Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009 Deduzione “a regime” (periodo di imposta in corso al 31/12/2008 e successivi) Deducibilità IRAP ai fini reddituali Condizione per fruire della deduzione Circ. Min. n. 8/E del 13/03/2009 e Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009 La deduzione forfetaria del 10% dell’IRAP, può essere fatta valere in sede di determinazione del reddito: “a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile ai fini del tributo regionale abbiano concorso spese sostenute per lavoro dipendente e assimilato oppure interessi passivi (al netto di quelli attivi)” non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile Irap Il riferimento ai costi per interessi passivi ed alle spese per il personale dipendente non va inteso in termini analitici ma forfetari, pertanto, la deduzione in esame, prescinde dall’ammontare complessivamente sostenuto per tali oneri Per la spettanza della deduzione, quindi, è necessario che nei periodi di imposta cui si riferisce il versamento, a saldo (2007) o in acconto (2008), i predetti oneri per il personale e per interessi passivi abbiano concorso alla determinazione della base imponibile dell’IRAP a nulla rilevando in quale misura 47 Deducibilità IRAP ai fini reddituali Modalità di fruizione della deduzione Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009 Stante il rinvio al co. 1 dell’art. 99 del Tuir contenuto al co. 1 dell’art. 6 del Decreto, la deduzione dall’imponibile reddituale della quota forfetaria del 10% dell’Irap di periodo, deve essere determinata (anche per gli esercenti e professioni) non avendo riguardo all’imposta di competenza del periodo (es. per l’imponibile Ires dell’anno 2008, assumendo il 10% dell’Irap di competenza dell’anno 2008), bensì all’IRAP VERSATA NEL PERIODO PRINCIPIO DI CASSA (mitigato) 48 Deducibilità IRAP ai fini reddituali Principio di cassa Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009 Dal punto di vista operativo, il contribuente ai fini del calcolo dell’imponibile delle imposte sul reddito dell’anno 2008 e di quelli successivi dovrà avere riguardo all’IRAP VERSATA NELL’ANNO SOLARE 2008, ossia: SALDO 2007 + ACCONTI 2008 nei LIMITI dell’imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta 49 Deducibilità IRAP ai fini reddituali Limiti per l’acconto Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009 In altri termini, l’IRAP versata in acconto potrà partecipare al calcolo dell’importo deducibile, solo se e nei limiti in cui rifletta l’imposta effettivamente dovuta per il periodo di imposta di riferimento in quanto la quota di acconto versata in eccesso rispetto all’IRAP dovuta quale risulta dalla liquidazione definitiva del debito di periodo, non risultando definitivamente dovuta, costituisce credito dell’esercizio medesimo 50 Deducibilità IRAP ai fini reddituali Casistiche possibili 1 Saldo 2007 Acconti 2008 versati Imposta dovuta 2008 Debito € 500 € 1.200 < € 1.500 € 1.200 < € 1.500 > € 1.000 € 1.700 2 Credito € 200 € 1.200 3 Debito € 500 € 1.200 € 1.500 51 Deducibilità IRAP ai fini reddituali Deduzione in caso di società di persone e srl trasparenti Modalità operative per la fruizione della deduzione A regime (dal 2008 in poi) Periodi pregressi (dal 2004 al 2007) la deduzione è calcolata dal soggetto trasparente che, conseguentemente, imputerà ai soci/associati un MINOR REDDITO DI IMPRESA la deduzione è calcolata dal soggetto trasparente il quale è tenuto a: 1)presentare l’istanza telematica senza evidenziare alcun importo rimborsabile; 2)comunicare ai soci/associati la quota spettante. A sua volta, ciascun socio/associato ridetermina la propria base imponibile e presenta l’istanza di rimborso ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali Si evidenzia pertanto che, sia i soci ai quali compete “di fatto” il rimborso, sia la società trasparente sono tenuti a presentare l’istanza telematica 52 Recupero del pregresso (periodi di imposta 2004, 2005, 2006 e 2007) Deducibilità IRAP ai fini reddituali Recupero del “pregresso” In particolare, occorre distinguere fra coloro che alla data di entrata in vigore del Decreto (29/11/2008): hanno già presentato istanza di rimborso ex art. 38 D.P.R. n. 602/73 spetta il rimborso della quota delle imposte dirette corrispondente all’IRAP deducibile, determinata secondo le disposizioni dell’art. 6, D.L. n. 185/2008 non hanno presentato istanza di rimborso entro il termine di 48 mesi dal pagamento dell’imposta sui redditi possono ottenere la restituzione della maggior imposta pagata negli anni pregressi soltanto previa presentazione in via telematica di un’istanza le cui modalità dovranno essere definite con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 54 Deducibilità IRAP ai fini reddituali Soggetti che hanno già proposto istanza di rimborso al 29/11/2008 Sul punto l’Agenzia delle Entrate fornisce un’importante precisazione nella Circ. n. 16/E/09, affermando che: “si considera validamente presentata l’istanza di rimborso motivata dalla deducibilità dell’IRAP, anche se non specificamente riferita al costo del lavoro e agli interessi passivi” Inoltre, secondo l’Agenzia, anche a seguito di presentazione dell’istanza di rimborso anteriormente al 29/11/2008, l’importo del rimborso spettante è