdite
Perditecivilistiche
civilistiche
SI
SI
NO
NO
ƒ L’interesse del legislatore è sull’utilizzo della perdita: infatti risulta
maggiormente pericoloso il comportamento fiscale di chi genera
una perdita che poi potrebbe essere portata in deduzione in altri
contesti, piuttosto che il comportamento di chi dichiara un utile
simbolico che pur non generando materia imponibile, non può
essere utilizzato per compensare altre situazioni.
12.
12. Compensi
Compensi erogati
erogati aa soci
soci ee amministratori
amministratori
La
Lanorma
normaesclude
escludedall'ambito
dall'ambitodi
diapplicazione
applicazionedei
deicontrolli
controlli
alcune
alcunesituazioni
situazionie,
e,in
inparticolare,
particolare,quella
quellanella
nellaquale
qualela
la
perdita
perditafiscale
fiscaledichiarata
dichiaratadal
dalcontribuente
contribuenteèèdeterminata
determinata
dall'erogazione
dall'erogazionedi
dicompensi
compensiai
aisoci
socieeagli
agliamministratori.
amministratori.
13.
13. Compensi
Compensi erogati
erogati aa soci
soci ee amministratori
amministratori
‰
Destinatari compensi:
ƒ
Socio amministratore
RILEVANTE
ƒ
Socio
ƒ
Amministratore non socio
ƒ
Dirigenti amministrativi
NON RILEVANTE
Perdite
Perdite sistemiche
sistemiche
Si
Sideve
devetrattare
trattare
di
diimprese
imprese
Rileva
Rilevasolo
solo
la
laperdita
perditafiscale
fiscale
Non
Nonrilevano
rilevanole
leperdite
perditese
se
generate
generateda
dacompensi
compensiad
ad
amministratori
amministratorioosoci
soci
14.
14. Perdita
Perdita ripianata
ripianata da
da soci
soci
AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO E LIBERATO
Necessità di
Aumento
Aumentodi
dicapitale
capitale
deliberato
deliberato
Aumento
Aumentodi
dicapitale
capitale
liberato
liberato
ƒ L’aumento di capitale va sottoscritto dai soci entro una
scadenza, e nello stesso periodo d'imposta in cui la perdita si
evidenzia.
15.
15. Orizzonte
Orizzonte temporale,
temporale, applicazione
applicazione -- art.
art. 24
24
ORIZZONTE TEMPORALE APPLICAZIONE ART.24
ƒ Occorre individuare l'orizzonte temporale all'interno del quale
sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 24
CASI
CASIAARISCHIO
RISCHIO
Presenza
Presenzadi
di
perdite
perdite
Per
Perun
unsolo
solo
periodo
periodod’imposta
d’imposta
Per
Peralmeno
almenodue
due
periodi
periodid’imposta
d’imposta
Nessun pericolo
Pericolo controllo
16.
16. Termini
Termini di
di confronto
confronto disomogenei
disomogenei
ƒ I termini di confronto non appaiano del tutto omogenei. Trattasi
del riferimento ad una perdita fiscale e ad un aumento di
capitale fattispecie quest'ultima che è evidentemente tipica del
settore civilistico.
L’incoerenza
L’incoerenzadella
dellanorma
norma
Aumento
Aumentodi
dicapitale
capitale
Perdite
Perditefiscali
fiscali
Matrice civilistica
Valenza fiscale
17.
17. IlIl versamento
versamento
ESONERO DELLE VERIFICHE
Deliberazione
Deliberazionedi
diaumento
aumentodi
dicapitale
capitaleaatitolo
titolooneroso
oneroso
ƒ Vengono equiparate agli aumenti di capitale sociale anche
forme di apporto dei soci "fuori capitale", che spesso vengono
utilizzate nelle società di persone e in quelle di capitali a base
ristretta.
18.
18. IlIl versamento
versamento
CIRCOLARE 53/E/2009
‰
()...Per quanto detto determinano aumenti di capitale agevolabili:
ƒ
i conferimenti effettuati da persone fisiche a fronte della
sottoscrizione di azioni o quote in sede di costituzione o di
aumento del capitale sociale;
ƒ
i versamenti a titolo di sovrapprezzo effettuati da persone fisiche
all'atto della sottoscrizione di azioni o quote;
ƒ
i versamenti in denaro a fondo perduto eseguiti da soci persone
fisiche, che non comportano obblighi di restituzione da parte
della società, e la rinuncia incondizionata dei soci persone
fisiche al diritto alla restituzione di crediti verso la società …
19.
19. IlIl versamento
versamento
CIRCOLARE 53/E/2009
Apporto con bonifico
Se
Sel'apporto
l'apportodi
dicapitale
capitalesisieffettua
effettuamediante
mediantebonifico
bonificobancario,
bancario,
ciò
ciòche
cherileva
rilevaèèililgiorno
giornoin
incui
cuiililsocio
sociotrasmette
trasmettel'ordine
l'ordinealla
alla
banca,
banca,eenon
noninvece
invecel'accredito
l'accreditosul
sulconto
contodella
dellasocietà.
società.
20.
20. IlIl versamento
versamento
CIRCOLARE 53/E/2009
Versamenti con assegni
Se
Seililtitolo
titoloviene
vieneversato
versatodalla
dallasocietà
societàin
inbanca,
banca,èènecessario
necessario
dare
darecertezza
certezzaalla
alladata
datadi
diconsegna
consegnaoomediante
mediantespedizione
spedizione
postale
postaleoofacendosi
facendosirilasciare
rilasciare una
unaricevuta
ricevutasulla
sullafotocopia
fotocopia
dell'assegno,
dell'assegno,su
sucui
cuiapporre
apporreililtimbro
timbropostale.
postale.
21.
21. Accertamento
Accertamento ee perdite
perdite fiscali
fiscali
COMMISSIONE TRIBUTARIA REG. TORINO, N. 19 DEL 25/02/2009
Deve
Deveessere
essereannullato
annullatol'avviso
l'avvisodi
diaccertamento
accertamentobasato
basato
sull'illegittimità
sull'illegittimitàdel
delriporto
riportodella
dellaperdita
perditanell'esercizio
nell'esercizio nn
formatasi
formatasinell'esercizio
nell'esercizio n-1
n-1qualora,
qualora,relativamente
relativamenteaa
quest'ultimo
quest'ultimoesercizio,
esercizio,l'avviso
l'avvisosia
siastato
statoannullato
annullatodal
dalgiudice
giudice
tributario.
tributario.
22.
22. Accertamento
Accertamento ee perdite
perdite fiscali
fiscali
COMMISSIONE TRIBUTARIA REG. ROMA, N. 263 DEL 22/05/2009
Nell'ipotesi
Nell'ipotesiin
incui
cuiililcontribuente,
contribuente,raggiunto
raggiuntoda
daun
unavviso
avvisodi
di
accertamento,
accertamento,abbia
abbiaindicato
indicatonelle
nelledichiarazioni
dichiarazioniprecedenti
precedential
al
periodo
periodod'imposta
d'impostarettificato
rettificatoperdite
perditepregresse
pregressenon
non
contestate
contestatedall'ufficio,
dall'ufficio,può
puòchiedere
chiederealla
allaCommissione
Commissione
tributaria
tributariadi
diannullare
annullarel'atto
l'attoove
ovel'entità
l'entitàdelle
delleperdite
perditesia
sia
maggiore
maggioredell'imponibile
dell'imponibiledeterminato.
determinato.
23.
23. Termini
Termini di
di decadenza
decadenza per
per l’accertamento
l’accertamento
COMMISSIONE TRIBUTARIA REG. VENEZIA, N. 18 DEL 12/06/2007
ƒ “I termini per l'accertamento dell'entità della perdita sono
necessariamente gli stessi che riguardano l'accertamento nella
sua natura”.
ƒ “L'attività di verifica deve essere rivolta al periodo d'imposta in
cui la perdita si è formata e non quello in cui è stata utilizzata”.
ƒ Scindere il momento dell'indicazione della perdita dal momento
di utilizzo “significa ricorrere ad un escamotage al fine di
addivenire ad una inammissibile dilatazione dei termini”.
24.
24. Impresa
Impresa apri
apri ee chiudi
chiudi
Soggetti
Soggettiche
cheiniziano
inizianoeecessano
cessano
l’attività
l’attivitànell’arco
nell’arcodel
delmedesimo
medesimo
anno
anno
IMPRESE
APRI E CHIUDI
Possibili
conseguenze
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
Controlli
Controllida
daparte:
parte:
Agenzia
Agenziadelle
delleEntrate
Entrate
Guardia
Guardiadi
diFinanza
Finanza
Inps
Inps
24.
24. Impresa
Impresa apri
apri ee chiudi
chiudi
STUDI DI SETTORE E IMPRESE APRI E CHIUDI
Nell’ambito
Nell’ambitodell’accertamento
dell’accertamentocon
conStudi
Studidi
diSettore
Settorela
la
specifica
specificaesclusione
esclusionedalla
dallaloro
loro applicazione
applicazioneper
perchi
chiinizia
inizia
l’attività
l’attivitànon
nonèèapplicabile
applicabileaacoloro
coloroche
che hanno
hannocessato
cessato
l’attività
l’attivitàstessa
stessaeela
lariaprono
riapronoentro
entroii66mesi
mesisuccessivi,
successivi,segno
segno
evidente
evidentedi
diun
unatteggiamento
atteggiamentosospettoso
sospettosodel
delLegislatore
Legislatorenei
nei
confronti
confrontidi
dichi
chiapre
apreun’impresa
un’impresachiusa
chiusapoco
pocotempo
tempoprima.
prima.
