Deducibilità degli ammortamenti
e dei canoni di leasing relativi ai
fabbricati strumentali
Gianluca Cristofori
Cristofori & Partners s.s.t.p. – Milano e Verona
Deducibilità degli ammortamenti e dei
canoni di leasing dei fabbricati strumentali
L’articolo 36, comma 8, terzo periodo, del D.L. n.223/2006 stabilisce che:
“Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota
di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte
nei periodi d’imposta precedenti calcolate sul costo complessivo”.
Con la Circolare n.34/E del 21 novembre 2006, paragrafo 3.4, in un primo
momento era stato chiarito che, con riferimento agli ammortamenti dedotti
in precedenti periodi d’imposta, gli stessi dovevano essere imputati
prioritariamente al valore del fabbricato. L’utilizzo dell’avverbio
“prioritariamente” lasciava intendere che le quote di ammortamento già
dedotte dovessero essere attribuite con precedenza al fabbricato e, per la
sola eventuale quota eccedente, al terreno.
Deducibilità degli ammortamenti e dei
canoni di leasing dei fabbricati strumentali
Con la successiva emanazione del D.L. 3 agosto 2007, n.118 (non
convertito in legge), all’articolo 1 è stato stabilito che la disposizione
contenuta nel comma 8 dell’articolo 36 del D.L. 223/2006 deve
interpretarsi nel senso che, per ciascun immobile strumentale, le quote di
ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti a quello in
corso al 4 luglio 2006, calcolate sul costo complessivo, sono riferite
proporzionalmente al costo dell’area e a quello del fabbricato.
L’articolo 1, comma 82, della Legge Finanziaria per l’anno 2008
stabilisce che “Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’applicazione delle
norme, oggetto di mancata conversione, di cui all’articolo 1 del decretolegge 3 agosto 2007, n.118”.
Deducibilità degli ammortamenti e dei
canoni di leasing dei fabbricati strumentali
L’articolo 1, comma 81, della Legge Finanziaria per l’anno 2008, con
riferimento alla disposizione contenuta nel terzo periodo, del comma 8,
dell’articolo 36 del D.L. n.223/2006, confermando quanto disposto
dall’articolo 1, del D.L. n.118/2007, ha stabilito che la stessa “si
interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di
ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti al periodo di
imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono
riferite proporzionalmente al costo dell’area e al costo del fabbricato”.
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Finanziaria 2008-6 - Confindustria Vicenza