* LEASING
In ambito fiscale
Il codice civile non menziona il contratto di
locazione finanziaria,ma viene identificato
come contratto “atipico”.
Nella legislazione tributaria invece, il contratto
di leasing è definito in maniera precisa e sono
presenti alcune note fiscali che devono essere
rispettate.
*
*
Il locatario può generalmente usufruire della deducibilità
integrale dei canoni periodici corrisposti per i beni
strumentali utilizzati in leasing a condizione che:
*Durata minima del contratto di leasing ;
*Deducibilità del reddito ;
*Leasing Immobiliare ;
* Leasing Auto ;
*Leasing mobiliare ;
* Ici;
* Irap;
Limitazioni
La durata minima del contratto di leasing che
riguarda beni mobili è pari ai 2/3 del periodo
di ammortamento ordinario del bene.
Per beni immobili invece la durata minima è di
11 anni e massima di 18 anni.
*
IMPOSTE
DIRETTE
I canoni di Leasing sono deducibili dal Reddito di
Impresa o dal Reddito da Lavoro Autonomo.
Sussistono di contro alcuni casi particolari,
eccezioni, che non seguono la Regola Generale.
*
IMPOSTE
DIRETTE
A seconda del tipo d’immobile si può calcolare la
percentuale:
70% su immobili industriali;
80% sul resto degli immobili dove il canone non è
deducibile dal reddito.
*
IMPOSTE
DIRETTE
La deducibilità è limitata e può variare dal 100%
al 40%.
Esiste un tetto massimo del valore dell’auto che
deve essere compreso tra 18.075 € e 25.823 €.
*
IMPOSTE
DIRETTE
Deducibilità integrale del capitale e per la
quota interessi variabile a seconda della forma
giuridica.
*
IMPOSTE
DIRETTE
.
Limitazioni alla deducibilità Per i canoni di leasing relativi
ad autoveicoli sono attualmente previste le seguenti
limitazioni:
1. INTERAMENTE DEDUCIBILI ;
*
2. DEDUCIBILI AL 90% ;
3. DEDUCIBILI AL 40% ;
IMPOSTE
INDIRETTE
*
Se relativi a veicoli adibiti ad uso pubblico o se
destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell’attività propria
dell’impresa (autonoleggi, scuole guida ecc. )
Limitazioni
Se il veicolo è dato in uso promiscuo ai
dipendenti per la maggior parte del periodo di
imposta;
*
Limitazioni
Per le autovetture ed i motocicli che non rientrino
nei casi precedenti (misura elevata al 80% per i
veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di
agenzia o di rappresentanza di commercio).
Nel caso dei beni a deducibilità parziale (numeri 1 e
2della slide principale) nel calcolo della deducibilità
non si tiene conto del costo del veicolo eccedente i
18.075,99 Euro (25.822,84 Euro per agenti e
rappresentanti di commercio), ossia se il costo del
veicolo è eccedente, ai fini della deducibilità i
canoni vanno ricalcolati proporzionalmente
assumendo come valore finanziato tale importo.
*
Limitazioni
Il contratto di leasing è soggetto a queste due
imposte indirette:
* IVA;
* IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIE E
CATASTALI;
*
THE END
Sull’utilizzatore grava l’obbligo di presentazione
della dichiarazione e di effettuazione dei
relativi versamenti, tranne per il periodo in cui
l’immobile non risulti ancora consegnato; in
questo lasso di tempo, la società di leasing
provvede al pagamento dell’ICI addebitando
l’importo all’utilizzatore, come previsto da
contratto.
*
IMPOSTE
DIRETTE
Il leasing ai fini IRAP risulta vantaggioso rispetto
all’acquisto diretto /altro finanziamento grazie alla
maggiore quota capitale deducibile rispetto
all’ammortamento. La base imponibile IRAP è data
da: (valore della produzione – Costi di produzione +
Costi del personale + svalutazioni immobilizzazioni
e Crediti + accantonamenti Rischi e Altri
accantonamenti).
Pertanto la quota capitale del canone e gli
ammortamenti, che sono inclusi nei costi di
produzione, riducono la base imponibile.
Gli interessi, impliciti nei contratti di leasing, come
per tutte le altre forme di finanziamento, non
riducono la base imponibile
*
IMPOSTE
DIRETTE
L’aliquota di riferimento, applicata al canone periodico da
corrispondere al locatore, è in via generale la medesima
che si sarebbe applicata in caso di cessione dei beni
oggetto del contratto di leasing.
La detrazione dell’IVA opera nell’esercizio in cui vengono
registrate le fatture relative al leasing.
Vi sono regole particolari applicabili per alcune tipologie
di beni:
* AUTOVEICOLI ;
* TELEFONI CELLULARI;
*
IMPOSTE
INDIRETTE
A seguito delle più recenti modifiche
normative, l’IVA sui canoni di leasing
relativi ad autoveicoli è ammessa in
detrazione nella misura forfetaria del
- 40% per la generalità dei soggetti;
- 35% per il settore dell’agricoltura e
della pesca;
- 50% per gli autoveicoli con propulsori
non a combustione interna,
ferma restando la detrazione integrale
per i veicoli che formano oggetto
dell’attività dell’impresa (autonoleggi,
scuole guida, taxi …) e per gli agenti e
rappresentanti di commercio.
*
IVA
Il legislatore fiscale prevede la detraibilità
parziale al 50% dell’IVA per i canoni di leasing
relativi ad apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre.
*
IVA
Il contratto di leasing è soggetto a: imposta di
registro in misura fissa, in quanto è imponibile ai
fini IVA come prestazioni di servizi (quindi in linea
col principio dell’alternatività tra l’imposta di
registro e l’IVA).
* imposta ai fini “ipo-catastali”, relativa agli
immobili strumentali, cosi strutturata alla luce
delle modifiche introdotte dalla “Legge di Stabilità”
a partire dal 1° gennaio 2011:
* imposta in misura proporzionale pari al 4%, in sede
di rogito notarile di acquisto dell’immobile
strumentale oggetto del contratto di leasing;
* imposta in misura fissa in sede di riscatto finale.
*
IMPOSTE
INDIRETTE
CREATORI: Giuseppe Putignano;
Domingo Capasso;
Fabrizio Signorile.
Si ringrazia la collaborazione del sito:
http://www.leasint.it/le-note-fiscali.asp
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