26.
26. Impresa
Impresa apri
apri ee chiudi
chiudi
STUDI DI SETTORE E IMPRESE APRI E CHIUDI
Cessazione e inizio entro 6 mesi
Cessazione
Cessazioneeeinizio
inizio
attività
attivitàentro
entro66mesi
mesi
Continuazione
Continuazionedi
diattività
attività
precedentemente
precedentementecessata
cessata
27.
27. Impresa
Impresa apri
apri ee chiudi
chiudi
I TRE REQUISITI
Quando non scatta la “causa di esclusione”
in caso di cessazione e inizio
Attività iniziata
dallo stesso
soggetto
Inizio attività entro 6
mesi dalla cessazione
precedente
La nuova attività
presenta il
carattere della
“omogeneità”
rispetto a quella
preesistente
28.
28. Impresa
Impresa apri
apri ee chiudi
chiudi
ATTIVITÀ SVOLTA DALLO STESSO SOGGETO
Persona
Persona fisica
fisica
Stesso
Stessosoggetto
soggetto
Altri
Altri soggetti
soggetti
29.
29. IlIl termine
termine di
di sei
sei mesi
mesi
TERMINE DI SEI MESI
Deve essere verificato in entrambe le seguenti ipotesi:
Periodo di cessazione
dell'attività ricada per intero
nell'ambito dello stesso
periodo d'imposta.
La cessazione e l'inizio entro
i sei mesi siano avvenuti a
cavallo di due periodi
d'imposta consecutivi.
30.
30. Requisito
Requisito dell’omogeneità
dell’omogeneità dell’attività
dell’attività
REQUISITO “OMOGENEITÀ”
Le due attività sono
contraddistinte da un
medesimo codice attività
I codici attività delle due
attività sono compresi nello
stesso studio di settore
IL NUOVO REDDITOMETRO
32.
32. IlIl nuovo
nuovo redditometro
redditometro
LA LOGICA DEL REDDITOMETRO
REDDITOMETRO
REDDITOMETRO
Accertamento
Accertamento rivolto
rivolto alle
alle sole
sole persone
persone
fisiche
fisiche
Strumento
Strumentodi
diaccertamento
accertamentofondato
fondatosulla
sulladivergenza
divergenzatra:
tra:
Capacità
Capacitàdi
dispesa
spesadel
del
contribuente
contribuente
Reddito
Redditodichiarato
dichiarato
dallo
dallostesso
stesso
33.
33. IlIl nuovo
nuovo redditometro
redditometro
BENI E SERVIZI INDICATORI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA
1.
Aeromobili, aerei da turismo, elicotteri da turismo, alianti e motoalianti,
ultraleggeri e deltaplani a motore
Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con
propulsione a vela, imbarcazioni da diporto di stazza lorda non
superiore a 50 t con propulsione a motore di potenza superiore a 25
2.
HP effettivi, navi di stazza superiore a 50 t, navi e imbarcazioni da
diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non
superiori, complessivamente, a tre mesi all’anno.
3. Autoveicoli, con alimentazione a benzina e gasolio.
4.
Altri mezzi di trasporto, campers e autocaravans, motocicli con
cilindrata superiore a 250 cc.
5. Roulottes.
34.
34. IlIl nuovo
nuovo redditometro
redditometro
BENI E SERVIZI INDICATORI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA
6.
Residenze principali e secondarie, in cui si considerano sia l’ubicazione
sia il numero di metri quadrati o l’ammontare del canone di locazione.
Collaboratori familiari, che vengono distinti tra quelli conviventi a tempo
pieno, quelli a tempo parziale e quelli non conviventi, mentre non si
7.
considerano collaboratori familiari i soggetti addetti esclusivamente
all’assistenza di infermi o invalidi.
8.
Cavalli da corsa o da equitazione, operando una distinzione tra i cavalli
mantenuti in proprio e i cavalli a pensione.
9.
Assicurazioni di ogni tipo, ad eccezione di quelle che concernono
l’impiego di veicoli a motore, sulla vita e contro gli infortuni e le malattie.
35.
35. Beni
Beni appartenenti
appartenenti all’impresa
all’impresa
Beni
Beniappartenenti
appartenenti
all’impresa
all’impresa
Esclusi
Esclusi dalla
dalla ricostruzione
ricostruzione del
del reddito
reddito
imponibile
imponibile
ELEMENTI DI DERIVAZIONE CERTA
ƒ Autovetture: soltanto se sono conosciuti l’anno di acquisto e
le caratteristiche tecniche.
ƒ Spese di gestione familiare soltanto se opportunamente
dettagliate.
36.
36. Detenzione
Detenzione oo possesso
possesso
L’Ufficio
L’Ufficiodeve
deveverificare
verificarela
ladisponibilità,
disponibilità,da
daparte
partedei
dei
contribuenti,
contribuenti,di
dibeni
benieeservizi
servizinecessari
necessariper
perla
ladeterminazione
determinazionein
in
maniera
manierasintetica
sinteticadel
delreddito
redditocomplessivo
complessivonetto
nettodelle
dellepersone
persone
fisiche,
fisiche,ma
maanche
anchedi
dielementi
elementieecircostanze,
circostanze,diversi
diversida
daquelli
quelli
espressamente
espressamenteelencati
elencatidal
dallegislatore,
legislatore,che
cherisultano
risultanoindicativi
indicativi
della
dellacapacità
capacitàcontributiva
contributivadel
delsoggetto
soggetto
Beni
Benirilevanti
rilevantiper
perilil
calcolo
calcolo
IIbeni
benieeservizi
serviziche
chela
lapersona
personafisica
fisica
detiene
detieneooutilizza
utilizzaaaqualsiasi
qualsiasititolo
titolo
37.
37. Detenzione
Detenzione oo possesso
possesso
‰I
beni acquisiti al patrimonio devono essere considerati sotto il
duplice profilo:
ƒ patrimoniale: la spesa sopportata rileva come esborso, in
quota, nell’anno di acquisto del bene e nei quattro anni
precedenti;
ƒ gestionale: il costo di gestione è rilevante nell’anno di acquisto
e nei successivi fino alla dismissione del cespite.
IIbeni
beniacquisiti
acquisitinel
nel
patrimonio
patrimonio
Aspetto
Aspettopatrimoniale
patrimoniale
Aspetto
Aspettogestionale
gestionale
38.
38. Lo
Lo scostamento
scostamento
QUANDO
QUANDOSCATTA
SCATTAACCERTAMENTO
ACCERTAMENTO
REDDITOMETRICO
REDDITOMETRICO
Reddito
Redditoaccertato
accertatosisi
discosta
discostadel
del25%
25%rispetto
rispettoal
al
dichiarato
dichiarato
Scostamento
Scostamentosisiverifica
verificaper
per
due
dueperiodi
periodid’imposta
d’imposta
39.
39. Lo
Lo scostamento
scostamento
Le due annualità oggetto di scostamento
Lo scostamento deve verificarsi
Agenzia delle Entrate
necessariamente per due periodi di
C.M. 49/E/2007
imposta consecutivi.
Corte di Cassazione
Sent. n. 237/2010
Non necessaria la consecutività.
Telefisco 2010
Non necessaria la consecutività.
Agenzia delle Entrate
Non necessaria la consecutività.
C.M. 12/E/2010
40.
40. II due
due anni
anni oggetto
oggetto di
di scostamento
scostamento
ESEMPIO
Ipotizziamo il caso del Sig. Rossi che presenta la seguente
situazione reddituale, ai fini del redditometro:
ƒ Anno 2004: scostamento superiore al 25%;
ƒ Anno 2005: nessuno scostamento;
ƒ Anno 2006: scostamento inferiore al 25%;
ƒ Anno 2007: scostamento superiore al 25%.
41.
41. II due
due anni
anni oggetto
oggetto di
di scostamento
scostamento
ESEMPIO
ƒ Il contribuente (signor Rossi) evidenzia per due annualità non
consecutive (2004 e 2007), uno scostamento superiore al
25%.
ƒ Nel 2010, l’annualità relativa al 2004 è fuori dal rischio di
accertamento.
Ci
Cisisichiede
chiedese
seilil2004
2004può
puòugualmente
ugualmentecontribuire
contribuireaafar
far
scattare
scattareililredditometro
redditometropur
purse
senon
nonaccertabile?
accertabile?
42.
42. C.T.R.
C.T.R. Emilia
Emilia Romagna
Romagna n.
n. 88/04/2009
88/04/2009
Ai
Aifini
finidello
delloscostamento,
scostamento,aanulla
nullarileva
rilevaililfatto
fattoche
cheuno
unodei
dei
due
dueperiodi
periodidi
diimposta
impostanon
nonsia
siaaccertabile
accertabileper
perintervenuta
intervenuta
decadenza
decadenzasecondo
secondoquanto
quantoprevisto
previstodall'articolo
dall'articolo43
43del
del
D.P.R.
D.P.R.n.
n.600
600del
del1973.
1973.
43.
43. Reddito
Reddito su
su cui
cui calcolare
calcolare ilil 25%
25%
Reddito su cui calcolare lo scarto del 25%
Reddito complessivo
netto
Reddito calcolato dal
redditometro
44.
