Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste Incontro di Studio LE NOVITA’ FISCALI DEL 2012 Trieste, 30 ottobre 2012 Le nuove regole di deducibilità dei costi auto Giovanna Pauluzzi Boscolo & Partners – Dottori Commercialisti LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ART. 164 T.U.I.R. • Autovetture (art. 54, comma 1, lett. a, Codice della strada): veicoli destinati al trasporto di persone, con al massimo 9 posti; • Autocaravan (art. 54, comma 1, lett. m, Codice della strada): veicoli destinati al trasporto e all’alloggio di massimo 7 persone; • Ciclomotori • Motocicli • Aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, limitatamente alle ipotesi di utilizzo esclusivo per l’attività d’impresa. Sono esclusi: • gli altri veicoli a motore • i mezzi di trasporto non a motore (circolare n. 1/E del 2007) LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ART. 164 T.U.I.R. Deducibilità integrale per: • i mezzi utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (Circolare 11/E del 2007) • i beni adibiti a mezzi pubblici Deducibilità limitata nei casi diversi da quelli di cui al punto precedente. LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA “LEGGE FORNERO” ART. 4, COMMI 72 e 73, L. N. 92/2012 Deducibilità spese auto utilizzate da professionisti ed imprese Art. 164, comma 1, lett. b) TUIR dal 40% al 27,5% * Deducibilità spese auto in uso promiscuo ai dipendenti Art. 164, comma 1, lett. b-bis) TUIR dal 90% al 70% LA DECORRENZA DELLE NUOVE REGOLE I nuovi limiti di deducibilità trovano applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della “Legge Fornero”, ovvero dal 2013 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare. Obbligo di ricalcolo in sede di versamento acconti 2013 (17 giugno 2013). Veicoli aziendali AMMORTAMENTO Ammortamento complessivamente deducibile = Costo d’acquisto (nei limiti del tetto massimo fiscalmente riconosciuto) * Percentuale di deducibilità 40% sino al 31.12.2012 27,5% dall’1.1.2013 Costo massimo fiscalmente riconosciuto: Auto e Caravan Motocicli Ciclomotori 18.075,99 4.131,66 2.065,83 Veicoli aziendali AMMORTAMENTO Costo fiscale max Sino al 31.12.2012 Dall'1.1.2013 Differenza Auto e Caravan 7.230,40 4.970,90 -2.259,50 Motocicli Ciclomotori 1.652,66 826,33 1.136,21 568,10 -516,46 -258,23 Ammortamento annuo deducibile, ipotizzando l’aliquota massima consentita dal D.M. 31.12.88 Amm.to annuo max Auto e Caravan Motocicli Ciclomotori Sino al 31.12.2012 1.807,60 413,17 206,58 Dall'1.1.2013 1.242,72 284,05 142,03 Differenza -564,87 -129,11 -64,56 Veicoli aziendali LOCAZIONE E NOLEGGIO Previsione di una soglia annua massima cui applicare la % di deducibilità. Auto e Caravan 3.615,20 Motocicli 774,69 Costo max annuo deducibile Auto e Caravan Sino al 31.12.2012 1.446,08 Dall'1.1.2013 994,18 Differenza -451,90 Ciclomotori 413,17 Motocicli Ciclomotori 309,88 165,27 213,04 113,62 -96,84 -51,65 Veicoli aziendali LEASING % Canoni deducibili = Costo massimo fiscalmente riconosciuto Costo concedente * Percentuale di deducibilità 40% sino al 31.12.2012 27,5% dall’1.1.2013 Costo massimo fiscalmente riconosciuto: Auto e Caravan Motocicli Ciclomotori 18.075,99 4.131,66 2.065,83 Veicoli aziendali COSTI DI GESTIONE Costi di gestione fiscalmente deducibili = Costi * Percentuale di deducibilità 40% sino al 31.12.2012 27,5% dall’1.1.2013 •Spese di manutenzione •Spese di riparazione •Carburanti e lubrificanti •Assicurazione •Bollo auto •Ecc… Veicoli aziendali MEZZI IN USO PROMISCUO Attribuzione per la maggior parte del periodo d’imposta al dipendente/collaboratore. DIPENDENTI EFFETTI IN CAPO AL DIPENDENTE: compenso in natura quantificato in misura pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabella ACI. EFFETTI IN CAPO ALL’AZIENDA: spese e componenti negativi deducibili in misura pari al 90% sino al 31.12.2012, e , successivamente, al 70%. Nessun limite massimo fiscalmente