QUESITO BASE IMPONIBILE IRAP ATTENZIONE: la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all' epoca della richiesta. Pertanto si consiglia di verificare se da detta data sono state emanate delle norme o delle disposizioni ministeriali che hanno modificato il trattamento tributario dell' oggetto del quesito. Le risposte ai quesiti non costituiscono in alcun caso servizi di consulenza coperti da riserva professionale; le risposte vengono formulate con diligenza e facendo ricorso alla normativa in essere al momento del quesito. La responsabilità di conformarsi alle indicazioni fornite è interamente lasciata all' utente che in nessun caso potrà rivalersi nei confronti dell' estensore. Servizio Quesiti Area: QF 23 marzo 2006 IL QUESITO “La ns. azienda chiude normalmente il bilancio in maniera leggermente positiva prima del calcolo delle imposte. Poi il ns. commercialista ci calcola IRES ed IRAP ed il saldo del conto economico va in negativo, a volte anche in maniera preoccupante. Lasciando perdere l'IRES che e' semplice da quantificare; ci piacerebbe sapere esattamente quale è quel perverso procedimento che bisogna seguire per arrivare all'imponibile IRAP.” LA RISPOSTA Veniamo dunque al quesito posto con una breve ma significativa premessa rappresentata dalle recenti conclusioni a cui è pervenuto l’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia UE in merito all’incompatibilità dell’IRAP con l’ordinamento comunitario. Ciò in quanto l’ azienda “soffre” per l’IRAP come tante altre (diremmo tutte) e può essere di conforto essere informati che esiste uno spiraglio, sebbene assai angusto. Come è noto a seguito di un ricorso proposto alla CTP di Cremona e finalizzato a stabilire se l’IRAP è o meno incompatibile con l’ordinamento comunitario ed in particolare con la VI Direttiva in materia di IVA, in data 17.3.2005 l’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia UE si è espresso dichiarando l’incompatibilità dell’IRAP in quanto presenta caratteristiche analoghe all’IVA. La Corte ha successivamente deciso una riapertura del procedimento consentendo allo Stato italiano di proporre ulteriori osservazioni, che sono state illustrate nel corso dell’udienza avvenuta in data 14.12.2005. Ora, in data 14.3.2006, l’Avvocato Generale ha reso note le proprie conclusioni ribadendo che l’IRAP possiede le caratteristiche essenziali dell’IVA, a causa della sua applicabilità generale, della sua proporzionalità rispetto ai prezzi, del fatto che è riscossa ad ogni stadio della produzione e della distribuzione e che viene riscossa sul valore aggiunto alla cessione ad ogni stadio, con un meccanismo per la detrazione della tassa pagata negli stadi precedenti. Tale somiglianza tra l’IRAP e l’IVA è comunque subordinata al fatto che sia verificato un rapporto sostanzialmente costante tra gli importi pagati, da un campione rappresentativo di imprese, a titolo di IRAP e di IVA. L’Avvocato Generale prosegue suggerendo alla Corte di prevedere una limitazione nel tempo degli effetti della sentenza. Considerato verosimilmente l’impatto sul bilancio dello Stato ha proposto che la sentenza produca effetti alla scadenza del periodo d’imposta nel corso del quale la Corte pronuncerà la sua sentenza. Si profilano quindi tre diversi scenari: • la Corte di Giustizia UE riconosce la compatibilità dell’IRAP nell’ordinamento comunitario e pertanto la sua applicazione non trova “ostacoli”. L’unica possibilità in merito al non RIPRODUZIONE VIETATA INTEGRA ON LINE REDAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Pag | 1 assoggettamento riguarda quei soggetti che, come sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 156/2001 sono “privi di autonoma organizzazione”; • la