44. IlIl nuovo
nuovo accertamento
accertamento D.L.
D.L. 78/2010
78/2010
LA LOGICA DELL’ACCERTAMENTO SINTETICO
Determina
Determinaililreddito
redditocomplessivo
complessivodella
dellapersona
personafisica
fisicasulla
sulla
base
basedi
difatti
fattiritenuti
ritenuticerti
certieesui
suiquali
qualisisipresume
presumel’esistenza
l’esistenzadi
di
un
unreddito
redditosuperiore
superiorerispetto
rispettoaaquello
quellodichiarato
dichiarato
45.
45. IlIl nuovo
nuovo accertamento
accertamento D.L.
D.L. 78/2010
78/2010
ACCERTAMENTO SINTETICO DA REDDITOMETRO
ÈÈbasato
basatosulla
sulladisponibilità
disponibilitàdi
dideterminati
determinatielementi
elementi (veicoli,
(veicoli,
immobili
immobiliimbarcazioni,
imbarcazioni,colf,
colf,ecc.)
ecc.)individuati
individuatida
dataluni
talunidecreti
decreti
ministeriali.
ministeriali.
46.
46. Le
Le novità
novità del
del D.L.
D.L. 78/2010
78/2010
LA PRESUNZIONE NEL NUOVO ACCERTAMENTO SINTETICO
ƒ L'accertamento sintetico rimane sempre basato su una presunzione
legale relativa, con onere probatorio che si riversa sul contribuente, ma
viene stabilito, come principio generale, che tutto quanto si è speso nel
periodo d'imposta si presume "finanziato" con redditi posseduti nel
periodo medesimo.
LA PRESUNZIONE DEL NUOVO REDDITOMETRO
ƒ La stessa presunzione viene fissata anche per l’accertamento basato
sul redditometro, il quale non si fonderà più sulla semplice disponibilità
di determinati beni o servizi. Per questo viene a cadere la precedente
regola della "non congruità '' in due periodi d'imposta.
47.
47. La
La disponibilità
disponibilità
LA
LADISPONIBILITÀ
DISPONIBILITÀDEI
DEIBENI
BENI
Vecchio redditometro
Rilevante
Rilevantela
la
disponibilità
disponibilità
Nuovo redditometro
Rilevante
Rilevantele
lespese
spesedi
diqualsiasi
qualsiasi
genere
generesostenute
sostenutenel
nelcorso
corsodel
del
periodo
periodod’imposta
d’imposta
48.
48. Periodi
Periodi d’imposta
d’imposta coinvolti
coinvolti
Annualità
Annualitàeeprocedure
proceduredi
diaccertamento
accertamento
Fino al 2008
Vecchio
Vecchioredditometro
redditometro
Dal 2009
Nuovo
Nuovoredditometro
redditometro
49.
49. Annualità
Annualità precedenti
precedenti al
al 2009
2009
ANOMALIA
AAparità
paritàdi
dibeni
beniposseduti
possedutidal
dalcontribuente
contribuentenegli
neglianni
anni
2008/2009
2008/2009
IlIlreddito
redditoricostruito
ricostruitodall’Amministrazione
dall’Amministrazione
Finanziaria
Finanziaria
potrebbe
potrebbeessere
esserediverso
diverso
50.
50. Nuovi
Nuovi indicatori
indicatori di
di reddito
reddito
1. Il pagamento di canoni di locazione finanziaria per l’utilizzo
di natanti di pregio;
2. il pagamento di canoni per l’affitto di posti barca;
3. spese per ristrutturazioni immobiliari;
4. spese per arredi di lusso;
5. spese per l’acquisto di auto e moto di lusso;
6. spese per l’acquisto di auto e moto d’epoca;
7. spese per iscrizione a circoli esclusivi;
51.
51. Nuovi
Nuovi indicatori
indicatori di
di reddito
reddito
8.
spese per la frequentazione di scuole private esclusive;
9.
assidua frequentazione di case da gioco;
10. partecipazione ad aste;
11. acquisto di viaggi;
12. spese per frequentazione di centri benessere;
13. acquisto di quote societarie;
14. acquisto di strumenti finanziari.
52.
52. Parametri
Parametri di
di riferimento
riferimento ee le
le variabili
variabili
interessate
interessate
IIdue
dueparametri
parametridi
diriferimento
riferimento
Nucleo
Nucleofamiliare
familiare
Area
Areaterritoriale
territorialedi
diriferimento
riferimento
‰
Le variabili interessate:
ƒ Quantità e qualità delle spese sostenute
ƒ Nucleo familiare
ƒ Area territoriale di riferimento
53.
53. Redditometro
Redditometro ee nucleo
nucleo familiare
familiare
‰
Elementi considerati nella famiglia:
ƒ tipologia (single e coppie, con figli o senza, giovani, di mezza età o
anziani);
ƒ area e centro urbano di residenza;
ƒ classi di reddito.
PERSONE FISICHE SOGGETTI PASSIVI D’IMPOSTA
Soggetti
Soggettipassivi
passivid’imposta
d’imposta
Persone
Personefisiche
fisiche
Famiglia
Famiglia
SI
SI
NO
NO
54.
54. Incrementi
Incrementi patrimoniali
patrimoniali
ELIMINAZIONE DELLA PRESUNZIONE PREVISTA
Esistenti
Esistentifino
finoal
al2008
2008
Incrementi patrimoniali
Soppressi
Soppressidal
dal2009
2009
LA SITUAZIONE ATTUALE
Spese per incrementi
patrimoniali:
definizione
Operazioni di compravendita di:
ƒ terreni edificabili e non;
ƒ fabbricati;
ƒ autoveicoli;
ƒ imbarcazioni;
ƒ obbligazioni;
ƒ titoli azionari etc.
55.
55. Incrementi
Incrementi patrimoniali
patrimoniali
LA SITUAZIONE ATTUALE
Spesa per incrementi
patrimoniali: presunzione
relativa accertamenti fino
al 2008
La spesa si presume sostenuta, salva prova
contraria, con i redditi conseguiti in quote costanti,
nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro
precedenti
L’ufficio può accertare sinteticamente il reddito del
Spese sostenute dal
contribuente sulla base delle spese di qualsiasi
contribuente:
genere sostenute nel corso del periodo d’imposta,
accertamenti sintetici dal
salva la prova contraria del relativo finanziamento
2009 in avanti
con altri redditi rispetto a quelli dichiarati.
Diverso impatto di una
spesa pari a 100 per
accertamenti sintetici
fino al 2008 e per quelli
dal 2009 in poi
ƒ Fino al 2008 tale spesa concorreva nell’anno di
sostenimento solo per 20 (100:5);
ƒ Dal 2009 in avanti tale spesa concorre per intero
(100) nell’esercizio di sostenimento.
56.
56. La
La misura
misura dello
dello scostamento
scostamento
In
Inordine
ordineallo
alloscostamento
scostamentonecessario
necessarioper
perl'applicazione
l'applicazionedel
del
redditometro,
redditometro,la
lanuova
nuovaformulazione
formulazionenormativa
normativaprevede
prevedeche
che
sisidebba
debbaregistrare
registrareun
undifferenziale
differenzialetra
tral'ammontare
l'ammontareaccertato
accertato
eequello
quellodichiarato
dichiaratopari
parial
al20%.
20%.
Lo
Loscostamento
scostamento
Prima
Prima
25%
25%per
perdue
dueannualità
annualità
Ora
Ora
20%
20%per
perun’annualità
un’annualità
57.
57. La
La misura
misura dello
dello scostamento
scostamento
La
Lanovità
novità
Prima
Prima
Reddito
Redditocomplessivo
complessivo
netto
nettodel
delcontribuente
contribuente
Ora
Ora
Reddito
Redditocomplessivo
complessivo
del
delcontribuente
contribuente
NOVITÀ IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO
59.
59. Premessa
Premessa
CHIARIMENTI MEF - NOTA PROT. N. 281178
Divieto
Divieto di
di trasferimento
trasferimento di
di denaro
denaro contante
contante oo di
di libretti
libretti
bancari
bancari oo postali
postali al
al portatore
portatore in
in euro
euro oo in
in valuta,
valuta, di
di importo
importo
pari
pari oo superiore
superiore aa Euro
Euro 5mila.
5mila.
60.
60. Limitazione
Limitazione all’uso
all’uso del
del contante
contante
La
La violazione
violazione
Trasferimento
Trasferimentoin
incontanti
contantidi
diimporti
importi
pari
parioosuperiori
superioriaaEuro
Euro5.000
5.000
La novità - Il nuovo limite
si passa
Da 12.500 euro
5.000 euro
61.
61. Trasferimenti
Trasferimenti di
di denaro
denaro contante
contante
Importi
Inferiori a Euro 5.000
Modalità di trasferimento
Libero senza regole
Superiori a Euro 5.000
Non consentito liberamente
Superiori a Euro 5.000
Consentito a mezzo banca
62.
62. Trasferimenti
Trasferimenti di
di denaro
denaro contante
contante
Trasferimento di denaro contante
Per importi pari o superiori a Euro 5.000
Vietato
Consentito
Se eseguito per il tramite di
Se il valore da trasferire è
intermediari abilitati (banche,
pari o superiore Euro 5.000.
uffici postali, ecc..)
63.