determinato ricalcolando la base imponibile delle imposte sui redditi al netto della deduzione del 10% dell’IRAP, a condizione che costo del lavoro o interessi passivi abbiano concorso alla formazione della base imponibile del tributo regionale Al fine di rendere più “spedita” la gestione delle istanze, ancorché ciò non risulti dalla norma, l’Agenzia delle Entrate obbliga anche tali soggetti alla PRESENTAZIONE DEL MODELLO DELL’ISTANZA TELEMATICA 55 Deducibilità IRAP ai fini reddituali Soggetti che non hanno proposto istanza di rimborso al 29/11/2008 Hanno diritto al rimborso previa presentazione di una apposita istanza, in via telematica (con le modalità che saranno definite in un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate) riferita ai 48 mesi precedenti al 29/11/2008, ossia al termine stabilito dall’art. 38, DPR n. 602/73 Secondo quanto precisato nella circolare n. 16/E/09 l’istanza deve essere presentata: a regime, entro il termine di decadenza di 48 mesi dal momento in cui è stato effettuato il versamento in via transitoria, entro 60 giorni dal momento in cui viene attivata la procedura telematica di invio delle istanze, qualora i termini di decadenza di 48 mesi cadano nel periodo compreso tra il 29/11/2008 ed il 60° giorno successivo all’attivazione della predetta procedura telematica 56 Deducibilità IRAP ai fini reddituali Decorrenza del termine di 48 mesi per i versamenti in acconto Ris. Min. n. 459/E del 02/12/2008 Per i versamenti in acconto la data a partire dalla quale decorrono i 48 mesi per la presentazione dell’istanza decorre dal termine di versamento del saldo In pratica, per un soggetto con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, con riferimento agli acconti 2004, il termine iniziale dal quale decorrono i 48 mesi coincide con il versamento dell’IRES/IRPEF a saldo per il 2004 (giugno 2005) Gli acconti 2004 rappresentano pertanto i versamenti a partire dai quali, ricorrendo le altre condizioni previste, è possibile presentare l’istanza di rimborso 57 Deducibilità IRAP ai fini reddituali Determinazione dell’importo rimborsabile Ai fini della richiesta di rimborso il contribuente deve: 1 calcolare la deduzione forfetaria del 10% dell’IRAP versata nel periodo d’imposta utilizzando gli stessi criteri previsti per il 2008 2 rideterminare la base imponibile IRES/IRPEF al netto della deduzione forfetaria 3 rideterminare le imposte sui redditi (IRES/IRPEF) dovute nel periodo di riferimento La La differenza differenza tra tra le le imposte imposte sui sui redditi redditi dovute dovute ee quelle quelle rideterminate rideterminate costituisce costituisce l’importo l’importo rimborsabile rimborsabile 58 Deducibilità IRAP ai fini reddituali Esempio di calcolo Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009 PERIODO DI IMPOSTA 2004 Reddito imponibile IRES € 20.000 1° acconto IRES (versato il 20/06/2004) € 2.613 2° acconto IRES (versato il 30/11/2004) € 3.921 Saldo IRES 2004 (versato il 20/06/2005) € 66 IRES dovuta 2004 (20.000 x 33%) € 6.600 IRAP versata nel corso del 2004 € 1.000 Importo deducibile ai fini IRES (1.000 x 10%) € 100 Reddito imponibile IRES rideterminato € 19.900 IRES rideterminata (19.900 x 33%) € 6.567 IRES rimborsabile (6.600 – 6.567) € 33 59 Deducibilità IRAP ai fini reddituali Rimborso in presenza di perdita fiscale Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009 Il rimborso della maggior IRPEF/IRES versata a fronte del 10% dell’IRAP compete anche nell’ipotesi in cui nel periodo di imposta di riferimento sia emerso un risultato negativo ai fini delle imposte sui redditi Comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle maggiori perdite rideterminate A tal fine è necessario presentare, comunque, l’istanza di rimborso telematica, anche se nella stessa non è evidenziato alcun importo da rimborsare 60 Deducibilità IRAP ai fini reddituali Fruizione della maggiore perdita rideterminata PERDITA RIDETERMINATA GIÀ UTILIZZATA in un periodo d’imposta per il quale sia stata già presentata la dichiarazione dei redditi PERDITA RIDETERMINATA NON UTILIZZATA il contribuente potrà richiedere il rimborso della maggiore IRES o IRPEF versata in tale periodo di imposta mediante la presentazione dell’istanza di rimborso qualora risulti ancora pendente il termine di 5 anni stabilito dall’art. 84 Tuir per il riporto, la medesima perdita potrà essere utilizzata in compensazione nel primo esercizio utile Il periodo d’imposta a partire dal quale è possibile rideterminare il risultato negativo evidenziando una maggiore perdita è il 2004 61 Deducibilità IRAP ai fini reddituali Esempio di calcolo Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009 PERIODO DI IMPOSTA 2006 Perdita IRES riportabile € - 10.000 IRAP versata nel corso del 2006 € 1.000 Importo deducibile ai fini IRES (1.000 x 10%) € 100 Perdita rideterminata per effetto della deduzione € -10.100 Reddito imponibile Ires (al lordo della deduzione Irap) € 15.000 IRAP versata nel corso del 2007 € 1.000 Importo deducibile ai fini IRES (1.000 x 10%) € 100 Perdita riportata dal periodo di imposta precedente € -10.100 Minor reddito imponibile per attribuzione deduzione (100+100) € 200 Reddito imponibile (15.000-10.100-100) € 4.800 IRES rimborsabile (33 % di 200) € 66 PERIODO DI IMPOSTA 2007 62