Deducibilità degli ammortamenti e dei canoni di leasing relativi ai fabbricati strumentali Gianluca Cristofori Cristofori & Partners s.s.t.p. – Milano e Verona Deducibilità degli ammortamenti e dei canoni di leasing dei fabbricati strumentali L’articolo 36, comma 8, terzo periodo, del D.L. n.223/2006 stabilisce che: “Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti calcolate sul costo complessivo”. Con la Circolare n.34/E del 21 novembre 2006, paragrafo 3.4, in un primo momento era stato chiarito che, con riferimento agli ammortamenti dedotti in precedenti periodi d’imposta, gli stessi dovevano essere imputati prioritariamente al valore del fabbricato. L’utilizzo dell’avverbio “prioritariamente” lasciava intendere che le quote di ammortamento già dedotte dovessero essere attribuite con precedenza al fabbricato e, per la sola eventuale quota eccedente, al terreno. Deducibilità degli ammortamenti e dei canoni di leasing dei fabbricati strumentali Con la successiva emanazione del D.L. 3 agosto 2007, n.118 (non convertito in legge), all’articolo 1 è stato stabilito che la disposizione contenuta nel comma 8 dell’articolo 36 del D.L. 223/2006 deve interpretarsi nel senso che, per ciascun immobile strumentale, le quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 4 luglio 2006, calcolate sul costo complessivo, sono riferite proporzionalmente al costo dell’area e a quello del fabbricato. L’articolo 1, comma 82, della Legge Finanziaria per l’anno 2008 stabilisce che “Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all’articolo 1 del decretolegge 3 agosto 2007, n.118”. Deducibilità degli ammortamenti e dei canoni di leasing dei fabbricati strumentali L’articolo 1, comma 81, della Legge Finanziaria per l’anno 2008, con riferimento alla disposizione contenuta nel terzo periodo, del comma 8, dell’articolo 36 del D.L. n.223/2006, confermando quanto disposto dall’articolo 1, del D.L. n.118/2007, ha stabilito che la stessa “si interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell’area e al costo del fabbricato”.