riconosciuto. * AMMINISTRATORI / COLLABORATORI EFFETTI IN CAPO ALL’AMMINISTRATORE: compenso in natura quantificato in misura pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabella ACI. EFFETTI IN CAPO ALL’AZIENDA: spese e componenti negativi deducibili in misura piena sino a concorrenza del fringe benefit tassato in capo all’utilizzatore; ed in misura ridotta - pari al 40% sino al 31.12.2012, e , successivamente, al 27,50% - per le eccedenze. Veicoli personali RIMBORSI CHILOMETRICI REGOLE INVARIATE EFFETTI IN CAPO AL DIPENDENTE: non concorrono a formare il reddito del percettore, se riferiti a trasferte al di fuori del territorio comunale. E’ necessario che in sede di liquidazione l’ammontare delle stesse sia determinato avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. EFFETTI IN CAPO ALL’AZIENDA: deducibilità integrale nei limiti del costo di percorrenza ACI relativo agli autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (20 se Diesel). VEICOLI DEI PROFESSIONISTI Valgono le medesime regole previste per la auto aziendali. La deduzione è però ammessa alle spese relative ad un solo veicolo per professionista. In caso di attività esercitata in forma associata la deduzione è ammessa limitatamente ad un veicolo per ciascun associato. * VEICOLI DEGLI AGENTI/RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO Regole non modificate dalla nuova disciplina. Viene confermata la deducibilità nella misura dell’80% da calcolarsi nel limite del costo fiscalmente rilevante pari ad € 25.822,84. CONTRIBUENTI MINIMI Regole non modificate dalla nuova disciplina. Deduzione dei costi promiscui in misura del 50%. Nessun costo massimo fiscalmente riconosciuto. Criterio di cassa. NB: limite 15.000 in acquisti di beni strumentali per accedere al regime. DISCIPLINA IRAP Le modifiche introdotte dalla “Legge Fornero” impattano esclusivamente sui soggetti IRPEF che non abbiano optato per la determinazione della base imponibile “da bilancio” ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n.446/1997. Per gli altri soggetti (IRES e IRPEF con opzione), applicandosi il principio di derivazione dal bilancio, le nuove disposizioni non dovrebbero avere rilevanza. NB: Circolare 36/E del 2009: Le spese relative ai mezzi di trasporto utilizzati promiscuamente nell’esercizio delle imprese “salvo diversa prova analitica dell’inerenza fornita dal contribuente, assumeranno rilevanza ai fini Irap nei limiti previsti [...] dall’art. 164, comma 1” del TUIR Circolare 39/E del 2009: La circolare 36/E “non altera in alcun modo il trattamento dei costi di produzione dedotti integralmente o in misura superiore, per i quali l’Amministrazione non potrà opporre le forfetizzazioni del TUIR. Queste ultime, infatti, nel sistema dell’IRAP non hanno valore di presunzioni e non possono essere utilizzate dagli uffici per contestare l’inerenza dei costi dedotti”. CALCOLI DI CONVENIENZA Auto 1.6 TDI 105cw Costo acquisto* 19.705 Carburante* 2.027 Manutenzione* 1.126 Bollo 200 Assicurazione 2.000 Fringe benefit 1.100 A) In uso al dipendente B) In uso all'amministratore Costi deducibili IRES 7.195 Costi deducibili IRES Risparmio di imposta IRES 1.979 Risparmio di imposta IRES Costi deducibili IRAP 10.279 Risparmio di imposta IRAP TOTALE Risparmio di imposta 401 2.380 3.512 Costi deducibili IRAP 10.279 Risparmio di imposta IRAP TOTALE Risparmio di imposta C) Rimborso Km KM annui aziendali 40.000 Totale rimborso 13.750 TOTALE Risparmio di imposta 966 3.781 401 1.367 CALCOLI DI CONVENIENZA Su una durata di 5 esercizi, tenendo conto del risparmio IVA: Risparmio d’imposta: A) Dipendente B) Amministratore C) Rimborso km IRES 9.894 4.829 18.906 IRAP 2.004 2.004 0 IVA 2.646 2.646 0 14.544 9.480 18.906 TOTALE LA BOZZA DEL D.L. “STABILITA’ 2013” Previsione di un’ulteriore riduzione dei limiti di deducibilità spese auto utilizzate da professionisti ed imprese Art. 164, comma 1, lett. b) TUIR dal 27,5% al 20%