* LEASING
In ambito fiscale
Il codice civile non menziona il contratto di locazione
finanziaria , ma viene identificato come contratto “atipico”.
Nella legislazione tributaria invece, il contratto di leasing è
definito in maniera precisa e sono presenti alcune note fiscali
che devono essere rispettate.
I canoni di locazione finanziaria rappresentano per
l'utilizzatore (impresa o lavoratore autonomo) un costo
deducibile in sede di dichiarazione dei redditi.(IRPEF/IRES)
*
Il DL 16/2012 è intervenuto a modificare la disciplina contenuta
nell'art.102, comma 7, del TUIR in merito alla deducibilità dei canoni
di leasing da parte delle imprese. La norma riguarda le imprese
utilizzatrici che utilizzano il metodo patrimoniale, cioè le imprese che
avendo preso un bene in leasing imputano a Conto
economico i canoni di locazione finanziaria.
*
LA NORMA PRECEDENTE
La norma precedente prevedeva che, l'impresa utilizzatrice poteva dedurre i canoni di
locazione finanziaria solamente se il contratto rispettava dei particolari limiti di
durata.
Essi erano:
Generalità dei beni mobili
Durata non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento fiscale.
Beni immobili Durata non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento fiscale.
Se applicando tale regola si ha un risultato inferiore a undici anni, ovvero, superiore a
diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è,
rispettivamente, inferiore a 11 anni, ovvero, pari almeno a 18 anni.
Autoveicoli (ad eccezione dei veicoli esclusivamente strumentali, dei veicoli adibiti ad
uso pubblico, dei veicoli dati in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo di
imposta)
Durata non inferiore a 4 anni.
La durata del periodo di ammortamento va determinata tenendo conto del coefficiente
di ammortamento applicabile in base all'attività esercitata dall'impresa.
LA NORMA ATTUALE
Per i contratti stipulati a partire dal 29 aprile 2012 i canoni di
locazione finanziaria sono deducibili a prescindere dalla durata
del contratto.
Generalità dei beni mobili Per un periodo non inferiore a 2/3 del
periodo di ammortamento fiscale.
Adesso invece, per il leasing immobiliare se:
Calcolando i 2/3 del periodo di ammortamento si ha un risultato
inferiore a undici anni, ovvero, superiore a diciotto anni, la
deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente,
non inferiore a 11 anni, ovvero , pari almeno a 18 anni.
Autoveicoli (ad eccezione dei veicoli esclusivamente strumentali,
dei veicoli adibiti ad uso pubblico, dei veicoli dati in uso ai
dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta) Per un
periodo non inferiore a 4 anni
Altre imposte dirette sono:
• IRAP;
• IRPEF;
• IMU.
*
Il leasing ai fini IRAP risulta vantaggioso rispetto
all’acquisto diretto /altro finanziamento grazie alla
maggiore quota capitale deducibile rispetto
all’ammortamento. La base imponibile IRAP è data
da: (valore della produzione – Costi di produzione +
Costi del personale + svalutazioni immobilizzazioni
e Crediti + accantonamenti Rischi e Altri
accantonamenti).
Pertanto la quota capitale del canone e gli
ammortamenti, che sono inclusi nei costi di
produzione, riducono la base imponibile.
Gli interessi, impliciti nei contratti di leasing, come
per tutte le altre forme di finanziamento, non
riducono la base imponibile
*
IMPOSTE
DIRETTE
L'Imposta municipale propria o Imposta
municipale unica (IMU) è
un'imposta del sistema tributario italiano che si
applica sulla componente
immobiliare del patrimonio, atta ad accorpare
in un unico tributo l'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali
dovute in relazione ai redditi
fondiari su beni non locati, e l'imposta
comunale sugli immobili (ICI).
*
IMPOSTE
DIRETTE
* L'imposta sul reddito delle persone fisiche,
abbreviata con l'acronimo IRPEF, è
un'imposta italiana diretta, personale, progressiva e
generale, regolata dal Testo Unico delle Imposte
sui Redditi, emanato con d.P.R. n. 917 del 22
dicembre 1986.
* È stata istituita con la riforma del sistema tributario
del 1974 e fornisce circa un terzo del gettito
fiscale per lo Stato italiano. Infatti nel 2009, a
fronte di Entrate Tributarie pari a 433,37 miliardi,
184,89 erano dovuti a IRPEF[1].
*
IMPOSTE
DIRETTE
Il contratto di leasing è soggetto a queste due
imposte indirette:
* IVA;
* IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIE E
CATASTALI;
*
THE END
L’aliquota di riferimento, applicata al canone periodico da
corrispondere al locatore, è in via generale la medesima
che si sarebbe applicata in caso di cessione dei beni
oggetto del contratto di leasing.
La detrazione dell’IVA opera nell’esercizio in cui vengono
registrate le fatture relative al leasing.
Vi sono regole particolari applicabili per alcune tipologie
di beni:
* AUTOVEICOLI ;
* TELEFONI CELLULARI;
*
IMPOSTE
INDIRETTE
A seguito delle più recenti modifiche
normative, l’IVA sui canoni di leasing
relativi ad autoveicoli è ammessa in
detrazione nella misura forfetaria del
- 40% per la generalità dei soggetti;
- 35% per il settore dell’agricoltura e
della pesca;
- 50% per gli autoveicoli con propulsori
non a combustione interna,
ferma restando la detrazione integrale
per i veicoli che formano oggetto
dell’attività dell’impresa (autonoleggi,
scuole guida, taxi …) e per gli agenti e
rappresentanti di commercio.
*
IVA
Il legislatore fiscale prevede la detraibilità
parziale al 50% dell’IVA per i canoni di leasing
relativi ad apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre.
*
IVA
Il contratto di leasing è soggetto a: imposta di
registro in misura fissa, in quanto è imponibile ai
fini IVA come prestazioni di servizi (quindi in linea
col principio dell’alternatività tra l’imposta di
registro e l’IVA).
* imposta ai fini “ipo-catastali”, relativa agli
immobili strumentali, cosi strutturata alla luce
delle modifiche introdotte dalla “Legge di Stabilità”
a partire dal 1° gennaio 2011:
* imposta in misura proporzionale pari al 4%, in sede
di rogito notarile di acquisto dell’immobile
strumentale oggetto del contratto di leasing;
* imposta in misura fissa in sede di riscatto finale.
*
IMPOSTE
INDIRETTE
CREATORI: Giuseppe Putignano;
Domingo Capasso;
Fabrizio Signorile.
Si ringrazia la collaborazione del sito:
http://www.leasint.it/le-note-fiscali.asp
*
Scarica

LEASING_IN_