63. Diversi
Diversi limiti
limiti nel
nel tempo
tempo
Tipologia di operazione
Data operazione
Trasferimento di denaro contante
effettuato per importi superiori a
Euro 12.500
Operazioni effettuate entro il 29
aprile 2008
Trasferimento di denaro contante
effettuato per importi superiori a
Euro 5.000
Operazioni effettuate nel periodo
compreso tra il 30.04.08 e il
24.06.08
Trasferimento di denaro contante
effettuato per importi superiori a
Euro 12.500
Operazioni effettuate nel periodo
compreso tra il 25.06.08 e il
30.05.10
Trasferimento di denaro contante
effettuato per importi superiori a
Euro 5.000
Operazioni effettuate a partire dal
31.05.10 compreso, decorrenza
entrata in vigore del D.L. n.78/2010
64.
64. Casi
Casi interessati
interessati dalle
dalle nuove
nuove disposizioni
disposizioni
ƒ
Pagamento delle fatture in contanti
ƒ
Finanziamenti fra i soci e società
ƒ
Distribuzione di utili
ƒ
Prestiti o transazioni infragruppo
ƒ
Emissione di obbligazioni
ƒ
Caparre o rate finalizzate ai pagamenti di contratti vari
65.
65. Casi
Casi interessati
interessati dalle
dalle nuove
nuove disposizioni
disposizioni
Finanziamenti
Finanziamentisoci:
soci:iirischi
rischi
Società
Societàdi
di persone
persone
Società
Societàdi
di capitale
capitale
Imprese
Impresefamiliari
familiari
IlIllimite
limitedei
deiEuro
Euro5.000
5.000non
nonpotrà
potràmai
maiessere
essere
superato
superatonelle
nelledistribuzioni
distribuzionidegli
degliutili
utilineppure
neppure
fra
framoglie
moglieeemarito
maritonell’ambito
nell’ambitodelle
delleimprese
imprese
familiari.
familiari.
66.
66. Risolti
Risolti operativi
operativi
Fatture e parcelle - I nuovi limiti per pagamenti in contanti
Soggetti
Impon.
Contr.
integr. 4%
IVA
20%
Ritenuta Netto da
20%
incassare
Professionista
che fattura ad
impresa
4.770
190.80
992,16
954
4.998,96
Professionista
che fattura a
privato
4.006
160,24
833,25
______
4.999,50
Impresa che
fattura
4.166
______
833.20
______
4.999,20
67.
67. II pagamenti
pagamenti frazionati
frazionati
CASSAZIONE - SENTENZA N. 15103/2010
Articolo 1 Legge 197/1991
Valore dell'intera operazione economica
IlIltrasferimento
trasferimentoèèfunzionale,e
funzionale,esisiapplica
applicaanche
anchequando
quandodetto
detto
trasferimento
trasferimentosisisia
siarealizzato
realizzatomediante
medianteililcompimento
compimentodi
divarie
varie
operazioni,
operazioni,ciascuna
ciascunadi
divalore
valoreinferiore
inferiorepari
parial
almassimo
massimoconsentito
consentito
68.
68. Novità
Novità per
per gli
gli assegni
assegni ee libretti
libretti
ASSEGNI IN FORMA LIBERA
Sarà
Saràancora
ancorapossibile
possibilerichiedere
richiedereagli
agliistituti
istitutidi
dicredito
creditoililrilascio
rilasciodi
di
carnet
carnetdi
diassegni
assegniin
informa
formalibera
liberache
cheperò
peròpotranno
potrannoessere
essereutilizzati
utilizzati
solo
soloper
pereffettuare
effettuarepagamenti
pagamentidi
diimporto
importoinferiore
inferioreaaEuro
Euro5.000
5.000
ƒ Tutti gli assegni, con riferimento ai carnet rilasciati dalle banche,
continueranno ad essere muniti della clausola ‘‘non trasferibile’’.
ƒ L’emissione è consentita solo per importi inferiori a Euro 5.000
salvo il caso in cui l’emittente non apponga, autonomamente, la
clausola di non trasferibilità.
69.
69. Novità
Novità per
per gli
gli assegni
assegni ee libretti
libretti
ASSEGNI ALL’ORDINE DEL TRAENTE
L’assegno
L’assegno emesso
emesso all’ordine
all’ordine del
del traente
traente può
può essere
essere girato
girato
dallo
dallo stesso,
stesso, solo
solo per
per l’incasso
l’incasso presso
presso una
una banca
banca oo un
un
ufficio
ufficio postale,
postale, non
non potendo
potendo più
più essere
essere incassato
incassato da
da un
un
soggetto
soggetto diverso
diverso..
70.
70. Libretti
Libretti di
di deposito
deposito bancari
bancari oo postali
postali al
al
portatore
portatore
La
Laregolarizzazione
regolarizzazionedei
deivecchi
vecchilibretti
libretti
II‘‘vecchi’’
‘‘vecchi’’libretti
librettialalportatore,
portatore,aventi
aventiun
unsaldo
saldouguale
ugualeoomaggiore
maggiore
didiEuro
Euro5.000,
5.000,potranno
potrannoessere
essereregolarizzati
regolarizzaticon
conleleseguenti
seguenti
modalità:
modalità:
ƒƒ estinzione
estinzionedel
dellibretto
librettocon
conincasso
incassodella
dellasomma;
somma;
ƒƒ prelevamento
Euro 5.000
5.000 inin
prelevamento della
della somma
somma eccedente
eccedente Euro
modo
modo da
da ridurre
ridurre ilil saldo
saldo alal didi sotto
sotto della
della soglia
soglia
massima;
massima;
ƒƒ trasformazione
trasformazione del
del libretto
libretto alal portatore
portatore inin libretto
libretto
nominativo.
nominativo.
71.
71. Comunicazioni
Comunicazioni al
al MEF
MEF per
per ii professionisti
professionisti
Professionisti
ProfessionistieeMEF
MEF
Nel
Nelcaso
casohanno
hanno
notizia
notiziadi
di
infrazioni
infrazioni
Devono
Devonoentro
entro30
30giorni
giornidarne
darne
notizia
notiziaal
alMEF
MEF
In
Incaso
casodi
di
omessa
omessa
comunicazione
comunicazione
Si
Siapplica
applicauna
unasanzione
sanzioneche
cheva
vadal
dal
33al
al30%
30%
72.
72. Le
Le nuove
nuove sanzioni
sanzioni
ART. 28, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 78/2010
Impatto
Impattonuove
nuoveregole
regole
su
suchi
chicompie
compiele
le
irregolarità
irregolarità
su
suchi
chièètenuto
tenutoaascovarle
scovarleee
comunicarle
comunicarle
73.
73. Le
Le nuove
nuove sanzioni
sanzioni
OBLAZIONE E CIRCOLARE DEL MEF DEL MESE DI AGOSTO 2010
ƒ
ƒ Violazioni in merito ai trasferimenti di contanti superiori ai
limiti consentiti, libretti di deposito bancari o postali al portatore
e di titoli al portatore, nonché per l'emissione di assegni bancari
e postali, assegni circolari, vaglia postali e cambiali privi di
clausola di intrasferibilità è ammissibile per il reo avvalersi
dell'oblazione, prevista dal comm. 1 dell'art. 16 della L. 689/81.
74.
74. Le
Le nuove
nuove sanzioni
sanzioni
OBLAZIONE E CIRCOLARE DEL MEF DEL MESE DI AGOSTO 2010
ƒ
ƒ Resta in vigore la possibilità, per le violazioni dei commi 1, 5 e
7 dell'art. 49, per transazioni di importo non superiore a Euro
250 mila, di effettuare un pagamento in misura ridotta pari al
2% dell'importo. Il pagamento, da effettuarsi entro 60 giorni
dall'avvenuta notifica della contestazione, definisce e chiude il
procedimento sanzionatorio.
75.
75. Le
Le nuove
nuove sanzioni
sanzioni
CIRCOLARE MEF - ASSEGNI M.M. E OBLAZIONE
ƒ
Nel caso di emissione di assegni intestati al traente, agli stessi
è inibita la circolazione
ƒ La limitazione riguarda tutti gli assegni e quindi anche
quelli emessi per importi inferiori a Euro 5 mila.
ƒ Per le violazioni non è ammessa l'oblazione e quindi la
sanzione minima applicabile sarà pari a Euro 3 mila.
76.
76. Paradisi
Paradisi fiscali
fiscali
Nuova
Nuova black
black list
list antiriciclaggio
antiriciclaggio
LE
LE NOVITÀ
NOVITÀ
Nuove
Nuove sanzioni
sanzioni
77.
77. Paradisi
Paradisi fiscali
fiscali
Black
Black list
listantiriciclaggio
antiriciclaggio
Obbligo
Obbligoper
perintermediari
intermediarieeprofessionisti
professionisti
ƒƒRinunciare
Rinunciare aa instaurare
instaurare un
un rapporto
rapporto continuativo,
continuativo, eseguire
eseguire
operazioni
operazioni oo prestazioni
prestazioni professionali
professionali con
con soggetti
soggetti aventi
aventi sede
sede
nei
neiPaesi
Paesiblack
blacklist;
list;
ƒƒInterrompere
Interrompere ilil rapporto
rapporto continuativo
continuativo oo la
la prestazione
prestazione
professionale
professionale già
già in
in esser
esser con
con soggetti
soggetti aventi
aventi sede
sede nei
nei Paesi
Paesi
black
blackIist.
