Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Trieste
Incontro di Studio
LE NOVITA’ FISCALI DEL 2012
Trieste, 30 ottobre 2012
Le nuove regole di deducibilità dei costi auto
Giovanna Pauluzzi
Boscolo & Partners – Dottori Commercialisti
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ART. 164 T.U.I.R.
• Autovetture (art. 54, comma 1, lett. a, Codice della strada): veicoli destinati al
trasporto di persone, con al massimo 9 posti;
• Autocaravan (art. 54, comma 1, lett. m, Codice della strada): veicoli destinati al
trasporto e all’alloggio di massimo 7 persone;
• Ciclomotori
• Motocicli
• Aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, limitatamente alle
ipotesi di utilizzo esclusivo per l’attività d’impresa.
Sono esclusi:
• gli altri veicoli a motore
• i mezzi di trasporto non a motore (circolare n. 1/E del 2007)
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ART. 164 T.U.I.R.
Deducibilità integrale per:
• i mezzi utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria
dell’impresa (Circolare 11/E del 2007)
• i beni adibiti a mezzi pubblici
Deducibilità limitata nei casi diversi da quelli di cui al punto precedente.
LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA “LEGGE FORNERO”
ART. 4, COMMI 72 e 73, L. N. 92/2012
Deducibilità spese auto utilizzate da professionisti ed imprese
Art. 164, comma 1, lett. b) TUIR
dal 40%
al 27,5%
*
Deducibilità spese auto in uso promiscuo ai dipendenti
Art. 164, comma 1, lett. b-bis) TUIR
dal 90%
al 70%
LA DECORRENZA DELLE NUOVE REGOLE
I nuovi limiti di deducibilità trovano applicazione a partire dal periodo di imposta
successivo a quello di entrata in vigore della “Legge Fornero”, ovvero dal 2013 per
i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare.
Obbligo di ricalcolo in sede di versamento acconti 2013 (17 giugno 2013).
Veicoli aziendali
AMMORTAMENTO
Ammortamento complessivamente deducibile
=
Costo d’acquisto
(nei limiti del tetto massimo fiscalmente riconosciuto)
*
Percentuale di deducibilità
40% sino al 31.12.2012
27,5% dall’1.1.2013
Costo massimo fiscalmente riconosciuto:
Auto e Caravan
Motocicli
Ciclomotori
18.075,99
4.131,66
2.065,83
Veicoli aziendali
AMMORTAMENTO
Costo fiscale max
Sino al 31.12.2012
Dall'1.1.2013
Differenza
Auto e Caravan
7.230,40
4.970,90
-2.259,50
Motocicli
Ciclomotori
1.652,66
826,33
1.136,21
568,10
-516,46
-258,23
Ammortamento annuo deducibile, ipotizzando l’aliquota massima
consentita dal D.M. 31.12.88
Amm.to annuo max Auto e Caravan Motocicli Ciclomotori
Sino al 31.12.2012
1.807,60
413,17
206,58
Dall'1.1.2013
1.242,72
284,05
142,03
Differenza
-564,87
-129,11
-64,56
Veicoli aziendali
LOCAZIONE E NOLEGGIO
Previsione di una soglia annua massima cui applicare la % di deducibilità.
Auto e Caravan
3.615,20
Motocicli
774,69
Costo max annuo deducibile Auto e Caravan
Sino al 31.12.2012
1.446,08
Dall'1.1.2013
994,18
Differenza
-451,90
Ciclomotori
413,17
Motocicli
Ciclomotori
309,88
165,27
213,04
113,62
-96,84
-51,65
Veicoli aziendali
LEASING
% Canoni deducibili
=
Costo massimo fiscalmente riconosciuto
Costo concedente
*
Percentuale di deducibilità
40% sino al 31.12.2012
27,5% dall’1.1.2013
Costo massimo fiscalmente riconosciuto:
Auto e Caravan
Motocicli
Ciclomotori
18.075,99
4.131,66
2.065,83
Veicoli aziendali
COSTI DI GESTIONE
Costi di gestione fiscalmente deducibili
=
Costi
*
Percentuale di deducibilità
40% sino al 31.12.2012
27,5% dall’1.1.2013
•Spese di manutenzione
•Spese di riparazione
•Carburanti e lubrificanti
•Assicurazione
•Bollo auto
•Ecc…
Veicoli aziendali
MEZZI IN USO PROMISCUO
Attribuzione per la maggior parte del periodo d’imposta al dipendente/collaboratore.
DIPENDENTI
EFFETTI IN CAPO AL DIPENDENTE: compenso in natura quantificato in misura pari al
30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km
calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabella ACI.
EFFETTI IN CAPO ALL’AZIENDA: spese e componenti negativi deducibili in misura pari al
90% sino al 31.12.2012, e , successivamente, al 70%.