Corte di Giustizia UE “boccia” l’IRAP a decorrere da una determinata data senza però l’obbligo, per l’erario, di rimborsare quanto versato dai contribuenti; • la Corte di Giustizia UE “boccia” l’IRAP a decorrere da una determinata data prevedendo la necessità di rimborsare i contribuenti che hanno promosso un’azione entro una certa data. Ciò detto veniamo dunque al quesito vero e proprio. La base imponibile IRAP per le imprese commerciali è sostanzialmente costituita dalla differenza tra il valore della produzione (macroclasse A del Conto economico) e il costo della produzione (macroclasse B del Conto economico) con l’indeducibilità, in linea di massima, delle spese relative al personale e delle perdite su crediti. Inoltre, poiché in generale i componenti che concorrono alla determinazione del valore della produzione e del costo della produzione vanno assunti, ai fini IRAP, sulla base del valore rilevante ai fini delle imposte sui redditi, anche i costi indeducibili ai fini IRES risulteranno, di norma, indeducibili ai fini IRAP. Gli altri componenti positivi e negativi non compresi nelle due macroclassi suddette (ad es. oneri e proventi finanziari, oneri e proventi straordinari) non rilevano ai fini IRAP. Grossolanamente potremmo dire che l’imponibile IRAP tende a coincidere con il reddito operativo prima delle gestioni non caratteristiche (finanziaria, straordinaria) con due rilevanti variazioni in aumento di imponibile: • • le spese per il personale che sono indeducibili (in gran parte); i costi indeducibili ai fini IRES che lo sono anche ai fini IRAP. Se questa è la “mappa” della formazione dell’imponibile IRAP è chiaro cosa succede nel Vostro come in moltissimi bilanci: il risultato civilistico di bilancio ante imposte può presentare un utile anche modesto; se però ai fini IRAP non consideriamo, tra i componenti negativi, il costo del personale, le perdite su crediti, i costi e le imposte indeducibili, gli oneri finanziari, ecc. ecco che l’imponibile si alza notevolmente. Magari con il paradosso che il bilancio va in perdita proprio per effetto delle imposte. Questa “distorsione” è tanto più influente quanto più sono rilevanti i costi del fattore lavoro e gli oneri finanziari. A tal punto che in alcuni casi possiamo avere una perdita civilistica prima delle imposte che si trasforma comunque in materia imponibile IRES e IRAP generando ulteriore perdita. Ciò detto alleghiamo una disamina completa, in forma tabellare, relativa alle varie componenti IRAP cosicché sia a Voi possibile chiarire i vari dubbi. Precisiamo anche, visto che è stato esplicitamente richiesto, che per quanto riguarda il lavoro interinale le retribuzioni ed i relativi oneri, come quantificati dalla ditta che lo presta, sono IRAP indeducibili per l’utilizzatore (cioè la Vostra società) mentre il corrispettivo per il servizio in aggiunta al costo del lavoro è IRAP deducibile. Ugualmente deducibili le spese bancarie (che vanno accolte anch’esse tra le spese per prestazioni di servizi) al contrario degli interessi passivi che, concernendo la gestione finanziaria, non rilevano ai fini IRAP. Base imponibile IRAP. RIPRODUZIONE VIETATA INTEGRA ON LINE REDAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Pag | 2 Secondo quanto disposto dall’art. 5, D.Lgs 446/1997, la base imponibile IRAP per le imprese commerciali è determinata dalla differenza tra le voci classificabili nelle macroclassi A) e B) del Conto economico: BASE IMPONIBILE Macroclasse A) del Conto economico VALORE DELLA PRODUZIONE Macroclasse B) del Conto economico COSTI DELLA PRODUZIONE (escluse le perdite su crediti e le spese per il personale dipendente) 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio MENO 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi 8) per godimento di beni di terzi 9) ammortamenti e svalutazioni 10) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 11) accantonamenti per rischi 12) altri accantonamenti 13) oneri diversi di gestione (escluse perdite su crediti) Le componenti IRAP così individuate devono seguire le regole previste ai fini delle imposte sui redditi in relazione ai criteri di quantificazione, imputazione temporale e inerenza. Tuttavia, in alcuni casi espressamente previsti dagli artt. 11 e 11-bis, D.Lgs 446/1997, tali regole sono derogate. In virtù di ciò, come affermato dalla CM 148/E del 26.7.2000, si può verificare che: VOCI • • Individuate nel conto economico Rilevanti ai fini delle imposte sui redditi • • Individuate nel conto economico Non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi • Non individuate nel conto economico Rilevanti ai fini delle imposte sui redditi • RILEVANZA AI FINI IRAP Rilevano ai fini IRAP secondo i valori fiscali Eccezione • Erogazioni liberali, comprese quelle di cui all’art. 65, comma 2, TUIR (non deducibili ai fini IRAP) Non rilevano ai fini IRAP Eccezione per alcuni componenti positivi o negativi che rilevano secondo i valori civilistici. Ad esempio • proventi non computabili nella determinazione del reddito d’impresa (art. 58, TUIR) • interessi passivi e spese generali (artt. 63 e 75, comma 5, secondo periodo e comma 5-bis, TUIR) • ICI • contributi erogati a norma di legge anche se esclusi ai fini IRPEF/IRPEG Non rilevano ai fini IRAP Eccezione • ricavi e plusvalenze da autoconsumo o relativi a beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (artt. 53, comma 2 e 54, comma 1, lett. d, TUIR) che rilevano secondo i valori fiscali Pertanto, per la determinazione della base imponibile IRAP è necessario: 1) individuare le voci contabili rilevanti; RIPRODUZIONE VIETATA INTEGRA ON LINE REDAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Pag | 3 2) 3) verificare se esistono particolari limitazioni o variazioni fiscali stabilite dalla normativa sulle imposte sui redditi; verificare se esistono particolari deroghe ai criteri indicati ai punti 1) e 2). Occorre infine tenere conto dell’abbattimento della base imponibile IRAP stabilito in misura variabile a seconda dell’ammontare della stessa (art. 11, comma 4-bis, D.Lgs 446/1997). BASE IMPONIBILE DEDUZIONE fino a € 180.759,91 oltre a € 180.759,91 e fino a € 180.839,91 oltre a € 180.839,91 e fino a € 180.919,91 oltre a € 180.919,91 e fino a € 180.999,91 8.000 6.000 4.000 2.000 Riportiamo di seguito alcuni componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione della base imponibile IRAP distinguendo tra rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e rilevanza ai fini IRAP (in parentesi è indicata la voce del Conto economico che accoglie la singola posta). COMPONENTI POSITIVI CONTRIBUTI Descrizione Credito d’imposta nuove assunzioni art. 7, Legge n. 388/2000 Contributi c/impianti, quota di competenza Contributo specifico a fronte di costi esclusi dall’IRAP (personale, oneri finanziari) Importo contabile Importo redditi 120 (A5) 0 50 (A5) 50 500 (A5) 500 Importo IRAP Note Ai sensi dell’art. 7, comma 4, Legge n. 388/2000 il 0 credito d’imposta non concorre alla formazione né del reddito né del valore rilevante ai fini IRAP Le quote di competenza, correlate agli 50 ammortamenti deducibili, sono imponibili In generale, un componente non rileva a fini IRAP 0 quando è correlato ad altri componenti non rilevanti PROVENTI IMMOBILIARI Descrizione Importo contabile Importo redditi Importo IRAP Note Canone locazione immobile Rileva il canone ridotto del 15% a titolo di deduzione 6.000 (A5) 5.100 5.100 