Iist.
78.
78. Conseguenze
Conseguenze
LE
LECONSEGUENZE
CONSEGUENZE
Instaurare
Instaurareun
unrapporto
rapportocontinuativo
continuativo
Obbligo
Obbligo di
di
astensione
astensione
per
per ilil futuro
futuro
Eseguire
Eseguireprestazioni
prestazioniprofessionali
professionali
Porre
Porrefine
fineal
alrapporto
rapportocontinuativo
continuativo
LA NUOVA RITENUTA DEL 10%
80.
80. Premessa
Premessa
ARTICOLO 25 DEL D.L.78/2010
Assoggetta
Assoggettaad
aduna
unaritenuta
ritenutadel
del10%
10%aatitolo
titolodi
diacconto
acconto
dell’imposta
dell’impostasul
sulreddito
redditodovuta
dovutadai
daibeneficiari,
beneficiari,iipagamenti
pagamenti
effettuati
effettuatimediante
mediantebonifici
bonificidisposti
dispostidai
daicontribuenti
contribuentiper
per
beneficiare
beneficiaredi
dioneri
onerideducibili
deducibiliooper
periiquali
qualispetta
spettala
la
detrazione
detrazioned’imposta.
d’imposta.
81.
81. Provvedimento
Provvedimento delle
delle Entrate
Entrate del
del 30
30
giugno
giugno 2010
2010
‰Viene stabilito che la ritenuta del 10% deve essere effettuata sui
pagamenti con bonifico disposti per:
ƒ
Spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio,
(art. 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni);
ƒ
Spese per interventi di risparmio energetico (art. 1,
commi 344, 345, 346 e 347, della L. 27 dicembre 2006, n.
296 e successive modificazioni)
Decorrenza:
Decorrenza:1°
1°luglio
luglio2010
2010
82.
82. Provvedimento
Provvedimento delle
delle Entrate
Entrate del
del 30
30
giugno
giugno 2010
2010
ADEMPIMENTI
Le
Lebanche
bancheoole
lePoste
Postedovranno:
dovranno:
ƒƒ operare,
operare, all'atto
all'atto dell'accreditamento
dell'accreditamento dei
dei pagamenti,
pagamenti, le
le
ritenute
ritenuted'acconto,
d'acconto,con
conobbligo
obbligodi
dirivalsa;
rivalsa;
ƒƒ effettuare
effettuare ilil relativo
relativo versamento
versamento utilizzando
utilizzando ilil modello
modello
F24;
F24;
ƒƒ rilasciare
rilasciare la
la certificazione
certificazione delle
delle ritenute
ritenute d'acconto
d'acconto
eseguite
eseguiteal
albeneficiario
beneficiariostesso;
stesso;
ƒƒ indicare
indicare nella
nella dichiarazione
dichiarazione dei
dei sostituti
sostituti d'imposta
d'imposta i i
dati
daticoncernenti
concernentii ipagamenti
pagamentieffettuati.
effettuati.
83.
83. Provvedimento
Provvedimento delle
delle Entrate
Entrate del
del 30
30
giugno
giugno 2010
2010
SCOPO DELLE NUOVA DISPOSIZIONE
Le
Lefinalità
finalitàdella
dellanorma
norma
ƒƒContrastare
Contrastarei ifenomeni
fenomenidi
dievasione
evasionefiscale
fiscale
ƒƒAnticipare
Anticiparegli
gliincassi
incassidelle
delleimposte
imposte
ƒ Lo scopo primario della norma è quello di colpire il fenomeno
evasivo, senza dimenticare peraltro l'effetto “collaterale” di
permettere al Fisco di incassare denaro in anticipo.
84.
84. Soggetto
Soggetto che
che effettua
effettua ilil bonifico
bonifico
Chi effettua il bonifico per beneficiare del 36% o del 55%
deve
deverichiedere
richiederealla
allabanca
bancaooaaPoste
Posteitaliane
italianedi
dipoter
poter
utilizzare
utilizzarela
laprocedura
proceduraspecifica
specificafinalizzata
finalizzataaasegnalare
segnalarealle
alle
Entrate
Entratel’intervenuto
l’intervenutopagamento
pagamento
Soggetto privato
La procedura
rimane invariata
Sostituto d’imposta
Il pagamento, per ottenere la
detrazione d’imposta, neutralizza le
altre ritenute, anche se esposte in
fattura
85.
85. Base
Base imponibile
imponibile cu
cu cui
cui operare
operare la
la ritenuta
ritenuta
ESATTA INDIVIDUAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Il problema
esatta
esattaindividuazione
individuazionedella
dellabase
baseimponibile
imponibilesu
sucui
cui
applicare
applicareilil10%
10%
LA SOLUZIONE - CIRCOLARE N. 40/E/2010
ƒ La ritenuta del 10% deve essere applicata sull’importo scorporato
dell’IVA
ƒ Si suppone che sia stata applicata l’aliquota del 20%
86.
86. IlIl bonifico
bonifico
IlIlbonifico
bonifico
comprende
comprende
Corrispettivo
Corrispettivo
IVA
IVA
Percentuale
Percentuale
variabile
variabile
(4%
(4%--10%
10%--20%)
20%)
DECISIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
ƒ L’Agenzia ha scelto di percorrere la strada meno penalizzante per
banche e poste ed ha chiarito che dall’importo del bonifico deve
essere scomputata l’IVA con l’aliquota più elevata (20%) e sulla
somma così determinata si calcola la ritenuta del 10%.
87.
87. La
La presenza
presenza di
di ritenute
ritenute d’acconto
d’acconto
DECISIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La
Laregola
regola
Qualora
Qualoraesiste
esistegià
giàuna
una
ritenuta
ritenutad’acconto
d’acconto
(4%
(4%oo20%)
20%)
Si applica
quella del
10%
LA COMUNICAZIONE DEL COMMITTENTE
ƒ Il committente deve comunicare all’impresa l’intenzione di
voler usufruire dell’agevolazione del 36% o del 55%
88.
88. La
La presenza
presenza di
di ritenute
ritenute d’acconto
d’acconto
Ricevuta
Ricevutala
lacomunicazione
comunicazionedel
del
committente
committente
IlIl
professionista
professionista
ool’impresa
l’impresa
Non
Nondeve
deveindicare
indicarein
infattura
fatturaalcuna
alcuna
ritenuta
ritenuta
Non
Nonèèobbligato
obbligatoad
adindicare
indicarela
la
ritenuta
ritenutadel
del10%
10%
89.
89. Quando
Quando scatta
scatta la
la ritenuta
ritenuta d’acconto
d’acconto
Ritenuta
Ritenutadel
del10%
10%
Quando scatta
Quando non scatta
Bonifici
Bonificiper
per36%
36%ee
55%
55%
Pagamento
Pagamentocon
conassegni,
assegni,
carte
cartedi
dicredito,
credito,ecc..
ecc..
ƒ Se non sussiste l'obbligo di effettuare il bonifico bancario o postale, i
bonifici ordinati dal committente non sono soggetti alla procedura
interbancaria denominata “Trasferimento Informazioni Fiscali” (TR.I.F.),
che impone alle banche di comunicare alle Entrate i dati identificativi del
mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.
90.
90. Condomini
Condomini
ƒ Rientrano nelle nuove disposizioni, dal 1° luglio 2010, anche i
pagamenti per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o
servizi, effettuate da imprese nei confronti dei condomini.
Condomini
Condomini
ƒƒ soggetti
soggettialle
allenuove
nuoveregole
regoledella
dellaritenuta
ritenutadel
del10%;
10%;
ƒƒ non
nonpiù
piùsoggetti
soggettialla
allaritenuta
ritenutadel
del4%;
4%;
ƒƒ aapatto
pattoche
chei icondomini
condominiintendano
intendanousufruire
usufruiredel
del36%
36%
oo55%.
55%.
91.
91. IlIl ruolo
ruolo delle
delle banche
banche
IlIlruolo
ruolodelle
dellebanche
banche
Meno gravoso
per
perla
labanca
bancadi
di
chi
chiordina
ordinaililbonifico
bonifico
Più gravoso
per
perla
labanca
banca del
del
beneficiario
beneficiariodel
del
bonifico
bonifico
LA NASCITA DELLA SCIA
93.
93. Premessa
Premessa
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
Possibilità
Possibilitàper
perililneo
neoimprenditore
imprenditoredi
disostituire
sostituiretutti
tuttigli
gliatti
atti
previsti
previstidalla
dallavecchia
vecchialegge
leggecon
consemplici
sempliciautocertificazioni.
autocertificazioni.
La
Lasegnalazione
segnalazionedovrà
dovràessere
esserepresentata
presentataall’ente
all’entelocale
locale
interessato
interessatoper
perottenere
ottenereautorizzazioni
autorizzazionieelicenze.
licenze.
94.
94. Aspetti
Aspetti normativi
normativi
“IMPRESA IN UN GIORNO”
L’art
L’art49,
49,co.
co.4-bis,
4-bis,L.
L.122/2010
122/2010riformula
riformulainteramente
interamentel’art.
l’art.19
19L.
L.
