* LEASING In ambito fiscale Il codice civile non menziona il contratto di locazione finanziaria,ma viene identificato come contratto “atipico”. Nella legislazione tributaria invece, il contratto di leasing è definito in maniera precisa e sono presenti alcune note fiscali che devono essere rispettate. * * Il locatario può generalmente usufruire della deducibilità integrale dei canoni periodici corrisposti per i beni strumentali utilizzati in leasing a condizione che: *Durata minima del contratto di leasing ; *Deducibilità del reddito ; *Leasing Immobiliare ; * Leasing Auto ; *Leasing mobiliare ; * Ici; * Irap; Limitazioni La durata minima del contratto di leasing che riguarda beni mobili è pari ai 2/3 del periodo di ammortamento ordinario del bene. Per beni immobili invece la durata minima è di 11 anni e massima di 18 anni. * IMPOSTE DIRETTE I canoni di Leasing sono deducibili dal Reddito di Impresa o dal Reddito da Lavoro Autonomo. Sussistono di contro alcuni casi particolari, eccezioni, che non seguono la Regola Generale. * IMPOSTE DIRETTE A seconda del tipo d’immobile si può calcolare la percentuale: 70% su immobili industriali; 80% sul resto degli immobili dove il canone non è deducibile dal reddito. * IMPOSTE DIRETTE La deducibilità è limitata e può variare dal 100% al 40%. Esiste un tetto massimo del valore dell’auto che deve essere compreso tra 18.075 € e 25.823 €. * IMPOSTE DIRETTE Deducibilità integrale del capitale e per la quota interessi variabile a seconda della forma giuridica. * IMPOSTE DIRETTE . Limitazioni alla deducibilità Per i canoni di leasing relativi ad autoveicoli sono attualmente previste le seguenti limitazioni: 1. INTERAMENTE DEDUCIBILI ; * 2. DEDUCIBILI AL 90% ; 3. DEDUCIBILI AL 40% ; IMPOSTE INDIRETTE * Se relativi a veicoli adibiti ad uso pubblico o se destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (autonoleggi, scuole guida ecc. ) Limitazioni Se il veicolo è dato in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta; * Limitazioni Per le autovetture ed i motocicli che non rientrino nei casi precedenti (misura elevata al 80% per i veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio). Nel caso dei beni a deducibilità parziale (numeri 1 e 2della slide principale) nel calcolo della deducibilità non si tiene conto del costo del veicolo eccedente i 18.075,99 Euro (25.822,84 Euro per agenti e rappresentanti di commercio), ossia se il costo del veicolo è eccedente, ai fini della deducibilità i canoni vanno ricalcolati proporzionalmente assumendo come valore finanziato tale importo. * Limitazioni Il contratto di leasing è soggetto a queste due imposte indirette: * IVA; * IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI; * THE END Sull’utilizzatore grava l’obbligo di presentazione della dichiarazione e di effettuazione dei relativi versamenti, tranne per il periodo in cui l’immobile non risulti ancora consegnato; in questo lasso di tempo, la società di leasing provvede al pagamento dell’ICI addebitando l’importo all’utilizzatore, come previsto da contratto. * IMPOSTE DIRETTE Il leasing ai fini IRAP risulta vantaggioso rispetto all’acquisto diretto /altro finanziamento grazie alla maggiore quota capitale deducibile rispetto all’ammortamento. La base imponibile IRAP è data da: (valore della produzione – Costi di produzione + Costi del personale + svalutazioni immobilizzazioni e Crediti + accantonamenti Rischi e Altri accantonamenti). Pertanto la quota capitale del canone e gli ammortamenti, che sono inclusi nei costi di produzione, riducono la base imponibile. Gli interessi, impliciti nei contratti di leasing, come per tutte le altre forme di finanziamento, non riducono la base imponibile * IMPOSTE DIRETTE L’aliquota di riferimento, applicata al canone periodico da corrispondere al locatore, è in via generale la medesima che si sarebbe applicata in caso di cessione dei beni oggetto del contratto di leasing. La detrazione dell’IVA opera nell’esercizio in cui vengono registrate le fatture relative al leasing. Vi sono regole particolari applicabili per alcune tipologie di beni: * AUTOVEICOLI ; * TELEFONI CELLULARI; * IMPOSTE INDIRETTE A seguito delle più recenti modifiche normative, l’IVA sui canoni di leasing relativi ad autoveicoli è ammessa in detrazione nella misura forfetaria del - 40% per la generalità dei soggetti; - 35% per il settore dell’agricoltura e della pesca; - 50% per gli autoveicoli con propulsori non a combustione interna, ferma restando la detrazione integrale per i veicoli che formano oggetto dell’attività dell’impresa (autonoleggi, scuole guida, taxi …) e per gli agenti e rappresentanti di commercio. * IVA Il legislatore fiscale prevede la detraibilità parziale al 50% dell’IVA per i canoni di leasing relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre. * IVA Il contratto di leasing è soggetto a: imposta di registro in misura fissa, in quanto è imponibile ai fini IVA come prestazioni di servizi (quindi in linea col principio dell’alternatività tra l’imposta di registro e l’IVA). * imposta ai fini “ipo-catastali”, relativa agli immobili strumentali, cosi strutturata alla luce delle modifiche introdotte dalla “Legge di Stabilità” a partire dal 1° gennaio 2011: * imposta in misura proporzionale pari al 4%, in sede di rogito notarile di acquisto dell’immobile strumentale oggetto del contratto di leasing; * imposta in misura fissa in sede di riscatto finale. * IMPOSTE INDIRETTE CREATORI: Giuseppe Putignano; Domingo Capasso; Fabrizio Signorile. Si ringrazia la collaborazione del sito: http://www.leasint.it/le-note-fiscali.asp *