Flotte Aziendali Noleggio Lungo Termine
2013 Deducibilità Fiscale Automotive
Nell’ambito della “Riforma del mercato del lavoro” (Legge n.92 del 28 giugno 2012) sono state modificate alcune norme
relative alla deducibilità dei costi delle autovetture. Le novità, in vigore dal periodo di imposta 2013, incidono in modo negativo
sui conti delle società e dei lavoratori autonomi, aggravandone il carico fiscale.
RISVOLTI PRATICI : Fino al 31 dicembre 2012 le regole di deduzione dei costi di acquisto delle autovetture e dei correlati
costi di impiego prevedono, in linea generale, una deducibilità del 40% sui costi di acquisto e di impiego delle auto aziendali e
di quelle utilizzate dai lavoratori autonomi, ed una deducibilità al 90% per gli autoveicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. A
partire dal periodo di imposta 2013 la deducibilità delle spese sostenute sarà così ridotta:


Dal 40% al 20%
Dal 90% al 70 %
PER LE AUTO AZIENDALI E QUELLE UTILIZZATE DAI LAVORATORI AUTONOMI
PER LE AUTO IN USO AI DIPENDENTI.
Considerazioni Pratiche : Aziende e lavoratori autonomi avranno un forte variazione per quanto concerne i benefici fiscali in
relazione all’utilizzo di autovetture. Una ulteriore e consistente porzione dei costi sostenuti per acquistare il veicolo e per
utilizzarlo non sarà “fiscalmente deducibile” e questo, sicuramente, non incentiva gli investimenti in queste categorie di
strumenti di lavoro avvalorando la gestione del parco auto , anche nel caso della singola vettura , tramite il Servizio di
Noleggio a Lungo Termine .
FINALITÀ della Norma vigente : La novità ha esclusivamente una finalità di gettito fiscale.
DECORRENZA della Norma vigente: Le novità trovano applicazione dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in
vigore della norma. La legge n.92 è in vigore dal 18 luglio 2012 e pertanto, fatta eccezione per i contribuenti con periodo
d’imposta non coincidente con l’anno solare, la modifica inciderà sui conti del 2013. Da un punto di vista finanziario l’effettivo
aggravio per le imprese ed i lavoratori autonomi avverrà con i versamenti delle imposte che saranno effettuati dal 2013 in poi,
dal momento che gli acconti già dovranno tenere conto delle riduzioni di deducibilità.
APPLICAZIONE della Norma : La riduzione delle percentuali di deducibilità delle spese auto non comporta problemi
applicativi particolari: le regole attuali sono in vigore dal 2007 e viene modificata solo la percentuale da utilizzare per stabilire
quanta parte dei costi può essere dedotta. La tabella sottostante illustra le differenze tra l’attuale normativa e quella che
entrerà in vigore dal 2013.

IMPRESE – UTILIZZO AZIENDALE
Leasing finanziario
Acquisto in proprietà
Noleggio
Costi di gestione
o operativo
NORMATIVA
DAL 2013

20% del valore di acquisto
attraverso quote di ammortamento,
su max 18.076 Euro
20% del valore delle rate
annue complessive su
max 18.076.
Nessuna durata minima
20% del valore
dei canoni su
max
20% dei costi
effettivamente sostenuti
e documentati
Euro 3.615
IMPRESE – IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI
Acquisto in
proprietà
NORMATIVA
DAL 2013
70% del valore di
acquisto senza limiti
Leasing finanziario
Noleggio
Costi di gestione
70% del valore
dei canoni
70% dei costi effettivamente
sostenuti e documentati
o operativo
70% del valore delle rate annue
complessive senza limiti.
Nessuna durata minima
LAVORATORE AUTONOMO
Leasing finanziario
Acquisto in proprietà
Noleggio
Costi di gestione
20% del valore dei
canoni su max Euro
3.615
20% dei costi
effettivamente sostenuti e
documentati
o operativo
NORMATIVA
DAL 2013
20% del valore di
acquisto attraverso
quote di ammortamento,
su max 18.076 Euro
20% del valore delle rate
annue complessive su max
18.076.
Nessuna durata minima
IMPORTANTE , CASI ESCLUSI e quindi non coinvolti nelle variazioni 2013:

sulla deducibilità delle spese degli agenti e dei rappresentanti di commercio, per i quali la deducibilità rimane
confermata all’80%. Questa categoria di soggetti è quella che attualmente rimane meno penalizzata dalle norme
fiscali sulle autovetture.


sulla deducibilità dei rimborsi delle spese di trasferta con utilizzo di auto propria.
Sulla deducibilità dei mezzi prettamente Commerciali ( Furgonati ) e vetture con Immatricolazione ad uso promiscuo
definita in tipologia N1.
IVA nessuna novità: Nessuna novità sul versante dell’IVA, che rimane detraibile per imprese, lavoratori autonomi e agenti
nelle stesse percentuali attuali.
RIFERIMENTI NORMATIVI e di PRASSI per saperne molto di più:


Art.4 comma 72 legge 28 giugno 2012 n.92
Art. 164 DPR 22 dicembre 2986 n.917 TUIR
Documento elaborato da RC Libre Divisione Flotte Aziendali
Ufficio Marketing di Almese – Torino
Italy
Gennaio 2013
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