241/1990
241/1990sostituendo
sostituendola
laDIA
DIA(Dichiarazione
(Dichiarazionedi
diInizio
InizioAttività)
Attività)
con
conla
laSCIA
SCIA(Segnalazione
(Segnalazionecertificata
certificatadi
diinizio
inizioattività)
attività)
DIA:
DIA:
Dichiarazione
DichiarazioneInizio
Inizio
Attività
Attività
SCIA:
SCIA:
Segnalazione
Segnalazione
Certificata
Certificata
di
diInizio
InizioAttività
Attività
95.
95. La
La segnalazione
segnalazione certificata
certificata di
di inizio
inizio
attività
attività
CHE COS’È LA SCIA
ÈÈuna
unasegnalazione
segnalazioneche
chepermetterà
permetteràdi
diiniziare
iniziaresubito
subitol’attività
l’attività
comportando
comportandola
lavalutazione
valutazioneex
expost
postdei
deidocumenti
documentiallegati
allegatiaa
quest’ultima
quest’ultima
ƒ Autocertificazione che non potrà essere utilizzata nei casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali o nell'ambito di
quei procedimenti in cui siano necessari atti rilasciati dalle
Amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza,
all'immigrazione,
all'asilo,
alla
cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, all'Amministrazione delle Finanze.
96.
96. La
La segnalazione
segnalazione certificata
certificata di
di inizio
inizio
attività
attività
AVVIO IMMEDIATO DELL’ATTIVITÀ
Autorizzazioni
Autorizzazioni
DIA
DIA
Denuncia
Denunciainizio
inizio
attività
attività
Necessari
Necessari 30
30 giorni
giorni per
per l’avvio
l’avvio delle
delle
attività
attività
NOVITÀ
NOVITÀ
Novità
NovitàMaxi
Maxiemendamento
emendamentoalalD.L.
D.L.78/2010
78/2010
SCIA
SCIA
Segnalazione
Segnalazione
certificata
certificatadi
di
inizio
inizioattività
attività
Possibilità
Possibilitàdidiavvio
avvioimmediato
immediatodell’attività
dell’attività
97.
97. La
La presentazione
presentazione della
della Scia
Scia
IMPRESA
IMPRESAIN
INUN
UNGIORNO
GIORNO
Adempimenti
Adempimenti
SCIA
SCIA
COMUNICA
COMUNICA
9
9 Iscrizione
IscrizioneRegistro
Registroimprese,
imprese,
9
9 Adempimenti
Adempimentiprevidenziali,
previdenziali,
9
9 Assistenziali,
Assistenziali,
9
9 Fiscali,
Fiscali,
9
9 Ottenimento
Ottenimento codice
codice fiscale
fiscale ee
partita
partitaIVA.
IVA.
98.
98. La
La presentazione
presentazione della
della Scia
Scia
GLI ALLEGATI ALLA COMUNICAZIONE
Dichiarazioni
Dichiarazionisostitutive,
sostitutive,certificazioni
certificazioni
Allegati
Allegati
alla
alla
comunicazione
comunicazione
Attestazioni
Attestazioni
Asseverazioni
Asseverazioni
Dichiarazioni
Dichiarazionidi
diconformità
conformità
99.
99. Esclusioni
Esclusioni
SOGGETTI
SOGGETTIESCLUSI
ESCLUSIDALLE
DALLE
SEMPLIFICAZIONI
SEMPLIFICAZIONI
Banche
Bancheeeintermediari
intermediarifinanziari
finanziari
Attività
Attività per
per le
le quali
quali siano
siano necessari
necessari atti
atti
rilasciati
rilasciati da
da amministrazioni
amministrazioni preposte
preposte alla
alla
difesa
difesa nazionale
nazionale pubblica
pubblica sicurezza,
sicurezza,
immigrazione,
immigrazione, amministrazione
amministrazione della
della giustizia
giustizia
eedelle
dellefinanze
finanze
100.
100. Ambiti
Ambiti applicativi
applicativi
ƒ Norme in materia ambientale ¼ escluse dalla SCIA
ƒ Verifica dei procedimenti e delle autorizzazioni rilasciate
ƒ Strumenti di programmazione settoriale ¼ esclusi dalla
SCIA
ƒ Settore edilizio ¼ SCIA in sostituzione della DIA
101.
101. IlIl completamento
completamento della
della Comunicazione
Comunicazione
Unica
Unica
ƒ L'introduzione della SCIA costituisce un'azione complementare a
quanto previsto dalla normativa sulla comunicazione unica
(articolo 9 del D.L. 7/2007), applicata in via definitiva a partire dallo
scorso 10 aprile 2010.
ƒ A partire dal 10 aprile 2010 per l'avvio di qualsiasi attività d'impresa è
necessaria la sola presentazione al registro delle imprese di un
modello che assolve tutti gli adempimenti amministrativi previsti per
l'iscrizione al registro delle imprese e che ha effetto, sussistendo i
presupposti di legge:
9 ai fini previdenziali;
9 assistenziali;
9 fiscale;
9 nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA
102.
102. Applicazione
Applicazione della
della SCIA
SCIA anche
anche in
in edilizia
edilizia
LA NOTA INFORMATIVA DEL MINISTERO PER LA
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
ƒ Il Ministero per la Semplificazione Normativa, con la nota del 16
settembre 2010 ha precisato che la Segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA), si applica anche all’attività edilizia,
sostituendo la precedente “DIA” di cui all’art. 23 del DPR
380/2001.
103.
103. Applicazione
Applicazione della
della SCIA
SCIA anche
anche in
in edilizia
edilizia
SCIA
SCIA NELL’EDILIZIA
NELL’EDILIZIA
Edilizia
Edilizia pesante
pesante
No
No -applicazione
applicazione
Edilizia
Edilizia leggera
leggera
Si
Si -applicazione
applicazione
104.
104. Applicazione
Applicazione della
della SCIA
SCIA anche
anche in
in edilizia
edilizia
INTERVENTI EDILIZI DI MINORE ENTITÀ
La
LaSCIA,
SCIA,non
nonsisiapplica
applicaagli
agliinterventi
interventiedilizi
edilizisoggetti
soggettial
al
permesso
permessodi
dicostruire,
costruire,pertanto,
pertanto,ililcampo
campodi
diapplicazione
applicazione
della
dellaScia
Sciaèèquello
quellodella
dellavecchia
vecchiaDIA,
DIA,eequindi
quindinon
nonsisipuò
può
allontanare
allontanaredai
daicampi
campiapplicativi
applicatividella
dellastessa.
stessa.
105.
105. Applicazione
Applicazione della
della SCIA
SCIA anche
anche in
in edilizia
edilizia
LE CONSEGUENZE DELLA SCIA
ƒ Presentando la SCIA, all’Amministrazione competente,
l’intervento edilizio potrà essere iniziato immediatamente,
naturalmente resta salva la possibilità di essere sottoposti a
controllo entro i successivi sessanta giorni (in precedenza,
invece, occorreva attendere il decorso di trenta giorni dalla
“DIA” per iniziare i lavori).
106.
106. Applicazione
Applicazione della
della SCIA
SCIA anche
anche in
in edilizia
edilizia
LE CONSEGUENZE DELLA SCIA
Atto di assenso
Per gli interventi edilizi in aree sottoposte a vincolo
permane
permanel’onere
l’oneredi
dipreventiva
preventivaacquisizione
acquisizioneeesuccessiva
successiva
allegazione
allegazionealla
allasegnalazione
segnalazionecertificata
certificatadello
dellospecifico
specificoatto
attodi
di
assenso
assensodell’ente
dell’entepreposto
prepostoalla
allatutela
tuteladel
delvincolo
vincolostesso.
stesso.
LE NOVITÀ PER GLI IMMOBILI
108.
108. Premessa
Premessa
Con
Conla
laManovra
Manovracorrettiva
correttivasisièèstabilito
stabilitouna
unaserie
seriedi
dimisure
misureatte
atteaa
contrastare
contrastareililfenomeno
fenomenodell’evasione
dell’evasioneimmobiliare
immobiliareeead
adattribuire
attribuireai
ai
dati
daticatastali
catastalidi
divalori
valorirealmente
realmenterappresentativi
rappresentativi
ART. 19 - D.L. 78/2010
LE
LENOVITÀ
NOVITÀ
Dichiarazione
Dichiarazionedi
diaggiornamento
aggiornamentocatastale
catastale
Nuovi
Nuovi adempimenti
adempimenti per
per ilil trasferimento
trasferimento di
di
immobili
immobili
109.
109. Aggiornamenti
Aggiornamenti dati
dati catastali
catastali
ANAGRAFE IMMOBILIARE INTEGRATA
ƒ Entro settembre 2010, l’Agenzia del Territorio concluderà le attività di
regolarizzazione o accertamento dei due milioni di fabbricati fantasma
ƒ I contribuenti titolari di diritti reali avranno tempo fino:
• al 31.12.2010 per procedere all’accatastamento
CASE FANTASMA: MONITORAGGIO E OBBLIGHI
ƒ L’ufficio del Territorio individua sulla base dei dati Agea, di telerilevamento e di
sopralluoghi immobili non iscritti in catasto, compresi i fabbricati non più rurali
ƒ Gli elenchi di tali immobili sono resi disponibili sul sito internet del Territorio ai
comuni e agli interessati
ƒ Della pubblicazione di tali elenchi viene data notizia con comunicati in
Gazzetta ufficiale
ƒ Gli interessati sono tenuti entro il 30.12.2010 ad aggiornare i dati catastali con
l’annotazione della rendita
110.
