9.1 DECRETO MONTI
TITOLO 1
SVILUPPO ED EQUITÀ
5 dicembre 2011
Testo provvisorio
Indice
2
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Art. 1. Aiuto alla crescita economica (Ace)

Art. 2. Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP riferita
analiticamente al costo del lavoro
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Art. 3. Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali

Art. 4. Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico
e per spese conseguenti a calamità naturali

Art. 5. Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici
assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie

Art. 6. Equo indennizzo e pensioni privilegiate
Art. 1.
Aiuto alla crescita economica (Ace)
3

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2011, per le imprese
che si finanziano con capitale proprio è deducibile dal reddito un importo
(denominato rendimento nozionale del nuovo capitale proprio) così
calcolato:



[capitale proprio al 31/12/20(n) – capitale proprio al 31/12/20(n-1)] X
aliquota % determinata con decreto del MEF entro il 31 gennaio di ogni
anno
Se l’importo deducibile supera il reddito netto dichiarato, l’eccedenza è
computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi
d’imposta successivi
La norma si applica anche al reddito d’impresa di persone fisiche, s.n.c, e
s.a.s. in regime di contabilità ordinaria
Art. 2.
Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP riferita
analiticamente al costo del lavoro
4


A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2012, è deducibile
dal reddito d’impresa l’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per
il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti
Sarà possibile presentare istanza di rimborso per la quota di IRAP divenuta
deducibile con riferimento ai periodi d’imposta precedenti quello in corso al
31/12/2012, purché non siano trascorsi 48 mesi dalla data di versamento
dell’IRAP stessa
Art. 3.
Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali
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
È istituito un “Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo
sviluppo” di 1.000 milioni di euro, in termini di sola cassa, per ciascuno
degli anni 2012, 2013 e 2014, ripartito tra le singole regioni sulla base
della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013
Art. 4.
Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico
e per spese conseguenti a calamità naturali
6


Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese
documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000
euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei
contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo,
l’immobile sul quale sono effettuati interventi di

Ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo

Realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi
energetici

Ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi
calamitosi
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti nell’anno di
sostenimento delle spese e in quelli successivi
Art. 5.
Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici
assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie
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

Con decreto da emanare entro il 31/5/2012, sono riviste le modalità di
determinazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale
delle famiglie, nonché della percezione di somme esenti da imposizione
fiscale
Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie,
nonché i benefici assistenziali che, a decorrere dall’1/1/2013, non sono più
riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata
con il decreto stesso
I risparmi derivanti da tale previsione normativa vengono assegnati al Fondo
per le politiche sociali e destinati a interventi in favore delle famiglie
numerose, delle donne e dei giovani
Art. 6.
Equo indennizzo e pensioni privilegiate
8
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
Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti

Dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio

Del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio

Dell’equo indennizzo

Della pensione privilegiata
Tale disposizione non si applica

Al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico

Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto

Ai procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore del decreto non sia scaduto il
termine di presentazione della domanda

Ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della data di entrata in
vigore del decreto
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Art. 1