residenziale locato (*) delle spese Immobile residenziale non La rendita catastale rivalutata, non rilevata – 2.300 0 locato contabilmente, non è imponibile IRAP Canone locazione immobile 18.000 (A5) 18.000 18.000 Ai fini IRAP rileva l'intero importo del canone commerciale locato (*) (*) per le società immobiliari l'importo va rilevato nella voce A1 del conto economico PLUSVALENZE Descrizione Importo contabile Non rateizzata 5.000 (E20) Da cessione Rateizzata di ramo 1° anno d’azienda Rateizzata dal 2° al 5° anno Straordinaria Non rateizzata da cessione di bene Rateizzata strumentale 1° anno Importo redditi Importo IRAP 5.000 0 Note La plusvalenza non è imponibile IRAP perché riguarda un trasferimento d’azienda La rateazione in 5 periodi d'imposta ha effetto solo 0 ai fini reddituali 5.000 (E20) 1.000 -- 1000 0 2.000 (E20) 2.000 2.000 2.000 (E20) 400 Dal 2° anno emergono solo variazioni fiscali ai fini reddituali Pur essendo contabilizzata in E20 la plusvalenza rileva ai fini IRAP perché riguarda un singolo bene La rateazione in 5 periodi di imposta ha rilevanza 400 anche ai fini IRAP RIPRODUZIONE VIETATA INTEGRA ON LINE REDAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Pag | 4 Rateizzata dal 2° al 5° anno – 400 400 Non rateizzata 1.500 (A5) 1.500 1.500 1.500 (A5) 300 – 300 Ordinaria da Rateizzata cessione di 1° anno bene strumentale Rateizzata dal 2° al 5° anno Dal 2° anno emergono solo variazioni fiscali ai fini reddituali e IRAP La plusvalenza, essendo ordinaria, è imponibile IRAP La rateazione in 5 periodi di imposta ha effetto ai fini 300 reddituali e IRAP; la rilevazione contabile avviene integralmente nel 1° anno 300 Dal 2° anno emergono solo variazioni fiscali ai fini reddituali e IRAP ALTRI COMPONENTI POSITIVI Importo contabile Descrizione Cessione del contratto di leasing (corrispettivo ad esempio pari a 1.000) Indennità cessazione rapporti agenzia persone fisiche Indennità cessazione rapporti agenzia società di persone Indennità cessazione rapporti agenzia società di persone – a tassazione separata Importo IRAP 1.000 (A5) 1.300 1.300 – 500 500 5.000 (A5) 0 5.000 250 (A5) 0 250 250 (A5) 250 250 250 (A5) 0 250 Autoconsumo di beni Proventi esenti Importo redditi Note Rileva il valore normale del bene oggetto del contratto, al netto di canoni residui e del riscatto, ad esempio pari a 1.300 (sopravvenienza attiva art. 55 TUIR) Il valore normale assunto ai fini reddituali non rileva contabilmente; il costo dei beni autoconsumati non deve essere rettificato L’esenzione è limitata alle imposte sui redditi L’indennità è tassata ai fini IRAP anche se non concorre alla formazione del reddito d’impresa. Ai fini redditi può essere assoggettata a tassazione separata L'indennità è rilevante ai fini IRAP (Circolare Agenzia Entrate 12.6.2002, n. 50/E) COMPONENTI NEGATIVI AFFITTO D'AZIENDA Importo contabile Descrizione Ammortamenti effettuati dall’affittuario sull’azienda condotta in affitto Importo redditi 800 (B13) 800 Importo IRAP Note L’art. 67 TUIR e l’art. 14, DPR n. 42/88 consentono 800 all’affittuario di dedurre gli ammortamenti sui beni dell’azienda in affitto SPESE PER IL PERSONALE Importo contabile Importo redditi Importo IRAP 400 (B9) 400 280 290 (B9) 290 290 140 (B9) 140 140 150 (B9b) 150 150 Indennità di trasferta 460 (B9) 460 0 Rimborso spese vitto e alloggio per trasferte dipendenti e collaboratori 400 (B7) 400 400 Rimborso analitico spese di viaggio 160 (B7) 160 160 Descrizione Costi per il personale contratto di formazione Costo degli apprendisti in Costo dei dipendenti disabili Contributi e premi personale dipendente INAIL Note Il 70% del costo del personale assunto con contratto di formazione e lavoro è deducibile IRAP Il costo degli