110. Aggiornamenti
Aggiornamenti dati
dati catastali
catastali
OGGETTO DELLA REGOLARIZZAZIONE
IMMOBILI
IMMOBILIOGGETTO
OGGETTODI
DIREGOLARIZZAZIONE
REGOLARIZZAZIONE
Immobili
Immobilinon
noncensiti
censiti
Immobili
Immobilicensiti
censitima
mache
chehanno
hanno
subito
subitovariazioni
variazionidella
della
consistenza
consistenzaoodella
delladestinazione
destinazione
111.
111. Aggiornamenti
Aggiornamenti dati
dati catastali
catastali
IMMOBILI CENSITI MA CHE HANNO SUBITO VARIAZIONI DELLA
CONSISTENZA O DELLA DESTINAZIONE
Agenzia del Territorio - (Circolare n. 2/2010)
ƒ Se le variazioni influiscono sulla consistenza, sulla categoria e sulla
classe dell'unità immobiliare e, quindi, sulla determinazione della rendita
catastale per effetto di interventi edilizi di ristrutturazione, ampliamento,
frazionamento o di annessioni, cessioni o acquisizioni di dipendenze
esclusive o comuni, cambio di destinazione d'uso e via dicendo.
112.
112. Aggiornamenti
Aggiornamenti dati
dati catastali
catastali
POTERI ISTRUTTORI DEGLI UFFICI
Agenzia del Territorio - (Circolare n. 3/2010)
Articolo 19, co. 13 - D.L. 78/2010
ƒ “gli Uffici dell’Agenzia del Territorio, per lo svolgimento delle attività
istruttorie connesse all’accertamento catastale, si avvalgono delle
attribuzioni dei poteri degli articoli 51 e 52 del D.P.R. n. 633/72”
La norma estende pertanto agli Uffici, ai fini delle attività connesse
all’accertamento catastale
i ipoteri
poteriistruttori
istruttoriprevisti
previstiin
inmateria
materiadi
diaccessi,
accessi,ispezioni
ispezioniee
verifiche
verifiche
113.
113. Aggiornamenti
Aggiornamenti dati
dati catastali
catastali
CONSEGUENZE MANCATA REGOLARIZZAZIONE
ƒ Coloro che sceglieranno di NON effettuare l’aggiornamento saranno
soggetti ad un controllo da parte dell’Agenzia del Territorio mediante
accessi, ispezioni e verifiche, anche in collaborazione con i Comuni, dal
quale emergerà la reale situazione occultata relativamente agli immobili
posseduti .
ATTRIBUZIONE RENDITA PRESUNTA
L’Agenzia
L’Agenziadel
delTerritorio
Territorio“...procede
“...procedeall’attribuzione...
all’attribuzione...di
diuna
una
rendita
renditapresunta,
presunta,da
daiscrivere
iscriveretransitoriamente
transitoriamentein
incatasto,
catasto,anche
anche
in
inbase
baseagli
aglielementi
elementitecnici
tecniciforniti
fornitidai
daiComuni”
Comuni”
114.
114. Anagrafe
Anagrafe immobiliare
immobiliare tributaria
tributaria
Le
Lefinalità
finalitàdell’Anagrafe
dell’Anagrafeimmobiliare
immobiliareintegrata
integrata
Fornire
Fornireun
unefficace
efficacesupporto
supportoalla
allafiscalità
fiscalità
immobiliare
immobiliare
FINALITÀ
ƒ L’art. 19 del D.L. n. 78 del 2010 ne ha previsto l’effettivo avvio a
decorrere dal 1° gennaio 2011 (comma 1), demandando ad
appositi decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell’Economia e delle Finanze l’introduzione ai fini fiscali della
“attestazione integrata ipotecario-catastale” (comma 3).
115.
115. Anagrafe
Anagrafe immobiliare
immobiliare tributaria
tributaria
Notai:
Notai:obblighi
obblighidal
dal1°
1°luglio
luglio 2010
2010
Indicare
Indicareiidati
daticatastali
catastalinegli
negliatti
attipubblici
pubbliciee
nelle
nellescritture
scrittureprivate
privateautenticate
autenticate
ADEMPIMENTO
OGGETTO
DELL’ADEMPIMENTO
Dichiarazione che attesti la Atti di trasferimento relativi ad
conformità dei dati catastali e unità immobiliari e quindi atti:
delle planimetrie e allo stato di ƒ con cui si concede l’ipoteca
fatto
ƒ di cui si chiede la trascrizione
116.
116. Atti
Atti per
per ii quali
quali èè prevista
prevista la
la trascrizione
trascrizione
ATTI
ATTIPER
PERIIQUALI
QUALIÈÈPREVISTA
PREVISTALA
LATRASCRIZIONE
TRASCRIZIONE
Trasferimento
Trasferimentodel
deldiritto
dirittodi:
di:
ƒƒ proprietà;
proprietà;
ƒƒ usufrutto;
usufrutto;
ƒƒ superficie;
superficie;
ƒƒ uso;
uso;
ƒƒ abitazione.
abitazione.
‰
Sono esclusi tutti gli atti:
ƒ conseguenti a successioni
testamentaria);
ƒ non traslativi di diritti reali;
(successione
legale
o
117.
117. Le
Le nuove
nuove indicazioni
indicazioni obbligatorie
obbligatorie
Identificazione catastale
Le nuove
indicazioni
obbligatorie
Dati planimetrie
Dichiarazione stato conformità
IlIlnotaio
notaiodeve
deve
Individuare
Individuaregli
gliintestatari
intestatari
catastali
catastali
Verificare
Verificarelalaloro
loroconformità
conformità
alle
allerisultanze
risultanzedei
deiregistri
registri
immobiliari
immobiliari
118.
118. II chiarimenti
chiarimenti dell’Agenzia
dell’Agenzia del
del territorio
territorio
CIRCOLARE N. 2 DEL 9 LUGLIO 2010 - NUOVI OBBLIGHI
IInuovi
nuoviobblighi
obblighiposti
postidalla
dallaManovra
Manovracorrettiva
correttivanon
nonincidono
incidono
direttamente
direttamentesull’attuazione
sull’attuazionedella
dellapubblicità
pubblicitàimmobiliare
immobiliare
Tipologie escluse dall'applicazione dei nuovi obblighi
9 Particelle censite al catasto terreni;
9 fabbricati rurali, censiti al catasto terreni, che non abbiano subito variazioni, né
perso i requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento della ruralità ai fini
fiscali;
9 fabbricati iscritti in catasto come “unità collabenti” (e cioè gli edifici diroccati), in
quanto non più abitabili o servibili all'uso cui sono destinati;
9 fabbricati iscritti in catasto come “in corso di costruzione” o “in corso di
definizione”, sempre che non siano stati ultimati o definiti;
9 i lastrici solari e le aree urbane, iscritti al catasto edilizio urbano con l'indicazione
della sola superficie.
119.
119. Obblighi
Obblighi catastali
catastali per
per contratti
contratti di
di
locazione
locazione
ARTICOLO 19, CO. 15, D.L. 78/2010
Decorrenza: 1° luglio 2010
ƒ Obbligo di comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di
contratti scritti o verbali di locazione o affitto.
ƒ Le nuove norme dispongono tassativamente l’obbligo di riportare i dati
catastali degli immobili come censiti al catasto anche nelle richieste di
registrazione di contratti, scritti o verbali, relativi a:
• locazione o affitto di beni immobili;
• cessioni;
• risoluzioni;
• proroghe, anche tacite.
120.
120. Obblighi
Obblighi catastali
catastali per
per contratti
contratti di
di
locazione
locazione
PROVVEDIMENTO DEL 25 GIUGNO 2010 DELLE ENTRATE
Approvati
una
unanuova
nuovaversione
versionedel
delMod.
Mod.69
69
(«Richiesta
(«Richiestadidiregistrazione»),
registrazione»),
nell’ambito
nell’ambitodel
delquale
qualeèèstato
statoinserito
inserito
ililQuadro
QuadroD,
D,denominato
denominato«Dati
«Datidegli
degli
immobili»,
immobili»,da
dautilizzarsi
utilizzarsiper
perlala
registrazione
registrazionedei
deinuovi
nuovicontratti
contratti
un
unnuovo
nuovomodello,
modello,denominato
denominato
CDC,
CDC,da
dautilizzarsi
utilizzarsiper
perlala
comunicazione
comunicazionedei
deidati
daticatastali
catastaliinin
caso
casodidicessioni,
cessioni,risoluzioni
risoluzioniee
proroghe
proroghedidicontratti
contrattigià
giàininessere.
essere.
121.
121. Modello
Modello CDC
CDC
PROVVEDIMENTO DEL 25 GIUGNO 2010 DELLE ENTRATE
Modello
ModelloCDC
CDC
dal
dal1°
1°luglio
luglio
2010
2010
Comunicazione
Comunicazione
dati
daticatastali
catastali
¾ Cessione;
¾ Risoluzione;
¾ Proroga contratti di locazione
o affitto già registrati.
122.
122. IlIl nuovo
nuovo modello
modello CDC
CDC
‰Il nuovo “MOD. CDC” va presentato:
ƒ
all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale il
contratto di locazione/affitto è stato a suo tempo registrato;
ƒ
in forma cartacea o in via telematica;
ƒ
entro 20 giorni dalla data di versamento dell’imposta che
attesta la cessione/risoluzione/proroga del contratto di
locazione/affitto nei casi di presentazione cartacea;
ƒ
contestualmente al versamento dell’imposta che attesta la
cessione/risoluzione/proroga del contratto di locazione/affitto
nei casi di presentazione telematica.