Nessun limite massimo fiscalmente riconosciuto.
*
AMMINISTRATORI / COLLABORATORI
EFFETTI IN CAPO ALL’AMMINISTRATORE: compenso in natura quantificato in misura
pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000
km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabella ACI.
EFFETTI IN CAPO ALL’AZIENDA: spese e componenti negativi deducibili in misura piena
sino a concorrenza del fringe benefit tassato in capo all’utilizzatore; ed in misura
ridotta - pari al 40% sino al 31.12.2012, e , successivamente, al 27,50% - per le
eccedenze.
Veicoli personali
RIMBORSI CHILOMETRICI
REGOLE INVARIATE
EFFETTI IN CAPO AL DIPENDENTE: non concorrono a formare il reddito del percettore,
se riferiti a trasferte al di fuori del territorio comunale.
E’ necessario che in sede di liquidazione l’ammontare delle stesse sia determinato
avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato e al costo chilometrico
ricostruito secondo il tipo di autovettura.
EFFETTI IN CAPO ALL’AZIENDA: deducibilità integrale nei limiti del costo di percorrenza
ACI relativo agli autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (20 se Diesel).
VEICOLI DEI PROFESSIONISTI
Valgono le medesime regole previste per la auto aziendali.
La deduzione è però ammessa alle spese relative ad un solo veicolo per professionista.
In caso di attività esercitata in forma associata la deduzione è ammessa limitatamente
ad un veicolo per ciascun associato.
*
VEICOLI DEGLI AGENTI/RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
Regole non modificate dalla nuova disciplina.
Viene confermata la deducibilità nella misura dell’80% da calcolarsi nel limite del costo
fiscalmente rilevante pari ad € 25.822,84.
CONTRIBUENTI MINIMI
Regole non modificate dalla nuova disciplina.
Deduzione dei costi promiscui in misura del 50%.
Nessun costo massimo fiscalmente riconosciuto.
Criterio di cassa.
NB: limite 15.000 in acquisti di beni strumentali per accedere al regime.
DISCIPLINA IRAP
Le modifiche introdotte dalla “Legge Fornero” impattano esclusivamente sui soggetti
IRPEF che non abbiano optato per la determinazione della base imponibile “da
bilancio” ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n.446/1997.
Per gli altri soggetti (IRES e IRPEF con opzione), applicandosi il principio di derivazione
dal bilancio, le nuove disposizioni non dovrebbero avere rilevanza.
NB:
Circolare 36/E del 2009: Le spese relative ai mezzi di trasporto utilizzati
promiscuamente nell’esercizio delle imprese “salvo diversa prova analitica
dell’inerenza fornita dal contribuente, assumeranno rilevanza ai fini Irap nei limiti
previsti [...] dall’art. 164, comma 1” del TUIR
Circolare 39/E del 2009: La circolare 36/E “non altera in alcun modo il trattamento dei
costi di produzione dedotti integralmente o in misura superiore, per i quali
l’Amministrazione non potrà opporre le forfetizzazioni del TUIR. Queste ultime, infatti,
nel sistema dell’IRAP non hanno valore di presunzioni e non possono essere utilizzate
dagli uffici per contestare l’inerenza dei costi dedotti”.
CALCOLI DI CONVENIENZA
Auto 1.6 TDI 105cw
Costo acquisto*
19.705
Carburante*
2.027
Manutenzione*
1.126
Bollo
200
Assicurazione
2.000
Fringe benefit
1.100
A) In uso al dipendente
B) In uso all'amministratore
Costi deducibili IRES
7.195
Costi deducibili IRES
Risparmio di imposta IRES
1.979
Risparmio di imposta IRES
Costi deducibili IRAP
10.279
Risparmio di imposta IRAP
TOTALE Risparmio di imposta
401
2.380
3.512
Costi deducibili IRAP
10.279
Risparmio di imposta IRAP
TOTALE Risparmio di imposta
C) Rimborso Km
KM annui aziendali
40.000
Totale rimborso
13.750
TOTALE Risparmio di imposta
966
3.781
401
1.367
CALCOLI DI CONVENIENZA
Su una durata di 5 esercizi, tenendo conto del risparmio IVA:
Risparmio d’imposta:
A) Dipendente
B) Amministratore
C) Rimborso km
IRES
9.894
4.829
18.906
IRAP
2.004
2.004
0
IVA
2.646
2.646
0
14.544
9.480
18.906
TOTALE
LA BOZZA DEL D.L. “STABILITA’ 2013”
Previsione di un’ulteriore riduzione dei limiti di deducibilità spese auto utilizzate
da professionisti ed imprese
Art. 164, comma 1, lett. b) TUIR
dal 27,5%
al 20%
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Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trieste