apprendisti è integralmente deducibile Il costo del personale disabile è integralmente deducibile Pur contabilizzati nella voce B9.b sono deducibili dall’IRAP per espressa previsione normativa L’indennità costituisce la remunerazione del disagio psicofisico del lavoratore in trasferta; si tratta di una maggiorazione della retribuzione, determinata in misura fissa a giorno oppure anche in funzione dei chilometri percorsi durante la trasferta Il rimborso delle spese effettivamente sostenute è riconosciuto ai fini IRAP nella stessa misura valida a fini reddituali (anche qualora per il dipendente non costituiscano reddito) - art. 62 c. 1-ter, TUIR Il rimborso delle spese di viaggio costituisce un mero reintegro della situazione patrimoniale del dipendente e avviene in modo analitico, RIPRODUZIONE VIETATA INTEGRA ON LINE REDAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Pag | 5 direttamente attraverso gli scontrini autostradali o del carburante ecc. Il Ministero sostiene l’indeducibilità dei rimborsi chilometrici. SPESE PER LAVORO AUTONOMO Importo redditi Importo IRAP 450 (B7) 450 0 450 (B7) 0 0 - 450 0 450 (B7) 450 450 450 (B7) 0 100 (B7) 100 180 (B7) 180 180 110 (B7) 110 0 Compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale 120 (B7) 120 0 Compensi per prestazioni di lavoro autonomo abituale 200 (B7) 200 200 Quota 2/3 del contributo previdenziale del 10-14% 70 (B7) 70 0 50 (B7) 50 50 150 (B7) 150 0 Descrizione Compenso agli amministratori non professionisti, pagato Compenso agli amministratori non professionisti, non pagato Compenso agli amministratori non professionisti anni precedenti, pagato nell’anno Compenso agli amministratori professionisti, pagato Compenso agli amministratori professionisti, non pagato Accantonamento trattamento fine mandato amministratori (non professionisti) Compenso sindaci/revisori (se l’attività di controllo rientra tra le funzioni tipiche della professione) Compenso sindaci/revisori (altri soggetti) Quota 2/3 (dal 2000) del premio INAIL per l’amministratore Utili spettanti all’associato in partecipazione che presta solo lavoro Importo contabile Note L’art. 62 TUIR subordina la deduzione al pagamento del compenso; ai fini IRAP il costo è sempre indeducibile Essendo i compensi pagati a tali amministratori reddito di lavoro autonomo ex art. 49, comma 1, TUIR, gli stessi sono deducibili ai fini IRAP per il 0 committente secondo il principio di cassa La quota di competenza rappresenta un costo differito e non di un accantonamento per spese 0 future; è indeducibile IRAP perché riguarda una collaborazione coordinata e continuativa La prestazione rientra nell’attività professionale (RM 27.2.2002, n. 56/E) La prestazione non rientra nell'attività professionale di tali soggetti Il committente deve farsi dichiarare dal prestatore se l'attività è occasionale o meno; la qualificazione è rilevante anche ai fini previdenziali 10-14% Per il professionista il compenso concorre alla formazione della base imponibile IRAP; per il committente costituisce una spesa deducibile La deducibilità del contributo previdenziale segue le regole del compenso sul quale è calcolato (tranne il rispetto del principio di cassa che si riferisce al solo compenso amministratore) I premi INAIL a carico dell’impresa, analogamente ai contributi per assicurazione infortuni, sono deducibili IRAP L’indeducibilità IRAP riguarda l’associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro se l’associato non è imprenditore COSTI AUTOVETTURE Descrizione Ammortamento autovettura (Costo € 40.000) Carburante Riparazioni e manutenzioni autovetture Tassa di possesso autovettura Assicurazione RCA, furti, incendio, kasko ecc. Canoni leasing autovettura (costo società leasing € 22.000, canoni € 25.000, durata 4 anni, prezzo di riscatto € 500) Importo Importo Importo Note contabile redditi IRAP 10.000 L’ammortamento è fiscalmente deducibile al 50% e 2.259 2.259 solo per la parte di costo fino a euro 18.075,99 (B10b) 40 (B6) 20 20 60 (B7) 30 30 20 (B14) 10 Le spese relative alle autovetture sono deducibili al 10 50% anche ai fini IRAP 30 (B7) 15 15 6.250 (B8) 2.568 2.208 Sono deducibili i canoni proporzionali al costo di acquisto fino a euro 18.075,99; ai fini IRAP la componente finanziaria del canone è comunque irrilevante SPESE IMMOBILI Descrizione Importo Importo Importo Note RIPRODUZIONE VIETATA INTEGRA ON LINE REDAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Pag | 6 Spese afferenti immobili non strumentali, sfitti o concessi in locazione Imposta comunale sugli immobili contabile 110 (B7) 200 (B10b) 50 (B14) 90 (B14) redditi 0 0 IRAP Il reddito degli immobili non strumentali è 0 determinato con le regole dei redditi fondiari; i costi afferenti non sono deducibili L’indeducibilità si riferisce solo alle imposte sui 90 redditi e non si estende all’IRAP SPESE DI RAPPRESENTANZA Descrizione Spese 1° anno Spese dal 2° al 5° anno Importo Importo Importo Note contabile redditi IRAP 300 (B6) 20 20 210 (B7) 14 14 La deducibilità è limitata a 1/3, in 5 anni 20 20 14 14 MINUSVALENZE Descrizione Importo contabile Da cessione di ramo d’azienda 5.000 (E21) 5.000 2.000 (E21) 2.000 700 (B14) 700 Straordinaria da cessione di bene strumentale Ordinaria da cessione di bene strumentale Importo redditi Importo IRAP Note La minusvalenza non è rilevante ai fini IRAP perché riguarda un trasferimento d’azienda Pur essendo contabilizzata in E21, la minusvalenza 2.000 è deducibile perché riguarda un singolo bene La minusvalenza, essendo ordinaria, è deducibile ai 700 fini IRAP 0 SPESE BANCARIE Descrizione Spese bancarie (tenuta conto, servizi di pagamento, cassette di sicurezza ecc.) Commissioni per fidejussione, spese di apertura fidi e mutui, commissione di max scoperto Importo contabile Importo redditi 60 (B7) 60 40 (B7) 40 Importo IRAP Note L’indeducibilità IRAP riguarda solo gli interessi 60 passivi e le voci correlate e non si estende alle spese per l’acquisto di servizi diversi Pur non trattandosi, in senso stretto, di oneri 0 finanziari, sono indeducibili dall’IRAP in quanto correlati a componenti (interessi passivi) irrilevanti ALTRI COMPONENTI NEGATIVI Descrizione Perdite su crediti imputate a conto economico Accantonamento al f.do sval. crediti (la quota deducibile ex art. 71 è pari a 100) Provvigioni agli intermediari Accantonamento indennità di cessazione agenti e rappresentanti Spese per telefoni cellulari Deduzioni forfetarie per intermediari e rappres. di commercio, autotrasportatori di cose in conto terzi e pubblici esercizi Importo contabile Importo redditi Importo IRAP Note 250 (B14) 250 La posta, sebbene contabilizzata in B14, è 0 indeducibile; la deduzione ai fini reddituali è comunque subordinata all'utilizzo del fondo 250 (B10.d) 100 0 440 (B7) 440 40 (B7) 40 40 (B7) 20 - 200 Gli accantonamenti al f.do svalutazione crediti sono indeducibili ai fini IRAP (C.M. 26.7.2000, n. 148/E) 440 Si tratta di un normale acquisto di servizi Il componente è deducibile per il preponente perché 40 costituisce in capo all'agente un provento imponibile IRAP 20 I costi sono deducibili solo al 50% Le deduzioni forfetarie, determinate in modo diverso per ciascuna categoria beneficiaria, sono mere 0 variazioni in diminuzione ai fini del reddito; non trovando una contropartita contabile sono irrilevanti ai fini IRAP RIPRODUZIONE VIETATA INTEGRA ON LINE REDAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Pag | 7