123.
123. Riduzione
Riduzione canone
canone di
di locazione
locazione
RISOLUZIONE N. 60/E DEL 28 GIUGNO 2010
NON
NONÈÈ
Riduzione
Riduzionedel
del
canone
canonedi
di
locazione
locazione
99cessione
cessione
99Risoluzione
Risoluzione
99proroga
proroga
99evento
evento che
che determina
determina
liquidazione
liquidazione
dell’imposta
dell’imposta
NON
NONSUSSISTE
SUSSISTE
OBBLIGO
OBBLIGODI
DI
REGISTRAZIONE
REGISTRAZIONE
LE LIMITAZIONI ALLE COMPENSAZIONI
125.
125. Premessa
Premessa
ART. 31 DEL DECRETO LEGGE 78/2010
Nuova
Nuovacondizione
condizioneostativa
ostativaal
alrecupero
recuperoin
inF24
F24dei
deicrediti
credititributari,
tributari,
aapartire
partiredal
dal1°
1°gennaio
gennaio2011
2011eecioè
cioèilildivieto
divietodi
dicompensazione
compensazione
dei
deicrediti
credititributari
tributarid’imposta
d’impostain
inpresenza
presenzadi
diruoli
ruoliscaduti
scadutieenon
non
pagati
pagati..
126.
126. Le
Le finalità
finalità della
della norma
norma
ƒ Impedire la compensazione di debiti e crediti fiscali e contributivi
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche quando il
contribuente risulti debitore per imposte iscritte a ruolo a titolo
definitivo e le relative cartelle di pagamento, notificate dall’agente
della riscossione, non siano state pagate.
IL LIMITE
¾ Il divieto opera solo nel caso in cui il debito scaduto sia superiore
a Euro 1.500.
¾ Il divieto ha limite pari al debito scaduto.
127.
127. Limite
Limite di
di Euro
Euro 3.000
3.000
Deve trattarsi di debiti erariali
Il divieto non opera se i debiti scaduti riguardano:
ƒ contributi previdenziali;
ƒ tributi locali;
ƒ multe stradali ecc.
SANZIONE AMMINISTRATIVA
50%
50%dell’importo
dell’importoindebitamente
indebitamentecompensato
compensato
128.
128. Debiti
Debiti in
in contenzioso
contenzioso
Sull’iscrizione
Sull’iscrizioneaaruolo
ruolo
pende
pendeuna
unacontestazione
contestazione
giudiziale
giudizialeooamministrativa
amministrativa
La
Lasanzione
sanzioneviene
vienesospesa
sospesa
COMPENSAZIONE DEI DEBITI ISCRITTI A RUOLO
ƒ Facoltà per il contribuente di pagare gli importi iscritti a
ruolo compensando crediti relativi alle stesse imposte
COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI NON
INFERIORI A EURO 3.000
130.
130. Premessa
Premessa
L’articolo
L’articolo21
21del
delD.L.
D.L.78/2010
78/2010istituisce
istituiscel’obbligo
l’obbligodi
di
segnalazione
segnalazioneall’Agenzia
all’Agenziadelle
delleEntrate,
Entrate,in
invia
viatelematica,
telematica,delle
delle
operazioni
operazionirilevanti
rilevantiai
aifini
finiIVA
IVAdi
diammontare
ammontarepari
parioosuperiore
superioreaa
Euro
Euro3.000
3.000
131.
131. Finalità
Finalità della
della norma
norma
Lo
Loscopo
scopodella
dellanorma
norma
lotta
lottaall’evasione
all’evasionefiscale
fiscale


mancata
mancataregistrazione
registrazionefatture
fatturevendita
vendita
deduzione
deduzionefatture
fattureper
peroperazioni
operazioniinesistenti
inesistenti
132.
132. Aspetti
Aspetti operativi
operativi del
del nuovo
nuovo accertamento
accertamento
Comunicazione
Comunicazionetelematica
telematicadelle
delleoperazioni
operazionirilevanti
rilevantiai
aifini
finiIVA
IVA
di
diimporto
importoinferiore
inferioreaaEuro
Euro3.000
3.000
IMPOSTE
IMPOSTEDIRETTE
DIRETTE
L’obbligo
L’obbligoha
hacome
comefinalità
finalitàilil
controllo
controllodei
deiconsumi
consumi
anche
ancheai
aifini
fini
dell’accertamento
dell’accertamentosintetico
sintetico
IMPOSTE
IMPOSTEINDIRETTE
INDIRETTE
L’obbligo
L’obbligoha
hacome
comefinalità
finalitàilil
controllo
controlloin
inipotesi
ipotesidi
di
mancata
mancataregistrazione
registrazione
delle
dellefatture
fattureeededuzioni
deduzionidi
di
operazioni
operazioniinesistenti
inesistenti
133.
133. Limite
Limite di
di Euro
Euro 3.000
3.000
ƒ L’unico filtro posto dalla norma riguarda il limite di Euro 3.000, al di
sotto del quale l’obbligo della comunicazione telematica non
sussiste.
Tale soluzione appare però inappropriata perché la relazione tecnica
al decreto ha precisato che:
l’adempimento
l’adempimentoriguarda
riguardale
lesole
sole“cessioni
“cessionieeprestazioni
prestazionidi
diimporto
importo
unitario
unitarionon
noninferiore
inferioreaaEuro
Euro3.000”
3.000”
134.
134. Operazioni
Operazioni frazionate
frazionate
COMUNICAZIONE PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE
‰ Il
limite di Euro 3.000: non è legato al fatturato dell'impresa;
ƒ dipende dall'ammontare dell'operazione.
La
Lacomunicazione
comunicazione
dell’operazione
dell’operazioneha
haper
per
oggetto
oggetto
La
Lasingola
singolaoperazione
operazione
LE NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO
136.
136. Le
Le principali
principali novità
novità
ƒ Gli avvisi di accertamento notificati a partire dal 1º luglio 2011 e
relativi ai periodi di imposta in corso al 31.12. 2007 diventano
esecutivi non più all’atto della notifica, bensì decorsi 60 giorni dalla
notifica del provvedimento.
ƒ Il divieto, a partire dal 1º gennaio 2011, della cd. compensazione
‘‘orizzontale’’ dei crediti relativi alle imposte erariali sino a
concorrenza dell’importo dei debiti di ammontare superiore a Euro
1.500 iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
ƒ Abrogazione della disposizione in materia di contenzioso che limita
ad un massimo di 150 giorni il periodo di sospensione dell’atto
impugnato a seguito della richiesta del ricorrente alla Commissione
tributaria.
137.
137. Avvisi
Avvisi di
di accertamento
accertamento -- La
La nuova
nuova
procedura
procedura
Atti
Attidi
di
accertamento
accertamento
Notificati
Notificatidal
dal1°
1°
luglio
luglio2011
2011
Esecutività
Esecutività
immediata
immediata
Periodi
Periodi
d’imposta
d’imposta
2007
2007ee
successivi
successivi
Efficacia esecutiva decorso il 60° giorno successivo all’avvenuta
notifica
Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento
saranno attivate le procedure per la riscossione forzata.
138.
138. Avvisi
Avvisi di
di accertamento
accertamento
TRIBUTI INTERESSATI
TRIBUTI
TRIBUTIINTERESSATI
INTERESSATI
Imposte
Impostesui
suiredditi
redditieeIVA
IVA
Altri
Altritributi
tributi(imposte
(impostedi
di
successione
successioneeedonazione,
donazione,
etc.)
etc.)
SI
SI
NO
NO
139.
139. II tempi
tempi della
della nuova
nuova procedura
procedura
Notifica
Notifica
avviso
avvisodidi
accertamento
accertamento
Pagamento
Pagamentoentro
entroilil
termine
terminedi
di
presentazione
presentazionedel
del
ricorso
ricorso
Decorsi
Decorsi30
30giorni
giornidal
dal
termine
termineaffidamento
affidamento
all’agente
all’agentedella
della
riscossione
riscossioneper
per
azioni
azioniesecutive
esecutive
immediate
immediate
140.
140. IlIl ruolo
ruolo dell’accertamento
dell’accertamento con
con adesione
adesione
ƒ L’accertamento con adesione rappresenta non soltanto la
manifestazione di volontà del contribuente di avviare il
contraddittorio con l’Ufficio, ma anche un importante strumento che
permette di procrastinare il pagamento del 50% delle maggiori
imposte accertate.
Avvio
Avviodella
dellaprocedura
procedura
Iniziativa
Iniziativadell’ufficio
dell’ufficio
Iniziativa
Iniziativadel
delcontribuente
contribuente
141.
141. II termini
termini dell’istanza
dell’istanza di
di adesione
adesione
I TERMINI DELL’ISTANZA DI ADESIONE
Presentazione
istanza adesione
Entro 60 giorni dalla notifica dell’ atto.
Sospensione
termini
90 giorni dalla presentazione o spedizione
dell’istanza.
Sospensione
feriale
46 giorni cumulabili nei casi previsti e a
ridosso tra il 1° agosto e il 15 settembre.
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Slides - Manovra estiva 2010 - Ordine dei Dottori Commercialisti